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Sentenza 12 marzo 2024
Sentenza 12 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 12/03/2024, n. 642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 642 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2024 |
Testo completo
Nella causa iscritta al R.G.L. n. 3659/2023 promossa da:
ss. avv. ZANATI FABIO Parte_1
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O ss. avv.ti PRATTICO' RAFFAELLA e LOMBARDI FRANCESCO Parte_2
- PARTE CONVENUTA -
ass avv. ZREG WISAM CP_1
-TERZO CHIAMATO-
La Giudice, sentita la discussione, all'esito della camera di consiglio, pronuncia la presente sentenza contestuale ex art. 429 1° comma c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, considerato che:
1. la ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 437/2023, Parte_1
notificatole in data 14 aprile 2023, con il quale il Tribunale di Torino le ingiungeva di pagare, in favore di la somma lorda corrispondente alla somma netta Parte_2
di euro 7635 oltre accessori di legge e spese di lite;
nel presente giudizio la società opponente, previa autorizzazione a chiamare in causa ha domandato al tribunale: in via principale, di accertare e CP_1 dichiarare l'avvenuto pagamento delle retribuzioni dei mesi di maggio, giugno, luglio e agosto 2022 nonché della retribuzione del mese di febbraio 2023 pari ad euro 1084 netti;
in via subordinata, di accertare e dichiarare la responsabilità di CP_1
con riferimento al pagamento degli importi relativi alle mensilità da maggio ad agosto
2022 per un totale di € 4.603,00, e per l'effetto di condannarlo a manlevarla e tenerla indenne per le somme di cui alle mensilità di maggio, giugno, luglio e agosto 2022,
1 fino alla concorrenza di euro € 4.603,00, sollevandola contestualmente da ogni richiesta risarcitoria;
in via di ulteriore subordine, di condannare caso CP_1 alla corresponsione a favore di della somma di € 4.603,00 e/o a Parte_2 restituire ad gli importi percepiti pari a € 4.603,00, oltre interessi;
Pt_1
la società opponente ha dedotto: che le retribuzioni dei mesi da maggio ad agosto
2023 sono state versate sul conto corrente di un altro dipendente di nome
[...]
su espressa indicazione della resistente, alla luce dello stretto rapporto CP_1
personale esistente tra i due lavoratori;
che, a riprova di ciò, le retribuzioni mensili della resistente sono state accreditate sul conto corrente bancario intestato a
[...]
ma con beneficiario ad sono state pagate CP_1 Parte_2 CP_1
tutte le retribuzioni relative al medesimo periodo e la resistente fino al mese di febbraio 2023 non ha mai effettuato alcuna contestazione in ordine ai pagamenti effettuati sul conto corrente bancario del collega;
che in data 28/4/2023 alla resistente è stata pagata la retribuzione di febbraio 2023 per euro 1084;
2. si è costituita in giudizio chiedendo al tribunale di rigettare Parte_2
l'opposizione, di condannare la società opponente al pagamento in proprio favore dell'importo lordo corrispondente all'importo netto di euro 6551, a titolo di saldo della retribuzione di aprile 22 e a titolo di retribuzione dei mesi da maggio 2022 a gennaio
2023 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo, nonché al risarcimento dei danni da “lite temeraria” ex art. 96 c.p.c; la resistente ha contestato di avere delegato la società datrice di lavoro a versare le proprie retribuzione relative al periodo maggio-agosto 2022 sul conto corrente bancario del collega ha riconosciuto di avere ricevuto dalla società CP_1
resistente euro 1084 netti in data 28/4/2023 a titolo di retribuzione del mese di febbraio 2023, nonché, a seguito dell'ordinanza ex art. 423 comma 1 c.p.c. emessa dal tribunale in data 14/9/2023, l'ulteriore importo di euro 1948 netti a titolo di saldo della retribuzione di aprile 2022 e di luglio 2022 e a titolo di retribuzione di gennaio
2023; ha precisato che, a seguito dei pagamenti avvenuti successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo e nel corso del presente giudizio di opposizione, il proprio credito nei confronti della ammonta a complessivi euro 4611 netti, Parte_1
di cui euro 1191 a titolo di retribuzione del mese di maggio 2022, euro 1149 a titolo di retribuzione del mese di giugno 2022, euro 1149 a titolo di saldo della retribuzione
2 del mese di luglio 2022 ed euro 1122 a titolo di retribuzione di agosto 2022 (cfr. conteggio aggiornato depositato in data 19/2/2024 da parte resistente);
3. si è costituito in giudizio anche il terzo chiamato, chiedendo il rigetto delle domande avanzate nei propri confronti dalla società opponente;
anche il terzo chiamato ha contestato l'esistenza della delegazione di pagamento dedotta dalla società opponente;
4. preliminarmente deve rilevarsi che è incontestato che abbia lavorato Parte_2
alle dipendenze della da gennaio 2021 a marzo 2023 e che, all'esito dei Parte_1
pagamenti avvenuti in data successiva alla notifica del decreto ingiuntivo opposto,
l'oggetto del presente giudizio si è ristretto alle retribuzioni maturate dalla lavoratrice nel periodo da maggio ad agosto 2022, che, pacificamente, non le sono state corrisposte dalla Parte_1
la società ricorrente, infatti, sia pure implicitamente, ha riconosciuto di non avere pagato alla resistente le retribuzioni dei mesi da maggio ad agosto 2022, avendo sostenuto, come già rilevato, di averle accreditate sul conto corrente del collega
CP_1
dalle distinte di bonifico prodotte da parte opponente sub doc.
3-6 e dagli estratto conto della versati in atti in data 5/10/2023 su ordine del tribunale, emerge Parte_1
che sul conto corrente di (il quale, nel costituirsi in giudizio, non ha CP_1 contestato che l'iban riportato nelle distinte di bonifico di cui trattasi sia il proprio) sono stati accreditati i seguenti importi con beneficiaria euro 1191 con Parte_2
causale emolumenti maggio 2022, euro 1149 con causale emolumenti giugno 2022, euro 1141 con causale emolumenti luglio 2022, euro 1122 con causale emolumenti agosto 2022; gli importi accreditati sul conto corrente del terzo chiamato sono esattamente gli importi netti indicati nelle buste paga della resistente, fatta eccezione per la retribuzione del mese di luglio 2022 per la quale sono stati bonificati euro 1141 a fronte di euro 1324 risultanti dal cedolino paga (cfr. buste paga sub doc.
5-8 resistente);
5.
3 ciò posto in fatto, ai sensi dell'art. 1188 c.c., il pagamento va effettuato al creditore ovvero alla persona da questi indicata e se effettuato a favore di chi non era legittimato a riceverlo il debitore è liberato solo se il creditore ratifica il pagamento o se ne ha approfittato;
l'art. 1269 c.c. disciplina la delegazione di pagamento, istituto invocato dalla società ricorrente per dimostrare di aver adempiuto all'obbligazione di pagamento delle retribuzioni dei mesi di maggio, giugno, luglio agosto 2022 della resistente;
ebbene, la delegazione di pagamento ha ad oggetto l'esecuzione di un pagamento in favore del creditore a cura di un terzo che sia stato delegato dall'originario debitore e si concreta in un rapporto trilatero, cioè con partecipazione fin dall'origine del delegante (debitore), del delegato (nuovo debitore) e del delegatario (creditore); nella delegazione di pagamento, pertanto, il delegato si sostituisce al delegante nell'adempimento del debito di quest'ultimo verso il delegatario;
le soprariportate caratteristiche dell'istituto della delegazione di pagamento certamente non sussistono nei rapporti tra le parti del presente giudizio, per la semplice ed evidente considerazione che ovvero l'asserito CP_1
delegatario pacificamente non è creditore della resistente e, inoltre, in quanto non è stata dimostrata l'esistenza del rapporto trilatero di cui si è detto;
in ogni caso, al di là della sussistenza nel caso di specie dell'istituto richiamato dalla società opponente, deve rilevarsi che quest'ultima non ha provato, come sarebbe stato suo onere, di essere stata incaricata dalla propria debitrice (ovverosia dalla resistente) di eseguire il pagamento del dovuto ad un terzo;
la Cassazione, invero, ha chiarito che il debitore è onerato della prova che il creditore avesse indicato il terzo come adiectus solutionis causa, dimostrando la positiva manifestazione di volontà del creditore che il pagamento fosse fatto ad altri (Cass. n.
390/2012); ne consegue che il versamento sul conto corrente di degli importi CP_1
spettanti alla resistente a titolo di retribuzioni dei mesi da maggio ad agosto 2022 non ha effetto liberatorio per la società opponente la quale, pertanto, tenuto conto dei pagamenti parziali del credito oggetto di causa, che impongono la revoca del decreto ingiuntivo n. 437/2023, deve essere condannata a pagare alla resistente l'importo lordo corrispondente all'importo netto di euro 4611 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo;
4 6. sono prive di fondamento e devono pertanto essere respinte entrambe le domande proposte dalla nei confronti del terzo chiamato;
Parte_1
la società opponente, in caso di mancato accoglimento della domanda principale di accertamento dell'avvenuto pagamento delle retribuzioni oggetto dell'ingiunzione, in primo luogo, ha domandato la condanna di a manlevarla/tenerla CP_1
indenne per le somme dovute alla resistente fino alla concorrenza dell'importo di euro 4603 bonificato sul suo conto corrente bancario;
la società opponente, tuttavia non ha dedotto né dimostrato l'esistenza del rapporto giuridico, da cui deriverebbe l'obbligo di di tenerla indenne dalle CP_1
conseguenze della condanna;
posto che la società ricorrente non ha esperito nei confronti del terzo chiamato azione di ripetizione dell'indebito, bensì domanda di manleva ovvero di garanzia, il pagamento a favore di di importi spettanti ad altra persona -nel caso CP_1
di specie alla resistente- non è sufficiente a dimostrare la sussistenza del diritto ad essere tenuta indenne dalle conseguenze pregiudizievoli della presente pronuncia;
altrettanto infondata è la domanda di condanna del terzo chiamato a pagare alla resistente l'importo di euro 4603 a titolo di retribuzioni da maggio ad agosto 2022: come già rilevato in precedenza, l'accredito sul conto corrente del terzo chiamato del predetto importo non ha comportato l'assunzione da parte di quest'ultimo dell'obbligazione della società ricorrente nei confronti della resistente;
nel paragrafo che precede, infatti, è stato accertato l'obbligo della società di Parte_1
pagare alla resistente le retribuzioni relative ai mesi da maggio ad agosto 2022, che pacificamente non le ha corrisposto;
7. in conclusione, per tutto quanto sin qui esposto, il decreto ingiuntivo n. 437/2023, emesso dal tribunale di Torino in data 12/4/2023, deve essere revocato e la società opponente deve essere condannata a pagare alla resistente l'importo lordo corrispondente all'importo netto di euro 4611 oltre agli accessori di legge, devono essere respinte, invece, le domande proposte dalla società ricorrente nei confronti del terzo chiamato;
8.
5 in ragione della sua soccombenza, la società opponente deve essere condannata a rimborsare alla resistente sia le spese del procedimento monitorio, in quanto il parziale pagamento dell'importo di cui al decreto ingiuntivo opposto, che ha portato alla revoca di tale provvedimento, è avvenuto in data successiva alla sua notifica, sia le spese del presente giudizio di opposizione, liquidate come da dispositivo in calce ai sensi del d.m. 55/2014 con l'aumento ex art. 4, comma 1bis, DM 55/14 valorizzato nella misura del
20% in considerazione del fatto che il testo della memoria difensiva della resistente non è navigabile e che l'unico strumento utilizzato sono link ipertestuali i quali, tuttavia, permettono solo il rinvio ai documenti;
la società opponente, in ragione della sua soccombenza anche nei confronti del terzo chiamato, deve essere condannata a rimborsare anche a quest'ultimo le spese di lite liquidate come da dispositivo in calce;
non sussistono, infine, i presupposti per la condanna della società opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., disattesa ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, revoca il decreto ingiuntivo n. 437/2023, emesso dal tribunale di Torino in data 12/4/2023; condanna la a pagare a la somma lorda Parte_1 Parte_2
corrispondente alla somma netta di euro 4611 oltre rivalutazione monetaria e di interessi legali dalla maturazione delle singole mensilità fino alla data del saldo effettivo;
condanna la a rimborsare a le spese del Parte_1 Parte_2
procedimento monitorio, pari ad euro 652,05 oltre 15% per rimborso spese forfettario, Iva, Cpa e oltre all'aumento del 15% ex art. 4 comma 1 bis del d.m. 55/2014, e le spese del presente giudizio, che liquida in euro 4216 oltre
15% per rimborso spese forfettario, Iva, Cpa e oltre all'aumento del 20 % ex art. 4 comma 1 bis del d.m. 55/2014; condanna, infine, la a rimborsare ad le spese di Parte_1 CP_1
lite, che liquida in euro 2059 oltre 15% per rimborso spese forfettario, Iva e
Cpa.
6 Torino, 12 marzo 2024
La Giudice
Dr.ssa Aurora FILICETTI
7
ss. avv. ZANATI FABIO Parte_1
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O ss. avv.ti PRATTICO' RAFFAELLA e LOMBARDI FRANCESCO Parte_2
- PARTE CONVENUTA -
ass avv. ZREG WISAM CP_1
-TERZO CHIAMATO-
La Giudice, sentita la discussione, all'esito della camera di consiglio, pronuncia la presente sentenza contestuale ex art. 429 1° comma c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, considerato che:
1. la ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 437/2023, Parte_1
notificatole in data 14 aprile 2023, con il quale il Tribunale di Torino le ingiungeva di pagare, in favore di la somma lorda corrispondente alla somma netta Parte_2
di euro 7635 oltre accessori di legge e spese di lite;
nel presente giudizio la società opponente, previa autorizzazione a chiamare in causa ha domandato al tribunale: in via principale, di accertare e CP_1 dichiarare l'avvenuto pagamento delle retribuzioni dei mesi di maggio, giugno, luglio e agosto 2022 nonché della retribuzione del mese di febbraio 2023 pari ad euro 1084 netti;
in via subordinata, di accertare e dichiarare la responsabilità di CP_1
con riferimento al pagamento degli importi relativi alle mensilità da maggio ad agosto
2022 per un totale di € 4.603,00, e per l'effetto di condannarlo a manlevarla e tenerla indenne per le somme di cui alle mensilità di maggio, giugno, luglio e agosto 2022,
1 fino alla concorrenza di euro € 4.603,00, sollevandola contestualmente da ogni richiesta risarcitoria;
in via di ulteriore subordine, di condannare caso CP_1 alla corresponsione a favore di della somma di € 4.603,00 e/o a Parte_2 restituire ad gli importi percepiti pari a € 4.603,00, oltre interessi;
Pt_1
la società opponente ha dedotto: che le retribuzioni dei mesi da maggio ad agosto
2023 sono state versate sul conto corrente di un altro dipendente di nome
[...]
su espressa indicazione della resistente, alla luce dello stretto rapporto CP_1
personale esistente tra i due lavoratori;
che, a riprova di ciò, le retribuzioni mensili della resistente sono state accreditate sul conto corrente bancario intestato a
[...]
ma con beneficiario ad sono state pagate CP_1 Parte_2 CP_1
tutte le retribuzioni relative al medesimo periodo e la resistente fino al mese di febbraio 2023 non ha mai effettuato alcuna contestazione in ordine ai pagamenti effettuati sul conto corrente bancario del collega;
che in data 28/4/2023 alla resistente è stata pagata la retribuzione di febbraio 2023 per euro 1084;
2. si è costituita in giudizio chiedendo al tribunale di rigettare Parte_2
l'opposizione, di condannare la società opponente al pagamento in proprio favore dell'importo lordo corrispondente all'importo netto di euro 6551, a titolo di saldo della retribuzione di aprile 22 e a titolo di retribuzione dei mesi da maggio 2022 a gennaio
2023 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo, nonché al risarcimento dei danni da “lite temeraria” ex art. 96 c.p.c; la resistente ha contestato di avere delegato la società datrice di lavoro a versare le proprie retribuzione relative al periodo maggio-agosto 2022 sul conto corrente bancario del collega ha riconosciuto di avere ricevuto dalla società CP_1
resistente euro 1084 netti in data 28/4/2023 a titolo di retribuzione del mese di febbraio 2023, nonché, a seguito dell'ordinanza ex art. 423 comma 1 c.p.c. emessa dal tribunale in data 14/9/2023, l'ulteriore importo di euro 1948 netti a titolo di saldo della retribuzione di aprile 2022 e di luglio 2022 e a titolo di retribuzione di gennaio
2023; ha precisato che, a seguito dei pagamenti avvenuti successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo e nel corso del presente giudizio di opposizione, il proprio credito nei confronti della ammonta a complessivi euro 4611 netti, Parte_1
di cui euro 1191 a titolo di retribuzione del mese di maggio 2022, euro 1149 a titolo di retribuzione del mese di giugno 2022, euro 1149 a titolo di saldo della retribuzione
2 del mese di luglio 2022 ed euro 1122 a titolo di retribuzione di agosto 2022 (cfr. conteggio aggiornato depositato in data 19/2/2024 da parte resistente);
3. si è costituito in giudizio anche il terzo chiamato, chiedendo il rigetto delle domande avanzate nei propri confronti dalla società opponente;
anche il terzo chiamato ha contestato l'esistenza della delegazione di pagamento dedotta dalla società opponente;
4. preliminarmente deve rilevarsi che è incontestato che abbia lavorato Parte_2
alle dipendenze della da gennaio 2021 a marzo 2023 e che, all'esito dei Parte_1
pagamenti avvenuti in data successiva alla notifica del decreto ingiuntivo opposto,
l'oggetto del presente giudizio si è ristretto alle retribuzioni maturate dalla lavoratrice nel periodo da maggio ad agosto 2022, che, pacificamente, non le sono state corrisposte dalla Parte_1
la società ricorrente, infatti, sia pure implicitamente, ha riconosciuto di non avere pagato alla resistente le retribuzioni dei mesi da maggio ad agosto 2022, avendo sostenuto, come già rilevato, di averle accreditate sul conto corrente del collega
CP_1
dalle distinte di bonifico prodotte da parte opponente sub doc.
3-6 e dagli estratto conto della versati in atti in data 5/10/2023 su ordine del tribunale, emerge Parte_1
che sul conto corrente di (il quale, nel costituirsi in giudizio, non ha CP_1 contestato che l'iban riportato nelle distinte di bonifico di cui trattasi sia il proprio) sono stati accreditati i seguenti importi con beneficiaria euro 1191 con Parte_2
causale emolumenti maggio 2022, euro 1149 con causale emolumenti giugno 2022, euro 1141 con causale emolumenti luglio 2022, euro 1122 con causale emolumenti agosto 2022; gli importi accreditati sul conto corrente del terzo chiamato sono esattamente gli importi netti indicati nelle buste paga della resistente, fatta eccezione per la retribuzione del mese di luglio 2022 per la quale sono stati bonificati euro 1141 a fronte di euro 1324 risultanti dal cedolino paga (cfr. buste paga sub doc.
5-8 resistente);
5.
3 ciò posto in fatto, ai sensi dell'art. 1188 c.c., il pagamento va effettuato al creditore ovvero alla persona da questi indicata e se effettuato a favore di chi non era legittimato a riceverlo il debitore è liberato solo se il creditore ratifica il pagamento o se ne ha approfittato;
l'art. 1269 c.c. disciplina la delegazione di pagamento, istituto invocato dalla società ricorrente per dimostrare di aver adempiuto all'obbligazione di pagamento delle retribuzioni dei mesi di maggio, giugno, luglio agosto 2022 della resistente;
ebbene, la delegazione di pagamento ha ad oggetto l'esecuzione di un pagamento in favore del creditore a cura di un terzo che sia stato delegato dall'originario debitore e si concreta in un rapporto trilatero, cioè con partecipazione fin dall'origine del delegante (debitore), del delegato (nuovo debitore) e del delegatario (creditore); nella delegazione di pagamento, pertanto, il delegato si sostituisce al delegante nell'adempimento del debito di quest'ultimo verso il delegatario;
le soprariportate caratteristiche dell'istituto della delegazione di pagamento certamente non sussistono nei rapporti tra le parti del presente giudizio, per la semplice ed evidente considerazione che ovvero l'asserito CP_1
delegatario pacificamente non è creditore della resistente e, inoltre, in quanto non è stata dimostrata l'esistenza del rapporto trilatero di cui si è detto;
in ogni caso, al di là della sussistenza nel caso di specie dell'istituto richiamato dalla società opponente, deve rilevarsi che quest'ultima non ha provato, come sarebbe stato suo onere, di essere stata incaricata dalla propria debitrice (ovverosia dalla resistente) di eseguire il pagamento del dovuto ad un terzo;
la Cassazione, invero, ha chiarito che il debitore è onerato della prova che il creditore avesse indicato il terzo come adiectus solutionis causa, dimostrando la positiva manifestazione di volontà del creditore che il pagamento fosse fatto ad altri (Cass. n.
390/2012); ne consegue che il versamento sul conto corrente di degli importi CP_1
spettanti alla resistente a titolo di retribuzioni dei mesi da maggio ad agosto 2022 non ha effetto liberatorio per la società opponente la quale, pertanto, tenuto conto dei pagamenti parziali del credito oggetto di causa, che impongono la revoca del decreto ingiuntivo n. 437/2023, deve essere condannata a pagare alla resistente l'importo lordo corrispondente all'importo netto di euro 4611 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo;
4 6. sono prive di fondamento e devono pertanto essere respinte entrambe le domande proposte dalla nei confronti del terzo chiamato;
Parte_1
la società opponente, in caso di mancato accoglimento della domanda principale di accertamento dell'avvenuto pagamento delle retribuzioni oggetto dell'ingiunzione, in primo luogo, ha domandato la condanna di a manlevarla/tenerla CP_1
indenne per le somme dovute alla resistente fino alla concorrenza dell'importo di euro 4603 bonificato sul suo conto corrente bancario;
la società opponente, tuttavia non ha dedotto né dimostrato l'esistenza del rapporto giuridico, da cui deriverebbe l'obbligo di di tenerla indenne dalle CP_1
conseguenze della condanna;
posto che la società ricorrente non ha esperito nei confronti del terzo chiamato azione di ripetizione dell'indebito, bensì domanda di manleva ovvero di garanzia, il pagamento a favore di di importi spettanti ad altra persona -nel caso CP_1
di specie alla resistente- non è sufficiente a dimostrare la sussistenza del diritto ad essere tenuta indenne dalle conseguenze pregiudizievoli della presente pronuncia;
altrettanto infondata è la domanda di condanna del terzo chiamato a pagare alla resistente l'importo di euro 4603 a titolo di retribuzioni da maggio ad agosto 2022: come già rilevato in precedenza, l'accredito sul conto corrente del terzo chiamato del predetto importo non ha comportato l'assunzione da parte di quest'ultimo dell'obbligazione della società ricorrente nei confronti della resistente;
nel paragrafo che precede, infatti, è stato accertato l'obbligo della società di Parte_1
pagare alla resistente le retribuzioni relative ai mesi da maggio ad agosto 2022, che pacificamente non le ha corrisposto;
7. in conclusione, per tutto quanto sin qui esposto, il decreto ingiuntivo n. 437/2023, emesso dal tribunale di Torino in data 12/4/2023, deve essere revocato e la società opponente deve essere condannata a pagare alla resistente l'importo lordo corrispondente all'importo netto di euro 4611 oltre agli accessori di legge, devono essere respinte, invece, le domande proposte dalla società ricorrente nei confronti del terzo chiamato;
8.
5 in ragione della sua soccombenza, la società opponente deve essere condannata a rimborsare alla resistente sia le spese del procedimento monitorio, in quanto il parziale pagamento dell'importo di cui al decreto ingiuntivo opposto, che ha portato alla revoca di tale provvedimento, è avvenuto in data successiva alla sua notifica, sia le spese del presente giudizio di opposizione, liquidate come da dispositivo in calce ai sensi del d.m. 55/2014 con l'aumento ex art. 4, comma 1bis, DM 55/14 valorizzato nella misura del
20% in considerazione del fatto che il testo della memoria difensiva della resistente non è navigabile e che l'unico strumento utilizzato sono link ipertestuali i quali, tuttavia, permettono solo il rinvio ai documenti;
la società opponente, in ragione della sua soccombenza anche nei confronti del terzo chiamato, deve essere condannata a rimborsare anche a quest'ultimo le spese di lite liquidate come da dispositivo in calce;
non sussistono, infine, i presupposti per la condanna della società opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., disattesa ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, revoca il decreto ingiuntivo n. 437/2023, emesso dal tribunale di Torino in data 12/4/2023; condanna la a pagare a la somma lorda Parte_1 Parte_2
corrispondente alla somma netta di euro 4611 oltre rivalutazione monetaria e di interessi legali dalla maturazione delle singole mensilità fino alla data del saldo effettivo;
condanna la a rimborsare a le spese del Parte_1 Parte_2
procedimento monitorio, pari ad euro 652,05 oltre 15% per rimborso spese forfettario, Iva, Cpa e oltre all'aumento del 15% ex art. 4 comma 1 bis del d.m. 55/2014, e le spese del presente giudizio, che liquida in euro 4216 oltre
15% per rimborso spese forfettario, Iva, Cpa e oltre all'aumento del 20 % ex art. 4 comma 1 bis del d.m. 55/2014; condanna, infine, la a rimborsare ad le spese di Parte_1 CP_1
lite, che liquida in euro 2059 oltre 15% per rimborso spese forfettario, Iva e
Cpa.
6 Torino, 12 marzo 2024
La Giudice
Dr.ssa Aurora FILICETTI
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