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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/12/2025, n. 4183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4183 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli sezione lavoro nelle persone dei Sigg. Magistrati
Dott. Piero CE De IE Presidente
Dott. Stefania Basso Consigliere rel.
Dott. Anna Rita Motti Consigliere ha pronunciato in grado di appello in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 25/11/2025, tenuta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1629 dell'anno 2024 del Ruolo
Lavoro/Previdenza
TRA
rappresentato e difeso dagli avv.ti NE IA RI Parte_1
e CE RI presso il cui studio, sito in Napoli alla via B. Cariteo, 8, è elettivamente domiciliato
Appellante
E in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Arturo Maresca, Enzo Morrico, Roberto Romei
e RA RA CC ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
IE AC, in Napoli, Via Duomo, n. 152
Appellata
NONCHÉ in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso CP_2 dall'avv. Alessandra IA Ingala e con questi elettivamente domiciliato in Napoli, via Alcide De Gasperi n.55, presso la sede provinciale dell' CP_3
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 14.06.2024, Parte_1
ha proposto appello avverso la sent. n. 287/2024, pubblicata in data
[...]
11.01.2024, con la quale il Tribunale di Napoli – in parziale accoglimento della domanda proposta dal lavoratore – ha condannato la l Controparte_1 pagamento della complessiva somma di € 5.075,56 (€ 1.585,00 titolo di differenze sulla retribuzione globale di base, della somma di € 538,08 titolo di differenze retributive sul PDR, della somma di € 2.952,48 a titolo di differenza sui permessi), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria in suo favore, e all'adeguamento del
T.F.R. e della contribuzione corrispondente da versare all' CP_2
Il motivo di appello è unico ed attiene alla decisione del Tribunale di accogliere l'eccezione di prescrizione: a sostegno della propria impugnazione ha richiamato diversi precedenti giurisprudenziali sia di legittimità che di merito.
Ha concluso, pertanto, nei seguenti termini: “1) Accertare e dichiarare, per tutte le ragioni, i titoli e le causali di cui alla premessa, il diritto del ricorrente al pagamento a titolo risarcitorio, in proprio favore, della somma di € 2.264,84 titolo di differenze sulla retribuzione globale di base, della somma di € 1.220,24 titolo di differenze retributive sul PDR, € 3.864,89 a titolo di differenza sui Permessi ovvero per quelle diverse somme che stabilirà il giudicante, anche secondo equità, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ed oltre adeguamento del TFR e della contribuzione corrispondente da versare all' ; CP_2
2) Condannare, per l'effetto, la in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t., al risarcimento in favore dell'istante, della somma di € 2.264,84 titolo di differenze sulla retribuzione globale di base, della somma di € 1.220,24 titolo di differenze retributive sul PDR, € 3.864,89 a titolo di differenza sui Permessi ovvero per quelle diverse somme che stabilirà il giudicante, anche secondo equità, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ed oltre adegua-mento del TFR e della contribuzione corrispondente da versare all' CP_2
3) Condannare la resistente al pagamento di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, da liquidarsi in favore dei sottoscritti difensori che se ne dichiarano antistatari;
Si è costituita la società appellata, resistendo all'appello e rimarcando, in particolare, che l'appellante non ha censurato la decisione nella parte in cui ha ritenuto di qualificare la domanda in termini risarcitori (con relativa prescrizione decennale) pur richiamando precedenti giurisprudenziali attinenti alla prescrizione dei crediti retributivi (pacificamente quinquennale). Ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello con vittoria di spese di lite.
Si è costituito l' che ha concluso nei seguenti termini: “Voglia l'Ill.ma CP_2
Corte di Appello adita: - giudicare sulle domande ed eccezioni proposte dalle altre parti in causa;
ove siano ritenute fondate le domande formulate dalla ricorrente, dichiarare con sentenza l'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro con riguardo ai periodi ed alle retribuzioni accertandi, rimettendo all' CP_3
l'esercizio della prerogativa amministrativa di quantificare le somme dovute a titolo di contributi, somme accessorie e sanzioni aggiuntive”.
All'esito dell'udienza odierna, tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., lette le note ritualmente depositate dalle parti, la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
Intende, infatti, questo Collegio ribadire l'orientamento già espresso in analoghe controversie (v. tra le altre sent. n. 2515/2023).
Va preliminarmente evidenziato che sulla qualificazione del credito come avente natura risarcitoria e sulla fondatezza della domanda (in disparte l'aspetto della prescrizione) non è stata formulata alcuna censura né da parte appellante né da parte appellate, sicché sul punto deve ritenersi caduto il giudicato.
Infatti, l'unica res controversa in questo grado di appello è il dies a quo del termine di prescrizione decennale.
Al riguardo, la censura sollevata dall'appellante è fondata.
In particolare, va rimarcato che in una recentissima pronuncia, assolutamente dirimente, la Suprema Corte (Cass. sez.lav. n. 5796/2023), in applicazione dei principi sanciti da Cass. sez.un. n. 2990/2018, ha stigmatizzato la differenza tra il periodo antecedente e quello successivo alla pubblicazione del provvedimento giudiziale di illegittimità della cessione di ramo di azienda. Ha affermato :” Per il periodo successivo alla pronuncia giudiziale, secondo una oramai consolidata giurisprudenza di questa Corte, a seguito della declaratoria di illegittimità della cessione del ramo e dell'ordine del giudice di ripristinare il rapporto di lavoro con il datore di lavoro cedente, il rapporto con il cessionario è ritenuto instaurato in via di mero fatto e il sinallagma contrattuale tra cedente e lavoratore ceduto riprende effettività e rivivono gli ordinari obblighi a carico di entrambe le parti e, in particolare, l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere la retribuzione (cfr.
Cass. Sez. Un. n. 2990 del 2018; nello stesso senso, Cass. n. 21947 del 2018; Cass.
n. 17784 del 2019; Cass. n. 21158 del 2019; Cass. n. 21160 del 2019; Cass. n.
35982 del 2021; Cass. n. 32378 del 2022). Nel suddetto periodo, invero, “il datore di lavoro è indefettibilmente obbligato a riammettere in servizio il lavoratore e a corrispondergli, in ogni caso, le retribuzioni dovute, anche in ipotesi di mancata riammissione effettiva”; solo per tale successivo arco temporale, traendo spunto da Corte cost. n. 303 del 2011 e “al fine di superare gli stretti confini della ritenuta corrispondenza tra la continuità della prestazione e la debenza della relativa obbligazione retributiva”, si è proceduto ad una “interpretazione costituzionalmente orientata della normativa” che ha indotto “al superamento della regola sinallagmatica della corrispettività”, sicché “il datore di lavoro, il quale nonostante la sentenza che accerta il vincolo giuridico, non ricostituisce i rapporti di lavoro, senza alcun giustificato motivo, dovrà sopportare il peso economico delle retribuzioni, pur senza ricevere la prestazione lavorativa corrispettiva, sebbene offerta dal lavoratore” (Cass. Sez. Un. cit.). Pertanto, le
Sezioni Unite hanno tenuto distinto il precedente arco temporale intercorrente tra il passaggio alle dipendenze del datore di lavoro cessionario e l'accertamento giudiziale della illegittimità della interposizione o della cessione, rispetto al quale non può che continuare a operare il “principio, che si è andato consolidando nell'elaborazione della S.C., secondo il quale il contratto di lavoro è un contratto
a prestazioni corrispettive in cui l'erogazione del trattamento economico, in mancanza di lavoro, costituisce un'eccezione, che deve essere oggetto di un'espressa previsione di legge o di contratto. In difetto di un'espressa previsione in tal senso, la mancanza della prestazione lavorativa esclude il diritto alla retribuzione, ma determina a carico del datore di lavoro, che ne è responsabile,
l'obbligo di risarcire i danni, eventualmente commisurati alle mancate retribuzioni” (Cass. Sez. Un. cit.).
9. Posta la natura risarcitoria delle somme eventualmente pretese dal lavoratore nel periodo precedente la pronunzia di illegittimità della vicenda traslativa, come già affermato da questa Corte, per detto periodo il rapporto di lavoro rimane quiescente fino alla declaratoria di inefficacia della cessione (cfr. Cass. n. 5998 del 2019, Cass. n. 35982 del 2021), mancando
l'attualità delle reciproche obbligazioni delle parti. In seguito alla pronunzia giudiziale, la mancata ricezione della prestazione lavorativa nel periodo antecedente assurge a comportamento inadempiente del cedente nei confronti del lavoratore ceduto che può agire per il risarcimento del danno subìto sempre che abbia preventivamente provveduto a costituire in mora il datore di lavoro, con la messa a disposizione delle energie lavorative ovvero mediante intimazione di ricevere la prestazione, in modo da rendere ingiustificato il rifiuto del cedente e suscettibile di risarcimento l'eventuale danno cagionato. Altrimenti il cedente potrebbe legittimamente confidare sul consenso del lavoratore alla cessione del contratto di lavoro e, inoltre, si creerebbe una ingiustificata aporia per cui il ceduto, dopo la declaratoria giudiziale di illegittimità del trasferimento d'azienda, potrebbe ottenere il pagamento delle retribuzioni maturate successivamente alla sentenza, sempre che abbia costituito in mora il cedente, mentre avrebbe diritto al risarcimento del danno per il periodo precedente a prescindere dalla messa a disposizione delle sue energie lavorative”.
Premessi i principi affermati dalla Cassazione, va rammentato che il Tribunale di
Napoli con la sentenza n. 224/2015 dichiarava la nullità della cessione del rapporto di lavoro da a già Controparte_1 Controparte_4 [...] avvenuta dal 1.5.2010 e per l'effetto il diritto alla prosecuzione Controparte_5
del rapporto di lavoro con ripristino, però, avvenuto solo in Controparte_1
data 01.01.2017 (esclusivamente a seguito della fusione tra le due società).
Dunque, nella fattispecie in esame, in cui le differenze retributive rivendicate sono relative al periodo antecedente alla pubblicazione del provvedimento giudiziale di illegittimità della cessione di ramo di azienda (dal settembre 2011) e fino alla intervenuta fusione fra le società (segnatamente al 31.12.2016), la mancanza di prestazione lavorativa esclude il diritto alla retribuzione e determina a carico del datore di lavoro l'obbligo di risarcire i danni commisurati alle differenze retributive fino alla pronuncia di illegittimità della cessione (ed al pagamento delle retribuzioni per il prosieguo). Di qui la natura risarcitoria degli importi oggetto del presente giudizio almeno fino al 2015, e la conseguente applicazione del termine decennale della prescrizione.
In ogni caso, la notifica della messa in mora – sicuro atto interruttivo- è del
18.11.2021, ampiamente nel termine decennale computato dal momento in cui il diritto poteva essere fatto valere, ovvero dal momento in cui è stata dichiarata illegittima la cessione con sentenza del 13.01.2015 emessa nel procedimento iniziato nel lontano 2011. È quello il termine cui ancorare il decorso della prescrizione, anche se non può sottacersi che la notifica del ricorso con cui è stato introdotto il relativo giudizio (nel 2011) è anch'essa atto interruttivo e la prescrizione, in ogni caso, ha risentito dei tempi dello svolgimento del processo
(art. 2945 c.c.).
Pertanto, in accoglimento dell'appello, la sentenza deve essere parzialmente riformata con condanna della società convenuta al pagamento delle somme indicate in dispositivo in luogo di quelle liquidate dal Tribunale, così come conteggiate dalla parte e non specificamente contestate dalla appellata.
Su tali somme saranno dovuti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo per questo grado di giudizio fermo restante il regime delle spese come statuito nella sentenza di primo grado. compensate le spese del grado nei confronti dell' CP_2
interventore processuale necessario.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie l'appello e per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza che nella restante parte conferma, condanna parte appellata al pagamento delle seguenti somme in luogo di quelle liquidate dal
Tribunale: € 2.264,84 titolo di differenze sulla retribuzione globale di base, €
1.220,24 titolo di differenze retributive sul PDR, € 3.864,89 a titolo di differenza sui Permessi, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione di ciascun credito al soddisfo. Condanna Controparte_1 al pagamento delle spese di questo grado di giudizio che si liquidano in € 1458,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge con attribuzione in solido agli avv.ti
NE IA RI e CE RI. Compensa le spese del grado nei confronti dell' CP_2
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Stefania Basso Dott. Piero CE De IE