CASS
Sentenza 25 marzo 2022
Sentenza 25 marzo 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/03/2022, n. 10930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10930 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2022 |
Testo completo
che ha concluso chiedendo SENTENZA sul ricorso proposto da: OM DW nato a [...]( GERMANIA) il 04/06/1961 avverso la sentenza del 27/10/2016 della CORTE APPELLO di ANCONA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MONICA BONI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIETRO GAETA ALIc~b9 W/A) Penale Sent. Sez. 1 Num. 10930 Anno 2022 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: BONI MONICA Data Udienza: 11/03/2022 Ritenuto in fatto 1.Con sentenza in data 27 ottobre 2016 la Corte di appello di Ancona confermava la sentenza del locale Tribunale del 12 febbraio 2014, che aveva condannato l'imputato WA OM alla pena di anni quattro, mesi sei di reclusione e di euro 50.000,00 di multa in quanto ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 12, comma 3 Lett. d), comma 3-ter lett. a) D.Igs. n. 286 del 1998. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso l'imputato a mezzo del suo difensore, avv.to Andrea Nobili, il quale ne ha chiesto all'annullamento per: a)erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione per avere la Corte di appello travisato il contenuto degli elementi probatori acquisiti e non avere dato credito alle dichiarazioni del coimputato, il quale si era assunto l'esclusiva responsabilità del delitto senza essere stato smentito da altri elementi di prova. b) Erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione circa il mancato riconoscimento della connivenza non punibile per essere stato l'imputato presente in modo inerte sul luogo e nel momento della commissione del reato senza essere stato obbligato ad impedire l'evento. Le emergenze probatorie non consentono di superare il ragionevole dubbio ed il ragionamento sviluppato nella sentenza è di tipo esclusivamente congetturale. c) erronea applicazione della legge e vizio di motivazione in ordine al diniego di applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. sebbene la partecipazione del ricorrente al fatto fosse stata di minima rilevanza. 3. Disposta la trattazione orale ex art. 23 d.l. n. 137 del 2020, il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr. Piero Gaeta, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. 1.11 primo motivo di ricorso ripropone il tema della configurabilità del concorso del ricorrente nel reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina con argomentazioni reiterative delle doglianze già prospettate con l'atto di appello e congruamente respinte dalla Corte distrettuale con un corredo di osservazioni critiche compiute, logiche e pertinenti. 1.1In primo luogo, la Corte di appello, pur avendo richiamato gli accertamenti condotti dal primo giudice, ha riesaminato la piattaforma probatoria acquisita, dalla quale, con corretto procedimento inferenziale, ha dedotto che il ricorrente era stato 1 a conoscenza della presenza dei tre soggetti extracomunitari clandestini, poi rinvenuti all'interno della cabina della motrice dell'autoarticolato condotto dal coimputato, perché presente sul veicolo come passeggero e per l'avvenuto occultamento dei telefoni cellulari dei predetti immigrati nel vano portaoggetti posto tra i due sedili anteriori, uno dei quali occupato da lui stesso. Ha quindi aggiunto che i sospetti del personale della Polizia di frontiera erano stati suscitati dall'atteggiamento di nervosismo di conducente e passeggero dell'autoarticolato, all'interno del quale si avvertiva un forte odore, indicativo della presenza di più persone oltre a quelle visibili, e che il contributo dato dal ricorrente all'azione del correo, impegnato nelle operazioni di guida, era consistito nel controllo sui movimenti dei clandestini, costretti a consegnare i loro cellulari per non poter comunicare con altri sino a destinazione. 1.2 Non trova rispondenza nel percorso argomentativo della sentenza in esame la doglianza sull'omessa considerazione delle dichiarazioni liberatorie rese dal coimputato, accollatosi in via esclusiva la responsabilità per la presenza degli immigrati a bordo del suo mezzo: al contrario, i giudici di merito hanno motivatamente ritenuto infondato il tentativo di scagionare il ricorrente dall'addebito e smentita la pretesa ignoranza sulla presenza dei clandestini secondo un ragionamento valutativo immune da vizi. 1.3 Il ricorso si mostra indifferente a tali considerazioni, con le quali non si confronta criticamente per riproporre la tesi difensiva della connivenza non punibile, senza confutare quanto esposto in sentenza circa l'inattendibilità ed inverosimiglianza delle dichiarazioni del concorrente e deducendo senza fondamento il travisamento per omissione delle predette emergenze. In tal modo incorre nella sanzione dell'inammissibilità per aspecificità dei motivi (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568). 2. Anche il terzo motivo presenta le medesime carenze, limitando la sua capacità deduttiva alla "minima importanza" della partecipazione del ricorrente. La sentenza impugnata ha escluso il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. a ragione della qualità dell'apporto dato dal ricorrente al trasporto dei clandestini mediante la loro sorveglianza durante lo svolgimento del viaggio, apporto giudicato "assolutamente indispensabile" per il successo dell'operazione. La doglianza, in assenza di smentite circa il ruolo svolto dal ricorrente nella vicenda contestata, non esplicita nessuna critica alla valutazione espressa dai giudici di merito e ripete pedissequamente, anche nelle locuzioni testuali, la medesima argomentazione proposta con l'appello. 2 Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 1'11 marzo 2022.
udita la relazione svolta dal Consigliere MONICA BONI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIETRO GAETA ALIc~b9 W/A) Penale Sent. Sez. 1 Num. 10930 Anno 2022 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: BONI MONICA Data Udienza: 11/03/2022 Ritenuto in fatto 1.Con sentenza in data 27 ottobre 2016 la Corte di appello di Ancona confermava la sentenza del locale Tribunale del 12 febbraio 2014, che aveva condannato l'imputato WA OM alla pena di anni quattro, mesi sei di reclusione e di euro 50.000,00 di multa in quanto ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 12, comma 3 Lett. d), comma 3-ter lett. a) D.Igs. n. 286 del 1998. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso l'imputato a mezzo del suo difensore, avv.to Andrea Nobili, il quale ne ha chiesto all'annullamento per: a)erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione per avere la Corte di appello travisato il contenuto degli elementi probatori acquisiti e non avere dato credito alle dichiarazioni del coimputato, il quale si era assunto l'esclusiva responsabilità del delitto senza essere stato smentito da altri elementi di prova. b) Erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione circa il mancato riconoscimento della connivenza non punibile per essere stato l'imputato presente in modo inerte sul luogo e nel momento della commissione del reato senza essere stato obbligato ad impedire l'evento. Le emergenze probatorie non consentono di superare il ragionevole dubbio ed il ragionamento sviluppato nella sentenza è di tipo esclusivamente congetturale. c) erronea applicazione della legge e vizio di motivazione in ordine al diniego di applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. sebbene la partecipazione del ricorrente al fatto fosse stata di minima rilevanza. 3. Disposta la trattazione orale ex art. 23 d.l. n. 137 del 2020, il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr. Piero Gaeta, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. 1.11 primo motivo di ricorso ripropone il tema della configurabilità del concorso del ricorrente nel reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina con argomentazioni reiterative delle doglianze già prospettate con l'atto di appello e congruamente respinte dalla Corte distrettuale con un corredo di osservazioni critiche compiute, logiche e pertinenti. 1.1In primo luogo, la Corte di appello, pur avendo richiamato gli accertamenti condotti dal primo giudice, ha riesaminato la piattaforma probatoria acquisita, dalla quale, con corretto procedimento inferenziale, ha dedotto che il ricorrente era stato 1 a conoscenza della presenza dei tre soggetti extracomunitari clandestini, poi rinvenuti all'interno della cabina della motrice dell'autoarticolato condotto dal coimputato, perché presente sul veicolo come passeggero e per l'avvenuto occultamento dei telefoni cellulari dei predetti immigrati nel vano portaoggetti posto tra i due sedili anteriori, uno dei quali occupato da lui stesso. Ha quindi aggiunto che i sospetti del personale della Polizia di frontiera erano stati suscitati dall'atteggiamento di nervosismo di conducente e passeggero dell'autoarticolato, all'interno del quale si avvertiva un forte odore, indicativo della presenza di più persone oltre a quelle visibili, e che il contributo dato dal ricorrente all'azione del correo, impegnato nelle operazioni di guida, era consistito nel controllo sui movimenti dei clandestini, costretti a consegnare i loro cellulari per non poter comunicare con altri sino a destinazione. 1.2 Non trova rispondenza nel percorso argomentativo della sentenza in esame la doglianza sull'omessa considerazione delle dichiarazioni liberatorie rese dal coimputato, accollatosi in via esclusiva la responsabilità per la presenza degli immigrati a bordo del suo mezzo: al contrario, i giudici di merito hanno motivatamente ritenuto infondato il tentativo di scagionare il ricorrente dall'addebito e smentita la pretesa ignoranza sulla presenza dei clandestini secondo un ragionamento valutativo immune da vizi. 1.3 Il ricorso si mostra indifferente a tali considerazioni, con le quali non si confronta criticamente per riproporre la tesi difensiva della connivenza non punibile, senza confutare quanto esposto in sentenza circa l'inattendibilità ed inverosimiglianza delle dichiarazioni del concorrente e deducendo senza fondamento il travisamento per omissione delle predette emergenze. In tal modo incorre nella sanzione dell'inammissibilità per aspecificità dei motivi (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568). 2. Anche il terzo motivo presenta le medesime carenze, limitando la sua capacità deduttiva alla "minima importanza" della partecipazione del ricorrente. La sentenza impugnata ha escluso il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. a ragione della qualità dell'apporto dato dal ricorrente al trasporto dei clandestini mediante la loro sorveglianza durante lo svolgimento del viaggio, apporto giudicato "assolutamente indispensabile" per il successo dell'operazione. La doglianza, in assenza di smentite circa il ruolo svolto dal ricorrente nella vicenda contestata, non esplicita nessuna critica alla valutazione espressa dai giudici di merito e ripete pedissequamente, anche nelle locuzioni testuali, la medesima argomentazione proposta con l'appello. 2 Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 1'11 marzo 2022.