Sentenza 9 febbraio 1999
Massime • 1
Fermo restando che la verifica del requisito dell'idoneità psico fisica dell'aspirante all'assunzione presso un'azienda di pubblico trasporto compiuta dai medici di fiducia della medesima è suscettibile di riesame in sede giudiziale, anche nel caso in cui in una clausola del bando di concorso se ne disponga l'insindacabilità, tuttavia la richiesta di rinnovo dell'accertamento deve essere motivata con l'allegazione di doglianze obiettive e specifiche (Nella specie è stata confermata la sentenza di merito che aveva escluso il diritto al rinnovo a fronte della doglianza di una generica gravosità dell'attesa degli esami e degli esami in sè).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/02/1999, n. 1109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1109 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giacomo DE TOMMASO - Presidente -
Dott. Paolino DELL'ANNO - Consigliere -
Dott. Ettore Raffaele GIANNANTONIO - Consigliere -
Dott. Federico ROSELLI - Consigliere -
Dott. Aldo DE MATTEIS - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AR RO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AGRI n. 1, presso lo studio dell'avvocato PASQUALE NAPPI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
COTRAL - CONSORZIO TRASPORTI PUBBLICI LAZIO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI ROGAZIONISTI n.16, presso lo studio dell'avvocato MARIA ADELAIDE VENCHI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
Avverso la sentenza n. 16394/96 del Tribunale di ROMA, depositata il 14/11/96, R.G.N. 30556/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/11/98 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
Udito l'Avvocato Maria Adelaide VENCHI;
Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Il Tribunale di Roma, con sentenza 29 marzo/14 novembre 1996 n. 16394, confermando la sentenza 24.5.1994 del Pretore della stessa città, ha respinto la domanda con la quale AN RO chiedeva che fosse dichiarato il suo diritto ad essere assunto alle dipendenze dell'RA (oggi Cotral) in qualità di conducente di linea dal 2.9.1992 o da altra data, e che l'RA fosse condannata a pagargli le retribuzioni, anche sotto il profilo del risarcimento del danno, maturate dal giorno in cui avrebbe dovuto essere assunto a quello della sentenza, oltre accessori ex art. 429 cpc., e, in via subordinata, che fosse dichiarato illegittimo il rifiuto dell'RA a sottoporlo a nuova visita medica psico-attitudinale. Il AN si doleva con il ricorso introduttivo che, nonostante fosse risultato idoneo alla prova pratica di guida ed alla prova orale, fosse stato scartato a seguito della visita psicoattitudinale, di cui denunciava il carattere vessatorio perché effettuata in condizioni soggettive di stress all'esito di una lunga attesa nel corso della mattinata.
Il Tribunale ha respinto l'appello del AN, ritenendo corretta la motivazione del Pretore che, sul presupposto della sindacabilità giudiziale dell' accertamento psico-attitudinale, aveva rilevato, sul piano procedurale, che il AN non aveva addotto alcuno specifico e obiettivo motivo di censura alle modalità tecniche adottate ovvero della disparità di trattamento subita rispetto a concorrenti che avevano riportato i medesimi suoi risultati.
Ha proposto ricorso per Cassazione il AN, con unico mezzo. Si è costituita con controricorso la RA, resistendo. Motivi della decisione
Con unico motivo di ricorso il ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione dell'art. 29, primo comma, del regolamento allegato A) al R.D. 8/1/31 n. 148, anche in riferimento all'art. 10, punto 4, del regolamento;
difetto assoluto di motivazione e/o omesso esame di un punto fondamentale della controversia in riferimento all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.. Deduce il ricorrente che il Tribunale avrebbe omesso di motivare sulla domanda, formulata nel ricorso introduttivo, di dichiarare illegittimo il rifiuto dell'azienda municipalizzata a sottoporlo ad una nuova visita medica e psicoattitudinale;
in particolare, di avere omesso di pronunciarsi sulla nullità della clausola del bando di concorso di cui al punto 10) , secondo la quale il giudizio medico doveva essere considerato "definitivo ed insindacabile nel merito", nullità derivante dal contrasto con l'art. 29 del regolamento, allegato A) al R.D. n. 148/1931, che prevede la possibilità per l'agente di richiedere un nuovo accertamento dell'inabilità, norma da interpretarsi come riferibile anche alla fase preassuntiva. Il Tribunale, che si sarebbe fermato solo all'esame della violazione o meno dei principi generali di buona fede e correttezza da parte dei medici incaricati dall'azienda di vagliare le caratteristiche fisiche e psichiche dei candidati, "a prescindere dall'applicabilità agli aspiranti conducenti dell'art.29 reg. cit.", avrebbe omesso di esaminare un punto fondamentale della controversia in esame. Il motivo caratterizzato da una commistione di censure di violazione di norme di diritto e di vizi di motivazione (Art.360 n. 3 e n. 5 c.p.c.) è infondato. Mentre la giurisprudenza più antica di questa Corte, citata dalla resistente, era orientata nel senso che l'art. 29 del reg. allegato A) al r.d. 8 gennaio 1931 n. 148 si riferisse solo al personale in servizio, si è successivamente affermato l'indirizzo, convalidato dalle Sezioni Unite, secondo cui l'accertamento del requisito dell'idoneità psicofisica dell'aspirante all'assunzione presso un'azienda di pubblico trasporto, compiuto dai medici di fiducia della medesima, non è definitivo ed incensurabile - essendone prevista dall'art. 29 dell'allegato A al R.D. 8 gennaio 1931 n. 148 una dettagliata procedura di revisione - e, pertanto, al pari dei controlli sull'idoneità del lavoratore previsti dall'art. 5 della legge n. 300 del 1970, è suscettibile di riesame in sede giudiziale anche nel caso in cui una clausola del bando di concorso per l'assunzione disponga l'insindacabilità dell'accertamento stesso, che quale attività propria dell'azienda non può essere esercitata in contrasto con il citato art. 29 e con i principi generali di correttezza e buona fede. (Cass. Sez. U., sent. n. 5393 del 06-10- 1988; Cass. 16 novembre 1995 n. 11847). Tale giurisprudenza va condivisa, non solo per ragioni di nomofilachia, ma anche perché fondata sul dato testuale dell'art. 29 cit., il quale definisce il proprio ambito di applicazione con riferimento sia agli agenti, sia a coloro che abbiano titolo di preferenza ai sensi dell'art. 9, e cioè a coloro che sono soggetti alle procedure di ammissione in servizio.
Ma una volta affermata, sia dal Pretore, sia dal Tribunale, la sindacabilità giudiziaria degli accertamenti svolti, la questione dell'applicabilità dell'art. 29 non svolge alcun ruolo decisivo nella soluzione della controversia, perché tale questione è stata, nell'economia motivazionale della sentenza impugnata, assorbita dall'inammissibilità di una richiesta immotivata di riesame. Infatti, ove il giudice del merito abbia correttamente deciso le questioni di diritto sottoposte al suo esame, seppure fornendo una motivazione inadeguata, illogica o contraddittoria, o, al limite, senza fornire alcuna motivazione, la Corte di cassazione, nell'esercizio del potere correttivo attribuitole dall'art. 384, comma 2, c.p.c., deve limitarsi a sostituire, integrare o emendare la motivazione della sentenza impugnata (Cass. 27 marzo 1993 n. 3775;
Cass. 9 aprile 1990 n. 2940; Cass.10 gennaio 1995 n. 228). E risulta corretto il principio di diritto enunciato dal Tribunale, secondo cui la richiesta di rinnovo degli accertamenti, da parte sia dell'agente in servizio, sia dell'aspirante all'assunzione (e con tale ultima affermazione il Tribunale ha accolto la tesi del AN, di cui questo non può dolersi, conforme alla pronuncia delle Sezioni Unite citata) non può essere indiscriminata, ma deve essere motivata.
Anche tale statuizione trova base testuale nel citato art. 29, il quale richiede che la domanda di nuovo accertamento sia corredata da certificato medico motivato;
con il che la norma afferma il diritto dell'agente, o dell'aspirante tale, ad un rinnovo causale del l'accertamento medico, e non incondizionato.
Con le censure alla motivazione del Tribunale circa la insussistenza di motivi di riesame degli accertamenti medici si entra nel territorio dell'art. 360 n. 5, pure invocato dal ricorrente, ma con argomentazioni in parte infondate, in parte inammissibili. Il ricorrente lamenta difetto assoluto di motivazione e/o omesso esame di un punto fondamentale della controversia in riferimento congiunto all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.. Ma il punto fondamentale della controversia che il Tribunale avrebbe omesso di esaminare è, secondo il ricorrente, quello dell'applicabilità o meno dell'art. 29 all. a) r.d. 8 gennaio 1931 n. 148, il che può costituire motivo di censura ex art. 360 n. 3, su cui già si è detto.
Il vizio di omessa motivazione ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. può concernere esclusivamente l'accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia. Sotto questo profilo, certamente non può essere imputato alla sentenza impugnata il vizio di omessa motivazione, perché il Tribunale, dopo avere motivato sulla questione di diritto della ammissibilità di un controllo giudiziario sulla visita psicoattitudinale, ha in fatto rilevato che nel caso concreto l'appellante non aveva proposto doglianze obiettive e specifiche. Il Tribunale ha ritenuto corretta la valutazione del Pretore, secondo il quale il ricorrente si era limitato a lamentarsi di una generica gravosità dell'attesa degli esami e degli esami in sè E sicuramente la valutazione se i tempi di attesa per la visita psicoattitudinale, e le condizioni di questa attesa, abbiano prodotto nel caso di specie uno stato di stress tale da giustificare la ripetizione degli esami, costituisce una quaestio facti inammissibile in questa sede di legittimità.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Le spese del giudizio di Cassazione seguono la soccombenza e vengono liquidate in L. oltre L. tre milioni per onorari.
P.Q.M.
la Corte di Cassazione, sezione lavoro, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del presente giudizio, liquidate in L. 57.000 oltre L. 3 milioni per onorari.
Così deciso in Roma, il 9 novembre 1998, nella Camera di Consiglio della Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione. Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 1999