Sentenza 1 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 01/04/2026, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00328/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00222/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 222 del 2018, proposto da
Costruzioni Riparazioni Rimessaggi Parisi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Maria Pietrosanti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Latina, piazza Mercato, come da procura in atti;
contro
Provincia di Latina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giulio Tatarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’Avvocatura provinciale in Latina, via Costa 1, come da procura in atti;
Comune di Ponza, Asl Latina, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
PROVVEDIMENTO FINALE DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PROT. N. 90 DEL 01.02.2018
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia di Latina;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 marzo 2026 il consigliere HI RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso notificato il 26 marzo 2018 e depositato il successivo 6 aprile, Costruzioni Riparazioni Rimessaggi Parisi S.R.L., che svolge attività di rimessaggio e cantieristica navale nel Comune di Ponza, ha impugnato, chiedendone l’annullamento, il Provvedimento finale di Autorizzazione Unica Ambientale Prot 90 del 01.02.2018 rilasciato in suo favore, nella parte in cui limita l’autorizzazione all’attività di falegnameria senza specificare anche le attività di incollaggio e verniciatura manufatti, che invece erano state indicate nella presupposta istanza e oggetto di assenso in sede di conferenza di servizi decisoria da parte di tutti i partecipanti.
2. – La ricorrente espone che, a seguito della sua istanza di autorizzazione unica ambientale, era stata convocata dalla Provincia di Latina la prescritta conferenza dei servizi ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 comma 4 del DPR 59/13 e 14 e segg. L. 241/90; che nel relativo verbale del 15 settembre 2016, conclusivo della conferenza, si dava esplicitamente atto che la nota del SISP ASL LATINA prot. N. 9104/AOO10/2016 del 27.04.16, acquisita in atti dalla Provincia con prot. 21920 del 28 aprile 2016, aveva certificato il parere favorevole dell’Ente, affiancato da quello, pure favorevole, della procedente Provincia; nel medesimo verbale si dava atto pure del parere positivo del Comune di Ponza; che, pertanto, la Conferenza terminava con determinazione positiva.
3. – Tuttavia -prosegue la prospettazione della ricorrente- il Comune di Ponza, con atto prot. 8394 del 27 settembre 2016, aveva obiettato che “È necessario classificare l’attività svolta dall’istante previa acquisizione del parere ASL; Occorre quindi procedere ad integrazione di quanto emerso nella seduta della conferenza decisoria del 15.12.2015 … affinchè l’Ente comunale si possa esprimere in modo definitivo e impartire le sue dovute prescrizioni in merito al procedimento AUA”, ed aveva emesso diffida verso gli altri Enti partecipanti.
A tale diffida dava riscontro la ASL competente in data 7 ottobre 2016 , nel senso che “… su detta attività … non deve effettuare lavorazioni di cui al D.M. 05.09.1994 industrie insalubri di I classe … tabella C punti 6,18,22,25,26, mentre potrà eseguire le lavorazioni di mera falegnameria prevista dalle industrie di II classe di cui alla tabella C punto 5”.
A tanto seguiva la determina dirigenziale del Comune di Ponza n. 612 del 18 novembre 2016, con cui l’attività di cantieristica navale svolta dalla ricorrente veniva classificata (sotto il profilo della verniciatura e dell’incollaggio) come industria insalubre di I classe, con inibizione ovvero la sola falegnameria.
4. – Infine, con la impugnata nota prot. 990 del primo febbraio 2017 il Comune di Ponza rilasciava il provvedimento Autorizzazione Unica Ambientale qui contestato, che reca l’indicazione della sola attività di falegnameria, omettendo di specificare che in questa erano ricomprese anche le fasi di incollaggio e verniciatura manufatti in legno.
5. – Il ricorso è affidato ai motivi che seguono.
1) Violazione di legge in relazione alla L. 241/90. Eccesso di potere e violazione del procedimento amministrativo ed istruttorio.
Il Comune, che ha omesso di far valere l’eventuale dissenso nel procedimento unitario e poi, quand’anche ritenuta travisata la sua espressione e l’esito della conferenza, ha omesso di impugnare il provvedimento conclusivo, così rendendolo definitivo, non avrebbe potuto, in tesi, discostarsi da questo e giungere, senza alcun confronto e contraddittorio, ad un risultato del tutto diverso.
2) Violazione di legge in relazione al D.M. 5.5.94. Difetto di istruttoria e di motivazione.
La ricorrente osserva che l’attività vietata dalla norma indicata in rubrica, avuto riguardo alla tabella C ed ai punti oggetto di divieto, non avrebbe a che fare con l’attività di falegnameria.
3) Eccesso di potere. Difetto di motivazione ed istruttoria.
Non sarebbe dato di comprendere quale sarebbe il diverso interesse pubblico sotteso all’arbitraria limitazione dell’autorizzazione alla sola falegnameria a non anche ad incollaggio e verniciatura, che, nel concreto, si tradurrebbe in impedimento dell’attività.
6. – Si è costituita in giudizio la Provincia di Latina, che, con la sua memoria conclusionale ai sensi dell’art. 73 c.p.a., ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione degli atti comunali presupposti e la sua infondatezza nel merito.
In particolare, la difesa provinciale ha evidenziato, per quanto più rileva in senso integrativo della esposizione di fatto prospettata in ricorso, che:
- con nota prot.n.21420 del 07/10/2016 l’Azienda Sanitaria comunicava al Comune di Ponza il seguente parere: “...lo scrivente servizio ritiene che la suddetta attività, per poter operare in zona urbana non deve effettuare lavorazioni di cui al DM 05/09/1994 Industrie Insalubri di I° grado e più precisamente Tabella C punti 6, 18, 22, 25 e 26 mentre potrà eseguire le lavorazioni di mera falegnameria prevista dalle industrie di II° di cui alla tabella C punto 5. Si ribadisce inoltre che l’attività dovrà rispettare in d.p.c.m. 1 marzo 1991 (limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno), la legge 447/95 (legge quadro sull’inquinamento acustico), il d.p.c.m. 14 novembre 1997 (determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore). Inoltre il cantiere navale dovrà rispettare quanto dettato dall’art.269 comma 3 del D.Lgs.152/06 e ss.mm. Sono fatte salve le altre disposizioni di legge ed eventuali condizioni ostative di competenza della locale Amministrazione, di altri Enti e diritti di Terzi”;
- la Provincia di Latina, preso atto del parere espresso dalla ASL Latina, con nota prot.n.55215 del 02/11/2016 comunicava l’avvio del procedimento di sospensione degli effetti della Determinazione dirigenziale n. 46345 del 15/09/2016, conclusiva della conferenza d servizi, al fine di acquisire i provvedimenti di competenza del Comune di Ponza;
- con determinazione n. 612 del 18 novembre 2016 l’attività di cantieristica navale svolta dalla ricorrente veniva classificata (sotto il profilo della verniciatura e dell’incollaggio) come industria insalubre di I classe, con inibizione ovvero la sola falegnameria (come già prospettato dalla ricorrente);
- inoltre, con PEC del 28/12/2016, il Comune di Ponza inviava alla Provincia di Latina la sentenza del Consiglio di Stato n.5187 del 07/12/2016,comunicando che la stessa annullava il parere urbanistico rilasciato nella Conferenza di Servizi;
- con nota prot.n.605 del 25/01/2017(doc.19) l’Ufficio Urbanistica del Comune di Ponza comunicava alla Provincia l’avvio del procedimento per l’emissione dell’ordinanza di demolizione dei manufatti edilizi costituenti il cantiere navale.
Non si sono costituiti il Comune di Ponza e la ASL di Latina, sebbene ritualmente intimati.
7. – Il ricorso è passato in decisione all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 27 marzo 2026.
8. – Il ricorso, come eccepito dalla Provincia di Latina, è inammissibile.
Il provvedimento gravato, limitativo dell’attività della ricorrente alla sola falegnameria, è stato assunto in data 1 febbraio 2018, dopo che la conferenza di servizi si era espressa in senso favorevole all’accoglimento dell’stanza della società così come presentata, ossia comprendente anche le attività di incollaggio e verniciatura.
In tale senso si è determinata l’amministrazione dopo avere preso atto -come emerge pianamente dalla motivazione dell’atto impugnato- della determinazione dirigenziale del Comune di Ponza n. 612 del 18 novembre 2016, con cui l’attività di cantieristica navale svolta dalla ricorrente veniva classificata come industria insalubre di I classe, con inibizioni dall’eseguire le lavorazioni relative a industrie insalubri di II classe tabella C punto 5 del DM 5 settembre 1994, diverse dalla falegnameria.
Pertanto, la lesione alla sfera giuridica della ricorrente, proprio sotto il lamentato profilo della limitazione dell’attività industriale a una sola delle tre lavorazioni per cui essa aveva chiesto l’autorizzazione unica ambientale, è stata determinata dalla suddetta determinazione n. 612 del 18 novembre 2016.
Quest’ultima, peraltro, non risulta impugnata dall’interessata.
Ne segue l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, atteso che, anche nell’astratta ipotesi di annullamento dell’atto provinciale gravato, una nuova determinazione della Provincia in punto di autorizzazione unica ambientale non potrebbe che tenere conto della classificazione dell’industria insalubre operata dal Comune.
9. - In conclusione il ricorso è inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
HI RA, Presidente, Estensore
Luca Pavia, Primo Referendario
Massimiliano Scalise, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| HI RA |
IL SEGRETARIO