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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/03/2025, n. 1185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1185 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Anna Pia Perpetua, presso il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 9831/23 del Ruolo Gen.
TRA
nato a [...] il [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv.to Riccardo Coscetta
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 rappresentato e difeso dall'avv.to Antonio Brancaccio
Resistente
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 27.07.2023 la parte ricorrente in epigrafe ha affermato di aver presentato all' , il 23.04.2022, la domanda CP_1 per ottenere il trattamento ordinario di disoccupazione Naspi;
che l' non aveva accolto la domanda. CP_1
Ciò premesso ha chiesto la condanna dell' al pagamento della CP_2 somma dovuta a titolo di indennità Naspi per la domanda presentata il
23.04.2022, per la cessazione del rapporto di lavoro alle dipendenze della Truck Service s.r.l. Trasporti e Logisitica avvenuta il
28.02.2022, oltre alla rifusione delle spese del giudizio con attribuzione. L' si è costituito in giudizio resistendo alla domanda. CP_1
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, in data odierna il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Motivi della decisione
In via preliminare il ricorso deve essere considerato procedibile, non essendo stato adottato dall' alcun atto formale di rigetto o CP_1 sospensione della prestazione richiesta.
L'indennità Naspi è un'indennità mensile di disoccupazione, istituita dall'art. 1 del D. Lvo n. 22/15, che sostituisce le precedenti prestazioni di disoccupazione AspI e MiniAspI in relazione agli eventi di disoccupazione involontaria che si sono verificati a decorrere dal 1° maggio 2015.
Essa spetta dunque ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perduto involontariamente l'occupazione.
Sotto il profilo contributivo sono necessarie almeno 13 settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione. Inoltre sono necessarie almeno 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.
Nel caso di specie, dall'esame della documentazione in atti, risultano sussistere i tre presupposti richiesti dalla normativa richiamata, con riferimento allo stato di disoccupazione iniziato il
28.02.2022 (si veda lettera di licenziamento) relativamente al contratto a tempo indeterminato con la Truck Service s.r.l..
Tuttavia l' ha dedotto di aver dato applicazione alla circolare CP_1
n. 94/15, attuativa delle disposizioni introdotte con il decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22; è infatti previsto che “In caso di svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma, di impresa individuale o parasubordinata, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, il soggetto beneficiario deve informare l' entro CP_1 un mese dall'inizio dell'attività, o entro un mese dalla domanda di
NASpI se l'attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarre da tale attività. In tal caso l'indennità NASpI
è ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data di fine dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente è ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Nei casi di esenzione dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, il beneficiario è tenuto a presentare all' un'apposita autodichiarazione CP_1 concernente il reddito ricavato dall'attività lavorativa entro il 31 marzo dell'anno successivo. Nel caso di mancata presentazione dell'autodichiarazione il lavoratore è tenuto a restituire la NASpI percepita dalla data di inizio dell'attività lavorativa in argomento.
Qualora nel corso del periodo di godimento delle indennità il lavoratore, per qualsiasi motivo, ritenesse di dover modificare il reddito dichiarato, dovrà presentare una nuova dichiarazione “a montante” cioè comprensiva del reddito precedentemente dichiarato e delle variazioni a maggiorazione o a diminuzione. In tal caso si procederà a rideterminare, dalla data della nuova dichiarazione,
l'importo della trattenuta sull'intero reddito diminuito delle quote già eventualmente recuperate”. Pertanto, con riferimento alla fattispecie in esame, l'ente aveva constatato che, all'atto della presentazione della domanda di Naspi, il ricorrente risultava titolare di ditta individuale Valdarnoshop di US IV
(P.IVA ) e socio accomandatario della The Group s.a.s. di P.IVA_1
IV US (P.IVA , come d'altronde riportato P.IVA_2 anche in ricorso. Pertanto, in sede di presentazione della domanda amministrativa di NASPI, il ricorrente aveva inoltrato all' una CP_1 dichiarazione presuntiva di redditi da lavoro autonomo pari ad €
6.500,00 (doc. 1 allegato alla memoria), quindi superiore ai limiti consentiti (pari a euro 4.800).
Tuttavia, come risulta dalla documentazione allegata nel corso del giudizio (certificato Agenzia delle Entrate), il ricorrente risulta aver percepito, per l'anno 2022, l'importo di € 312,34.
In presenza quindi dei presupposti oggettivi e soggettivi previsti dalla normativa di settore, l'ente convenuto deve essere condannato al pagamento, in favore di della prestazione Parte_1 suindicata con riferimento al rapporto di lavoro alle dipendenze della Truck Service s.r.l. Trasporti e Logisitica cessato il
28.02.2022, che sarà quantificata secondo i parametri di legge, tenuto conto di eventuali cause di decadenza, oltre interessi legali dalla maturazione delle singole componenti del credito sino al soddisfo.
Considerato che la documentazione reddituale è stata depositata solo nel corso del giudizio mentre, in sede di presentazione della domanda amministrativa, era stata inoltrata una autodichiarazione che non consentiva allo stato il riconoscimento della prestazione, appare equo compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
Condanna l' al pagamento, in favore di CP_1 Parte_1 dell'indennità di disoccupazione Naspi con riferimento al rapporto di lavoro alle dipendenze della Truck Service s.r.l. Trasporti e
Logisitica cessato il 28.02.2022, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo.
Compensa le spese.
Aversa 14.03.2025
Il Giudice
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Anna Pia Perpetua, presso il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 9831/23 del Ruolo Gen.
TRA
nato a [...] il [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv.to Riccardo Coscetta
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 rappresentato e difeso dall'avv.to Antonio Brancaccio
Resistente
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 27.07.2023 la parte ricorrente in epigrafe ha affermato di aver presentato all' , il 23.04.2022, la domanda CP_1 per ottenere il trattamento ordinario di disoccupazione Naspi;
che l' non aveva accolto la domanda. CP_1
Ciò premesso ha chiesto la condanna dell' al pagamento della CP_2 somma dovuta a titolo di indennità Naspi per la domanda presentata il
23.04.2022, per la cessazione del rapporto di lavoro alle dipendenze della Truck Service s.r.l. Trasporti e Logisitica avvenuta il
28.02.2022, oltre alla rifusione delle spese del giudizio con attribuzione. L' si è costituito in giudizio resistendo alla domanda. CP_1
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, in data odierna il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Motivi della decisione
In via preliminare il ricorso deve essere considerato procedibile, non essendo stato adottato dall' alcun atto formale di rigetto o CP_1 sospensione della prestazione richiesta.
L'indennità Naspi è un'indennità mensile di disoccupazione, istituita dall'art. 1 del D. Lvo n. 22/15, che sostituisce le precedenti prestazioni di disoccupazione AspI e MiniAspI in relazione agli eventi di disoccupazione involontaria che si sono verificati a decorrere dal 1° maggio 2015.
Essa spetta dunque ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perduto involontariamente l'occupazione.
Sotto il profilo contributivo sono necessarie almeno 13 settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione. Inoltre sono necessarie almeno 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.
Nel caso di specie, dall'esame della documentazione in atti, risultano sussistere i tre presupposti richiesti dalla normativa richiamata, con riferimento allo stato di disoccupazione iniziato il
28.02.2022 (si veda lettera di licenziamento) relativamente al contratto a tempo indeterminato con la Truck Service s.r.l..
Tuttavia l' ha dedotto di aver dato applicazione alla circolare CP_1
n. 94/15, attuativa delle disposizioni introdotte con il decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22; è infatti previsto che “In caso di svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma, di impresa individuale o parasubordinata, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, il soggetto beneficiario deve informare l' entro CP_1 un mese dall'inizio dell'attività, o entro un mese dalla domanda di
NASpI se l'attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarre da tale attività. In tal caso l'indennità NASpI
è ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data di fine dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente è ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Nei casi di esenzione dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, il beneficiario è tenuto a presentare all' un'apposita autodichiarazione CP_1 concernente il reddito ricavato dall'attività lavorativa entro il 31 marzo dell'anno successivo. Nel caso di mancata presentazione dell'autodichiarazione il lavoratore è tenuto a restituire la NASpI percepita dalla data di inizio dell'attività lavorativa in argomento.
Qualora nel corso del periodo di godimento delle indennità il lavoratore, per qualsiasi motivo, ritenesse di dover modificare il reddito dichiarato, dovrà presentare una nuova dichiarazione “a montante” cioè comprensiva del reddito precedentemente dichiarato e delle variazioni a maggiorazione o a diminuzione. In tal caso si procederà a rideterminare, dalla data della nuova dichiarazione,
l'importo della trattenuta sull'intero reddito diminuito delle quote già eventualmente recuperate”. Pertanto, con riferimento alla fattispecie in esame, l'ente aveva constatato che, all'atto della presentazione della domanda di Naspi, il ricorrente risultava titolare di ditta individuale Valdarnoshop di US IV
(P.IVA ) e socio accomandatario della The Group s.a.s. di P.IVA_1
IV US (P.IVA , come d'altronde riportato P.IVA_2 anche in ricorso. Pertanto, in sede di presentazione della domanda amministrativa di NASPI, il ricorrente aveva inoltrato all' una CP_1 dichiarazione presuntiva di redditi da lavoro autonomo pari ad €
6.500,00 (doc. 1 allegato alla memoria), quindi superiore ai limiti consentiti (pari a euro 4.800).
Tuttavia, come risulta dalla documentazione allegata nel corso del giudizio (certificato Agenzia delle Entrate), il ricorrente risulta aver percepito, per l'anno 2022, l'importo di € 312,34.
In presenza quindi dei presupposti oggettivi e soggettivi previsti dalla normativa di settore, l'ente convenuto deve essere condannato al pagamento, in favore di della prestazione Parte_1 suindicata con riferimento al rapporto di lavoro alle dipendenze della Truck Service s.r.l. Trasporti e Logisitica cessato il
28.02.2022, che sarà quantificata secondo i parametri di legge, tenuto conto di eventuali cause di decadenza, oltre interessi legali dalla maturazione delle singole componenti del credito sino al soddisfo.
Considerato che la documentazione reddituale è stata depositata solo nel corso del giudizio mentre, in sede di presentazione della domanda amministrativa, era stata inoltrata una autodichiarazione che non consentiva allo stato il riconoscimento della prestazione, appare equo compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
Condanna l' al pagamento, in favore di CP_1 Parte_1 dell'indennità di disoccupazione Naspi con riferimento al rapporto di lavoro alle dipendenze della Truck Service s.r.l. Trasporti e
Logisitica cessato il 28.02.2022, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo.
Compensa le spese.
Aversa 14.03.2025
Il Giudice