Rigetto
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 14/04/2025, n. 3203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3203 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03203/2025REG.PROV.COLL.
N. 01411/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1411 del 2023, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Michele Pagnotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
l’Ufficio Territoriale del Governo di Vibo Valentia e il Ministero dell’Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) n. 1267/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo Vibo Valentia e del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 20 marzo 2025, il Cons. Giovanni Pescatore e viste le conclusioni della parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Nel giudizio di primo grado definito dal TAR Catanzaro con la sentenza n. 1267/2022 qui impugnata, il sig. -OMISSIS-, odierno appellante, ha impugnato, chiedendone l’annullamento, il provvedimento n. 18806/2018, con il quale la Prefettura di Vibo Valentia ha respinto la sua istanza di revoca del divieto di detenzione armi prot. n. 14077 del 6 maggio 2013.
2. La revoca aveva tratto spunto da una denuncia – querela per minaccia aggravata e lesioni sporta nei confronti del sig. -OMISSIS-il 6 marzo 2013 da tale Malfarà Vito, successivamente rimessa il 28 giugno 2013 e alla quale non aveva fatto seguito alcun procedimento penale.
Nel medesimo provvedimento del 6 maggio 2013 si faceva menzione di “ una condanna alla reclusione di mesi 2 per violazione delle norme sulle imposte e sui redditi ” nonché di “ una condanna per violazione degli artt. 4 e 10 del DPR 164/1956 sulle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni (n.d.p. per intervenuta prescrizione) ”.
3. A fronte di censure volte a segnalare l’assenza di condanne in capo all’interessato, l’inconsistenza del dato indiziario ricavato da una querela poi rimessa, comunque non riscontrata sul piano probatorio, ed infine l’assenza di ulteriori elementi sintomatici di una sua qualche inaffidabilità soggettiva al possesso dell’arma, detenuta per oltre trent’anni – il TAR ha giudicato ragionevole la valutazione prudenziale compiuta del Prefetto “ avuto riguardo alla condotta violenta tenuta del ricorrente, che ha indotto la resistente p.a. a dubitare, stante la natura non vincolante della rimessione di querela, dell’affidabilità dell’esponente a detenere anni, a fronte dell’esigenza di tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza, da presidiare anche rispetto all’interesse alla detenzione dell’arma da parte del singolo ”.
4. L’appello ricalca le censure dedotte in primo grado per difetto di motivazione e carenza di istruttoria, reiterando la tematica della non corretta ponderazione dell’intero compendio di elementi valutativi che - in thesi - rivelerebbe da un lato l’inconsistenza dell’unico fattore controindicante allegato (la querela non supportata da accertamenti probatori e comunque rimessa) e, dall’altro, l’irreprensibilità della condotta di vita manifestata dal sig. -OMISSIS-durante tutto l’arco trentennale di reiterata concessione del porto d’armi.
5. La causa, nel corso della quale l’Ufficio Territoriale del Governo di Vibo Valentia e il Ministero dell’Interno si sono costituiti con sola memoria di stile, è passata in decisione all’udienza pubblica del 20 marzo 2025.
6. L’appello risulta infondato.
6.1. Ritiene il Collegio che il provvedimento della Prefettura si ponga in linea con il consolidato orientamento di questa Sezione secondo il quale la licenza di porto d’armi può essere denegata all’istante quando, per circostanze legate alla sua condotta, sia assente la presumibile certezza della completa affidabilità del soggetto. A tal fine, l’Amministrazione può comunque valorizzare nella loro oggettività sia fatti di reato, sia vicende e situazioni personali del soggetto che non assumano rilevanza penale, per desumerne la pericolosità, o, comunque, la non completa affidabilità di colui che li ha commessi, anche quando non si tratti di precedenti specifici connessi proprio al corretto uso delle armi. Al ricorrere di tali presupposti, il sindacato del giudice amministrativo si può limitare a verificare che la valutazione fatta non sia ictu oculi errata, ovvero viziata da travisamento dei fatti e manifesta irrazionalità.
6.2. La circostanza che i fatti oggetto di querela (per il reato di minaccia e lesioni personali dolose) non siano stati accertati in sede penale, per intervenuta remissione della stessa, non assume decisivo rilievo ai fini della valutazione di legittimità dell’atto adottato, atteso che lo stesso persegue finalità di prevenzione di fatti potenzialmente lesivi dell’ordine pubblico e della pubblica incolumità e può, pertanto, basarsi anche su meri sospetti o indizi negativi circa le capacità del titolare della licenza di polizia di dominare i propri impulsi e di relazionarsi in modo tranquillo e trasparente con gli altri consociati (v. Cons. Stato, sez. III, n. 1138 del 2024).
6.3. E’ utile ribadire che rispetto alla disponibilità delle armi il richiedente non gode di alcun diritto assoluto, costituendo il rilascio del relativo titolo un’eccezione al normale divieto di portare le armi (sancito dall’articolo 699 del codice penale e dall’articolo 4, primo comma, della legge n. 110 del 1975); detta eccezione può divenire operante soltanto nei confronti di persone riguardo alle quali esista la completa e perfetta sicurezza circa “il buon uso” delle armi stesse e ciò al fine di evitare qualsiasi dubbio o perplessità sotto il profilo dell'ordine pubblico e della tranquilla convivenza della collettività ( ex multis , Cons. Stato sez. III, n. 4868/2019).
6.4. Nel caso di specie, non paiono sussistere i vizi di difetto di istruttoria e di motivazione denunciati dal ricorrente, dal momento che nell’atto impugnato il giudizio di inaffidabilità è stato motivato dall’Autorità di pubblica sicurezza in modo congruo, attraverso il richiamo di fatti di rilievo anche penale addebitati all’appellante, di per sé esplicativi - sia pure a livello meramente indiziario - di una personalità potenzialmente sfornita dell’autocontrollo necessario a garantire un corretto uso delle armi.
6.5. Di contro, la remissione della querela non contiene affatto un disconoscimento dei fatti denunciati poiché in essa si dà unicamente conto di un intervenuto chiarimento tra i due litiganti che avrebbe consentito loro di appianare i motivi di contrasto; dunque, essa si staglia quale elemento fondante una presunzione superabile dalla parte attraverso l’allegazione di elementi confutativi che, tuttavia, non sono stati allegati, non avendo il ricorrente fornito alcun elemento probatorio utile a sconfessare il dato indiziario in questione.
7. L’esito conclusivo del giudizio è quindi di reiezione dell’appello.
8. Tenuto conto della costituzione meramente formale della parte intimata, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità dell’appellante e di altre persone fisiche ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Greco, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere
Giovanni Pescatore, Consigliere, Estensore
Giovanni Tulumello, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Pescatore | Raffaele Greco |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.