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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 10/02/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott. Corinna Beconi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado iscritta al n. 1657/2021 rg avente a oggetto contratti bancari e vertente tra c.f. , attrice con avv. Letizia Parte_1 P.IVA_1
Cecconi
Contro
c.f. , convenuta con avv. Umberto Buiani, Controparte_1 P.IVA_2
la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da note di deduzioni in sostituzione dell'udienza del 31.10.2024:
Conclusioni di parte attrice “Piaccia all'On. Tribunale adito, contrariis rejectis: In via istruttoria: la scrivente insiste affinché venga rinnovata la CTU in atti per tutti i motivi di cui in premessa in particolare il nuovo CTU nominato dovrà verificare predisporre il ricalcolo dei rapporti di c/c considerando le nullità eccepite dalla scrivente e relativamente alla verifica circa l'eccepita prescrizione dovrà valutare la natura delle rimesse considerando il saldo di c/c rettificato al netto quindi degli illegittimi addebiti
In via preliminare nel rito: - Relativamente all'eccezione di nullità dell'atto di citazione formulata ex adverso, pur contestandone la fondatezza, nelle denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, si chiede congruo termine per integrazione della domanda ex art. 164 cpc tempestivamente richiesto dalla scrivente in sede di prima udienza ex art. 183 cpc;
- Relativamente invece alla eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, pur contestandone anche in questo caso la fondatezza per i motivi meglio esplicati in narrativa e qui da intendersi interamente richiamati, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, si chiede anche in questo coso termine per l'introduzione di un secondo tentativo di mediazione anch'esso tempestivamente richiesto dalla scrivente in sede di prima udienza ex art. 183 cpc;
In via preliminare: Ordinare alla società convenuta, ex art. 210 cpc, l'esibizione in giudizio del contratto di apertura di conto corrente n.
8712.28 oltre al relativo contratto di apertura di credito e le successive variazioni tempo per tempo intervenute, in ragione della mancata evasione della richiesta ex art. 119 TUB inviata dalla società attrice. Nel merito in via principale: a) Accertare la pattuizione di interessi superiori al tasso soglia usura relativamente al trimestre di riferimento di stipula del contratto (e quindi di interessi usurai) e conseguentemente rideterminare il dare e avere tra le parti in applicazione delle norme di cui all'art.
1815 2° comma c.c ossia al netto di ogni interesse e spesa illegittimamente addebitati;
b) In via subordinata rispetto al punto a) Voglia Ill.mo Tribunale adito accertare la mancata pattuizione/determinazione scritta degli interessi ultralegali e per l'effetto rideterminare il reale dare e avere tra le parti sostituendo, nei rapporti di
c/c per cui è causa, il tasso di interesse debitore illegittimamente applicato al tasso legale o in alternativa al tasso minimo dei BOT così come disposto dall'art. 117 TUB
e 1284 c..c. epurando lo stesso anche di tutte le somme addebitate a titolo di spese
e commissioni non pattuite;
c) In ogni caso Voglia pronunciarsi sulla illegittimità della applicata capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi nonché sulla prassi della unilaterale variazione dei tassi e delle condizioni contrattuali;
verificare se pattuita e se dovuta la c.m.s., perché non concordata e comunque nulla per mancanza di causa e comunque indeterminata ex art. 1346 c.c.; d) in tal senso rideterminare il "dare ed avere" tra le parti in costanza dell'interi rapporti dedotti in narrativa, ordinando il ricalcolo secondo legge, senza anatocismo (in subordine su base annuale), con esclusione del conteggio trimestrale degli interessi e del tasso ultralegale ed usurario oggettivo, della commissione di massimo scoperto, delle condizioni e come in narrativa al netto delle variazioni peggiorative contrarie all'art.
118 TUB;
e) con la emanando sentenza ed alla luce delle risultanze dell'espletando istruttoria, statuire come di Giustizia in ordine alla condanna dell' bancario CP_2 convenuto alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate in conseguenza delle eccepite nullità così come risultanti dalla perizia di parte in atti o per quella somma maggiore e minore che risulterà agli esiti del giudizio, con interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo;
g) Accertare il collegamento negoziale tra il contratto di finanziamento n. 1066257010 stipulato in data 13/07/2018 ed il contratto di c/c n. 2946 già n. 8712.28 per le ragioni esposte in narrativa, e per l'effetto di chiarare nullo per mancanza di causa il contratto di finanziamento n.
1066257010 e conseguentemente condannare la alla Controparte_3 restituzione delle somme illegittimamente percepite a titolo di interessi pari ad €
869,13 o per quella somma maggiore o minore che risulterà agli esiti del giudizio;
Con espressa riserva di autonoma azione volta a quantificare il risarcimento del danno patito da parte attrice anche in ragione della illegittima revoca degli affidamenti. IN OGNI CASO: Vittoria di spese e competenze per le quali si dichiara antistatario”;
Conclusioni di parte convenuta “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pisa contrariis reiectis: in via preliminare dichiarare la domanda avversaria improcedibile e/o inammissibile per mancanza nell'atto di citazione degli elementi di cui agli artt. 163 e 164 c.p.c. e/o improcedibile per mancato esperimento di valido procedimento di mediazione;
in via principale respingere la richiesta avversaria e dunque tutte le domande, in tesi e in ipotesi, ex adverso dedotte in quanto improcedibili, inammissibili e infondate in fatto
e diritto, per tutti i motivi ed eccezioni esposte in narrativa compresa quella di prescrizione. Con vittoria di spese ed onorari”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 21.04.2021 agiva in ripetizione Parte_1 previo accertamento dell'addebito illegittimo di somme per pattuizione di interessi usurari, in via subordinata per mancata pattuizione di interessi ultralegali, spese e commissioni, capitalizzazione trimestrale, unilaterale variazione delle condizioni, accertare il collegamento negoziale tra il contratto di mutuo del 13.07.2018 e il c/c n. 2946 (già 8712.28) da dichiararsi nullo per mancanza di causa. Allegava di aver intrattenuto i seguenti rapporti con : c/c ordinario n. 673 del Controparte_1
6.05.2001 con contratto di apertura di credito in pari data con cessato CP_4 il 4.03.2011 con giroconto sul c/c 8712 (€ - 18.700,00), c/c anticipi SBF n. 673/20 il 9.05.2004 con proseguito dal 1.07.2009 con n. 673 e cessato nel mese CP_4 di dicembre 2010, c/c ordinario n. 8712.28 aperto in epoca antecedente al
1.01.2005 con (saldo negativo di € - 41.838,41 I trim. 2005), CP_5 trasferito a nel giugno 2010, poi con n. 2946 con continuità dei saldi CP_4 ed estinto il 19.07.2019, c/c anticipi SBF n. 202 in data antecedente al 1.01.2005, poi n. 2704, estinto in data 19.07.2019, contratto di finanziamento del 13.07.2018 per ripianare l'esposizione del c/c 2946; che a seguito della richiesta ex art. 119 tub della documentazione veniva consegnata solo quella relativa al c/c n. 8712, poi n. 2946 e quindi n. 914, del 15.11.2010 e contratti e/o comunicazioni successive.
Produceva contratti di apertura del c/c e di apertura di credito del n. 673/00, contratto quadro e convenzione incassi del n. 673/20, quanto al c/c n. 8712.28
(poi 2946 e 914) la contrattualistica successiva al 15.11.2010 e per il periodo antecedente la visura storica della centrale rischi dalla quale risultavano gli affidamenti dal 1996 a oggi.
eccepiva la mancanza di legittimazione passiva quanto alle pretese Controparte_1 sui conti cc 8712 e al conto anticipi 202 per il periodo precedente al 11.06.2010, Contr quando il rapporto fu ceduto da a (oggi ); il CP_4 Controparte_1 mancato deposito della sequenza integrale degli estratti conto e della perizia di parte;
l'intervenuta prescrizione decennale del diritto di ripetizione per operazioni precedenti al 11.04.2011, non potendo avere la domanda di mediazione effetto interruttivo mancando l'indicazione del petitum e della causa petendi; in particolare il conto n. 607 risultava cessato nel dicembre 2010 (cfr. atto di citazione p.2); il presunto superamento del tasso soglia usura era stato allegato sulla base di conteggi con riferimento al taeg e non al teg, inserendo nella formula la cms e in contrasto con le indicazioni di BdI;
non esisteva collegamento negoziale tra il contratto di finanziamento del luglio 2018 per € 11.000,00 e il debito del cc 2946
(ex 8712) non trattandosi di mutuo di scopo e causa del contratto era l'erogazione della somma, non il pagamento di un debito inesistente perché illegittimo.
La causa veniva istruita con documenti e ctu contabile.
Le domande preliminari di parte attrice vanno disattese in quanto irrilevanti ai fini della decisione all'esito della ctu svolta in causa (valutazione delle eccepite nullità ed utilizzo del saldo rettificato ai fini della valutazione della prescrizione).
Ai fini della prescrizione eccepita dalla banca per l'indebito richiesto in ripetizione, deve essere affermata l'unitarietà dei rapporti di conto corrente, ferma l'identità soggettiva dei contraenti quando il saldo del vecchio conto venga riportato con una operazione di giroconto sul nuovo, questo anche se il nuovo conto assume una nuova numerazione e venga stipulata una nuova regolamentazione delle condizioni economiche, in mancanza di prova di uno specifico intento negoziale novativo. Oltre
a ciò, va tenuto distinto l'accertamento della sussistenza di addebiti illegittimi per nullità delle pattuizioni delle condizioni da quello, successivo, dell'individuazione delle rimesse solutorie sul conto passivo che supera il limite del fido concesso (in costanza di apertura del c/c), con la conseguenza che il dies a quo decorrerà solo per quest'ultime, rispetto alle quali troverà applicazione il disposto dell'art. 1422 cc (cfr. recentemente Cass. 7721/2023).
La ctu veniva seguita da un'integrazione della relazione, quindi verrà dato conto complessivamente dei risultati dell'accertamento peritale. Deve precisarsi che a seguito delle contestazioni sollevate dal ctp di parte attrice (ripetute nella memoria conclusionale) il ctu nella relazione integrativa ha elencato nello specifico i periodi temporali mancanti nella produzione degli estratti conto.
I quesiti posti al ctu per l'integrazione della relazione erano i seguenti: “letti gli atti di causa;
letta la relazione tecnica depositata dal c.t.u. in data 23/02/2023, nonché le osservazioni dei consulenti tecnici di parte;
ritenuto necessario disporre un'integrazione della relazione tecnica, affinché il ctu: (i) assuma come termine di riferimento, ai fini della prescrizione, la data di notificazione dell'atto di citazione
(21/04/2021); (ii) consideri unitariamente il rapporto di conto corrente n. 8712, divenuto, poi, 2946, e infine 914; (iii) consideri prescritte esclusivamente le rimesse solutorie effettuate prima del 21/04/2011, e laddove, sulla base della documentazione versata agli atti, non sia possibile stabilire se una determinata rimessa sia solutoria ovvero ripristinatoria, consideri la stessa quale rimessa solutoria ai fini della prescrizione (Cass. civile, Sez. 1, Ordinanza n. 31927 del
06/12/2019); (iv) effettui le operazioni di cui al punto precedente non già sulla base delle risultanze degli estratti conto, bensì sulla base del saldo rettificato, a seguito dell'eliminazione di tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito convenuto (Cass. civile, Sez. 1, Ordinanza n. 7721 del 16/03/2023; Cass. civile, Sez.
1, Ordinanza n. 9141 del 19/05/2020)”.
Il ctu, presi in esame i contratti ove presenti, ha ricostruito l'andamento dei conti a partire dal primo estratto conto disponibile, eliminato gli addebiti illegittimi, ha calcolato le rimesse solutorie sulla base del saldo rettificato utilizzando l'accordato:
1) quanto al conto corrente n. 202 sbf con saldo finale al 31.12.2012 a debito di €
30,23: è in atti (solo) l'accordo sulla modifica delle condizioni economiche tasso fido
(euribor a 3 mesi) e spread (2,35) del 23.06.2008, il teg è inferiore al tasso soglia per l'apertura di credito fino a 5.000, la banca non ha applicato alcun tasso debitore, il ctu ha proceduto al ricalcolo dal 1.04.2011 escludendo capitalizzazione e competenze e il conto presenta un saldo attivo per € 189,28, non sono presenti rimesse solutorie;
2. quanto al conto corrente n. 2704 con un saldo a credito al 31.03.2018 di € 0,70 non sono presenti contratti, il saldo non è stato modificato pur dopo la verifica del ctu escludendo capitalizzazione e spese e applicando il tasso BOT;
3. quanto al conto corrente n. 2946 con saldo al 31.12.2018 a credito di € 61,94, il conto origina dal conto n. 8712 (contratto del 15.11.2010, condizioni modificate con contratti del 31.12.2018), tan 17%, teg del 18,11% inferiore al tasso soglia
(24,71) per scoperti senza affidamento fino a 1.500 euro;
il ctu ha ricalcolato il conto applicando le condizioni di maggior favore previste nei contratti del maggio
2013 e il saldo a credito di € 2.538,41 è stato riportato quale saldo iniziale del conto n. 914 che deve ritenersi in continuità, salva la modifica della numerazione;
4. quanto al conto n. 914 (saldo finale al 19.07.2019 pari a zero): il saldo comprende il risultato del ricalcolo del conto n. 2946, il periodo ricalcolato è successivo al
1.01.2014, il ctu ha applicato capitalizzazione annuale e tassi BOT con saldo a credito di di € 2.545,79; Pt_1
5. quanto al conto n. 2704 saldo al 5.01.2018 a credito di € 0,70, non sono presenti contratti;
con applicazione di tasso BOT, escluse spese e capitalizzazione il saldo resta invariato;
6. quanto al conto n. 2045 con saldo al 3.03.2011 pari a zero, non sono presenti contratti;
il ctu ha escluso capitalizzazione, applicato il tasso BOT, tenuto conto delle rimesse solutorie – non extrafido, in quanto non risulta l'esistenza di contratto di affidamento – il saldo rettificato è a credito di per € 402,13 ma il diritto Pt_1 si è prescritto il 3.03.2021;
7. quanto al conto n. 673/00 con saldo al 31.12.2009 a debito di € 18.408,70, sono in atti con pari data del 6.05.2004 il contratto di conto corrente di corrispondenza e di apertura di credito di € 15.000,00, sono pattuiti i tassi debitori e cms (nei limiti del fido e oltre i limiti) inferiori al tasso soglia, la pari periodicità di capitalizzazione;
il ctu nella prima relazione ha escluso la cms senza esplicitare il motivo, dato che la periodicità e i criteri di calcolo sono specificamente indicati nel contratto di c/c (all. 2 produzioni di parte attrice) e nel contratto di apertura di credito (all.3 ib.), nella relazione integrativa, oltre alla cms, ha escluso la capitalizzazione e ha applicato i tassi BOT perché, sembra di capire, i contratti prodotti riportano solo la sottoscrizione della banca. In disparte la considerazione che non si condivide la non applicazione, da parte del ctu, delle condizioni economiche regolarmente pattuite – parte attrice infatti non contesta l'esistenza del contratto e del rapporto di conto corrente ma basa le proprie contestazioni sulla affermata illegittimità di dette condizioni economiche – la questione perde rilevanza dato che la chiusura del conto risale al 31.12.2009 e ogni eventuale diritto di ripetere il credito, per vero inesistente, si è prescritto al 31.12.2019;
8. quanto al conto n. 673/20 con saldo al 30.06.2009 a debito di € 50.948,31, si tratta di un conto anticipi sbf, in atti è presente un contratto quadro e una Co convenzione di incassi ri. (all. 6 e 7) con le relative pattuizioni, anche se non riportano la numerazione del c/c; il ricalcolo delle competenze effettuato dal ctu è riportato nel conto 673/00, quindi il saldo finale del 673/20 non cambia.
Conclusivamente, risultano poste a credito della non prescritte e Parte_1 quindi ripetibili per € 189,28 + 0,70 + € 2.545,79 + 0,70 = € 2.736,47, si ricorda che la citazione è stata notificata il 21.04.2021 e sono ripetibili i crediti (ancora) esistenti a partire dal 21.04.2011. Quindi, non essendo stati pattuiti tassi a debito oltre soglia (la relativa verifica è stata fatta utilizzando la formula di Banca d'Italia vigente ratione temporis), la prima domanda attrice va respinta e va accolta, per quanto di ragione, la domanda subordinata. Infine, deve essere respinta anche la domanda relativa alla dedotta nullità per mancanza di causa del finanziamento del
13.07.2018 (all. 40 parte attrice) e conseguente domanda di ripetizione degli interessi: era prevista la durata di 18 mesi, la finalità era dedotta in contratto come
“finanziamento finalizzato a esigenze finanziarie di breve periodo”, quindi non si tratta di un mutuo di scopo, l'erogazione della somma avveniva mediante accredito sul c/c 2946, equivalente a trasferimento del denaro;
la circostanza che il conto corrente su cui veniva accreditata la somma (cfr. ante sub 3 e 4) fosse a debito non si pone in contrasto con il finanziamento per necessità di liquidità, neppure se la somma fosse utilizzata per la copertura del debito, equivalendo, in tal caso, a un'operazione di ristrutturazione del debito, cioè in buona sostanza alla dilazione del pagamento del debito (scaduto). Pur riconoscendo alla società attrice, con parziale accoglimento della domanda subordinata, il diritto di ripetere somme per € 2.736,47, resta il fatto che la Pt_1
è debitrice della banca (come avanti dettagliato) e risulta soccombente sulla
[...] domanda principale e su quella di nullità del finanziamento: ai fini della liquidazione delle spese di lite, pertanto, si ritiene di porre a carico della società attrice interamente le spese di ctu come liquidate in causa, stante l'infondatezza dei calcoli della perizia di parte e di compensare le altre.
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando nella causa vertente tra
[...]
contro , ogni altra domanda ed eccezione Parte_1 Controparte_1 respinta:
1) In parziale accoglimento della domanda subordinata attrice condanna la convenuta a restituire all'attrice € 2.736,47; respinge le altre domande;
2) Pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di ctu come liquidate in causa;
3) Compensa le spese.
Pisa, 10 febbraio 2025 il giudice onorario
Dott. Corinna Beconi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott. Corinna Beconi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado iscritta al n. 1657/2021 rg avente a oggetto contratti bancari e vertente tra c.f. , attrice con avv. Letizia Parte_1 P.IVA_1
Cecconi
Contro
c.f. , convenuta con avv. Umberto Buiani, Controparte_1 P.IVA_2
la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da note di deduzioni in sostituzione dell'udienza del 31.10.2024:
Conclusioni di parte attrice “Piaccia all'On. Tribunale adito, contrariis rejectis: In via istruttoria: la scrivente insiste affinché venga rinnovata la CTU in atti per tutti i motivi di cui in premessa in particolare il nuovo CTU nominato dovrà verificare predisporre il ricalcolo dei rapporti di c/c considerando le nullità eccepite dalla scrivente e relativamente alla verifica circa l'eccepita prescrizione dovrà valutare la natura delle rimesse considerando il saldo di c/c rettificato al netto quindi degli illegittimi addebiti
In via preliminare nel rito: - Relativamente all'eccezione di nullità dell'atto di citazione formulata ex adverso, pur contestandone la fondatezza, nelle denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, si chiede congruo termine per integrazione della domanda ex art. 164 cpc tempestivamente richiesto dalla scrivente in sede di prima udienza ex art. 183 cpc;
- Relativamente invece alla eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, pur contestandone anche in questo caso la fondatezza per i motivi meglio esplicati in narrativa e qui da intendersi interamente richiamati, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, si chiede anche in questo coso termine per l'introduzione di un secondo tentativo di mediazione anch'esso tempestivamente richiesto dalla scrivente in sede di prima udienza ex art. 183 cpc;
In via preliminare: Ordinare alla società convenuta, ex art. 210 cpc, l'esibizione in giudizio del contratto di apertura di conto corrente n.
8712.28 oltre al relativo contratto di apertura di credito e le successive variazioni tempo per tempo intervenute, in ragione della mancata evasione della richiesta ex art. 119 TUB inviata dalla società attrice. Nel merito in via principale: a) Accertare la pattuizione di interessi superiori al tasso soglia usura relativamente al trimestre di riferimento di stipula del contratto (e quindi di interessi usurai) e conseguentemente rideterminare il dare e avere tra le parti in applicazione delle norme di cui all'art.
1815 2° comma c.c ossia al netto di ogni interesse e spesa illegittimamente addebitati;
b) In via subordinata rispetto al punto a) Voglia Ill.mo Tribunale adito accertare la mancata pattuizione/determinazione scritta degli interessi ultralegali e per l'effetto rideterminare il reale dare e avere tra le parti sostituendo, nei rapporti di
c/c per cui è causa, il tasso di interesse debitore illegittimamente applicato al tasso legale o in alternativa al tasso minimo dei BOT così come disposto dall'art. 117 TUB
e 1284 c..c. epurando lo stesso anche di tutte le somme addebitate a titolo di spese
e commissioni non pattuite;
c) In ogni caso Voglia pronunciarsi sulla illegittimità della applicata capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi nonché sulla prassi della unilaterale variazione dei tassi e delle condizioni contrattuali;
verificare se pattuita e se dovuta la c.m.s., perché non concordata e comunque nulla per mancanza di causa e comunque indeterminata ex art. 1346 c.c.; d) in tal senso rideterminare il "dare ed avere" tra le parti in costanza dell'interi rapporti dedotti in narrativa, ordinando il ricalcolo secondo legge, senza anatocismo (in subordine su base annuale), con esclusione del conteggio trimestrale degli interessi e del tasso ultralegale ed usurario oggettivo, della commissione di massimo scoperto, delle condizioni e come in narrativa al netto delle variazioni peggiorative contrarie all'art.
118 TUB;
e) con la emanando sentenza ed alla luce delle risultanze dell'espletando istruttoria, statuire come di Giustizia in ordine alla condanna dell' bancario CP_2 convenuto alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate in conseguenza delle eccepite nullità così come risultanti dalla perizia di parte in atti o per quella somma maggiore e minore che risulterà agli esiti del giudizio, con interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo;
g) Accertare il collegamento negoziale tra il contratto di finanziamento n. 1066257010 stipulato in data 13/07/2018 ed il contratto di c/c n. 2946 già n. 8712.28 per le ragioni esposte in narrativa, e per l'effetto di chiarare nullo per mancanza di causa il contratto di finanziamento n.
1066257010 e conseguentemente condannare la alla Controparte_3 restituzione delle somme illegittimamente percepite a titolo di interessi pari ad €
869,13 o per quella somma maggiore o minore che risulterà agli esiti del giudizio;
Con espressa riserva di autonoma azione volta a quantificare il risarcimento del danno patito da parte attrice anche in ragione della illegittima revoca degli affidamenti. IN OGNI CASO: Vittoria di spese e competenze per le quali si dichiara antistatario”;
Conclusioni di parte convenuta “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pisa contrariis reiectis: in via preliminare dichiarare la domanda avversaria improcedibile e/o inammissibile per mancanza nell'atto di citazione degli elementi di cui agli artt. 163 e 164 c.p.c. e/o improcedibile per mancato esperimento di valido procedimento di mediazione;
in via principale respingere la richiesta avversaria e dunque tutte le domande, in tesi e in ipotesi, ex adverso dedotte in quanto improcedibili, inammissibili e infondate in fatto
e diritto, per tutti i motivi ed eccezioni esposte in narrativa compresa quella di prescrizione. Con vittoria di spese ed onorari”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 21.04.2021 agiva in ripetizione Parte_1 previo accertamento dell'addebito illegittimo di somme per pattuizione di interessi usurari, in via subordinata per mancata pattuizione di interessi ultralegali, spese e commissioni, capitalizzazione trimestrale, unilaterale variazione delle condizioni, accertare il collegamento negoziale tra il contratto di mutuo del 13.07.2018 e il c/c n. 2946 (già 8712.28) da dichiararsi nullo per mancanza di causa. Allegava di aver intrattenuto i seguenti rapporti con : c/c ordinario n. 673 del Controparte_1
6.05.2001 con contratto di apertura di credito in pari data con cessato CP_4 il 4.03.2011 con giroconto sul c/c 8712 (€ - 18.700,00), c/c anticipi SBF n. 673/20 il 9.05.2004 con proseguito dal 1.07.2009 con n. 673 e cessato nel mese CP_4 di dicembre 2010, c/c ordinario n. 8712.28 aperto in epoca antecedente al
1.01.2005 con (saldo negativo di € - 41.838,41 I trim. 2005), CP_5 trasferito a nel giugno 2010, poi con n. 2946 con continuità dei saldi CP_4 ed estinto il 19.07.2019, c/c anticipi SBF n. 202 in data antecedente al 1.01.2005, poi n. 2704, estinto in data 19.07.2019, contratto di finanziamento del 13.07.2018 per ripianare l'esposizione del c/c 2946; che a seguito della richiesta ex art. 119 tub della documentazione veniva consegnata solo quella relativa al c/c n. 8712, poi n. 2946 e quindi n. 914, del 15.11.2010 e contratti e/o comunicazioni successive.
Produceva contratti di apertura del c/c e di apertura di credito del n. 673/00, contratto quadro e convenzione incassi del n. 673/20, quanto al c/c n. 8712.28
(poi 2946 e 914) la contrattualistica successiva al 15.11.2010 e per il periodo antecedente la visura storica della centrale rischi dalla quale risultavano gli affidamenti dal 1996 a oggi.
eccepiva la mancanza di legittimazione passiva quanto alle pretese Controparte_1 sui conti cc 8712 e al conto anticipi 202 per il periodo precedente al 11.06.2010, Contr quando il rapporto fu ceduto da a (oggi ); il CP_4 Controparte_1 mancato deposito della sequenza integrale degli estratti conto e della perizia di parte;
l'intervenuta prescrizione decennale del diritto di ripetizione per operazioni precedenti al 11.04.2011, non potendo avere la domanda di mediazione effetto interruttivo mancando l'indicazione del petitum e della causa petendi; in particolare il conto n. 607 risultava cessato nel dicembre 2010 (cfr. atto di citazione p.2); il presunto superamento del tasso soglia usura era stato allegato sulla base di conteggi con riferimento al taeg e non al teg, inserendo nella formula la cms e in contrasto con le indicazioni di BdI;
non esisteva collegamento negoziale tra il contratto di finanziamento del luglio 2018 per € 11.000,00 e il debito del cc 2946
(ex 8712) non trattandosi di mutuo di scopo e causa del contratto era l'erogazione della somma, non il pagamento di un debito inesistente perché illegittimo.
La causa veniva istruita con documenti e ctu contabile.
Le domande preliminari di parte attrice vanno disattese in quanto irrilevanti ai fini della decisione all'esito della ctu svolta in causa (valutazione delle eccepite nullità ed utilizzo del saldo rettificato ai fini della valutazione della prescrizione).
Ai fini della prescrizione eccepita dalla banca per l'indebito richiesto in ripetizione, deve essere affermata l'unitarietà dei rapporti di conto corrente, ferma l'identità soggettiva dei contraenti quando il saldo del vecchio conto venga riportato con una operazione di giroconto sul nuovo, questo anche se il nuovo conto assume una nuova numerazione e venga stipulata una nuova regolamentazione delle condizioni economiche, in mancanza di prova di uno specifico intento negoziale novativo. Oltre
a ciò, va tenuto distinto l'accertamento della sussistenza di addebiti illegittimi per nullità delle pattuizioni delle condizioni da quello, successivo, dell'individuazione delle rimesse solutorie sul conto passivo che supera il limite del fido concesso (in costanza di apertura del c/c), con la conseguenza che il dies a quo decorrerà solo per quest'ultime, rispetto alle quali troverà applicazione il disposto dell'art. 1422 cc (cfr. recentemente Cass. 7721/2023).
La ctu veniva seguita da un'integrazione della relazione, quindi verrà dato conto complessivamente dei risultati dell'accertamento peritale. Deve precisarsi che a seguito delle contestazioni sollevate dal ctp di parte attrice (ripetute nella memoria conclusionale) il ctu nella relazione integrativa ha elencato nello specifico i periodi temporali mancanti nella produzione degli estratti conto.
I quesiti posti al ctu per l'integrazione della relazione erano i seguenti: “letti gli atti di causa;
letta la relazione tecnica depositata dal c.t.u. in data 23/02/2023, nonché le osservazioni dei consulenti tecnici di parte;
ritenuto necessario disporre un'integrazione della relazione tecnica, affinché il ctu: (i) assuma come termine di riferimento, ai fini della prescrizione, la data di notificazione dell'atto di citazione
(21/04/2021); (ii) consideri unitariamente il rapporto di conto corrente n. 8712, divenuto, poi, 2946, e infine 914; (iii) consideri prescritte esclusivamente le rimesse solutorie effettuate prima del 21/04/2011, e laddove, sulla base della documentazione versata agli atti, non sia possibile stabilire se una determinata rimessa sia solutoria ovvero ripristinatoria, consideri la stessa quale rimessa solutoria ai fini della prescrizione (Cass. civile, Sez. 1, Ordinanza n. 31927 del
06/12/2019); (iv) effettui le operazioni di cui al punto precedente non già sulla base delle risultanze degli estratti conto, bensì sulla base del saldo rettificato, a seguito dell'eliminazione di tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito convenuto (Cass. civile, Sez. 1, Ordinanza n. 7721 del 16/03/2023; Cass. civile, Sez.
1, Ordinanza n. 9141 del 19/05/2020)”.
Il ctu, presi in esame i contratti ove presenti, ha ricostruito l'andamento dei conti a partire dal primo estratto conto disponibile, eliminato gli addebiti illegittimi, ha calcolato le rimesse solutorie sulla base del saldo rettificato utilizzando l'accordato:
1) quanto al conto corrente n. 202 sbf con saldo finale al 31.12.2012 a debito di €
30,23: è in atti (solo) l'accordo sulla modifica delle condizioni economiche tasso fido
(euribor a 3 mesi) e spread (2,35) del 23.06.2008, il teg è inferiore al tasso soglia per l'apertura di credito fino a 5.000, la banca non ha applicato alcun tasso debitore, il ctu ha proceduto al ricalcolo dal 1.04.2011 escludendo capitalizzazione e competenze e il conto presenta un saldo attivo per € 189,28, non sono presenti rimesse solutorie;
2. quanto al conto corrente n. 2704 con un saldo a credito al 31.03.2018 di € 0,70 non sono presenti contratti, il saldo non è stato modificato pur dopo la verifica del ctu escludendo capitalizzazione e spese e applicando il tasso BOT;
3. quanto al conto corrente n. 2946 con saldo al 31.12.2018 a credito di € 61,94, il conto origina dal conto n. 8712 (contratto del 15.11.2010, condizioni modificate con contratti del 31.12.2018), tan 17%, teg del 18,11% inferiore al tasso soglia
(24,71) per scoperti senza affidamento fino a 1.500 euro;
il ctu ha ricalcolato il conto applicando le condizioni di maggior favore previste nei contratti del maggio
2013 e il saldo a credito di € 2.538,41 è stato riportato quale saldo iniziale del conto n. 914 che deve ritenersi in continuità, salva la modifica della numerazione;
4. quanto al conto n. 914 (saldo finale al 19.07.2019 pari a zero): il saldo comprende il risultato del ricalcolo del conto n. 2946, il periodo ricalcolato è successivo al
1.01.2014, il ctu ha applicato capitalizzazione annuale e tassi BOT con saldo a credito di di € 2.545,79; Pt_1
5. quanto al conto n. 2704 saldo al 5.01.2018 a credito di € 0,70, non sono presenti contratti;
con applicazione di tasso BOT, escluse spese e capitalizzazione il saldo resta invariato;
6. quanto al conto n. 2045 con saldo al 3.03.2011 pari a zero, non sono presenti contratti;
il ctu ha escluso capitalizzazione, applicato il tasso BOT, tenuto conto delle rimesse solutorie – non extrafido, in quanto non risulta l'esistenza di contratto di affidamento – il saldo rettificato è a credito di per € 402,13 ma il diritto Pt_1 si è prescritto il 3.03.2021;
7. quanto al conto n. 673/00 con saldo al 31.12.2009 a debito di € 18.408,70, sono in atti con pari data del 6.05.2004 il contratto di conto corrente di corrispondenza e di apertura di credito di € 15.000,00, sono pattuiti i tassi debitori e cms (nei limiti del fido e oltre i limiti) inferiori al tasso soglia, la pari periodicità di capitalizzazione;
il ctu nella prima relazione ha escluso la cms senza esplicitare il motivo, dato che la periodicità e i criteri di calcolo sono specificamente indicati nel contratto di c/c (all. 2 produzioni di parte attrice) e nel contratto di apertura di credito (all.3 ib.), nella relazione integrativa, oltre alla cms, ha escluso la capitalizzazione e ha applicato i tassi BOT perché, sembra di capire, i contratti prodotti riportano solo la sottoscrizione della banca. In disparte la considerazione che non si condivide la non applicazione, da parte del ctu, delle condizioni economiche regolarmente pattuite – parte attrice infatti non contesta l'esistenza del contratto e del rapporto di conto corrente ma basa le proprie contestazioni sulla affermata illegittimità di dette condizioni economiche – la questione perde rilevanza dato che la chiusura del conto risale al 31.12.2009 e ogni eventuale diritto di ripetere il credito, per vero inesistente, si è prescritto al 31.12.2019;
8. quanto al conto n. 673/20 con saldo al 30.06.2009 a debito di € 50.948,31, si tratta di un conto anticipi sbf, in atti è presente un contratto quadro e una Co convenzione di incassi ri. (all. 6 e 7) con le relative pattuizioni, anche se non riportano la numerazione del c/c; il ricalcolo delle competenze effettuato dal ctu è riportato nel conto 673/00, quindi il saldo finale del 673/20 non cambia.
Conclusivamente, risultano poste a credito della non prescritte e Parte_1 quindi ripetibili per € 189,28 + 0,70 + € 2.545,79 + 0,70 = € 2.736,47, si ricorda che la citazione è stata notificata il 21.04.2021 e sono ripetibili i crediti (ancora) esistenti a partire dal 21.04.2011. Quindi, non essendo stati pattuiti tassi a debito oltre soglia (la relativa verifica è stata fatta utilizzando la formula di Banca d'Italia vigente ratione temporis), la prima domanda attrice va respinta e va accolta, per quanto di ragione, la domanda subordinata. Infine, deve essere respinta anche la domanda relativa alla dedotta nullità per mancanza di causa del finanziamento del
13.07.2018 (all. 40 parte attrice) e conseguente domanda di ripetizione degli interessi: era prevista la durata di 18 mesi, la finalità era dedotta in contratto come
“finanziamento finalizzato a esigenze finanziarie di breve periodo”, quindi non si tratta di un mutuo di scopo, l'erogazione della somma avveniva mediante accredito sul c/c 2946, equivalente a trasferimento del denaro;
la circostanza che il conto corrente su cui veniva accreditata la somma (cfr. ante sub 3 e 4) fosse a debito non si pone in contrasto con il finanziamento per necessità di liquidità, neppure se la somma fosse utilizzata per la copertura del debito, equivalendo, in tal caso, a un'operazione di ristrutturazione del debito, cioè in buona sostanza alla dilazione del pagamento del debito (scaduto). Pur riconoscendo alla società attrice, con parziale accoglimento della domanda subordinata, il diritto di ripetere somme per € 2.736,47, resta il fatto che la Pt_1
è debitrice della banca (come avanti dettagliato) e risulta soccombente sulla
[...] domanda principale e su quella di nullità del finanziamento: ai fini della liquidazione delle spese di lite, pertanto, si ritiene di porre a carico della società attrice interamente le spese di ctu come liquidate in causa, stante l'infondatezza dei calcoli della perizia di parte e di compensare le altre.
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando nella causa vertente tra
[...]
contro , ogni altra domanda ed eccezione Parte_1 Controparte_1 respinta:
1) In parziale accoglimento della domanda subordinata attrice condanna la convenuta a restituire all'attrice € 2.736,47; respinge le altre domande;
2) Pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di ctu come liquidate in causa;
3) Compensa le spese.
Pisa, 10 febbraio 2025 il giudice onorario
Dott. Corinna Beconi