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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. IV, sentenza 12/02/2026, n. 497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 497 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 497/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 4, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
MAISANO GIULIO, Presidente e Relatore
DAMMACCO CHIARA, Giudice
PAGLIARO MARIA LIBERA, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1456/2022 depositato il 15/06/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 Avv. Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di Ii Grado Della Puglia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1851/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 5 e pubblicata il 15/11/2021
Atti impositivi:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 24749843 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1851/2021 pubblicata il 15 novembre 2021 la Commissione Tributaria Provinciale di Bari ha rigettato il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso il provvedimento di irrogazione sanzioni n. 24749643 per € 428,75 emesso nei suoi confronti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione della Giustizia Tributaria per l'omesso versamento del contributo unificato in relazione al ricorso proposto innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia avverso la sentenza n. 3082/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bari relativa all'intimazione di pagamento n. 0142018901704686000 ed alle relative cartelle di pagamento sottostanti n. 02420030077322667000, n.
01420080050443645000, n. 01420090075367739000, n. 01420130000591522000, n. 01420140000277729000
e n. 01420150034122634000; la stessa sentenza ha anche condannato il ricorrente soccombente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 100,00, oltre accessori se dovuti.
Il giudice di primo grado ha considerato che il contributo unificato a cui si riferiva la sanzione contestata era comunque dovuto e le sanzioni stesse erano state calcolate sulla base degli artt. 7 e 16 della legge n. 472 del 2007.
Ricorrente_1 ha proposto appello avverso tale sentenza lamentando, con il primo motivo, la nullità della sentenza per l'omessa pronuncia sulla domanda che aveva costituito l'oggetto del petitum di primo grado e relativa all'ammontare del contributo unificato richiesto.
Con il secondo motivo si deduce la violazione degli artt. 7 e 16 del d.lgs. n. 472 del 1997 con riferimento alla sanzione irrogata che ha tenuto conto solo dei giorni di ritardo e non anche di altre circostanze.
Con il terzo motivo si assume l'illegittima condanna al pagamento delle spese di giudizio in assenza di difesa tecnica da parte della controparte vittoriosa.
Costituitosi in giudizio il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione della Giustizia Tributaria ha chiesto il rigetto dell'appello deducendone l'infondatezza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato.
Quanto al primo motivo va considerata la legittimità del contributo unificato il cui mancato pagamento ha dato origine alla sanzione per cui è giudizio.
Come esposto in narrativa, il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado il cui giudizio di impugnazione ha dato origine al debito per contributo unificato non versato, espressamente fa riferimento, non solo all'ingiunzione opposta, ma anche alle cartelle di pagamento sottostanti espressamente citate anche nelle conclusioni di detto ricorso. D'altra parte non può affermarsi che sia stata in giudizio solo l'ingiunzione di pagamento come sarebbe stato nel caso di una doglianza relativa all'atto per vizi suoi propri, ma si è lamentata la prescrizione per la mancata notifica degli atti presupposto che sono stati in effetti in giudizio ed hanno richiesto un accertamento individuale per ciascuno di essi. L'attuale appellante, quindi, non può pretendere di versare il contributo unificato considerando solo l'ingiunzione di pagamento e non anche gli atti presupposto formalmente impugnati con il medesimo ricorso.
Anche il secondo motivo relativo alla sanzione è infondato. La materia è regolata dall'art. 16 del d.P.R. n.
115 del 2002 Testo Unico Spese di Giustizia che rinvia alle disposizioni relative all'imposta di registro di cui al d.P.R. n. 131 del 1986. L'entità della sanzione è commisurata ai giorni di ritardo nel pagamento del c.u.t. e, in caso di mancato pagamento, è prevista l'applicazione di una sanzione variabile tra il 100 % e il 200% del valore del pagamento omesso.
Né vale la doglianza relativa alla mancata considerazione di altre peraltro imprecisate circostanze. Ritiene la Corte che, trattandosi, come già detto, di un inadempimento da definirsi sicuramente grave, poiché di natura totale e non sanato neanche dopo la ricezione dell'invito al pagamento (né peraltro risulta esser stato successivamente eseguito), sussistano gli estremi per applicare la sanzione nella misura massima, apparendo sul punto condivisibile il contenuto della citata circolare ministeriale, circolare che in questa sede viene ovviamente liberamente valutata senza la sussistenza di alcun obbligo giuridico di adeguamento.
Va poi aggiunto che l'appellante nulla ha dedotto né in merito alla fondatezza della richiesta né in ordine a eventuali, concreti e dimostrati fatti che abbiano causato una obiettiva difficoltà nel pagamento e, di conseguenza, giustificato una mitigazione della sanzione.
Infondato è anche il motivo relativo alla condanna alle spese. Se è vero che l'ente pubblico che si difende in giudizio a mezzo di propri funzionari non può pretendere la condanna al pagamento degli onorari e dei diritti, è anche vero che ha diritto al pagamento delle spese. Nel caso in esame il primo giudice ha precisato che la somma di € 100,00 si riferisce solo alle spese, lasciando l'eventualità degli oneri accessori solo se dovuti.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l'appello; Condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi
€ 150,00.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 4, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
MAISANO GIULIO, Presidente e Relatore
DAMMACCO CHIARA, Giudice
PAGLIARO MARIA LIBERA, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1456/2022 depositato il 15/06/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 Avv. Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di Ii Grado Della Puglia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1851/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 5 e pubblicata il 15/11/2021
Atti impositivi:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 24749843 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1851/2021 pubblicata il 15 novembre 2021 la Commissione Tributaria Provinciale di Bari ha rigettato il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso il provvedimento di irrogazione sanzioni n. 24749643 per € 428,75 emesso nei suoi confronti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione della Giustizia Tributaria per l'omesso versamento del contributo unificato in relazione al ricorso proposto innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia avverso la sentenza n. 3082/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bari relativa all'intimazione di pagamento n. 0142018901704686000 ed alle relative cartelle di pagamento sottostanti n. 02420030077322667000, n.
01420080050443645000, n. 01420090075367739000, n. 01420130000591522000, n. 01420140000277729000
e n. 01420150034122634000; la stessa sentenza ha anche condannato il ricorrente soccombente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 100,00, oltre accessori se dovuti.
Il giudice di primo grado ha considerato che il contributo unificato a cui si riferiva la sanzione contestata era comunque dovuto e le sanzioni stesse erano state calcolate sulla base degli artt. 7 e 16 della legge n. 472 del 2007.
Ricorrente_1 ha proposto appello avverso tale sentenza lamentando, con il primo motivo, la nullità della sentenza per l'omessa pronuncia sulla domanda che aveva costituito l'oggetto del petitum di primo grado e relativa all'ammontare del contributo unificato richiesto.
Con il secondo motivo si deduce la violazione degli artt. 7 e 16 del d.lgs. n. 472 del 1997 con riferimento alla sanzione irrogata che ha tenuto conto solo dei giorni di ritardo e non anche di altre circostanze.
Con il terzo motivo si assume l'illegittima condanna al pagamento delle spese di giudizio in assenza di difesa tecnica da parte della controparte vittoriosa.
Costituitosi in giudizio il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione della Giustizia Tributaria ha chiesto il rigetto dell'appello deducendone l'infondatezza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato.
Quanto al primo motivo va considerata la legittimità del contributo unificato il cui mancato pagamento ha dato origine alla sanzione per cui è giudizio.
Come esposto in narrativa, il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado il cui giudizio di impugnazione ha dato origine al debito per contributo unificato non versato, espressamente fa riferimento, non solo all'ingiunzione opposta, ma anche alle cartelle di pagamento sottostanti espressamente citate anche nelle conclusioni di detto ricorso. D'altra parte non può affermarsi che sia stata in giudizio solo l'ingiunzione di pagamento come sarebbe stato nel caso di una doglianza relativa all'atto per vizi suoi propri, ma si è lamentata la prescrizione per la mancata notifica degli atti presupposto che sono stati in effetti in giudizio ed hanno richiesto un accertamento individuale per ciascuno di essi. L'attuale appellante, quindi, non può pretendere di versare il contributo unificato considerando solo l'ingiunzione di pagamento e non anche gli atti presupposto formalmente impugnati con il medesimo ricorso.
Anche il secondo motivo relativo alla sanzione è infondato. La materia è regolata dall'art. 16 del d.P.R. n.
115 del 2002 Testo Unico Spese di Giustizia che rinvia alle disposizioni relative all'imposta di registro di cui al d.P.R. n. 131 del 1986. L'entità della sanzione è commisurata ai giorni di ritardo nel pagamento del c.u.t. e, in caso di mancato pagamento, è prevista l'applicazione di una sanzione variabile tra il 100 % e il 200% del valore del pagamento omesso.
Né vale la doglianza relativa alla mancata considerazione di altre peraltro imprecisate circostanze. Ritiene la Corte che, trattandosi, come già detto, di un inadempimento da definirsi sicuramente grave, poiché di natura totale e non sanato neanche dopo la ricezione dell'invito al pagamento (né peraltro risulta esser stato successivamente eseguito), sussistano gli estremi per applicare la sanzione nella misura massima, apparendo sul punto condivisibile il contenuto della citata circolare ministeriale, circolare che in questa sede viene ovviamente liberamente valutata senza la sussistenza di alcun obbligo giuridico di adeguamento.
Va poi aggiunto che l'appellante nulla ha dedotto né in merito alla fondatezza della richiesta né in ordine a eventuali, concreti e dimostrati fatti che abbiano causato una obiettiva difficoltà nel pagamento e, di conseguenza, giustificato una mitigazione della sanzione.
Infondato è anche il motivo relativo alla condanna alle spese. Se è vero che l'ente pubblico che si difende in giudizio a mezzo di propri funzionari non può pretendere la condanna al pagamento degli onorari e dei diritti, è anche vero che ha diritto al pagamento delle spese. Nel caso in esame il primo giudice ha precisato che la somma di € 100,00 si riferisce solo alle spese, lasciando l'eventualità degli oneri accessori solo se dovuti.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l'appello; Condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi
€ 150,00.