Articolo 4 della Legge 19 marzo 1983, n. 72
Articolo 3Articolo 5
Versione
24 marzo 1983
Art. 4.
I valori iscritti in bilancio e in inventario a seguito della rivalutazione non possono in nessun caso superare i valori effettivamente attribuibili ai beni con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacita' produttiva, alla effettiva possibilita' di economica utilizzazione nella impresa, nonche' ai valori correnti e alle quotazioni di borsa.
Gli amministratori e il collegio sindacale devono indicare e motivare nelle loro relazioni i criteri seguiti nella rivalutazione delle varie categorie di beni e attestare che la rivalutazione corrisponde ai valori effettivamente attribuibili ai beni medesimi.
Se la rivalutazione viene eseguita secondo le modalita' indicate dall'articolo 2, nell'inventario relativo allo esercizio in cui la rivalutazione viene eseguita deve essere indicato anche il prezzo di costo o di acquisto, con le eventuali rivalutazioni eseguite in conformita' a precedenti leggi di rivalutazione monetaria, dei beni rivalutati.
Entrata in vigore il 24 marzo 1983