CASS
Sentenza 19 gennaio 2023
Sentenza 19 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/01/2023, n. 2093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2093 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto nell'interesse di: IK AD, nato in [...] il [...] avverso la sentenza 26 gennaio 2021 della Corte di appello di Salerno. visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Vincenzo Tutinelli;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Pasquale Serrao D'Aquino, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Salerno ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 26 aprile 2019 dal Tribunale di Salerno in relazione a fattispecie di ricettazione. Penale Sent. Sez. 2 Num. 2093 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: TUTINELLI VINCENZO Data Udienza: 07/10/2022 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, IK AD. 2.1. Con il primo motivo, la difesa del ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in punto dichiarata penale responsabilità nonché travisamento della prova in relazione alla sussistenza del reato presupposto. Si afferma in sostanza che sarebbe stata la pubblica accusa a dover provare i'illecita provenienza del gasolio e che qualsivoglia inversione dell'onere della prova risulterebbe inammissibile. 3. La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto Pasquale Serrao D'Aquino - ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Il collegio condivide il consolidato principio per cui, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento materiale e psicologico può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede. 2.1. Tuttavia, tale assunto implica necessariamente che sia possibile individuare, almeno nei termini essenziali, la presenza di un precedente delitto ovvero, per quanto riguarda le condotte poste in essere successivamente al novembre 2021, di una precedente contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. 2.2. Tale necessità deriva dal fatto che l'individuazione perlomeno della natura (delittuosa o contravvenzionale) dell'illecito determina conseguenze essenziali sia in conseguenza della impossibilità di ipotizzare una ricettazione in relazione a beni provenienti da contravvenzione per il periodo precedente al novembre 2021 sia in conseguenza della necessità di determinare il trattamento sanzionatorio per l'uno o per l'altra ipotesi. 2.3. Per altro verso, anche il principio del necessario superamento del ragionevole dubbio, ulteriormente ribadito dal secondo comma dell'articolo 6 della Direttiva UE 2016/343 del 9 marzo 2016, impone che anche sulla sussistenza del delitto presupposto sussista un adeguato accertamento. 2.4. L'accennata questione risulta irrilevante in tutti i casi in cui vi sia l'acquisizione di una denuncia o di una querela per il delitto presupposto ovvero in tutti i casi in cui i beni oggetto di contestazione risultino avere caratteristiche intrinseche che ne denunciano la provenienza da delitto o da contravvenzione. 2 2.5. Nel caso di specie, invece, i beni oggetto di contestazione (alcune di gasolio e 830 C in contanti) non risultano avere caratteristiche tali da poterne desumere ipso facto la provenienza da delitto e, per altro verso, non vi è nella motivazione dei provvedimenti di merito alcun riferimento a un accertamento induttivo che possa ricollegare i beni medesimi a illeciti avvenuti nel territorio prossimo all'accertamento in un periodo in qualche modo ricollegabile all'accertamento medesimo. 3. Tali considerazioni impongono l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli.Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2022
udita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Vincenzo Tutinelli;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Pasquale Serrao D'Aquino, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Salerno ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 26 aprile 2019 dal Tribunale di Salerno in relazione a fattispecie di ricettazione. Penale Sent. Sez. 2 Num. 2093 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: TUTINELLI VINCENZO Data Udienza: 07/10/2022 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, IK AD. 2.1. Con il primo motivo, la difesa del ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in punto dichiarata penale responsabilità nonché travisamento della prova in relazione alla sussistenza del reato presupposto. Si afferma in sostanza che sarebbe stata la pubblica accusa a dover provare i'illecita provenienza del gasolio e che qualsivoglia inversione dell'onere della prova risulterebbe inammissibile. 3. La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto Pasquale Serrao D'Aquino - ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Il collegio condivide il consolidato principio per cui, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento materiale e psicologico può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede. 2.1. Tuttavia, tale assunto implica necessariamente che sia possibile individuare, almeno nei termini essenziali, la presenza di un precedente delitto ovvero, per quanto riguarda le condotte poste in essere successivamente al novembre 2021, di una precedente contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. 2.2. Tale necessità deriva dal fatto che l'individuazione perlomeno della natura (delittuosa o contravvenzionale) dell'illecito determina conseguenze essenziali sia in conseguenza della impossibilità di ipotizzare una ricettazione in relazione a beni provenienti da contravvenzione per il periodo precedente al novembre 2021 sia in conseguenza della necessità di determinare il trattamento sanzionatorio per l'uno o per l'altra ipotesi. 2.3. Per altro verso, anche il principio del necessario superamento del ragionevole dubbio, ulteriormente ribadito dal secondo comma dell'articolo 6 della Direttiva UE 2016/343 del 9 marzo 2016, impone che anche sulla sussistenza del delitto presupposto sussista un adeguato accertamento. 2.4. L'accennata questione risulta irrilevante in tutti i casi in cui vi sia l'acquisizione di una denuncia o di una querela per il delitto presupposto ovvero in tutti i casi in cui i beni oggetto di contestazione risultino avere caratteristiche intrinseche che ne denunciano la provenienza da delitto o da contravvenzione. 2 2.5. Nel caso di specie, invece, i beni oggetto di contestazione (alcune di gasolio e 830 C in contanti) non risultano avere caratteristiche tali da poterne desumere ipso facto la provenienza da delitto e, per altro verso, non vi è nella motivazione dei provvedimenti di merito alcun riferimento a un accertamento induttivo che possa ricollegare i beni medesimi a illeciti avvenuti nel territorio prossimo all'accertamento in un periodo in qualche modo ricollegabile all'accertamento medesimo. 3. Tali considerazioni impongono l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli.Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2022