Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/02/1999, n. 1109
CASS
Sentenza 9 febbraio 1999

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Fermo restando che la verifica del requisito dell'idoneità psico fisica dell'aspirante all'assunzione presso un'azienda di pubblico trasporto compiuta dai medici di fiducia della medesima è suscettibile di riesame in sede giudiziale, anche nel caso in cui in una clausola del bando di concorso se ne disponga l'insindacabilità, tuttavia la richiesta di rinnovo dell'accertamento deve essere motivata con l'allegazione di doglianze obiettive e specifiche (Nella specie è stata confermata la sentenza di merito che aveva escluso il diritto al rinnovo a fronte della doglianza di una generica gravosità dell'attesa degli esami e degli esami in sè).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/02/1999, n. 1109
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1109
    Data del deposito : 9 febbraio 1999

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