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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XII, sentenza 13/02/2026, n. 753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 753 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 753/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 12, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
MAROTTA SERGIO, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4768/2025 depositato il 14/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Mondaino - Piazza Maggiore, 1 47836 Mondaino RN
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250028197613000 IMU 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250028197613000 TASI 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto introduttivo ritualmente notificato, il sig. Ricorrente_1 ricorreva nei confronti del Comune di Mondaino e della Agenzia delle Entrate-Riscossione per sentir dichiarare l'annullamento della cartella di pagamento n. 100-2025-00281976-13-000, notificata in data 24.7.2025, con la quale, contestato l'omesso versamento degli importi indicati nell'avviso di accertamento TASI n. 100 del 15.12.2021, asseritamente notificato il 13.1.2022, e nell'avviso di accertamento IMU n. 131 del 3.12.2021, asseritamente notificato il
13.1.2022, gli veniva intimato il pagamento di euro 726,00 a titolo di TASI-anno 2016 e di euro 2.351,00 a titolo di IMU-anno 2016.
A tal fine, eccepiva la illegittimità dell'atto impugnato, stante:
a) la omessa notifica dei prodromici avvisi di accertamento;
b) la prescrizione del credito;
c) la esenzione degli immobili dalle imposte TASI ed IMU, in quanto inagibili e pericolanti.
Instauratosi il contraddittorio, provvedeva a costituirsi in giudizio la sola Agenzia delle Entrate-Riscossione, la quale, peraltro, si limitava ad eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Invero, poiché nessuna delle due parti convenute ha prodotto la documentazione attestante la regolare notifica al ricorrente degli atti prodromici, deve ritenersi che la cartella di pagamento n.
100-2025-00281976-13-000, relativa alle imposte locali dovute per l'anno 2016, sia stata emessa in violazione dell'iter procedimentale previsto dalla legge, in ragione del quale la cartella di pagamento deve necessariamente essere preceduta dalla notifica dell'avviso di accertamento. L'atto impugnato, pertanto, in ragione di ciò deve ritenersi nullo.
Coglie nel segno, inoltre, anche l'eccezione di prescrizione del credito, essendo emerso dagli atti, come detto, che la cartella impugnata veniva notificata al Ricorrente_1 a distanza di oltre cinque anni dalla maturazione del credito.
Il ricorso va, pertanto, senz'altro accolto, con conseguente condanna delle parti resistenti, in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e condanna le parti resistenti, in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 600,00, oltre oneri di legge se dovuti.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 12, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
MAROTTA SERGIO, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4768/2025 depositato il 14/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Mondaino - Piazza Maggiore, 1 47836 Mondaino RN
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250028197613000 IMU 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250028197613000 TASI 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto introduttivo ritualmente notificato, il sig. Ricorrente_1 ricorreva nei confronti del Comune di Mondaino e della Agenzia delle Entrate-Riscossione per sentir dichiarare l'annullamento della cartella di pagamento n. 100-2025-00281976-13-000, notificata in data 24.7.2025, con la quale, contestato l'omesso versamento degli importi indicati nell'avviso di accertamento TASI n. 100 del 15.12.2021, asseritamente notificato il 13.1.2022, e nell'avviso di accertamento IMU n. 131 del 3.12.2021, asseritamente notificato il
13.1.2022, gli veniva intimato il pagamento di euro 726,00 a titolo di TASI-anno 2016 e di euro 2.351,00 a titolo di IMU-anno 2016.
A tal fine, eccepiva la illegittimità dell'atto impugnato, stante:
a) la omessa notifica dei prodromici avvisi di accertamento;
b) la prescrizione del credito;
c) la esenzione degli immobili dalle imposte TASI ed IMU, in quanto inagibili e pericolanti.
Instauratosi il contraddittorio, provvedeva a costituirsi in giudizio la sola Agenzia delle Entrate-Riscossione, la quale, peraltro, si limitava ad eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Invero, poiché nessuna delle due parti convenute ha prodotto la documentazione attestante la regolare notifica al ricorrente degli atti prodromici, deve ritenersi che la cartella di pagamento n.
100-2025-00281976-13-000, relativa alle imposte locali dovute per l'anno 2016, sia stata emessa in violazione dell'iter procedimentale previsto dalla legge, in ragione del quale la cartella di pagamento deve necessariamente essere preceduta dalla notifica dell'avviso di accertamento. L'atto impugnato, pertanto, in ragione di ciò deve ritenersi nullo.
Coglie nel segno, inoltre, anche l'eccezione di prescrizione del credito, essendo emerso dagli atti, come detto, che la cartella impugnata veniva notificata al Ricorrente_1 a distanza di oltre cinque anni dalla maturazione del credito.
Il ricorso va, pertanto, senz'altro accolto, con conseguente condanna delle parti resistenti, in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e condanna le parti resistenti, in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 600,00, oltre oneri di legge se dovuti.