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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. III, sentenza 05/01/2026, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 15/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 22/10/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
ALCARO GIUSEPPE, Presidente
TACCARDI MARIA EVANGELISTA, Relatore
GAROFALO GIOVANNI, Giudice
in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 436/2024 depositato il 13/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Lamezia Terme
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 34031 TASI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 162909 IMU 2018
- SOLLECITO PAGAM n. 3759 IMU 2015
- SOLLECITO PAGAM n. 3759 IMU 2016
- SOLLECITO PAGAM n. 3759 IMU 2017
- SOLLECITO PAGAM n. 2476 TASI 2015
- SOLLECITO PAGAM n. 2476 TASI 2016 - SOLLECITO PAGAM n. 2476 TASI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 999/2025 depositato il
24/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig. Ricorrente_1 impugna : 1) avviso di accertamento esecutivo n. 34031 del 01/12/2023 dell'importo di euro 176,00 - comprensivo di interessi, sanzioni e spese di notifica - relativo all'omesso versamento della imposta TASI dell'anno 2018; 2) avviso di accertamento n. 162909 del 16/11/2023 dell'importo di euro 1.992,00 – comprensivo di interessi, sanzioni e spese di notifica – relativo all'omesso versamento dell'IMU dell'anno 2018;3) sollecito n. 3759/2023 dell'importo di euro 5.689,00 - comprensivo delle spese di spedizione - relativo al mancato pagamento di alcuni avvisi di accertamento dell'IMU ivi elencati, di seguito qui riportati: a) doc. n. 7826, provvedimento 2015: n. 132745 emesso il 11/12/2020 notificato il 12/01/2021 per euro 1.898,00; b) doc. n. 8900, provvedimento 2016: n. 142005 emesso il
29/10/2021 notificato il 15/01/2022 per euro 1.894,00; c) doc. n. 16113, provvedimento 2017: n. 149209 emesso il 29/10/2021 notificato il 07/02/2022 per euro 1.892,00; 4) sollecito n. 2476/2023 dell'importo di euro 508,00 – comprensivo delle spese di spedizione – relativo al mancato pagamento di alcuni avvisi di accertamento della TASI ivi elencati, di seguito riportati: a) doc. n. 8630, provvedimento 2015: n. 19311 emesso il 11/12/2020 notificato il 27/01/2021 per euro 167,00; b) doc. n. 12244, provvedimento 2016: n.
25530 emesso il 29/10/2021 notificato il 15/01/2022 per euro 167,00; c) doc. n. 17470, provvedimento 2017:
n. 30825 emesso il 29/10/2021 notificato il 07/02/2022 per euro 167,00.Sostiene di non aver ricevuto gli avvisi di accertamento ivi elencati né altri atti impositivi dal Comune di Lamezia-Terme ; eccepisce la omessa notifica degli atti e la intervenuta prescrizione e decadenza. Chiede l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese.
Si costituisce il Comune di Lamezia Terme rilevando quanto segue : 1)Inammissibilità per atti non autonomamente impugnabili ex art. 19 del D.lgs. 546/92 – relativi ai solleciti di pagamento non avendo impugnatogli avvisi di accertamento;
2) la ricorrente impugna, tra gli altri, il sollecito di pagamento n.
3759/2023, prot. n. 84117 del 15/11/2023, emesso dal Comune di Lamezia Terme - Ufficio Tributi e notificato il 11/01/2024, che comprende: a)-Provvedimento IMU 2015 n° 132745 del 11/12/2020 ,notificato in data
12/01/21 (racc.ta a r. n.8442032891) ;b)-Provvedimento IMU 2016 n° 142005 del 29/10/2021 , notificato in data 15/01/22(racc.ta ar n.618763798092) ;c)-Provvedimento IMU 2017 n° 149209 del 29/10/2021,notificato in data 07/02/22 (racc.ta n.61876386368;d)Provvedimento IMU 2018 n.16/11/2023 notificato il 09.02.2024
(racc.ta ar n.6193923033974 ) ; 3 ) impugna ,altresì, il sollecito di pagamento n. 2476/2023, prot. n. 84117 del 15/11/2023, emesso dal Comune di Lamezia Terme - Ufficio Tributi e notificato in data 13 gennaio 2024, che comprende: a )-Provvedimento TASI 2015,n° 19311 del 11/12/2020 , notificato in data 27/01/2(racc.ta a r n.618442124745); b) -Provvedimento TASI 2016 n° 25530 del 29/10/2021 , notificato in data 15/01/22
(racc.ta ar n.619392217091); c)-Provvedimento TASI 2017 n° 30825 del 29/10/2021 , notificato in data
07/02/22( racc.ta a r n.618763905412); 4 ) la ricorrente non ha impugnato gli atti sottesi di cui si da in questa sede prova della notifica per come da atti depositati;
5 ) non sono stati impugnati gli avvisi di accertamento: -
Avviso di Accertamento d'ufficio esecutivo per omesso versamento Imu 2015, n° 132745 del 11/12/2020, notificato in data 12/01/21- Avviso di Accertamento d'ufficio esecutivo per omesso versamento Imu 2016 n°
142005 del 29/10/2021 notificato in data 15/01/22 - Avviso di Accertamento d'ufficio esecutivo per omesso versamento Imu 2017 n° 149209 del 29/10/2021 notificato in data 07/02/22 - Avviso di Accertamento d'ufficio esecutivo per omesso versamento Tasi 2015 n° 19311 del 11/12/2020 notificato in data 27/01/21 - Avviso di Accertamento d'ufficio esecutivo per omesso versamento Tasi 2016 n° 25530 del 29/10/2021 notificato in data 15/01/22 - Avviso di Accertamento d'ufficio esecutivo per omesso versamento Tasi 2017 n° 30825 del 29/10/2021 notificato in data 07/02/22; 5) la mancata impugnazione degli avvisi di accertamento rende inammissibile il ricorso proposto avverso i solleciti di pagamento n. 3759/2023, prot. n. 84117 del 15/11/2023
e n. 2476/2023, prot. n. 84117 del 15/11/2023 ; 6) la disciplina emergenziale COVID 19 ha previsto la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza, come riportato dalla circolare ANCI- 2 novembre 2021.
Chiede il rigetto del ricorso , con condanna alle spese.
All'udienza del 22/10/2025,la Corte di Giustizia, udito il relatore, trattiene la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si richiama l'art.1 comma 161 L. 296/2006, che recita : "Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati"..... L'applicazione dell'IMU (articolo 9, comma 1, del D. Lgs. 23/2011) riguarda il proprietario o il titolare di un diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie) di immobili .Si osserva che la disciplina emergenziale è intervenuta sulla decorrenza dei termini di decadenza
:nell'ambito della normazione cosiddetta emergenziale, un ruolo di rilievo spetta al decreto-legge 18/2020 nel quale si trovano specifiche disposizioni per affrontare l'emergenza COVID 19, comprese alcune norme relative all'attività di accertamento. A tal fine, bisogna considerare l'articolo 67-D.L.17 marzo 2020 n.18 , convertito con legge 27/2020 ,che dispone la sospensione dei termini delle attività di accertamento tributario:”
Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori “. Si tratta di 85 giorni che decorrono dal 1° gennaio dell'anno di riferimento (quindi con capolinea al 25 o 26 marzo a seconda dell'anno bisestile). Si tratta di termini che si aggiungono a quelli di decadenza ordinariamente previsti dalla legge 269/2006 art. 1 comma 161- sopra richiamata. Questi termini aggiuntivi si applicano a tutte le annualità pregresse al 2020 (interpretazione molto estesa) quindi anche nel 2023 e 2024 (cfr circolare ANCI 2 novembre
2021).Il Comune di Lamezia ha fornito la prova delle notifiche degli avvisi di accertamento, e degli atti successivi, che non risultano impugnati nei termini, per cui la pretesa tributaria è definitiva. Non può trovare accoglimento la ricostruzione effettuata dalla ricorrente anche ai fini della prescrizione e decadenza, i cui termini, nel caso di specie, non sono decorsi;
il ricorso è infondato e va rigettato.
Ogni altra eccezione rimane assorbita.
Le spese di giudizio , sono da liquidarsi come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, Sezione III, definitivamente pronunciando, così provvede: -rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato;
-condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del resistente Comune di Lamezia Terme, liquidate in € 1.250,00, oltre il rimborso forfettario del 15% e accassori di legge. Catanzaro, 22 ottobre 2025.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 22/10/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
ALCARO GIUSEPPE, Presidente
TACCARDI MARIA EVANGELISTA, Relatore
GAROFALO GIOVANNI, Giudice
in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 436/2024 depositato il 13/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Lamezia Terme
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 34031 TASI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 162909 IMU 2018
- SOLLECITO PAGAM n. 3759 IMU 2015
- SOLLECITO PAGAM n. 3759 IMU 2016
- SOLLECITO PAGAM n. 3759 IMU 2017
- SOLLECITO PAGAM n. 2476 TASI 2015
- SOLLECITO PAGAM n. 2476 TASI 2016 - SOLLECITO PAGAM n. 2476 TASI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 999/2025 depositato il
24/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig. Ricorrente_1 impugna : 1) avviso di accertamento esecutivo n. 34031 del 01/12/2023 dell'importo di euro 176,00 - comprensivo di interessi, sanzioni e spese di notifica - relativo all'omesso versamento della imposta TASI dell'anno 2018; 2) avviso di accertamento n. 162909 del 16/11/2023 dell'importo di euro 1.992,00 – comprensivo di interessi, sanzioni e spese di notifica – relativo all'omesso versamento dell'IMU dell'anno 2018;3) sollecito n. 3759/2023 dell'importo di euro 5.689,00 - comprensivo delle spese di spedizione - relativo al mancato pagamento di alcuni avvisi di accertamento dell'IMU ivi elencati, di seguito qui riportati: a) doc. n. 7826, provvedimento 2015: n. 132745 emesso il 11/12/2020 notificato il 12/01/2021 per euro 1.898,00; b) doc. n. 8900, provvedimento 2016: n. 142005 emesso il
29/10/2021 notificato il 15/01/2022 per euro 1.894,00; c) doc. n. 16113, provvedimento 2017: n. 149209 emesso il 29/10/2021 notificato il 07/02/2022 per euro 1.892,00; 4) sollecito n. 2476/2023 dell'importo di euro 508,00 – comprensivo delle spese di spedizione – relativo al mancato pagamento di alcuni avvisi di accertamento della TASI ivi elencati, di seguito riportati: a) doc. n. 8630, provvedimento 2015: n. 19311 emesso il 11/12/2020 notificato il 27/01/2021 per euro 167,00; b) doc. n. 12244, provvedimento 2016: n.
25530 emesso il 29/10/2021 notificato il 15/01/2022 per euro 167,00; c) doc. n. 17470, provvedimento 2017:
n. 30825 emesso il 29/10/2021 notificato il 07/02/2022 per euro 167,00.Sostiene di non aver ricevuto gli avvisi di accertamento ivi elencati né altri atti impositivi dal Comune di Lamezia-Terme ; eccepisce la omessa notifica degli atti e la intervenuta prescrizione e decadenza. Chiede l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese.
Si costituisce il Comune di Lamezia Terme rilevando quanto segue : 1)Inammissibilità per atti non autonomamente impugnabili ex art. 19 del D.lgs. 546/92 – relativi ai solleciti di pagamento non avendo impugnatogli avvisi di accertamento;
2) la ricorrente impugna, tra gli altri, il sollecito di pagamento n.
3759/2023, prot. n. 84117 del 15/11/2023, emesso dal Comune di Lamezia Terme - Ufficio Tributi e notificato il 11/01/2024, che comprende: a)-Provvedimento IMU 2015 n° 132745 del 11/12/2020 ,notificato in data
12/01/21 (racc.ta a r. n.8442032891) ;b)-Provvedimento IMU 2016 n° 142005 del 29/10/2021 , notificato in data 15/01/22(racc.ta ar n.618763798092) ;c)-Provvedimento IMU 2017 n° 149209 del 29/10/2021,notificato in data 07/02/22 (racc.ta n.61876386368;d)Provvedimento IMU 2018 n.16/11/2023 notificato il 09.02.2024
(racc.ta ar n.6193923033974 ) ; 3 ) impugna ,altresì, il sollecito di pagamento n. 2476/2023, prot. n. 84117 del 15/11/2023, emesso dal Comune di Lamezia Terme - Ufficio Tributi e notificato in data 13 gennaio 2024, che comprende: a )-Provvedimento TASI 2015,n° 19311 del 11/12/2020 , notificato in data 27/01/2(racc.ta a r n.618442124745); b) -Provvedimento TASI 2016 n° 25530 del 29/10/2021 , notificato in data 15/01/22
(racc.ta ar n.619392217091); c)-Provvedimento TASI 2017 n° 30825 del 29/10/2021 , notificato in data
07/02/22( racc.ta a r n.618763905412); 4 ) la ricorrente non ha impugnato gli atti sottesi di cui si da in questa sede prova della notifica per come da atti depositati;
5 ) non sono stati impugnati gli avvisi di accertamento: -
Avviso di Accertamento d'ufficio esecutivo per omesso versamento Imu 2015, n° 132745 del 11/12/2020, notificato in data 12/01/21- Avviso di Accertamento d'ufficio esecutivo per omesso versamento Imu 2016 n°
142005 del 29/10/2021 notificato in data 15/01/22 - Avviso di Accertamento d'ufficio esecutivo per omesso versamento Imu 2017 n° 149209 del 29/10/2021 notificato in data 07/02/22 - Avviso di Accertamento d'ufficio esecutivo per omesso versamento Tasi 2015 n° 19311 del 11/12/2020 notificato in data 27/01/21 - Avviso di Accertamento d'ufficio esecutivo per omesso versamento Tasi 2016 n° 25530 del 29/10/2021 notificato in data 15/01/22 - Avviso di Accertamento d'ufficio esecutivo per omesso versamento Tasi 2017 n° 30825 del 29/10/2021 notificato in data 07/02/22; 5) la mancata impugnazione degli avvisi di accertamento rende inammissibile il ricorso proposto avverso i solleciti di pagamento n. 3759/2023, prot. n. 84117 del 15/11/2023
e n. 2476/2023, prot. n. 84117 del 15/11/2023 ; 6) la disciplina emergenziale COVID 19 ha previsto la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza, come riportato dalla circolare ANCI- 2 novembre 2021.
Chiede il rigetto del ricorso , con condanna alle spese.
All'udienza del 22/10/2025,la Corte di Giustizia, udito il relatore, trattiene la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si richiama l'art.1 comma 161 L. 296/2006, che recita : "Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati"..... L'applicazione dell'IMU (articolo 9, comma 1, del D. Lgs. 23/2011) riguarda il proprietario o il titolare di un diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie) di immobili .Si osserva che la disciplina emergenziale è intervenuta sulla decorrenza dei termini di decadenza
:nell'ambito della normazione cosiddetta emergenziale, un ruolo di rilievo spetta al decreto-legge 18/2020 nel quale si trovano specifiche disposizioni per affrontare l'emergenza COVID 19, comprese alcune norme relative all'attività di accertamento. A tal fine, bisogna considerare l'articolo 67-D.L.17 marzo 2020 n.18 , convertito con legge 27/2020 ,che dispone la sospensione dei termini delle attività di accertamento tributario:”
Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori “. Si tratta di 85 giorni che decorrono dal 1° gennaio dell'anno di riferimento (quindi con capolinea al 25 o 26 marzo a seconda dell'anno bisestile). Si tratta di termini che si aggiungono a quelli di decadenza ordinariamente previsti dalla legge 269/2006 art. 1 comma 161- sopra richiamata. Questi termini aggiuntivi si applicano a tutte le annualità pregresse al 2020 (interpretazione molto estesa) quindi anche nel 2023 e 2024 (cfr circolare ANCI 2 novembre
2021).Il Comune di Lamezia ha fornito la prova delle notifiche degli avvisi di accertamento, e degli atti successivi, che non risultano impugnati nei termini, per cui la pretesa tributaria è definitiva. Non può trovare accoglimento la ricostruzione effettuata dalla ricorrente anche ai fini della prescrizione e decadenza, i cui termini, nel caso di specie, non sono decorsi;
il ricorso è infondato e va rigettato.
Ogni altra eccezione rimane assorbita.
Le spese di giudizio , sono da liquidarsi come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, Sezione III, definitivamente pronunciando, così provvede: -rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato;
-condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del resistente Comune di Lamezia Terme, liquidate in € 1.250,00, oltre il rimborso forfettario del 15% e accassori di legge. Catanzaro, 22 ottobre 2025.