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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/12/2025, n. 12633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12633 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
I^SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice designato, dott.ssa Elisabetta Capaccioli, a seguito dell'udienza di trattazione scritta del 9/12/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n . 8007 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025
TRA
( avv.to G. Paoletti ) Parte_1
Ricorrente
E
(Avv.C. Giordano ) CP_1
Resistente Oggetto : ripetizione d'indebito Conclusioni : come in atti
FATTO E DIRITTO Con ricorso ritualmente notificato la ricorrente in epigrafe premetteva in fatto : dal luglio 2016 era titolare di prestazione n. 07573321 Cat. INVCIV, originata dalla condizione di
“invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua” (all. 01,02), dal 17.7.2017 divenuta di “invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100%” (all. 03), e dall'agosto 2018 migliorata a “invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa… Percentuale: 75%” ; seguito di ultima revisione sanitaria, effettuata dalla commissione medica del Centro Medico Legale di Roma 6 CP_1 in data 22.4.2024, veniva revocata detta prestazione poiché declassata a “invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa… Percentuale: 46% ; con provvedimento avente ad oggetto “Rideterminazione della prestazione n. 044-701007573321 Cat. INVCIV”, datato 30.9.2024, ricevuto il successivo 16.10.2024, l' ha ricalcolato gli CP_1 importi dovuti “sulla base della … comunicazione dei redditi per l'anno 2021” e, azzerando le somme corrisposte a tale titolo “da gennaio 2022 a luglio 2024”, ne ha fatto altresì scaturire un supposto indebito di € 10.247,71; aveva presentato ricorso amministrativo che era stato respinto . Argomentava in ordine alla irripetibilità dell'indebito assistenziale , in particolare con riferimento all'indebito per mancanza del requisito reddituale , stante la buona fede sostenendo che al più poteva riconoscersi la ripetibilità delle somme erogate da maggio ( visita di revisione comunicata a maggio 2024 ) a luglio 2024 . Concludeva chiedendo che il Tribunale adito in funzione di G.L. volesse : “ accertata la chiara tardività e arbitrarietà della pretesa restitutoria avanzata dall' con Controparte_2 provvedimento datato 30.9.2024, o di altro a questo connesso, la dichiari illegittima e (parzialmente) infondata. Escluda, in ogni caso, il diritto dell' a ripetere la somma CP_3 di € 10.247,71, ovvero della diversa accertata in corso di causa, eventualmente limitando la pretesa dell' al minor importo di € 999,99, attinente i ratei di assegno di invalidità CP_1 erogati nel periodo 1.5.2024/31.7.2024, successivo all'operato declassamento sanitario.” Il tutto con vittoria di spese da distrarsi .
Si costituiva l' contestando il ricorso e chiedendone il rigetto . Evidenziava che la CP_1 ricorrente era stata titolare di prestazione di Invalidità Civile n° 07573321 con decorrenza 7/2016 per invalidità totale con diritto a pensione e indennità di accompagnamento , da
8/2017 per invalidità totale con diritto a sola pensione , da 9/2018 è stata riconosciuta una invalidità parziale, da 5/2024 la prestazione è stata revocata per giudizio medico legale
,come confermato da parte ricorrente sulla base della comunicazione ricevuta a maggio 2024 ; in data 30/9/2024 era stato emesso il provvedimento impugnato a seguito di una ricostituzione a livello centrale che aveva accertato un debito di € 10.247,71 conseguente al venir meno del diritto alla prestazione dall'1/1/2022 per aver percepito nel 2021 redditi superiori ai limiti consentiti;
nel 2021, infatti, la ricorrente aveva percepito redditi da lavoro dipendente di € 5668,00 e nel 2022 di € 9138,00. ; il limite di reddito per il 2022 è stato di € 5025,02, per il 2023 di € 5432,05, per il 2024 € 5725,46 ;nel 2020, anno antecedente a quello in cui si è verificato il superamento dei limiti di reddito, il reddito da lavoro dipendente è stato di € 4142,00; solo con l'aumento reddituale del 2021 l aveva potuto appurare il superamento del limite CP_1 reddituale e procedere nei termini di legge alla relativa contestazione;
la dichiarazione dei redditi riferita all'anno 2021 non poteva che essere acquisita nel 2022 andando dunque poi ad incidere sulla liquidazione della prestazione. Sosteneva che del tutto tempestivo dunque, oltre che legittimo, l'indebito comunicato entro l'anno il 2024 , considerato che nel decreto legge "fiscale" n. 135 2023 l'art 2 prevede che il recupero delle prestazioni indebite correlate alla campagna di verifica reddituale, relative al periodo d'imposta 2021, ed alle verifiche relative al periodo di imposta 2020 ( di cui all'articolo 35, comma 10- bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14) sarà avviato entro il 31 dicembre 2024. Autorizzato il deposito di note e disposta la trattazione scritta , la causa veniva discussa e decisa con sentenza . Il ricorso non merita accoglimento . Ed invero, come osservato da consolidato orientamento della S.C. dalla Suprema Corte ( cfr da ultimo Cass. n° 13915/2021 e n° 29034/2022 ) “ In materia di indebito assistenziale, questa Corte ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie sminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca alla mancanza dei requisiti reddituali (Cass. n. 13223 dei 2020; n. 26036 del 2019; n. 28771 dei 2018), di quelli sanitari, di quelli socioeconomici, cioè incollocazione al lavoro o disoccupazione (Cass. n. 31372 del 2019), a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento (Cass. 5059 del 2018) o, ancora, in via generale alla mancanza dei requisiti di legge. 27. Le disposizioni sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza, in via generale, dei requisiti di legge (escludendosi, quindi, le norme che regolano espressamente la sorte dell'indebito per difetto del requisito sanitario o di quello reddituale) vanno individuate nel D.L. n. 850 del 1976, art.
3-ter, convertito in L. n. 29 dei 1977, secondo cui "Gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento", nonchè nel D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988, che recita: "Con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte". Nella fattispecie dal maggio 2024 si verte nell'ipotesi di indebito per mancanza del requisito sanitario pertanto l correttamente ha richiesto le prestazioni successive alla visita di verifica , il cui CP_3 esito -come ammesso dalla stessa ricorrente e documentalmente provato- le è stato comunicato nel maggio 2024 ( all 3 e 3 bis alla memoria ) . Deve poi rilevarsi che risulta documentato dalle produzioni dell' ( in all 5 ,6, 8 alla memoria ) che parte ricorrente CP_1 dal 2021 ha percepito redditi superiori ai limiti di legge . Nella fattispecie tali assunti e documenti versati in atti dall' non sono stati specificamente contestati da parte CP_1 ricorrente, che ha argomentato in ordine all'irripetibilità dell'indebito per assenza di dolo . Deve sul punto rilevarsi che per consolidato orientamento della S.C. ai fini dell'irripetibilità dell'indebito previdenziale è necessario che ricorrano quattro condizioni: il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
la comunicazione del provvedimento all'interessato; l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
l'insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata quoad effectum la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente. Ove difetti anche una sola delle citate condizioni opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c. (cfr. cfr. da ultimo, Sez. L, Ordinanza n. 17281 del 2024,e tra le altre, Cass. n. 10337 del 2023, n. 5984 del 2022 e Cass. n. 21878 del 2022, Cass. n. 18615 del 2021 e Cass. n. 31832 del 2019 e n. 28771 del 2018). La legge n. 88 del 1989, all'art. 52, comma 2, stabilisce che le somme erogate indebitamente a titolo previdenziale non sono ripetibili, se non in presenza di dolo dell'interessato e la legge n. 412 del 1991 all'art. 13, comma 1, formulato come norma di interpretazione autentica ma in realtà innovativa (Corte Cost. n. 3 del 1993), integra tale regola, stabilendo che la ripetibilità di cui all'art. 52, comma 2 riguarda le somme indebitamente corrisposte per “errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore” e che la ripetibilità sussiste non solo in caso di comprovato dolo nella percezione, ma anche se l'indebito non è stato generato da un errore dell' ma da ricalcolo operato dall' a seguito dell'acquisizione dei dati reddituali CP_1 CP_3 relativi agli anni in contestazione . La Suprema Corte ha in simili ipotesi precisato che “Ai fini della ripetizione dell'indebito previdenziale per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della l. n. 412 del 1991, non è richiesto l'accertamento del dolo dell'assicurato o l'esistenza di un provvedimento dell' di CP_1 attribuzione del bene della vita oggetto di recupero, ma rileva soltanto la tempestività della richiesta di ripetizione dell rispetto alla comunicazione, da parte del pensionato, dei CP_3 dati rilevanti ai fini della verifica annuale della persistenza delle condizioni legittimanti l'erogazione del trattamento pensionistico” (Cass. sez. lav. ordin. n.15039 del 31/05/2019
.Inoltre la S.C. ha statuito che : “ In tema di ripetizione di indebito previdenziale per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale, l'art. 13, comma 2, della l. n. 412 del 1991, nella parte in cui prevede che l' provvede al recupero di quanto eventualmente CP_1 pagato in eccedenza entro l'anno successivo, si interpreta nel senso che entro tale termine l' deve formalizzare la richiesta di restituzione dell'importo ritenuto indebito - "id. CP_3 est.": iniziare il procedimento amministrativo di recupero portandolo a conoscenza del pensionato - e non già provvedere all'effettivo recupero dell'importo stesso” (Cass. sez. lav. sent. n. 13918 del 20.5.2021). Nel caso di specie alla ricorrente prima ancora della notifica del provvedimento impugnato ( del 30/9/2024 ) è stato notificato il provvedimento del 10/7/2024 in data 29/7/2024 ( all . 2 e 2bis alla memoria ) relativa a redditi percepiti per le annualità dal 2021 al 2024; ai fini della tempestività del recupero deve rilevarsi che il D.L. 145/2023 all'art 2 ha differito il termine per l'avvio del recupero delle prestazioni indebite relativo al periodo d'imposta 2021 al 31/12/2024 . Pertanto la comunicazione di indebito è tempestiva anche quanto a tale anno . Alla stregua di quanto esposto ,non resta che addivenire al rigetto del ricorso . La peculiarità della fattispecie giustifica la compensazione delle spese di lite .
PQM
Definitivamente pronunciando , così provvede : rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite tra le parti . Roma 9/12/2025 Il G.L.
Dott. ssa E. Capaccioli
I^SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice designato, dott.ssa Elisabetta Capaccioli, a seguito dell'udienza di trattazione scritta del 9/12/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n . 8007 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025
TRA
( avv.to G. Paoletti ) Parte_1
Ricorrente
E
(Avv.C. Giordano ) CP_1
Resistente Oggetto : ripetizione d'indebito Conclusioni : come in atti
FATTO E DIRITTO Con ricorso ritualmente notificato la ricorrente in epigrafe premetteva in fatto : dal luglio 2016 era titolare di prestazione n. 07573321 Cat. INVCIV, originata dalla condizione di
“invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua” (all. 01,02), dal 17.7.2017 divenuta di “invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100%” (all. 03), e dall'agosto 2018 migliorata a “invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa… Percentuale: 75%” ; seguito di ultima revisione sanitaria, effettuata dalla commissione medica del Centro Medico Legale di Roma 6 CP_1 in data 22.4.2024, veniva revocata detta prestazione poiché declassata a “invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa… Percentuale: 46% ; con provvedimento avente ad oggetto “Rideterminazione della prestazione n. 044-701007573321 Cat. INVCIV”, datato 30.9.2024, ricevuto il successivo 16.10.2024, l' ha ricalcolato gli CP_1 importi dovuti “sulla base della … comunicazione dei redditi per l'anno 2021” e, azzerando le somme corrisposte a tale titolo “da gennaio 2022 a luglio 2024”, ne ha fatto altresì scaturire un supposto indebito di € 10.247,71; aveva presentato ricorso amministrativo che era stato respinto . Argomentava in ordine alla irripetibilità dell'indebito assistenziale , in particolare con riferimento all'indebito per mancanza del requisito reddituale , stante la buona fede sostenendo che al più poteva riconoscersi la ripetibilità delle somme erogate da maggio ( visita di revisione comunicata a maggio 2024 ) a luglio 2024 . Concludeva chiedendo che il Tribunale adito in funzione di G.L. volesse : “ accertata la chiara tardività e arbitrarietà della pretesa restitutoria avanzata dall' con Controparte_2 provvedimento datato 30.9.2024, o di altro a questo connesso, la dichiari illegittima e (parzialmente) infondata. Escluda, in ogni caso, il diritto dell' a ripetere la somma CP_3 di € 10.247,71, ovvero della diversa accertata in corso di causa, eventualmente limitando la pretesa dell' al minor importo di € 999,99, attinente i ratei di assegno di invalidità CP_1 erogati nel periodo 1.5.2024/31.7.2024, successivo all'operato declassamento sanitario.” Il tutto con vittoria di spese da distrarsi .
Si costituiva l' contestando il ricorso e chiedendone il rigetto . Evidenziava che la CP_1 ricorrente era stata titolare di prestazione di Invalidità Civile n° 07573321 con decorrenza 7/2016 per invalidità totale con diritto a pensione e indennità di accompagnamento , da
8/2017 per invalidità totale con diritto a sola pensione , da 9/2018 è stata riconosciuta una invalidità parziale, da 5/2024 la prestazione è stata revocata per giudizio medico legale
,come confermato da parte ricorrente sulla base della comunicazione ricevuta a maggio 2024 ; in data 30/9/2024 era stato emesso il provvedimento impugnato a seguito di una ricostituzione a livello centrale che aveva accertato un debito di € 10.247,71 conseguente al venir meno del diritto alla prestazione dall'1/1/2022 per aver percepito nel 2021 redditi superiori ai limiti consentiti;
nel 2021, infatti, la ricorrente aveva percepito redditi da lavoro dipendente di € 5668,00 e nel 2022 di € 9138,00. ; il limite di reddito per il 2022 è stato di € 5025,02, per il 2023 di € 5432,05, per il 2024 € 5725,46 ;nel 2020, anno antecedente a quello in cui si è verificato il superamento dei limiti di reddito, il reddito da lavoro dipendente è stato di € 4142,00; solo con l'aumento reddituale del 2021 l aveva potuto appurare il superamento del limite CP_1 reddituale e procedere nei termini di legge alla relativa contestazione;
la dichiarazione dei redditi riferita all'anno 2021 non poteva che essere acquisita nel 2022 andando dunque poi ad incidere sulla liquidazione della prestazione. Sosteneva che del tutto tempestivo dunque, oltre che legittimo, l'indebito comunicato entro l'anno il 2024 , considerato che nel decreto legge "fiscale" n. 135 2023 l'art 2 prevede che il recupero delle prestazioni indebite correlate alla campagna di verifica reddituale, relative al periodo d'imposta 2021, ed alle verifiche relative al periodo di imposta 2020 ( di cui all'articolo 35, comma 10- bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14) sarà avviato entro il 31 dicembre 2024. Autorizzato il deposito di note e disposta la trattazione scritta , la causa veniva discussa e decisa con sentenza . Il ricorso non merita accoglimento . Ed invero, come osservato da consolidato orientamento della S.C. dalla Suprema Corte ( cfr da ultimo Cass. n° 13915/2021 e n° 29034/2022 ) “ In materia di indebito assistenziale, questa Corte ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie sminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca alla mancanza dei requisiti reddituali (Cass. n. 13223 dei 2020; n. 26036 del 2019; n. 28771 dei 2018), di quelli sanitari, di quelli socioeconomici, cioè incollocazione al lavoro o disoccupazione (Cass. n. 31372 del 2019), a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento (Cass. 5059 del 2018) o, ancora, in via generale alla mancanza dei requisiti di legge. 27. Le disposizioni sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza, in via generale, dei requisiti di legge (escludendosi, quindi, le norme che regolano espressamente la sorte dell'indebito per difetto del requisito sanitario o di quello reddituale) vanno individuate nel D.L. n. 850 del 1976, art.
3-ter, convertito in L. n. 29 dei 1977, secondo cui "Gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento", nonchè nel D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988, che recita: "Con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte". Nella fattispecie dal maggio 2024 si verte nell'ipotesi di indebito per mancanza del requisito sanitario pertanto l correttamente ha richiesto le prestazioni successive alla visita di verifica , il cui CP_3 esito -come ammesso dalla stessa ricorrente e documentalmente provato- le è stato comunicato nel maggio 2024 ( all 3 e 3 bis alla memoria ) . Deve poi rilevarsi che risulta documentato dalle produzioni dell' ( in all 5 ,6, 8 alla memoria ) che parte ricorrente CP_1 dal 2021 ha percepito redditi superiori ai limiti di legge . Nella fattispecie tali assunti e documenti versati in atti dall' non sono stati specificamente contestati da parte CP_1 ricorrente, che ha argomentato in ordine all'irripetibilità dell'indebito per assenza di dolo . Deve sul punto rilevarsi che per consolidato orientamento della S.C. ai fini dell'irripetibilità dell'indebito previdenziale è necessario che ricorrano quattro condizioni: il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
la comunicazione del provvedimento all'interessato; l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
l'insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata quoad effectum la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente. Ove difetti anche una sola delle citate condizioni opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c. (cfr. cfr. da ultimo, Sez. L, Ordinanza n. 17281 del 2024,e tra le altre, Cass. n. 10337 del 2023, n. 5984 del 2022 e Cass. n. 21878 del 2022, Cass. n. 18615 del 2021 e Cass. n. 31832 del 2019 e n. 28771 del 2018). La legge n. 88 del 1989, all'art. 52, comma 2, stabilisce che le somme erogate indebitamente a titolo previdenziale non sono ripetibili, se non in presenza di dolo dell'interessato e la legge n. 412 del 1991 all'art. 13, comma 1, formulato come norma di interpretazione autentica ma in realtà innovativa (Corte Cost. n. 3 del 1993), integra tale regola, stabilendo che la ripetibilità di cui all'art. 52, comma 2 riguarda le somme indebitamente corrisposte per “errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore” e che la ripetibilità sussiste non solo in caso di comprovato dolo nella percezione, ma anche se l'indebito non è stato generato da un errore dell' ma da ricalcolo operato dall' a seguito dell'acquisizione dei dati reddituali CP_1 CP_3 relativi agli anni in contestazione . La Suprema Corte ha in simili ipotesi precisato che “Ai fini della ripetizione dell'indebito previdenziale per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della l. n. 412 del 1991, non è richiesto l'accertamento del dolo dell'assicurato o l'esistenza di un provvedimento dell' di CP_1 attribuzione del bene della vita oggetto di recupero, ma rileva soltanto la tempestività della richiesta di ripetizione dell rispetto alla comunicazione, da parte del pensionato, dei CP_3 dati rilevanti ai fini della verifica annuale della persistenza delle condizioni legittimanti l'erogazione del trattamento pensionistico” (Cass. sez. lav. ordin. n.15039 del 31/05/2019
.Inoltre la S.C. ha statuito che : “ In tema di ripetizione di indebito previdenziale per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale, l'art. 13, comma 2, della l. n. 412 del 1991, nella parte in cui prevede che l' provvede al recupero di quanto eventualmente CP_1 pagato in eccedenza entro l'anno successivo, si interpreta nel senso che entro tale termine l' deve formalizzare la richiesta di restituzione dell'importo ritenuto indebito - "id. CP_3 est.": iniziare il procedimento amministrativo di recupero portandolo a conoscenza del pensionato - e non già provvedere all'effettivo recupero dell'importo stesso” (Cass. sez. lav. sent. n. 13918 del 20.5.2021). Nel caso di specie alla ricorrente prima ancora della notifica del provvedimento impugnato ( del 30/9/2024 ) è stato notificato il provvedimento del 10/7/2024 in data 29/7/2024 ( all . 2 e 2bis alla memoria ) relativa a redditi percepiti per le annualità dal 2021 al 2024; ai fini della tempestività del recupero deve rilevarsi che il D.L. 145/2023 all'art 2 ha differito il termine per l'avvio del recupero delle prestazioni indebite relativo al periodo d'imposta 2021 al 31/12/2024 . Pertanto la comunicazione di indebito è tempestiva anche quanto a tale anno . Alla stregua di quanto esposto ,non resta che addivenire al rigetto del ricorso . La peculiarità della fattispecie giustifica la compensazione delle spese di lite .
PQM
Definitivamente pronunciando , così provvede : rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite tra le parti . Roma 9/12/2025 Il G.L.
Dott. ssa E. Capaccioli