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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/04/2025, n. 5551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5551 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE XI CIVILE
Il Giudice Unico G.O.T. dott.ssa Elvira Bracciale, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta con il n. 42453/2019 nel Ruolo Generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2019 TRA
con gli avvocati Andrea Pietrolucci e Marco De Santis;
Parte_1
Attore CONTRO
, titolare della ditta HO TT WO di , con l'avv. Teodoro CP_1 CP_1
Carsillo
Convenuta
NONCHE'
, con l'avv. Carlo Gugliemi;
Controparte_2
Terza chiamata in causa
Oggetto: risarcimento danni da inadempimento contrattuale ed extracontrattuale
SVOLGIMENTO E MOTIVI
In via preliminare, che ai fini della redazione della sentenza non è più richiesta la illustrazione dello svolgimento del processo, ma soltanto la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato il signor a convenuto in giudizio il signor Parte_1
, quale titolare della ditta HO TT WO di , ai fine di CP_1 CP_1
contestarne la concorrente responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218, 1228, 2043 e 2049 c.c. e chiedendo il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, in considerazione di un tatuaggio realizzato presso tale ditta, che avrebbe dovuto raffigurare l'opera leonardesca, l'”Uomo Vitruviano” e che, invece, a dire di parte attrice ne è risultato solo una sua grottesca caricatura. L'attore ha contestato il grave e colpevole inadempimento contrattuale imputabile al signor anche per il fatto del suo ausiliario, ex artt. 1218, 1176, comma 2, e CP_1
1228 c.c., nonché la lesione del suo diritto alla salute, costituzionalmente tutelato, ex artt. 2043 e
2049 c.c., essendo anche stato costretto a sottoporsi a sedute di laser terapia per la cancellazione del tatuaggio, che non sono riuscite nemmeno a cancellarlo totalmente, lasciando, inoltre, innumerevoli cicatrici, il tutto a causa dell'imperizia e negligenza nella sua esecuzione, anche a causa di un errato utilizzo dell'inchiostro essendo stato immesso troppo in profondità, nel derma ed essendo stato costretto, quindi, a tentare di coprire tali permanenti risultati deturpanti con un ulteriore tatuaggio cover up.
Il signor si è costituito in giudizio contestando le avverse deduzioni ed eccezioni e CP_1
chiedendo la chiamata in causa in sua manleva della signora , (all'epoca) Controparte_2
collaboratrice presso la ditta HO TATOO WO di , eccependo altresì la CP_1
prescrizione e decadenza dell'attore ex art, 2226 c.c.
Anche la IG.ra si è costituita contestando la domanda attrice ed evidenziando Controparte_2
come il tatuaggio da ella realizzato era conforme alla regola dell'arte ed eseguito solo dopo aver mostrato all'attore un stencile con il disegno che si andava ad effettuare e dai lui accettato.
Antecedentemente al presente giudizio tar le odierne parti attrice e convenuta è stato espletato
ATP
La causa è stata istruita con produzione documentale, prove orali e CTU
Preliminarmente va evidenziato come in Italia l'esecuzione di un tatuaggio e la relativa attività non sono al momento regolamentate da una specifica legislazione nazionale;
l'unico riferimento a livello nazionale è rappresentato dalle Circolari emanate dal ministero della Salute, contenenti le “Linee guida per l'esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza” (Circolari del
5 febbraio 1998 n. 2.9/156 e del 16 luglio 1998 n. 2.8/633).
L'intestato Tribunale ha più volte affermato che “…deve escludersi che la stessa possa essere qualificata “attività sanitaria”, con l'obbligo di rilascio del consenso informato, malgrado sia normativamente stabilito (Delib. Giunta Regionale del lazio 22.9.1998 n. 4796) che “l'attività connessa all'esecuzione di tatuaggi e piercing, stante le possibili implicazioni sanitarie, imponga un controllo puntuale delle condizioni igieniche ed organizzative cui la stessa si svolge” (cfr. Trib. Roma,
16 settembre 2016, n. 17061 in causa R.G.A.C. 8159/2014).
La stessa ricostruzione dei fatti di causa prospettata dalle parti, pure in considerazione delle divergenze cui le stesse pervengono, conduce ad affermare che il rapporto intercorso tra l'attore e lo studio di tatuaggi vada ricondotto alla prestazione d'opera ex art. 2222 c.c., nello specifico ad una prestazione d'opera intellettuale, volta al raggiungimento di un risultato specifico, la realizzazione del tatuaggio richiesto dal committente
Nel corso del giudizio è emerso ed è stato provato che l'attore abbia richiesto alla parte convenuta la realizzazione di una specifico tatuaggio ossia l'uomo vitruviano;
il entro di tatuaggi ha accettato di svolgere la predetta prestazione assegnandone la realizzazione alla IG.ra , Controparte_2
ritenuta del titolare dello HO TT WO sufficientemente qualificata per la realizzazione del tatuaggio;
risulta provato per ammissione del medesimo attore che è stato realizzato una velina di prova del tatuaggio che gli ha approvato;
risulta poi non contestato che l'attore il giorno successivo alla realizzazione dell'opera abbia contestato l'esito della medesima.
Circa la corretta realizzazione dell'opera va osservato come l'attore anche in sede di citazione alleghi degli esempi di tatuaggio dell'uomo Vitruviano di suo gradimento, modelli che parte convenuta non contesta di avere potuto visionare al momento della commissione dell'opera né il titolare del salone di tatuaggio ha dato prova di avere compiutamente rappresentato all'attore l'impossibilità di realizzare quanto richiesto o la probabilità che l'opera, per la posizione sul corpo di esso attore, le caratteristiche del tatuaggio etc avrebbe potuto essere difforme da quanto richiesto.
Parte convenuta ha peraltro omesso di allegare (per esempio una foto) l'esito della prova del tatuaggio che di cui l'attore avrebbe approvato la realizzazione.
In effetti i modelli di tatuaggio che l'attore ha richiesto la realizzazione si discostano molto (ed a prescindere dal giudizio estetico) da quanto poi effettivamente realizzato dal tatuatore, differenze sia nella morfologia del corpo disegnato che nel tratto del disegno che nel rispetto delle proporzioni, che conduco a concludere per un inadempimento all'impegno contrattuale assunto. L'inadempimento essendo relativo ad una prestazione volta al raggiungimento di un determinato risultato, tuttavia difforme da quanto richiesto dal committente deve essere qualificato come grave con conseguente diritto dell'attore al risarcimento del danno subito
Tale danno ha natura patrimoniale ed è riconducibile agli esborsi sopportati (lucro cessate) sia per la realizzazione del tatuaggio che per la rimozione del medesimo per un importo pari ad euro
1.682,00, oltre ad interessi di legge dai singoli esborsi a soddisfo effettivo vertendosi in ipotesi di debito di valuta
Non può invece ritenersi riconducibile sotto il profilo del nesso di causalità all'inadempimento della parte convenuta, il costo per la realizzazione di un ulteriore tatuaggio, esigenza rimessa alla semplice gusto e gradimento dell'attore.
E' da ritenersi risarcibili – come affermato dalla ormai costante giurisprudenza – anche in ipotesi si responsabilità contrattuale da inadempimento il danno non patrimoniale purchè riconducibile alla sfera dei diritti costituzionalmente garantiti;
tale danno risulta accertato anche in sed di ATP
Nel caso di specie la CTU espletata in questa sede – pienamente condivisibile - ha individuato il danno non patrimoniale in esiti cicatriziali relativi alle sedute laser che hanno determinato un'invalidità permanente pari al 3%, con un importo liquidabile pari ad euro 7.160,00 , così liquidato alla attualità oltre rivalutazione ed interessi dalla presente pronuncia al soddisfo effettivo, vertendosi in ipotesi di debito di valore, secondo il calcolo che segue
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024 Età del danneggiato alla data del sinistro 27 anni Percentuale di invalidità permanente 3% Punto danno biologico € 1.567,44 Incremento per sofferenza soggettiva (+ 25%) € 391,86 Punto danno non patrimoniale € 1.959,30 Danno biologico risarcibile € 4.091,00 Danno non patrimoniale risarcibile € 5.114,00 Con personalizzazione massima (max 50% del danno biologico) € 7.160,00
Tenendo poi presente i seguenti principi ormai consolidati in giurisprudenza (tra le altre, Cass.
17/01/2018, n. 901; 27/03/2018, n. 7513; 28/09/2018, n. 23469; 4/02/2020, n. 2461; v. anche da ultimo Cass. 3/03/2023, n. 6444), in tema di risarcimento del danno alla persona è utile ribadire in questa sede che l'ordinamento riconosce e disciplina (soltanto) le fattispecie del danno patrimoniale (nelle due forme del danno emergente e del lucro cessante: art. 1223 c.c.) e del danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.; art. 185 c.p.); la natura unitaria ed onnicomprensiva del danno non patrimoniale, secondo l'insegnamento della Corte costituzionale e delle Sezioni Unite della Suprema
Corte (Corte cost. n. 233 del 2003; Cass. Sez. U. 11/11/2008, nn. 26972-26975) deve essere interpretata, sul piano delle categorie giuridiche (anche se non sotto quello fenomenologico) rispettivamente nel senso: a. di unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto e non suscettibile di valutazione economica;
b. di onnicomprensività intesa come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze
(modificative in pejus della precedente situazione del danneggiato) derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici
Va invece disattesa la pretesa in manleva della parte convenuta verso la terza chiamata: la responsabilità circa di avere affidato l'opera a soggetto che poi si è rivelato non avere le capacità tecniche necessarie per il determinato tipo di tatuaggio richiesto dal cliente, va ricondotto esclusivamente ad esso convenuto che ha omesso di compiere una valutazione critica e compiuta delle capacità specifiche e della esperienza della propria collaboratrice, peraltro occasionale.
Quanto alle spese di lite tra parte attrice e parte convenuta visto l'esito del giudizio vanno compensate nella misura del 50% con refusione a favore di essa parte attrice del residuo 50% anche in relazione alla CTU espletata in questa sede di ATP ad ai costi dell'accertamento tecnico preventivo
Restano invece – in considerazione della particolarità delle questione – interamente compensate tra parte convenuta a terza chiamata.
PQM
Il Giudice definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa,
CO parte convenuta a corrispondere a parte attrice le seguenti somme:
Euro 1.682,00 a titolo di danno emergente, oltre interessi dai singoli esborsi al soddisfo effettivo;
Euro € 7.160,00 a titolo di danno non patrimoniale oltre rivalutazione ed interessi dalla presente pronuncia al soddisfo effettivo;
CO parte convenuta a rifondere a parte attrice il 50% delle spese di lite del presente giudizio che in tale misura si liquidano in euro 200,00 per anticipazioni ed euro 2.500,00 per onorati oltre spese generali iva e cassa di legge;
CO parte convenuta a rifondere a parte attrice il 50% delle spese di lite relative al giudizio per accertamento tecnico preventivo che in tale misura si liquidano in euro 100,00 per anticipazioni ed euro 1.000,00 per onorati oltre spese generali iva e cassa di legge;
CO parte convenuta a rifondere a parte attrice il 50% delle spese di CTU relative all'accertamento tecnico ed alla presente fase;
Compensa integralmente le spese di lite tra convenuto e terza chiamata
Roma 4.4.2025
Il Giudice
Dr.ssa Elvira Bracciale
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE XI CIVILE
Il Giudice Unico G.O.T. dott.ssa Elvira Bracciale, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta con il n. 42453/2019 nel Ruolo Generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2019 TRA
con gli avvocati Andrea Pietrolucci e Marco De Santis;
Parte_1
Attore CONTRO
, titolare della ditta HO TT WO di , con l'avv. Teodoro CP_1 CP_1
Carsillo
Convenuta
NONCHE'
, con l'avv. Carlo Gugliemi;
Controparte_2
Terza chiamata in causa
Oggetto: risarcimento danni da inadempimento contrattuale ed extracontrattuale
SVOLGIMENTO E MOTIVI
In via preliminare, che ai fini della redazione della sentenza non è più richiesta la illustrazione dello svolgimento del processo, ma soltanto la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato il signor a convenuto in giudizio il signor Parte_1
, quale titolare della ditta HO TT WO di , ai fine di CP_1 CP_1
contestarne la concorrente responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218, 1228, 2043 e 2049 c.c. e chiedendo il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, in considerazione di un tatuaggio realizzato presso tale ditta, che avrebbe dovuto raffigurare l'opera leonardesca, l'”Uomo Vitruviano” e che, invece, a dire di parte attrice ne è risultato solo una sua grottesca caricatura. L'attore ha contestato il grave e colpevole inadempimento contrattuale imputabile al signor anche per il fatto del suo ausiliario, ex artt. 1218, 1176, comma 2, e CP_1
1228 c.c., nonché la lesione del suo diritto alla salute, costituzionalmente tutelato, ex artt. 2043 e
2049 c.c., essendo anche stato costretto a sottoporsi a sedute di laser terapia per la cancellazione del tatuaggio, che non sono riuscite nemmeno a cancellarlo totalmente, lasciando, inoltre, innumerevoli cicatrici, il tutto a causa dell'imperizia e negligenza nella sua esecuzione, anche a causa di un errato utilizzo dell'inchiostro essendo stato immesso troppo in profondità, nel derma ed essendo stato costretto, quindi, a tentare di coprire tali permanenti risultati deturpanti con un ulteriore tatuaggio cover up.
Il signor si è costituito in giudizio contestando le avverse deduzioni ed eccezioni e CP_1
chiedendo la chiamata in causa in sua manleva della signora , (all'epoca) Controparte_2
collaboratrice presso la ditta HO TATOO WO di , eccependo altresì la CP_1
prescrizione e decadenza dell'attore ex art, 2226 c.c.
Anche la IG.ra si è costituita contestando la domanda attrice ed evidenziando Controparte_2
come il tatuaggio da ella realizzato era conforme alla regola dell'arte ed eseguito solo dopo aver mostrato all'attore un stencile con il disegno che si andava ad effettuare e dai lui accettato.
Antecedentemente al presente giudizio tar le odierne parti attrice e convenuta è stato espletato
ATP
La causa è stata istruita con produzione documentale, prove orali e CTU
Preliminarmente va evidenziato come in Italia l'esecuzione di un tatuaggio e la relativa attività non sono al momento regolamentate da una specifica legislazione nazionale;
l'unico riferimento a livello nazionale è rappresentato dalle Circolari emanate dal ministero della Salute, contenenti le “Linee guida per l'esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza” (Circolari del
5 febbraio 1998 n. 2.9/156 e del 16 luglio 1998 n. 2.8/633).
L'intestato Tribunale ha più volte affermato che “…deve escludersi che la stessa possa essere qualificata “attività sanitaria”, con l'obbligo di rilascio del consenso informato, malgrado sia normativamente stabilito (Delib. Giunta Regionale del lazio 22.9.1998 n. 4796) che “l'attività connessa all'esecuzione di tatuaggi e piercing, stante le possibili implicazioni sanitarie, imponga un controllo puntuale delle condizioni igieniche ed organizzative cui la stessa si svolge” (cfr. Trib. Roma,
16 settembre 2016, n. 17061 in causa R.G.A.C. 8159/2014).
La stessa ricostruzione dei fatti di causa prospettata dalle parti, pure in considerazione delle divergenze cui le stesse pervengono, conduce ad affermare che il rapporto intercorso tra l'attore e lo studio di tatuaggi vada ricondotto alla prestazione d'opera ex art. 2222 c.c., nello specifico ad una prestazione d'opera intellettuale, volta al raggiungimento di un risultato specifico, la realizzazione del tatuaggio richiesto dal committente
Nel corso del giudizio è emerso ed è stato provato che l'attore abbia richiesto alla parte convenuta la realizzazione di una specifico tatuaggio ossia l'uomo vitruviano;
il entro di tatuaggi ha accettato di svolgere la predetta prestazione assegnandone la realizzazione alla IG.ra , Controparte_2
ritenuta del titolare dello HO TT WO sufficientemente qualificata per la realizzazione del tatuaggio;
risulta provato per ammissione del medesimo attore che è stato realizzato una velina di prova del tatuaggio che gli ha approvato;
risulta poi non contestato che l'attore il giorno successivo alla realizzazione dell'opera abbia contestato l'esito della medesima.
Circa la corretta realizzazione dell'opera va osservato come l'attore anche in sede di citazione alleghi degli esempi di tatuaggio dell'uomo Vitruviano di suo gradimento, modelli che parte convenuta non contesta di avere potuto visionare al momento della commissione dell'opera né il titolare del salone di tatuaggio ha dato prova di avere compiutamente rappresentato all'attore l'impossibilità di realizzare quanto richiesto o la probabilità che l'opera, per la posizione sul corpo di esso attore, le caratteristiche del tatuaggio etc avrebbe potuto essere difforme da quanto richiesto.
Parte convenuta ha peraltro omesso di allegare (per esempio una foto) l'esito della prova del tatuaggio che di cui l'attore avrebbe approvato la realizzazione.
In effetti i modelli di tatuaggio che l'attore ha richiesto la realizzazione si discostano molto (ed a prescindere dal giudizio estetico) da quanto poi effettivamente realizzato dal tatuatore, differenze sia nella morfologia del corpo disegnato che nel tratto del disegno che nel rispetto delle proporzioni, che conduco a concludere per un inadempimento all'impegno contrattuale assunto. L'inadempimento essendo relativo ad una prestazione volta al raggiungimento di un determinato risultato, tuttavia difforme da quanto richiesto dal committente deve essere qualificato come grave con conseguente diritto dell'attore al risarcimento del danno subito
Tale danno ha natura patrimoniale ed è riconducibile agli esborsi sopportati (lucro cessate) sia per la realizzazione del tatuaggio che per la rimozione del medesimo per un importo pari ad euro
1.682,00, oltre ad interessi di legge dai singoli esborsi a soddisfo effettivo vertendosi in ipotesi di debito di valuta
Non può invece ritenersi riconducibile sotto il profilo del nesso di causalità all'inadempimento della parte convenuta, il costo per la realizzazione di un ulteriore tatuaggio, esigenza rimessa alla semplice gusto e gradimento dell'attore.
E' da ritenersi risarcibili – come affermato dalla ormai costante giurisprudenza – anche in ipotesi si responsabilità contrattuale da inadempimento il danno non patrimoniale purchè riconducibile alla sfera dei diritti costituzionalmente garantiti;
tale danno risulta accertato anche in sed di ATP
Nel caso di specie la CTU espletata in questa sede – pienamente condivisibile - ha individuato il danno non patrimoniale in esiti cicatriziali relativi alle sedute laser che hanno determinato un'invalidità permanente pari al 3%, con un importo liquidabile pari ad euro 7.160,00 , così liquidato alla attualità oltre rivalutazione ed interessi dalla presente pronuncia al soddisfo effettivo, vertendosi in ipotesi di debito di valore, secondo il calcolo che segue
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024 Età del danneggiato alla data del sinistro 27 anni Percentuale di invalidità permanente 3% Punto danno biologico € 1.567,44 Incremento per sofferenza soggettiva (+ 25%) € 391,86 Punto danno non patrimoniale € 1.959,30 Danno biologico risarcibile € 4.091,00 Danno non patrimoniale risarcibile € 5.114,00 Con personalizzazione massima (max 50% del danno biologico) € 7.160,00
Tenendo poi presente i seguenti principi ormai consolidati in giurisprudenza (tra le altre, Cass.
17/01/2018, n. 901; 27/03/2018, n. 7513; 28/09/2018, n. 23469; 4/02/2020, n. 2461; v. anche da ultimo Cass. 3/03/2023, n. 6444), in tema di risarcimento del danno alla persona è utile ribadire in questa sede che l'ordinamento riconosce e disciplina (soltanto) le fattispecie del danno patrimoniale (nelle due forme del danno emergente e del lucro cessante: art. 1223 c.c.) e del danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.; art. 185 c.p.); la natura unitaria ed onnicomprensiva del danno non patrimoniale, secondo l'insegnamento della Corte costituzionale e delle Sezioni Unite della Suprema
Corte (Corte cost. n. 233 del 2003; Cass. Sez. U. 11/11/2008, nn. 26972-26975) deve essere interpretata, sul piano delle categorie giuridiche (anche se non sotto quello fenomenologico) rispettivamente nel senso: a. di unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto e non suscettibile di valutazione economica;
b. di onnicomprensività intesa come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze
(modificative in pejus della precedente situazione del danneggiato) derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici
Va invece disattesa la pretesa in manleva della parte convenuta verso la terza chiamata: la responsabilità circa di avere affidato l'opera a soggetto che poi si è rivelato non avere le capacità tecniche necessarie per il determinato tipo di tatuaggio richiesto dal cliente, va ricondotto esclusivamente ad esso convenuto che ha omesso di compiere una valutazione critica e compiuta delle capacità specifiche e della esperienza della propria collaboratrice, peraltro occasionale.
Quanto alle spese di lite tra parte attrice e parte convenuta visto l'esito del giudizio vanno compensate nella misura del 50% con refusione a favore di essa parte attrice del residuo 50% anche in relazione alla CTU espletata in questa sede di ATP ad ai costi dell'accertamento tecnico preventivo
Restano invece – in considerazione della particolarità delle questione – interamente compensate tra parte convenuta a terza chiamata.
PQM
Il Giudice definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa,
CO parte convenuta a corrispondere a parte attrice le seguenti somme:
Euro 1.682,00 a titolo di danno emergente, oltre interessi dai singoli esborsi al soddisfo effettivo;
Euro € 7.160,00 a titolo di danno non patrimoniale oltre rivalutazione ed interessi dalla presente pronuncia al soddisfo effettivo;
CO parte convenuta a rifondere a parte attrice il 50% delle spese di lite del presente giudizio che in tale misura si liquidano in euro 200,00 per anticipazioni ed euro 2.500,00 per onorati oltre spese generali iva e cassa di legge;
CO parte convenuta a rifondere a parte attrice il 50% delle spese di lite relative al giudizio per accertamento tecnico preventivo che in tale misura si liquidano in euro 100,00 per anticipazioni ed euro 1.000,00 per onorati oltre spese generali iva e cassa di legge;
CO parte convenuta a rifondere a parte attrice il 50% delle spese di CTU relative all'accertamento tecnico ed alla presente fase;
Compensa integralmente le spese di lite tra convenuto e terza chiamata
Roma 4.4.2025
Il Giudice
Dr.ssa Elvira Bracciale