Sentenza 18 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 18/03/2003, n. 3972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3972 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2003 |
Testo completo
ESENTE DA BOLLI E DIRITTI SO TTA A REGISTRAZIONE0 3 9 72/ 03 A EQUA RIPARAZIONE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto EQUA RIPARAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE DANNO MORALE PROVA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 9742/02 Dott. Antonio SAGGIO Presidente Consigliere Dott. Alessandro CRISCUOLO 8065 Cron. Dott. Giuseppe Maria BERRUTI Consigliere DI AMATO Consigliere Rep.1112 Dott. Sergio Ud. 01/10/2002 BENINI Rel. Consigliere Dott. Stefano ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PA SQ, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ROMA 7 MANTEGAZZA 24, presso l'avvocato LUIGI GARDIN, LAURA rappresentato e difeso dall'avvocato RICCARDO LOPARDI, giusta procura in calce al ricorso;
ricorrente
contro
MINISTERO GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che o rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente 2002 1747 avversO il decreto della Corte d'Appello di CAMPOBASSO, depositato il 18/12/01/1271/0128/22/01 (1271/01 V.G.).- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/10/2002 dal Consigliere Dott. Stefano BENINI;
udito per il resistente 1'Avvocato Palatiello che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 4.10.2001, PA Pasqua- le chiedeva alla Corte d'appello di Campobasso la ripa- razione a carico del Ministero della giustizia, dei danni patrimoniali e morali per il mancato rispetto del termine ragionevole di durata del processo, in cui era stato parte, iniziato nel 1985 e concluso nel 1999. -Esponeva di aver affrontato esborsi maggiori in- teressi, maggiorazione delle tariffe professionali, dell'imposta di bollo e dell'Iva a quelli che avrebbe dovuto sostenere se la sentenza definitiva fosse inter- venuta nel ragionevole periodo di cinque anni, anziché quattordici, come effettivamente è stato. Il protrarsi della lite gli aveva cagionato inoltre insonnia, ansie e fobie, specie per la perduta disponibilità di un im- acquistato con i sacrifici di una vita -, sot- mobile - 2 toposto a sequestro, e poi ad esecuzione forzata. Si costituiva in giudizio il Ministero della giu- stizia, contestando il fondamento della domanda, di cui chiedeva il rigetto. Con decreto depositato 11 18.12.2001, la Corte d'Appello di Campobasso rigettava la domanda, essendo mancata la prova di un oggettivo pregiudizio, che non può considerarsi in re ipsa, per la semplice, sia pur abnorme, durata del processo: il ricorrente non ha in- dicato né provato la diminuzione patrimoniale che dal vincolo sull'immobile sottoposto a garanzia sarebbe in concreto derivata;
riguardo agli interessi in più ver- sati, essi sono compensativi del vantaggio patrimoniale che ha fruttato la somma capitale per il tempo in cui il ricorrente ha continuato ad incamerarla;
riguardo agli incrementi delle tariffe e delle aliquote che avrebbe sopportato a causa della durata processuale, ♡ esse rappresentano l'aggiornamento di valori nominali pa-per pareggiare quelli reali. I lamentati danni non trimoniali, consistenti in "atroci sofferenze, notti insonni, ansie e fobie", e nell'inquietitudine ed ansia per la prospettata perdita dell'immobile vincolato a garanzia, sono solo allegati ma non provati, soprattut- to nella loro incidenza oltre l'ordinarietà dello stato d'animo proprio del medio debitore inadempiente. 3 Ricorre per cassazione PA PA, affidandosi a tre motivi, al cui accoglimento si oppone con
contro
- ricorso il Ministero della giustizia MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso, PA PA, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 1, 1. 24.3.2001 n. 89, e contraddittoria moti- vazione, censura la sentenza impugnata per aver ritenu- to "la inidentificabilità di un dimostrato pregiudizio conseguito al ritardo", e ciò in palese violazione dell'art.
6.1 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, alla luce della quale è sufficiente che ri- sulti un'eccedenza temporale non addebitabile alle par- ti, rispetto alla durata fisiologica del processo, per far riconoscere il diritto all'indennità per danno mo- rale, senza bisogno di fornirne prova. Con il secondo motivo il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione ulteriore dell'art. 2, comma 2, 1. 24.3.2001 n. 89, e difetto di motivazione, censura la sentenza impugnata per aver omesso ogni con- siderazione sulla complessità del caso concreto e sul comportamento del giudice. Con il terzo motivo il ricorrente, denunciando vio- lazione е falsa applicazione ulteriore dell'art. 2, comma 3, 1. 24.3.2001 n. 89, e dell'art. 1226 C.C., 4 nonché difetto di motivazione, censura la sentenza im- pugnata per non aver tenuto conto che il danno non pa- trimoniale non può essere monetizzato con precisione, e dunque deve essere liquidato equitativamente. Il ricorso è infondato. Riguardo al primo motivo, la Corte d'appello ha escluso di dover riconoscere l'esistenza di danni non patrimoniali, perché non provati: va disattesa a tal proposito la pretesa del ricorrente che il danno morale sia in re ipsa, ed il risarcimento competa per il solo fatto della irragionevole durata, quasi si trattasse di "danno evento" in sé risarcibile. La funzione riparatoria delle misura invocata, che distaccandosi dallo schema del risarcimento da fatto illecito, deve essere correttamente ricondotta nell'ambito delle fattispecie indennitarie compensative di danni prodotti nell'esercizio di attività lecite (art. 1173 c.c.), comporta comunque che chi agisce deve aver subito un danno, e che questo deve essere effetto della eccessiva durata processuale (art. 2 1. 89/01). Lo stesso art. 41 CEDU rimette al diritto interno di rimuovere le conseguenze della violazione. L'art. 111 Cost., diversamente da altri diritti, che hanno riconoscimento e tutela primaria, e la cui violazione è di per sé danno evento risarcibile, rimet- 5 te al legislatore l'attuazione del principio della ra- gionevole durata processuale. Il danno, dunque, non può identificarsi con l'eccessiva durata come evento storico, ma deve costi- tuire conseguenza di questa. Della sua esistenza, e della sua derivazione causale dalla patologia proces- suale, chi ha interesse deve dare prova. Tale prova può essere in concreto offerta ricorrendo a fatti notori e a presunzioni, che trovano fondamento nella conoscenza, in base ad elementari e comuni nozioni di psicologia, degli effetti che la pendenza di un procedimento giudi- ziale provoca nell'uomo medio. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di causa, attesa la sostanziale novità delle que- stioni trattate. Il secondo motivo è inammissibile. La complessità del caso, ed il comportamento del giudice e delle altre autorità in qualche modo partecipanti al procedimento, sono elementi che la legge indica al fine di accertare la violazione al principio della ragionevole durata del processo. Il ricorrente avrebbe dunque ragione di do- lersi della non corretta valutazione di tali elementi, ove il rigetto della pretesa derivasse dall'esclusione della violazione. Diversamente, il decreto impugnato non ha escluso l'elemento oggettivo della violazione, 6 ma semplicemente non ha esaminato la questione, rite- nendo assorbente il profilo della carenza di prova del danno. Difetta dunque l'interesse ad impugnare il de- creto sotto il profilo dell'accertamento della viola- zione. Analogamente deve argomentarsi per il terzo motivo. Ogni questione attinente ai criteri di liquidazione del danno, necessariamente ispirati all'equità ove non sia possibile determinarne il preciso ammontare, appare ul- tronea ove sia mancata la prova dell'esistenza del dan- no. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di causa, stando l'assenza di riferimenti giuri- sprudenziali univoci in materia.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Così deciso in Roma, il 1.10.2002. Il Consigliere estensore Il Presidente (Stefano Benini) (Antonio Saggio) Протний вра Прив 7 Джили оHassaluy Domening CORTE SUPREMA O Prime Se. Deposit 18 MAR 2001 7