Art. 1. Articolo unico.
L' art. 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1188 , e' sostituito dal seguente:
"Nei licei classici e' istituita una cattedra di ruolo di storia dell'arte per ogni tre corsi completi.
"Gli insegnanti di storia dell'arte sono tenuti a completare l'orario, nella stessa materia fino a sedici ore settimanali nei corsi collaterali o classi aggiunte, senza alcun diritto a compenso speciale".
L' art. 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1188 , e' sostituito dal seguente:
"Nei licei classici e' istituita una cattedra di ruolo di storia dell'arte per ogni tre corsi completi.
"Gli insegnanti di storia dell'arte sono tenuti a completare l'orario, nella stessa materia fino a sedici ore settimanali nei corsi collaterali o classi aggiunte, senza alcun diritto a compenso speciale".