Sentenza 4 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 04/04/2025, n. 754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 754 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata in funzione di giudice del lavoro ed in persona del giudice Antonella Paparo all'esito dell'udienza cartolare del 4.3.2025 ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa iscritta al numero 4369/2024 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa per mandato in atti dagli Parte_1
avv.ti Maria Sabatino e Giovanna Memoli;
RICORRENTE
E
Controparte_1
– in persona del legale rappresentante pro tempore -
[...]
rappresentato e difeso come in atti,
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 18.7.2024 la parte ricorrente, premesso di avere presentato atp per ottenere la pensione di inabilità, conveniva in giudizio l onde sentirsi riconoscere il diritto CP_1
all'assegno di invalidità civile.
Si doleva del mancato riconoscimento dell'assegno di invalidità in sede di atp sulla considerazione che la domanda di assegno deve ritenersi contenuta nella domanda di pensione .
Si costituiva in giudizio l che deduceva l'infondatezza del CP_1
ricorso di cui chiedeva il rigetto.
1
Ed invero, in fase di atp parte ricorrente non ha né allegato nè' tampoco provato il possesso dei requisiti socio economici per beneficiare dell'assegno né ha chiesto procedersi all'accertamento del requisito sanitario utile ai fini dell'assegno di invalidità, anzi al deposito della ctu non è seguita alcuna alcuna contestazione tanto che le risultanze della perizia sono state omologate.
Ne deriva con evidenza che, in assenza di qualunque deduzione in merito ai requisiti soci economici ed in mancanza di domanda sul punto, non poteva essere riconosciuto il requisito sanitario utile ai fini dell'assegno rispetto al quale non era valutabile l'interesse ad agire.
Pertanto il ricorso va rigettato .
Non deve essere emessa pronuncia sulle spese di lite ai sensi dell'art 152 disp,. Att. Cpc .
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite: rigetta il ricorso;
nulla sulle spese di lite;
Torre Annunziata, 4.4.2025
IL GIUDICE
Antonella Paparo
2