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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 22/07/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro - composta dai Signori Magistrati
Dott. Lucio Benvegnù - Presidente relatore -
Dott. Annalisa Multari - Consigliere -
Dott. Giuliano Berardi - Consigliere -
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 18 del Ruolo 2025, promossa in questa sede di appello con ricorso depositato il 5/2/2025 da
(P.IVA ), in persona dell'institore Avv.Nicola Parte_1 P.IVA_1
Nero, rappresentata e difesa dagli Avv.Marco Cappelletto e Maria Giovanna Conti ed elettivamente domiciliata in Trieste presso l'Av. in forza di procura Parte_2
alle liti sottoscritta digitalmente dall'institore e trasmessa per via telematica unita- mente al ricorso d'appello
- appellante - contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1 CP_2
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._2 Controparte_3 [...]
), costituiti in primo grado con gli Avv.Andrea Bordone e Lorenzo C.F._3
Franceschinis, non costituiti in appello
- appellati -
Oggetto della causa: giudizio di appello contro la sentenza n.126/2024 del Tribunale di Trieste - pagamento differenze retributive.
Causa chiamata all'udienza di discussione del 12/6/2025. Conclusioni
Per l'appellante: dichiararsi l'estinzione del procedimento, nulla sulle spese.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione (art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
Con ricorso depositato il 5/2/2025 ha proposto appello Parte_1
contro la sentenza emessa dal Tribunale di Trieste il 5/6/2024 affermando che la pro- nuncia è errata perchè ha respinto l'eccezione di genericità dell'atto introduttivo del giudizio;
ha altresì respinto l'eccezione di prescrizione del credito retributivo azionato dai ricorrenti;
e, nel merito, ha ritenuto la nullità delle clausole del CCNL Mobilità
Area Attività Ferroviarie che limitano la misura della indennità di utilizzazione pro- fessionale da computare nella retribuzione dovuta per i giorni di ferie ad Euro 12,80 ed escludono dal calcolo di tale retribuzione l'indennità per assenza dalla residenza e gli elementi non indicati nell'art.30.6 del contratto collettivo.
Con successiva nota di data 13/5/2025 in persona del Parte_1
procuratore speciale dott. ha dichiarato di rinunciare agli atti del Controparte_4
procedimento, comunicando di non aver neppure notificato il ricorso d'appello.
Il giudizio deve essere perciò dichiarato estinto senza bisogno di statuire sulle spese di lite del grado, stante la mancata costituzione degli appellati, peraltro neppure citati a comparire.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Trieste, definitivamente pronunciando, così decide: dichiara l'estinzione del processo a seguito dell'intervenuta rinuncia agli atti da parte dell'appellante, nulla sulle spese stante la mancata costituzione degli appellati.
Trieste, 12/6/2025.
Il Presidente Estensore
(dott.Lucio Benvegnù)
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