Articolo 7 della Legge 5 dicembre 1959, n. 1077
Articolo 6Articolo 8
Versione
5 gennaio 1960
Art. 7.
Nel caso di servizi simultanei ancora in atto alla data di cessazione che ha dato luogo alla pensione originaria, qualora i servizi stessi influiscano sulla misura del trattamento spettante al giorno precedente la data da cui ha effetto la presente legge a causa della valutazione di essi come parte della pensione originaria oppure come parte della pensione aggiuntiva di cui all' art. 25 della legge 24 maggio 1952, n. 610 , la pensione teorica da attribuire per i complessivi servizi, ai fini della riliquidazione prevista dall'art. 5, e' determinata applicando le norme annesse alla tabella III unita alla presente legge.
Entrata in vigore il 5 gennaio 1960