Articolo 1 della Legge 8 giugno 1971, n. 438
Articolo 2
Versione
22 luglio 1971
Art. 1.
A parziale modifica degli articoli 33 e seguenti della legge 5 giugno 1965, n. 707 , e degli articoli 24 e seguenti della legge 13 luglio 1965, n. 882 , tutti gli esecutori aggregati alla banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e alla banda del Corpo delle guardie di finanza, in servizio alla data di entrata in vigore delle dette leggi e trattenuti nelle bande stesse per qualsiasi periodo anche oltre la data di entrata in vigore della successiva legge 10 luglio 1969, n. 469 , sono inquadrati in soprannumero all'organico nelle bande stesse, con la collocazione nei ruoli delle terze parti B, secondo le tabelle allegate alle indicate leggi, in relazione allo strumento suonato ed al servizio prestato.
Entrata in vigore il 22 luglio 1971