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Sentenza 22 novembre 2023
Sentenza 22 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/11/2023, n. 46934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46934 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: KO PA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 08/02/2023 del TRIBUNALE di TRIESTE udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;
lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 46934 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: CAPPUCCIO DANIELE Data Udienza: 11/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza dell'8 febbraio 2023 il Tribunale di Trieste, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza, presentata nell'interesse di RI OC, volta ad estendere, nei suoi confronti ed ai sensi dell'art. 587 cod. proc. pen., l'effetto dell'impugnazione proposta dai coimputati LE BJ e CO EM avverso la sentenza della locale Corte di appello del 21 gennaio 2021, con cui i predetti sono stati condannati alla pena di cinque mesi di reclusione, oltre che al risarcimento dei danni in favore della parte civile, per il delitto di lesioni personali in danno di AL VA. Il Tribunale ha, in proposito, ritenuto che l'esito del ricorso proposto da BJ e EM innanzi alla Corte di cassazione — che, con sentenza del 14 ottobre 2022, ha annullato senza rinvio la loro condanna per essersi il reato estinto per intervenuta prescrizione ed ha, inoltre, annullato la sentenza agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello — non possa essere esteso a NC, il quale non ha impugnato la decisione di secondo grado, divenuta irrevocabile, nei suoi confronti, in epoca anteriore alla maturazione del termine massimo prescrizionale. 2. RI OC propone, con l'assistenza dell'avv. Riccardo Seibold, ricorso per cassazione affidato a tre motivi (dei quali si darà atto, in ossequio alla previsione dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione), con il primo dei quali lamenta violazione di legge per avere il giudice dell'esecuzione valorizzato, ai fini della decisione, un indirizzo ermeneutico, recepito dalla giurisprudenza di legittimità nel suo consesso più rappresentativo (Sez. U, n. 3391 del 26/10/2017, dep. I 2018, Visconti, Rv. 271539), che si è formato in relazione a fattispecie al uo modo di vedere non assimilabile a quella che viene qui in rilievo, che appare connotata dall'accoglimento, da parte della Corte di cassazione, del motivo di impugnazione articolato in ordine alla ricostruzione del fatto oggetto di addebito, vertente su profilo senz'altro comune a tutti gli imputati. La pertinenza di tale obiezione trova conferma, continua il ricorrente, nell'annullamento della sentenza, nei confronti di BJ e EM, anche agli effetti civili, che non avrebbe avuto ragion d'essere qualora la Corte di cassazione si fosse limitata a prendere atto dell'estinzione del reato per decorso del tempo, nel qual caso le disposizioni civilistiche sarebbero state confermate a norma dell'art. 578 cod. proc. pen.. 2 f Al cospetto, dunque, dell'annullamento, pieno e nel merito, stante il riscontrato difetto di motivazione, della condanna pronunziata nei confronti di BJ e EM, il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto, a giudizio del ricorrente, estenderne gli effetti a fini sia penali che civili. Con il secondo motivo, OC deduce violazione della legge processuale e vizio di motivazione con riferimento alla portata della decisione adottata dal giudice di legittimità sul ricorso degli originari coimputati, estesa, come già rilevato, al merito della contestazione e non solo all'ammissibilità dell'impugnazione. Con il terzo ed ultimo motivo, denuncia, ancora, violazione della legge processuale e vizio di motivazione per avere il giudice dell'esecuzione omesso di considerare, nell'economia della decisione, l'annullamento, in sede di legittimità, delle statuizioni civili, conseguenza necessitata del positivo riconoscimento della fondatezza, nel merito, del motivo di ricorso dedicato alla sussistenza degli elementi costitutivi dell'ipotizzato reato di lesioni personali. 3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso o, in subordine, il suo rigetto, con requisitoria scritta del 24 giugno 2023, cui il ricorrente ha replicato con memoria del 4 luglio 2023. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. È pacifico, in fatto, che, intervenuta, il 21 gennaio 2021, conferma della condanna pronunciata in primo grado a carico di LE BJ, CO EM e RI OC, solo i primi due proposero ricorso per cassazione, mentre la decisione divenne irrevocabile, il 7 maggio 2021, nei confronti del terzo. È, del pari, incontestato che la Corte di cassazione, nel disporre, limitatamente alle posizioni dei ricorrenti, l'annullamento senza rinvio della sentenza di appello a fini penali, indicò la causa nell'intervenuta estinzione per prescrizione e rimise le parti innanzi al competente giudice civile per le questioni di natura civilistica, previo annullamento, a quei determinati fini, della sentenza. 3. Il giudice dell'esecuzione, adito da RI OC, correo non impugnante, ha applicato il principio di diritto secondo cui «La declaratoria di estinzione del reato per prescrizione non può essere pronunciata anche nei confronti del coimputato non impugnante in forza dell'effetto estensivo dell'impugnazione previsto dall'art. 587, comma 1, cod. proc. pen., se 3 giudicato di colpevolezza nei suoi confronti si è formato prima del verificarsi della predetta causa estintiva. (In motivazione la S.C. ha chiarito che l'opzione del coimputato impugnante di protrarre il procedimento configura una scelta processuale "esclusivamente personale" che rende perciò inoperante l'art. 587, comma 1, cod. proc. pen. con riguardo alla prescrizione)» (Sez. U, n. 3391 del 26/10/2017, dep. 2018, Visconti, Rv. 271539 - 01). La decisione si palesa ineccepibile e resiste alle critiche del ricorrente. La Corte di cassazione ha, invero, apprezzato la fondatezza del motivo di ricorso concernente la legittimità della motivazione della sentenza di appello, nella parte in cui è stata ritenuta la responsabilità degli imputati nella causazione delle lesioni subite dalla persona offesa, in funzione del preventivo vaglio di ammissibilità del ricorso, integrante condizione imprescindibile per la produzione dell'effetto estintivo del reato che, in quanto ancorato ad una data successiva a quella di emissione della sentenza di appello, non si sarebbe verificato in caso di omessa valida costituzione del rapporto processuale, conseguente alla presentazione di ricorso ammissibile. Nitido appare, al riguardo, lo sviluppo argomentativo della sentenza di annullamento che, dopo avere positivamente scrutinato la fondatezza del motivo di ricorso — dalla quale, in carenza di cause sopravvenute di estinzione del reato, sarebbe senz'altro disceso l'annullamento della pronunzia di merito con rinvio in vista di un nuovo giudizio, ma non anche l'immediato riconoscimento dell'assenza delle condizioni per pervenire all'affermazione della penale responsabilità degli imputati — ha sancito l'impossibilità di pervenire ad un'assoluzione piena, nel merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. ed h-a, di conseguenza, preso atto della maturazione della prescrizione. Fallace si rivela, per converso, il ragionamento del ricorrente, imperniato sull'indebita sovrapposizione della qualificazione in termini di fondatezza del motivo di ricorso, proposto dai soli BJ e EM, alla valutazione del merito dell'imputazione che, è bene ribadire, avrebbe impegnato, ove il reato non si fosse estinto, il giudizio di rinvio con esiti in alcun modo pronosticabili. Rebus sic stantibus, ha buon gioco il giudice dell'esecuzione nell'evidenziare che l'annullamento senza rinvio della sentenza di secondo grado è dipeso dalla scelta processuale effettuata da BJ e EM, diversa da quella di OC il quale, a questo punto, non può legittimamente pretendere di giovarsi di un esito — la sopravvenuta estinzione del reato — derivato esclusivamente dall'iniziativa dei coimputati (costituente, sotto questo profilo e come chiaramente enunciato dalle Sezioni unite, «motivo esclusivamente personale») e collegato ad un evento maturato in epoca successiva alla formazione, nei suoi confronti, del giudicato di condanna, a sua volta connesso alla rinunzia, individuale e frutto di libera determinazione, alla proposizione di ricorso per cassazione. Né — va, per completezza, aggiunto — la legittimità dell'ordinanza del tribunale giuliano è incrinata dall'annullamento, ai fini civili, della sentenza della Corte di appello, pronunciato in ossequio del canone ermeneutico secondo cui «Il rilievo, in sede di legittimità, della sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione unitamente ad un vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla responsabilità dell'imputato, comporta l'annullamento senza rinvio della stessa e, ove questa contenga anche la condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, l'annullamento delle statuizioni civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello» (Sez. 1, n. 14822 del 20/02/2020, Milanesi, Rv. 278943 - 01; Sez. 4, n. 13869 del 05/03/2020, Aurelio, Rv. 278761 - 01), laddove, invece, il positivo riconoscimento dell'insussistenza delle condizioni per addivenire alla condanna degli imputati avrebbe imposto, tout court, la revoca delle statuizioni civili (in questo senso, cfr., tra le tante, Sez. 3, n. 23425 del 29/04/2022, P., Rv. 283393 - 01). 4. Dal rigetto del ricorso discende la condanna di RI OC al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 11/07/2023.
lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 46934 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: CAPPUCCIO DANIELE Data Udienza: 11/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza dell'8 febbraio 2023 il Tribunale di Trieste, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza, presentata nell'interesse di RI OC, volta ad estendere, nei suoi confronti ed ai sensi dell'art. 587 cod. proc. pen., l'effetto dell'impugnazione proposta dai coimputati LE BJ e CO EM avverso la sentenza della locale Corte di appello del 21 gennaio 2021, con cui i predetti sono stati condannati alla pena di cinque mesi di reclusione, oltre che al risarcimento dei danni in favore della parte civile, per il delitto di lesioni personali in danno di AL VA. Il Tribunale ha, in proposito, ritenuto che l'esito del ricorso proposto da BJ e EM innanzi alla Corte di cassazione — che, con sentenza del 14 ottobre 2022, ha annullato senza rinvio la loro condanna per essersi il reato estinto per intervenuta prescrizione ed ha, inoltre, annullato la sentenza agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello — non possa essere esteso a NC, il quale non ha impugnato la decisione di secondo grado, divenuta irrevocabile, nei suoi confronti, in epoca anteriore alla maturazione del termine massimo prescrizionale. 2. RI OC propone, con l'assistenza dell'avv. Riccardo Seibold, ricorso per cassazione affidato a tre motivi (dei quali si darà atto, in ossequio alla previsione dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione), con il primo dei quali lamenta violazione di legge per avere il giudice dell'esecuzione valorizzato, ai fini della decisione, un indirizzo ermeneutico, recepito dalla giurisprudenza di legittimità nel suo consesso più rappresentativo (Sez. U, n. 3391 del 26/10/2017, dep. I 2018, Visconti, Rv. 271539), che si è formato in relazione a fattispecie al uo modo di vedere non assimilabile a quella che viene qui in rilievo, che appare connotata dall'accoglimento, da parte della Corte di cassazione, del motivo di impugnazione articolato in ordine alla ricostruzione del fatto oggetto di addebito, vertente su profilo senz'altro comune a tutti gli imputati. La pertinenza di tale obiezione trova conferma, continua il ricorrente, nell'annullamento della sentenza, nei confronti di BJ e EM, anche agli effetti civili, che non avrebbe avuto ragion d'essere qualora la Corte di cassazione si fosse limitata a prendere atto dell'estinzione del reato per decorso del tempo, nel qual caso le disposizioni civilistiche sarebbero state confermate a norma dell'art. 578 cod. proc. pen.. 2 f Al cospetto, dunque, dell'annullamento, pieno e nel merito, stante il riscontrato difetto di motivazione, della condanna pronunziata nei confronti di BJ e EM, il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto, a giudizio del ricorrente, estenderne gli effetti a fini sia penali che civili. Con il secondo motivo, OC deduce violazione della legge processuale e vizio di motivazione con riferimento alla portata della decisione adottata dal giudice di legittimità sul ricorso degli originari coimputati, estesa, come già rilevato, al merito della contestazione e non solo all'ammissibilità dell'impugnazione. Con il terzo ed ultimo motivo, denuncia, ancora, violazione della legge processuale e vizio di motivazione per avere il giudice dell'esecuzione omesso di considerare, nell'economia della decisione, l'annullamento, in sede di legittimità, delle statuizioni civili, conseguenza necessitata del positivo riconoscimento della fondatezza, nel merito, del motivo di ricorso dedicato alla sussistenza degli elementi costitutivi dell'ipotizzato reato di lesioni personali. 3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso o, in subordine, il suo rigetto, con requisitoria scritta del 24 giugno 2023, cui il ricorrente ha replicato con memoria del 4 luglio 2023. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. È pacifico, in fatto, che, intervenuta, il 21 gennaio 2021, conferma della condanna pronunciata in primo grado a carico di LE BJ, CO EM e RI OC, solo i primi due proposero ricorso per cassazione, mentre la decisione divenne irrevocabile, il 7 maggio 2021, nei confronti del terzo. È, del pari, incontestato che la Corte di cassazione, nel disporre, limitatamente alle posizioni dei ricorrenti, l'annullamento senza rinvio della sentenza di appello a fini penali, indicò la causa nell'intervenuta estinzione per prescrizione e rimise le parti innanzi al competente giudice civile per le questioni di natura civilistica, previo annullamento, a quei determinati fini, della sentenza. 3. Il giudice dell'esecuzione, adito da RI OC, correo non impugnante, ha applicato il principio di diritto secondo cui «La declaratoria di estinzione del reato per prescrizione non può essere pronunciata anche nei confronti del coimputato non impugnante in forza dell'effetto estensivo dell'impugnazione previsto dall'art. 587, comma 1, cod. proc. pen., se 3 giudicato di colpevolezza nei suoi confronti si è formato prima del verificarsi della predetta causa estintiva. (In motivazione la S.C. ha chiarito che l'opzione del coimputato impugnante di protrarre il procedimento configura una scelta processuale "esclusivamente personale" che rende perciò inoperante l'art. 587, comma 1, cod. proc. pen. con riguardo alla prescrizione)» (Sez. U, n. 3391 del 26/10/2017, dep. 2018, Visconti, Rv. 271539 - 01). La decisione si palesa ineccepibile e resiste alle critiche del ricorrente. La Corte di cassazione ha, invero, apprezzato la fondatezza del motivo di ricorso concernente la legittimità della motivazione della sentenza di appello, nella parte in cui è stata ritenuta la responsabilità degli imputati nella causazione delle lesioni subite dalla persona offesa, in funzione del preventivo vaglio di ammissibilità del ricorso, integrante condizione imprescindibile per la produzione dell'effetto estintivo del reato che, in quanto ancorato ad una data successiva a quella di emissione della sentenza di appello, non si sarebbe verificato in caso di omessa valida costituzione del rapporto processuale, conseguente alla presentazione di ricorso ammissibile. Nitido appare, al riguardo, lo sviluppo argomentativo della sentenza di annullamento che, dopo avere positivamente scrutinato la fondatezza del motivo di ricorso — dalla quale, in carenza di cause sopravvenute di estinzione del reato, sarebbe senz'altro disceso l'annullamento della pronunzia di merito con rinvio in vista di un nuovo giudizio, ma non anche l'immediato riconoscimento dell'assenza delle condizioni per pervenire all'affermazione della penale responsabilità degli imputati — ha sancito l'impossibilità di pervenire ad un'assoluzione piena, nel merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. ed h-a, di conseguenza, preso atto della maturazione della prescrizione. Fallace si rivela, per converso, il ragionamento del ricorrente, imperniato sull'indebita sovrapposizione della qualificazione in termini di fondatezza del motivo di ricorso, proposto dai soli BJ e EM, alla valutazione del merito dell'imputazione che, è bene ribadire, avrebbe impegnato, ove il reato non si fosse estinto, il giudizio di rinvio con esiti in alcun modo pronosticabili. Rebus sic stantibus, ha buon gioco il giudice dell'esecuzione nell'evidenziare che l'annullamento senza rinvio della sentenza di secondo grado è dipeso dalla scelta processuale effettuata da BJ e EM, diversa da quella di OC il quale, a questo punto, non può legittimamente pretendere di giovarsi di un esito — la sopravvenuta estinzione del reato — derivato esclusivamente dall'iniziativa dei coimputati (costituente, sotto questo profilo e come chiaramente enunciato dalle Sezioni unite, «motivo esclusivamente personale») e collegato ad un evento maturato in epoca successiva alla formazione, nei suoi confronti, del giudicato di condanna, a sua volta connesso alla rinunzia, individuale e frutto di libera determinazione, alla proposizione di ricorso per cassazione. Né — va, per completezza, aggiunto — la legittimità dell'ordinanza del tribunale giuliano è incrinata dall'annullamento, ai fini civili, della sentenza della Corte di appello, pronunciato in ossequio del canone ermeneutico secondo cui «Il rilievo, in sede di legittimità, della sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione unitamente ad un vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla responsabilità dell'imputato, comporta l'annullamento senza rinvio della stessa e, ove questa contenga anche la condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, l'annullamento delle statuizioni civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello» (Sez. 1, n. 14822 del 20/02/2020, Milanesi, Rv. 278943 - 01; Sez. 4, n. 13869 del 05/03/2020, Aurelio, Rv. 278761 - 01), laddove, invece, il positivo riconoscimento dell'insussistenza delle condizioni per addivenire alla condanna degli imputati avrebbe imposto, tout court, la revoca delle statuizioni civili (in questo senso, cfr., tra le tante, Sez. 3, n. 23425 del 29/04/2022, P., Rv. 283393 - 01). 4. Dal rigetto del ricorso discende la condanna di RI OC al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 11/07/2023.