TRIB
Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 12/12/2025, n. 5398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5398 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TORINO Nona Sezione Civile
in composizione collegiale nelle persone di:
OB TT – Presidente Monica Mastrandrea – Giudice relatore/estensore Tiziana De Fazio – Giudice
nel procedimento iscritto al r.g n. 4725/2025 vertente tra:
nato a [...] il [...], CUI 04AASIK, elettivamente Parte_1 domiciliato presso lo studio dell'Avv. Cristina Commone che lo rappresenta e difende come da procura in atti ricorrente e
– Questura di Torino con l'Avvocatura dello Stato Controparte_1 resistente
avente ad oggetto: ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. avverso diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale del Questore della Provincia di Torino del 21.12.2022 notificato il 3.2.2025
sciogliendo la riserva che precede, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 5.3.2025, il sig. nato a [...] Parte_1 D'Avorio) il 4.5.1986, CUI ha impugnato il decreto del Questore di Torino datato Per_1 Co 21.12.2025 e notificato il 3.2.2025 con cui la ha respinto l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale,chiedendo al Tribunale di riconoscere in proprio favore il diritto alla protezione speciale ai sensi del combinato disposto dell'art. 5 c. 6 e 19 del D.lvo 286/98, art. 32 c. 3 dlgs 25/2008. A sostegno della domanda il ricorrente ha richiamato il lungo periodo di permanenza in Italia, e la grave condizione di indigenza in cui verserebbe il ricorrente in caso di rientro nel suo Paese d'origine. Il Tribunale non ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato ed ha fissato l'udienza al 7.10.2025. Il si è costituito in data 6.10.2025 ed ha sostenuto l'insussistenza dei Controparte_1 presupposti per il riconoscimento in capo al ricorrente di un permesso per protezione speciale richiamando le argomentazioni contenute nella relazione informativa redatta dall'Amministrazione (v. comparsa di costituzione e allegato A), in cui si contesta l'asserito radicamento del ricorrente sul territorio nazionale. All'udienza del 7.10.2025: nessuno è comparso per la PA costituita;
la difesa ha insistito sull'accoglimento del ricorso richiamandosi alle argomentazioni in atti. All'esito, la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio.
Occorre preliminarmente evidenziare, quanto all'eccepita illegittimità dell'atto amministrativo per mancata comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art 7 l. 241/1990, deve ritenersi possa trovare applicazione l'art. 21 octies comma due, il quale prevede la non annullabilità dell'atto finale in ipotesi di mancata comunicazione di avvio del procedimento qualora, ai sensi dell'art 21 octies comma due, “(…) l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”. Ciò premesso, oggetto del giudizio è l'impugnazione del provvedimento del Questore di Torino che ha rigettato l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale. Sul punto sono intervenute negli ultimi anni varie modifiche normative. Innanzitutto, con il d.l. n. 113 del 2018 conv. dalla l. n. 132 del 2018, è stata rivista e modificata integralmente la disciplina della protezione umanitaria tipizzando precise fattispecie al fine di riconoscere al richiedente un permesso speciale per motivi diversi dalla protezione internazionale (al riguardo, in assenza, nel d.l. del 2018 n. 113, di una disciplina transitoria e in applicazione dell'art. 11 delle disp. preleggi c.c., si è ritenuto applicabile la normativa previgente alle domande proposte anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto: in questo senso, Cass. n. 4890 del 2019; Cass. n. 7831 del 2019). Successivamente, in data 22 ottobre 2020, è entrato in vigore il d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della tipizzazione rispetto alla fattispecie di protezione complementare c.d. “a catalogo aperto”, ha modificato nuovamente il testo dell'art. 5, comma 6, T.U.I., ripristinando il dovere del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali (originariamente espresso, ma poi eliminato dal d.l. n. 113 del 2018, conv. con modifiche nella l. n. 132 del 2018). Infine, sempre per quanto di rilievo in questa sede, con d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023, è stata nuovamente modificata la formulazione (anche) dei commi 1.1. e 1.2. dell'art. 19, T.U.I., ma con norma transitoria è stata prevista l'applicabilità della normativa abrogata alle domande di riconoscimento della protezione speciale presentate in data anteriore all'entrata in vigore del predetto decreto-legge, ossia all'11.3.2023. Al caso di specie, si applica la normativa previgente all'entrata in vigore della modifica di cui al d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023. Ciò posto, l'art. 19 T.U.I. nella formulazione di cui alle modifiche apportate con d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, prevede, tra l'altro, al comma 1.1. che: “non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute (…). Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”. Il successivo comma 1.2. della norma in esame (sempre come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020) stabilisce che: “nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale”. Ciò premesso, si legge nella Relazione illustrativa al d.l. del 2020 che “l'intervento normativo risponde all'esigenza di dar seguito alle osservazioni formulate dalla Presidenza della Repubblica in sede di emanazione del decreto-legge n. 113/2018” e di promulgazione della legge di conversione n. 77/2019, recante “Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica”. Tali raccomandazioni, chiaramente connesse alla modifica all'epoca apportata all'articolo 5, comma 6 del TUI, si preoccupavano di precisare che restano “fermi gli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato, pur se non espressamente richiamati nel testo normativo, e, in particolare, quanto direttamente disposto dall'art. 10 della Costituzione e quanto discende dagli impegni internazionali assunti dall'Italia”. In definitiva, tale richiamo assicura e garantisce una forma di protezione idonea ad abbracciare tutte le ipotesi di lesione rilevante dei diritti inviolabili della persona umana che, pur non rientrando nei rigidi canoni della protezione internazionale, siano tuttavia idonee a condizionare pesantemente, in senso negativo, la vita dell'individuo e le sue aspettative e prerogative individuali. Come sottolineato dalla Corte di Cassazione, “la nuova protezione speciale si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D. L. n. 113 del 2018, convertito con modificazioni nella Legge n. 132 del 2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione è fornita dal consolidato orientamento di questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298; Cass. Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062-02; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17130 del 14/08/2020, Rv. 658471; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1104 del 20/01/2020, Rv. 656791)” (Cass. 3705/2021). La disposizione trova immediata applicazione anche ai procedimenti in corso in virtù dell'inequivoco tenore letterale della disposizione transitoria dell'art. 15 secondo il quale “le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell'ipotesi prevista dall'articolo 384, secondo comma, del codice di procedura civile”. La recente sentenza delle Sezioni Unite (n. 24413/21) ha definitivamente sancito la retroattività della nuova formulazione dell'art. 19 alle cause pendenti. Con riferimento quindi alla protezione speciale garantita dalle previsioni dell'art. 19, comma 1.1., T.U.I. nella formulazione seguente al d.l. del 2020, l'autorità giudiziaria, nel caso di sussistenza di fondati motivi di ritenere che la persona richiedente rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi costituzionali e sovranazionali, deve tenere conto dell'esistenza, nello Stato di provenienza, di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani e, in ogni caso, è chiamata a condurre una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto della natura ed effettività dei vincoli familiari, dell'effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il Paese d'origine, al fine di stabilire se il suo respingimento determinerebbe una violazione di tali diritti. Rispetto alla Costa D'Avorio, Paese d'origine del ricorrente, si riporta quanto di seguito. La Costa D'Avorio è situata sulla costa occidentale dell'Africa, la sua capitale de facto è Abidjan e quella amministrativa è Yamoussoukro. Il Paese è stato proclamato repubblica indipendente nel 1960, ma la Costituzione è stata approvata nel 2000, in seguito a un colpo di stato militare. Una nuova Costituzione è stata approvata nel 2016 e modificata nel 2020, definendo l'eleggibilità del Presidente per un solo mandato di cinque anni. Il Paese è diviso in 2 distretti autonomi, Abidjan e Yamoussoukro e altri 12 distretti, ulteriormente suddivisi in regioni e ancora in dipartimenti, al di sotto delle quali esistono unità ancora più piccole definite sous-préfectures. La composizione etnica include 60 gruppi tradizionalmente indipendenti, ma ultimamente più in contatto tra loro: gli il più diffuso, i , i Per_2 Persona_3 Persona_4 Pers i e i . Il Paese è a maggioranza musulmana (42.5%), ma sono presenti anche la Persona_6 religione cattolica (17%), altre religioni cristiane (22.8%) e animisti (2.2%)1. Dal punto di vista economico la Costa D'Avorio è diventata un pilastro di crescita nel continente, registrando ottime performance nell'ultimo decennio, con una crescita del PIL pari a 6.4%, un'inflazione arrestata intorno al 2.2% e una popolazione che sempre meno vive sotto il livello di povertà nazionale. Nonostante ciò, la disoccupazione rimane pervasiva e la produzione di cacao e la presenza dell'industria e dei servizi in zone costiere rendono il Paese vulnerabile ai cambiamenti climatici. Secondo il Fondo Monetario Internazionale, in ogni caso, la Costa D'Avorio è sulla buona strada pere raggiungere lo status di reddito medio-alto2. Il 31 ottobre 2020, tra notevoli disordini politici, in Costa D'Avorio si sono tenute le elezioni presidenziali, vinte da I mesi precedenti le elezioni erano state segnate da Persona_7 sporadiche violenze, incitamento all'odio volto a manipolare le differenze etniche per fini politici e tensioni accentuate. L'Ufficio dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani (OHCHR), aveva segnalato un aumento della violenza contro i manifestanti da parte delle forze di sicurezza e di individui non identificati. L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), ha rilevato che migliaia di Ivoriani sono fuggiti in Liberia, Ghana e mentre l'Alta Per_8 Commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani, ribadendo l'invito a tutte le Persona_9 parti coinvolte nelle elezioni, di cessare l'incitamento a violenze e rivolte, e richiamando i dati di UNHCR, aveva sottolineato come più di 6000 ivoriani fossero fuggiti in Paesi vicini, a causa delle tensioni elettorali, nonché per violenze tra comunità in certe zone4. Durante e dopo le elezioni del 31 ottobre 2020, diverse organizzazioni non governative, quali Human Rights Watch e
[...]
hanno documentato uccisioni e repressioni violente5. CP_3
Durante il giuramento del Presidente, avvenuto il 14 dicembre 2020, si è impegnato ad Per_10 istituire un ministero per la riconciliazione e ha invitato i partiti politici ad avviare un dialogo per rafforzare la pace e la stabilità nel Paese6. Le elezioni legislative di marzo 2021 hanno rappresentato la prima volta in cui tutte le principali forze politiche del Paese vi hanno preso parte, e si sono svolte senza incidenti7. A marzo 2023, le tensioni politiche si sono riaccese tra il presidente e l'ex presidente Per_10
a seguito di procedimenti legali contro 26 sostenitori del Partito popolare africano-Costa CP_4 8D'Avorio (PPA-CI) di a due anni di carcere per "disturbo dell'ordine pubblico" il 9 Parte_2 marzo. Gli attivisti erano stati arrestati alla fine di febbraio durante un raduno ad Abidjan per protestare contro le indagini contro il Segretario Generale del PPA-CI 13 Il PPA-CI Persona_14 il 10 marzo ha condannato la decisione come “arbitraria” e “atta a mettere a repentaglio il processo di riconciliazione nazionale”. La Corte d'Appello di Abidjan il 22 marzo ha commutato la pena in pene detentive sospese, con conseguente rilascio di tutti i 26 sostenitori pochi giorni dopo.14 Nell'ottobre del 2025 si svolgeranno le prossime elezioni, e si prevede un rischio elevato di violenza politica, disordini civili e instabilità politica durante l'anno. Il Presidente ha dichiarato di Per_10 volersi candidare per il quarto mandato e questo ha suscitato la condanna delle opposizioni. Lo scenario delle prossime elezioni, perciò, sembra essere caratterizzato da forti tensioni politiche, soprattutto nel caso di vittoria di Per_15
Il clima politico in Costa D'Avorio, a pochi mesi dalle elezioni, rimane teso e incerto, data la possibilità di una ripetizione dello scontro del 2010, che ha portato a una guerra civile e oltre 3.000 morti. non ha escluso una candidatura per un quarto mandato, mentre , Per_10 Parte_2 presidente della Costa D'Avorio dal 2000 al 2011, ha dichiarato la sua candidatura. è CP_4 tecnicamente ineleggibile a causa della rimozione dalle liste elettorali a seguito di una condanna a 20 anni di carcere in contumacia, che ha contestato. Inoltre, l'ex leader del Persona_16 movimento giovanile di che era anche lui ineleggibile per motivi simili, ha annunciato la CP_4 sua candidatura10. Deve rilevarsi come, negli anni più recenti, la principale minaccia alla sicurezza della Costa d'Avorio è passata dall'instabilità politica (dopo le violenze legate alle elezioni del 2020) agli attacchi organizzati nelle regioni di confine settentrionali da militanti islamisti basati principalmente in Mali e Burkina Faso11. A gennaio 2025 il Presidente degli Stati Uniti Trump ha ordinato il congelamento degli aiuti esteri, tra cui quelli per contrastare la diffusione di e del , che hanno creato una base in una Per_17 Per_18 foresta in Mali al confine con la Costa D'Avorio. Nel 2025 la violenza in Mali e in altri paesi della regione del Sahel ha raggiunto livelli record e ha spinto decine di migliaia di rifugiati a riversarsi nella Costa D'Avorio settentrionale. Alcuni gruppi legati ad e al gruppo , infatti, Per_17 Per_18 hanno conquistato vaste aree e ucciso migliaia di persone nel Sahel e si sono diffusi negli stati costieri Per_1 più ricchi dell'Africa occidentale, come la Costa D'Avorio, il e il Gli esperti affermano Per_8 che le preoccupazioni locali contribuiscono a guidare la popolarità dei gruppi estremisti: tra cui le competizioni per le terre e risorse, esclusione, emarginazione e mancanza di opportunità economiche. In tutta la regione, gli estremisti islamici hanno reclutato soldati tra gruppi di emarginati e trascurati dai governi centrali. Costa D'Avorio è diventata nota come obiettivo degli estremisti nel 2016, quando un attacco alla località balneare di Grand Bassam ha ucciso dei turisti. Nel 2021, si è verificata una serie di attacchi vicino al confine settentrionale del paese, ma la violenza è stata ampiamente contenuta dopo che le autorità ivoriane, i governi occidentali e i gruppi di aiuti si sono precipitati in 8 Middle East Insurance Review, 20.03.2025, ultimo accesso 26.03.2025: https://www.meinsurancereview.com/News/View-NewsLetter-Article/id/91092/Type/Africa/Africa-DRC-and-Ivory- Coast-face-escalated-political-violence-risk 9 International Crisis Group, Crisis Watch - Côte d´Ivoire, January 2025, https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/database?location%5b%5d=22&created= Pa CP_ 9 Côte d'Ivoire, la course présidentielle se lance dans le plus grand flou, 10 février , Pt_3 https://www.lemonde.fr/afrique/article/2025/02/10/en-cote-d-ivoire-la-course-presidentielle-se-lance-dans-le-plus- grand-flou_6540545_3212.html ; , : « se prononcera le CP_9 Controparte_10 Persona_11CP_1 CP_ plus tard possible », 10 , https://www.jeuneafrique.com/1656388/politique/presidentielle-en-cote-divoire- alassane-ouattara-se-prononcera-le-plus-tard-possible/ ; Présidentielle en Côte d'Ivoire : CP_9 Per_11
, la grande hesitation, 31 Janvier 2025, https://www.jeuneafrique.com/1648894/politique/presidentielle-en-cote-
[...] divoire-alassane-ouattara-la-grande-hesitation/ ; 10 di Guy Religious leadeers hope 2025 ends electoral violence in Ivory Coast, Controparte_12 Persona_20 16.01.2025: https://international.la-croix.com/world/religious-leaders-hope-2025-ends-electoral-violence-in-ivory-coast 11 Crisis24, Cote d'Ivoire Country Report, 18 July 2022, https://crisis24.garda.com/insights- intelligence/intelligence/country-reports/cote-divoire; questa zona del Paese, povera e isolata, agendo attraverso progetti di sviluppo e rafforzamento militare12. Per quanto riguarda i dati sulla sicurezza, il database di ACLED ha registrato per l'anno 2024 un totale di 196 eventi, di cui 87 di origine politica, tra cui scontri, esplosioni e violenze contro i civili durante le proteste o manifestazioni. Inoltre, riporta la presenza di 29 eventi riguardanti la violenza organizzata contro i civili, 124 eventi rivoltosi o manifestazioni, e un complessivo di 48 eventi in cui l'obiettivo sono i civili13. Early Warning Project, che si è occupato di valutare il rischio statistico di violenze di massa interstatali tra il 2024 e il , ha rilevato un fattore di rischio del 2.5%, cioè 1 su 40, collocando la CP_8 Costa D'Avorio al 35° posto su 168 paesi con rischio più alto. Il Progetto non rileva omicidi di massa in corso nel Paese, nonostante dal 2023-24 al 2024-25 il rischio sia aumentato dall'1-2% all'1.6-2.5%. I principali fattori che aumentano il rischio di violenze di massa sono le dimensioni della popolazione, il frazionamento etnico il tasso di mortalità infantile. Nel complesso, invece, non ha registrato morti in battaglia, tentativi di colpi di stato negli ultimi cinque anni. Per quanto riguarda le libertà civili e i diritti umani, il report non rileva repressioni della società civile, persecuzioni religiose, o grossi tentativi di censura. Ha invece riportato che la disuguaglianza non è equamente distribuita per regioni geografiche e gli omicidi politici non sono praticati sistematicamente e solitamente non istigati e approvati ai vertici del governo14. Diverse fonti consultate evidenziano infine che frequenti sono inoltre episodi di violenza legati a controversie sulla proprietà e accesso alla terra, che restano un'importante fonte di tensioni intercomunitarie soprattutto nell'ovest del Paese15. Le controversie sull'uso e sulla proprietà della terra tra migranti e coloro che rivendicano i diritti consuetudinari sulla terra a volte sfociano in violenza16 (si veda anche, di seguito, paragrafo 4.Impatto sulla popolazione civile). Anche il Programma Alimentare Mondiale (WFP) delle Nazioni Unite nel febbraio 2020 evidenziava che ricorrenti controversie sulla proprietà della terra rimangono un'importante fonte di tensioni intercomunali in Costa d'Avorio occidentale, citando due conflitti intercomunitari a CO (Biankouma) nel febbraio 2020, tra gli indigeni e e che avevano Pt_5 Persona_21 Per_22 causato la morte di tre persone e il ferimento di diverse altre . Ad agosto 2022 sono scoppiati scontri nelle regioni di Agneby-Tiassa e Mé tra le popolazioni dell' e dei per il territorio e Per_23 Per_24 la distribuzione di stupefacenti. Nel corso di diversi giorni di conflitto, almeno quattro persone sono state uccise, 44 negozi e case sono stati bruciati, quasi una dozzina di persone sono rimaste ferite e due persone sono state arrestate18.
CP_ 12 News, Ivory Coast is losing US aid as and other extremist groups are approaching 17.03.2025, Per_17 https://www.arabnews.com/node/2593839/amp 13 ACLED Explorer, ultimo accesso il 24.03.2025, https://acleddata.com/explorer/ 14Early Warning Project, 2024-2025, ultimo accesso il 24.03.2025: https://earlywarningproject.ushmm.org/countries/ivory-coast 15 EASO, Costa d'Avorio, Notizie sul paese, Informazioni sui paesi d'origine, giugno 2019, https://www.ecoi.net/en/file/local/2018206/2019_EASO_COI_Cotedivoire_IT.pdf, p.54; si veda anche: ACCORD, Côte d´Ivoire COI Compilation, Update September 2021, CP_ https://www. et/en/file/local/2060352/ACCORD+COI+Compilation_Cote+d%27Ivoire_September+2021.pdf , p.7 16 Freedom House, Freedom in the World 2024 - Côte d´Ivoire, February 2024, https://freedomhouse.org/country/cote- divoire/freedom-world/2024; 17 ACCORD, Côte d´Ivoire COI Compilation, Update September 2021, https://www.internal- displacement.org/sites/default/files/publications/documents/IDMC_Internal_Displacement_Index_Report_2021.pdf; 18 US Department of State-USDOS, 2022 Country Report on Human Rights Practices: Côte d´Ivoire, 20 March 2023, https://www.ecoi.net/en/document/2089133.html ; si veda anche: Conseil National des Droits de l'Homme-CNDH Côte d'Ivoire, Conflits communautaires dans les regions de l'Agneby-Tiassa et de la Me' au mois d'Aout 2022, 2022, https://cndh.ci/wp-content/uploads/2015/10/NOTE-CRDH-LA-ME-ET-AGNEBY-TIASSA-2022.pdf ; Non mancano infine nel Paese, per quanto concerne la sicurezza, episodi legati alla criminalità urbana: rapine a mano armata commesse dai cosiddetti «microbes»19, bande di minori senza fissa dimora, aggressioni sulle grandi strade ed estorsioni compiute da membri delle forze di sicurezza20. Quanto esposto non consente di ritenere che il ricorrente in caso di rimpatrio possa essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti, né che nello Stato di provenienza del ricorrente vi siano violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 T.U.I. Quanto ai profili di integrazione socio-lavorativa, nella specie, il ricorrente non ha allegato documentazione a dimostrazione della sua integrazione in Italia, pertanto, il Collegio non ritiene che si possa valutare con positività la condizione personale del ricorrente e dunque legittimare l'accoglimento della domanda;
ne consegue, alla luce di quanto appena esposto, il rigetto della domanda di protezione speciale. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in applicazione dei criteri di cui al DM 55/2014 e successive modificazioni e integrazioni.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza:
- rigetta il ricorso;
- condanna nato a [...] il [...], Parte_1 [...]
alla rifusione in favore dell'Amministrazione delle spese del presente giudizio Per_25 che si liquidano in complessivi euro 1.400,00 oltre rimborso forfettario al 15% ed accessori come per legge.
Manda alla Cancelleria di notificare al ricorrente il presente decreto e di darne comunicazione alla Commissione Territoriale nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino.
Torino, 20.10.2025
Il Giudice estensore Il Presidente Monica Mastrandrea OB TT 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Britannica, Costa d'Avorio, 2025, ultimo accesso 28.03.2025: https://www.britannica.com/place/Cote- dIvoire/Constitutional-framework 2 International Monetary Fund, Cote d' Economic Transformation and adapting to Climate Change, Controparte_5 14.01.2025: https://www.imf.org/en/News/Articles/2025/01/14/cf-cote-d-ivoire-fostering-economic-transformation-and- adapting-to-climate-change 3 BBC News, Ivory Coast election: wins 3 novembre Persona_11 Persona_12 2020, https://www.bbc.com/news/world-africa-54778200 4 UNHCR, Ivorians flee to neighbouring countries fearing post-electoral violence, 3 novembre 2020, https://www.unhcr.org/news/briefing/2020/11/5fa118a44/ivorians-flee-neighbouring-countries-fearing-post- electoral-violence.html; OHCHR, Bachelet urges meaningful dialogue in aftermath of Cote d'Ivoire election, 9 novembre 2020, https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26487&LangID=E 5 Human Rights Watch, Côte d'Ivoire: Post-Election Violence, Repression, Over 50 Killed Since Presidential Poll;
Dozen Opposition Leaders Arrested, 2 dicembre 2020, https://www.hrw.org/news/2020/12/02/cote-divoire-post-election- violence-repression; Côte d'Ivoire: The use of machetes and guns reveals horrors of post-election Controparte_3 violence, 16 novembre 2020, https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/11/cote-divoire-use-of-machetes-and-guns- reveals-horrors/ 6 United Nations Security Council, Report of the Secretary-General on the activities of the United Nations Office for West Africa and the Sahel, S/2020/1293, 24 dicembre 2020, p. 2, https://unowas.unmissions.org/sites/default/files/s_2020_1293_e.pdf; RFI, Côte d'Ivoire: , ex- Persona_13 candidat à la présidentielle, 15 Dicembre Controparte_6 2020, https://www.rfi.fr/fr/afrique/20201215-c%C3%B4t%C3%A9-d-ivoire-kouadio-konan-bertin-nomm%C3%A9- ministre-de-la-r%C3%A9conciliation Con 7 What now for ?, 17 giugno 2021, https://www.rfi.fr/en/africa/20210617-what-now- Parte_2 for-c%C3%B4te-d-ivoire-s-laurent-gbagbo-fri-alassane-ouattara-politics-africa 19 Le Monde Afrique, « Les enfants “microbes” sont un signe de l'apartheid économique qui s'installe en Côte d'Ivoire », 01.04.2018, url;
Understanding Côte d'Ivoire's “Microbes”: Towards Safe and Inclusive Cities, in CP_15 Social Theories of Urban Violence in the Global South (pp.161-182), https://www.researchgate.net/publication/329674757_Understanding_Cote_d'Ivoire's_Microbes_Towards_Safe_and_In clusive_Cities; 20 EASO, Costa d'Avorio, Notizie sul paese, Informazioni sui paesi d'origine, giugno 2019, https://www.ecoi.net/en/file/local/2018206/2019_EASO_COI_Cotedivoire_IT.pdf, p.54;
in composizione collegiale nelle persone di:
OB TT – Presidente Monica Mastrandrea – Giudice relatore/estensore Tiziana De Fazio – Giudice
nel procedimento iscritto al r.g n. 4725/2025 vertente tra:
nato a [...] il [...], CUI 04AASIK, elettivamente Parte_1 domiciliato presso lo studio dell'Avv. Cristina Commone che lo rappresenta e difende come da procura in atti ricorrente e
– Questura di Torino con l'Avvocatura dello Stato Controparte_1 resistente
avente ad oggetto: ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. avverso diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale del Questore della Provincia di Torino del 21.12.2022 notificato il 3.2.2025
sciogliendo la riserva che precede, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 5.3.2025, il sig. nato a [...] Parte_1 D'Avorio) il 4.5.1986, CUI ha impugnato il decreto del Questore di Torino datato Per_1 Co 21.12.2025 e notificato il 3.2.2025 con cui la ha respinto l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale,chiedendo al Tribunale di riconoscere in proprio favore il diritto alla protezione speciale ai sensi del combinato disposto dell'art. 5 c. 6 e 19 del D.lvo 286/98, art. 32 c. 3 dlgs 25/2008. A sostegno della domanda il ricorrente ha richiamato il lungo periodo di permanenza in Italia, e la grave condizione di indigenza in cui verserebbe il ricorrente in caso di rientro nel suo Paese d'origine. Il Tribunale non ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato ed ha fissato l'udienza al 7.10.2025. Il si è costituito in data 6.10.2025 ed ha sostenuto l'insussistenza dei Controparte_1 presupposti per il riconoscimento in capo al ricorrente di un permesso per protezione speciale richiamando le argomentazioni contenute nella relazione informativa redatta dall'Amministrazione (v. comparsa di costituzione e allegato A), in cui si contesta l'asserito radicamento del ricorrente sul territorio nazionale. All'udienza del 7.10.2025: nessuno è comparso per la PA costituita;
la difesa ha insistito sull'accoglimento del ricorso richiamandosi alle argomentazioni in atti. All'esito, la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio.
Occorre preliminarmente evidenziare, quanto all'eccepita illegittimità dell'atto amministrativo per mancata comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art 7 l. 241/1990, deve ritenersi possa trovare applicazione l'art. 21 octies comma due, il quale prevede la non annullabilità dell'atto finale in ipotesi di mancata comunicazione di avvio del procedimento qualora, ai sensi dell'art 21 octies comma due, “(…) l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”. Ciò premesso, oggetto del giudizio è l'impugnazione del provvedimento del Questore di Torino che ha rigettato l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale. Sul punto sono intervenute negli ultimi anni varie modifiche normative. Innanzitutto, con il d.l. n. 113 del 2018 conv. dalla l. n. 132 del 2018, è stata rivista e modificata integralmente la disciplina della protezione umanitaria tipizzando precise fattispecie al fine di riconoscere al richiedente un permesso speciale per motivi diversi dalla protezione internazionale (al riguardo, in assenza, nel d.l. del 2018 n. 113, di una disciplina transitoria e in applicazione dell'art. 11 delle disp. preleggi c.c., si è ritenuto applicabile la normativa previgente alle domande proposte anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto: in questo senso, Cass. n. 4890 del 2019; Cass. n. 7831 del 2019). Successivamente, in data 22 ottobre 2020, è entrato in vigore il d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della tipizzazione rispetto alla fattispecie di protezione complementare c.d. “a catalogo aperto”, ha modificato nuovamente il testo dell'art. 5, comma 6, T.U.I., ripristinando il dovere del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali (originariamente espresso, ma poi eliminato dal d.l. n. 113 del 2018, conv. con modifiche nella l. n. 132 del 2018). Infine, sempre per quanto di rilievo in questa sede, con d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023, è stata nuovamente modificata la formulazione (anche) dei commi 1.1. e 1.2. dell'art. 19, T.U.I., ma con norma transitoria è stata prevista l'applicabilità della normativa abrogata alle domande di riconoscimento della protezione speciale presentate in data anteriore all'entrata in vigore del predetto decreto-legge, ossia all'11.3.2023. Al caso di specie, si applica la normativa previgente all'entrata in vigore della modifica di cui al d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023. Ciò posto, l'art. 19 T.U.I. nella formulazione di cui alle modifiche apportate con d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, prevede, tra l'altro, al comma 1.1. che: “non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute (…). Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”. Il successivo comma 1.2. della norma in esame (sempre come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020) stabilisce che: “nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale”. Ciò premesso, si legge nella Relazione illustrativa al d.l. del 2020 che “l'intervento normativo risponde all'esigenza di dar seguito alle osservazioni formulate dalla Presidenza della Repubblica in sede di emanazione del decreto-legge n. 113/2018” e di promulgazione della legge di conversione n. 77/2019, recante “Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica”. Tali raccomandazioni, chiaramente connesse alla modifica all'epoca apportata all'articolo 5, comma 6 del TUI, si preoccupavano di precisare che restano “fermi gli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato, pur se non espressamente richiamati nel testo normativo, e, in particolare, quanto direttamente disposto dall'art. 10 della Costituzione e quanto discende dagli impegni internazionali assunti dall'Italia”. In definitiva, tale richiamo assicura e garantisce una forma di protezione idonea ad abbracciare tutte le ipotesi di lesione rilevante dei diritti inviolabili della persona umana che, pur non rientrando nei rigidi canoni della protezione internazionale, siano tuttavia idonee a condizionare pesantemente, in senso negativo, la vita dell'individuo e le sue aspettative e prerogative individuali. Come sottolineato dalla Corte di Cassazione, “la nuova protezione speciale si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D. L. n. 113 del 2018, convertito con modificazioni nella Legge n. 132 del 2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione è fornita dal consolidato orientamento di questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298; Cass. Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062-02; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17130 del 14/08/2020, Rv. 658471; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1104 del 20/01/2020, Rv. 656791)” (Cass. 3705/2021). La disposizione trova immediata applicazione anche ai procedimenti in corso in virtù dell'inequivoco tenore letterale della disposizione transitoria dell'art. 15 secondo il quale “le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell'ipotesi prevista dall'articolo 384, secondo comma, del codice di procedura civile”. La recente sentenza delle Sezioni Unite (n. 24413/21) ha definitivamente sancito la retroattività della nuova formulazione dell'art. 19 alle cause pendenti. Con riferimento quindi alla protezione speciale garantita dalle previsioni dell'art. 19, comma 1.1., T.U.I. nella formulazione seguente al d.l. del 2020, l'autorità giudiziaria, nel caso di sussistenza di fondati motivi di ritenere che la persona richiedente rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi costituzionali e sovranazionali, deve tenere conto dell'esistenza, nello Stato di provenienza, di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani e, in ogni caso, è chiamata a condurre una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto della natura ed effettività dei vincoli familiari, dell'effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il Paese d'origine, al fine di stabilire se il suo respingimento determinerebbe una violazione di tali diritti. Rispetto alla Costa D'Avorio, Paese d'origine del ricorrente, si riporta quanto di seguito. La Costa D'Avorio è situata sulla costa occidentale dell'Africa, la sua capitale de facto è Abidjan e quella amministrativa è Yamoussoukro. Il Paese è stato proclamato repubblica indipendente nel 1960, ma la Costituzione è stata approvata nel 2000, in seguito a un colpo di stato militare. Una nuova Costituzione è stata approvata nel 2016 e modificata nel 2020, definendo l'eleggibilità del Presidente per un solo mandato di cinque anni. Il Paese è diviso in 2 distretti autonomi, Abidjan e Yamoussoukro e altri 12 distretti, ulteriormente suddivisi in regioni e ancora in dipartimenti, al di sotto delle quali esistono unità ancora più piccole definite sous-préfectures. La composizione etnica include 60 gruppi tradizionalmente indipendenti, ma ultimamente più in contatto tra loro: gli il più diffuso, i , i Per_2 Persona_3 Persona_4 Pers i e i . Il Paese è a maggioranza musulmana (42.5%), ma sono presenti anche la Persona_6 religione cattolica (17%), altre religioni cristiane (22.8%) e animisti (2.2%)1. Dal punto di vista economico la Costa D'Avorio è diventata un pilastro di crescita nel continente, registrando ottime performance nell'ultimo decennio, con una crescita del PIL pari a 6.4%, un'inflazione arrestata intorno al 2.2% e una popolazione che sempre meno vive sotto il livello di povertà nazionale. Nonostante ciò, la disoccupazione rimane pervasiva e la produzione di cacao e la presenza dell'industria e dei servizi in zone costiere rendono il Paese vulnerabile ai cambiamenti climatici. Secondo il Fondo Monetario Internazionale, in ogni caso, la Costa D'Avorio è sulla buona strada pere raggiungere lo status di reddito medio-alto2. Il 31 ottobre 2020, tra notevoli disordini politici, in Costa D'Avorio si sono tenute le elezioni presidenziali, vinte da I mesi precedenti le elezioni erano state segnate da Persona_7 sporadiche violenze, incitamento all'odio volto a manipolare le differenze etniche per fini politici e tensioni accentuate. L'Ufficio dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani (OHCHR), aveva segnalato un aumento della violenza contro i manifestanti da parte delle forze di sicurezza e di individui non identificati. L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), ha rilevato che migliaia di Ivoriani sono fuggiti in Liberia, Ghana e mentre l'Alta Per_8 Commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani, ribadendo l'invito a tutte le Persona_9 parti coinvolte nelle elezioni, di cessare l'incitamento a violenze e rivolte, e richiamando i dati di UNHCR, aveva sottolineato come più di 6000 ivoriani fossero fuggiti in Paesi vicini, a causa delle tensioni elettorali, nonché per violenze tra comunità in certe zone4. Durante e dopo le elezioni del 31 ottobre 2020, diverse organizzazioni non governative, quali Human Rights Watch e
[...]
hanno documentato uccisioni e repressioni violente5. CP_3
Durante il giuramento del Presidente, avvenuto il 14 dicembre 2020, si è impegnato ad Per_10 istituire un ministero per la riconciliazione e ha invitato i partiti politici ad avviare un dialogo per rafforzare la pace e la stabilità nel Paese6. Le elezioni legislative di marzo 2021 hanno rappresentato la prima volta in cui tutte le principali forze politiche del Paese vi hanno preso parte, e si sono svolte senza incidenti7. A marzo 2023, le tensioni politiche si sono riaccese tra il presidente e l'ex presidente Per_10
a seguito di procedimenti legali contro 26 sostenitori del Partito popolare africano-Costa CP_4 8D'Avorio (PPA-CI) di a due anni di carcere per "disturbo dell'ordine pubblico" il 9 Parte_2 marzo. Gli attivisti erano stati arrestati alla fine di febbraio durante un raduno ad Abidjan per protestare contro le indagini contro il Segretario Generale del PPA-CI 13 Il PPA-CI Persona_14 il 10 marzo ha condannato la decisione come “arbitraria” e “atta a mettere a repentaglio il processo di riconciliazione nazionale”. La Corte d'Appello di Abidjan il 22 marzo ha commutato la pena in pene detentive sospese, con conseguente rilascio di tutti i 26 sostenitori pochi giorni dopo.14 Nell'ottobre del 2025 si svolgeranno le prossime elezioni, e si prevede un rischio elevato di violenza politica, disordini civili e instabilità politica durante l'anno. Il Presidente ha dichiarato di Per_10 volersi candidare per il quarto mandato e questo ha suscitato la condanna delle opposizioni. Lo scenario delle prossime elezioni, perciò, sembra essere caratterizzato da forti tensioni politiche, soprattutto nel caso di vittoria di Per_15
Il clima politico in Costa D'Avorio, a pochi mesi dalle elezioni, rimane teso e incerto, data la possibilità di una ripetizione dello scontro del 2010, che ha portato a una guerra civile e oltre 3.000 morti. non ha escluso una candidatura per un quarto mandato, mentre , Per_10 Parte_2 presidente della Costa D'Avorio dal 2000 al 2011, ha dichiarato la sua candidatura. è CP_4 tecnicamente ineleggibile a causa della rimozione dalle liste elettorali a seguito di una condanna a 20 anni di carcere in contumacia, che ha contestato. Inoltre, l'ex leader del Persona_16 movimento giovanile di che era anche lui ineleggibile per motivi simili, ha annunciato la CP_4 sua candidatura10. Deve rilevarsi come, negli anni più recenti, la principale minaccia alla sicurezza della Costa d'Avorio è passata dall'instabilità politica (dopo le violenze legate alle elezioni del 2020) agli attacchi organizzati nelle regioni di confine settentrionali da militanti islamisti basati principalmente in Mali e Burkina Faso11. A gennaio 2025 il Presidente degli Stati Uniti Trump ha ordinato il congelamento degli aiuti esteri, tra cui quelli per contrastare la diffusione di e del , che hanno creato una base in una Per_17 Per_18 foresta in Mali al confine con la Costa D'Avorio. Nel 2025 la violenza in Mali e in altri paesi della regione del Sahel ha raggiunto livelli record e ha spinto decine di migliaia di rifugiati a riversarsi nella Costa D'Avorio settentrionale. Alcuni gruppi legati ad e al gruppo , infatti, Per_17 Per_18 hanno conquistato vaste aree e ucciso migliaia di persone nel Sahel e si sono diffusi negli stati costieri Per_1 più ricchi dell'Africa occidentale, come la Costa D'Avorio, il e il Gli esperti affermano Per_8 che le preoccupazioni locali contribuiscono a guidare la popolarità dei gruppi estremisti: tra cui le competizioni per le terre e risorse, esclusione, emarginazione e mancanza di opportunità economiche. In tutta la regione, gli estremisti islamici hanno reclutato soldati tra gruppi di emarginati e trascurati dai governi centrali. Costa D'Avorio è diventata nota come obiettivo degli estremisti nel 2016, quando un attacco alla località balneare di Grand Bassam ha ucciso dei turisti. Nel 2021, si è verificata una serie di attacchi vicino al confine settentrionale del paese, ma la violenza è stata ampiamente contenuta dopo che le autorità ivoriane, i governi occidentali e i gruppi di aiuti si sono precipitati in 8 Middle East Insurance Review, 20.03.2025, ultimo accesso 26.03.2025: https://www.meinsurancereview.com/News/View-NewsLetter-Article/id/91092/Type/Africa/Africa-DRC-and-Ivory- Coast-face-escalated-political-violence-risk 9 International Crisis Group, Crisis Watch - Côte d´Ivoire, January 2025, https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/database?location%5b%5d=22&created= Pa CP_ 9 Côte d'Ivoire, la course présidentielle se lance dans le plus grand flou, 10 février , Pt_3 https://www.lemonde.fr/afrique/article/2025/02/10/en-cote-d-ivoire-la-course-presidentielle-se-lance-dans-le-plus- grand-flou_6540545_3212.html ; , : « se prononcera le CP_9 Controparte_10 Persona_11CP_1 CP_ plus tard possible », 10 , https://www.jeuneafrique.com/1656388/politique/presidentielle-en-cote-divoire- alassane-ouattara-se-prononcera-le-plus-tard-possible/ ; Présidentielle en Côte d'Ivoire : CP_9 Per_11
, la grande hesitation, 31 Janvier 2025, https://www.jeuneafrique.com/1648894/politique/presidentielle-en-cote-
[...] divoire-alassane-ouattara-la-grande-hesitation/ ; 10 di Guy Religious leadeers hope 2025 ends electoral violence in Ivory Coast, Controparte_12 Persona_20 16.01.2025: https://international.la-croix.com/world/religious-leaders-hope-2025-ends-electoral-violence-in-ivory-coast 11 Crisis24, Cote d'Ivoire Country Report, 18 July 2022, https://crisis24.garda.com/insights- intelligence/intelligence/country-reports/cote-divoire; questa zona del Paese, povera e isolata, agendo attraverso progetti di sviluppo e rafforzamento militare12. Per quanto riguarda i dati sulla sicurezza, il database di ACLED ha registrato per l'anno 2024 un totale di 196 eventi, di cui 87 di origine politica, tra cui scontri, esplosioni e violenze contro i civili durante le proteste o manifestazioni. Inoltre, riporta la presenza di 29 eventi riguardanti la violenza organizzata contro i civili, 124 eventi rivoltosi o manifestazioni, e un complessivo di 48 eventi in cui l'obiettivo sono i civili13. Early Warning Project, che si è occupato di valutare il rischio statistico di violenze di massa interstatali tra il 2024 e il , ha rilevato un fattore di rischio del 2.5%, cioè 1 su 40, collocando la CP_8 Costa D'Avorio al 35° posto su 168 paesi con rischio più alto. Il Progetto non rileva omicidi di massa in corso nel Paese, nonostante dal 2023-24 al 2024-25 il rischio sia aumentato dall'1-2% all'1.6-2.5%. I principali fattori che aumentano il rischio di violenze di massa sono le dimensioni della popolazione, il frazionamento etnico il tasso di mortalità infantile. Nel complesso, invece, non ha registrato morti in battaglia, tentativi di colpi di stato negli ultimi cinque anni. Per quanto riguarda le libertà civili e i diritti umani, il report non rileva repressioni della società civile, persecuzioni religiose, o grossi tentativi di censura. Ha invece riportato che la disuguaglianza non è equamente distribuita per regioni geografiche e gli omicidi politici non sono praticati sistematicamente e solitamente non istigati e approvati ai vertici del governo14. Diverse fonti consultate evidenziano infine che frequenti sono inoltre episodi di violenza legati a controversie sulla proprietà e accesso alla terra, che restano un'importante fonte di tensioni intercomunitarie soprattutto nell'ovest del Paese15. Le controversie sull'uso e sulla proprietà della terra tra migranti e coloro che rivendicano i diritti consuetudinari sulla terra a volte sfociano in violenza16 (si veda anche, di seguito, paragrafo 4.Impatto sulla popolazione civile). Anche il Programma Alimentare Mondiale (WFP) delle Nazioni Unite nel febbraio 2020 evidenziava che ricorrenti controversie sulla proprietà della terra rimangono un'importante fonte di tensioni intercomunali in Costa d'Avorio occidentale, citando due conflitti intercomunitari a CO (Biankouma) nel febbraio 2020, tra gli indigeni e e che avevano Pt_5 Persona_21 Per_22 causato la morte di tre persone e il ferimento di diverse altre . Ad agosto 2022 sono scoppiati scontri nelle regioni di Agneby-Tiassa e Mé tra le popolazioni dell' e dei per il territorio e Per_23 Per_24 la distribuzione di stupefacenti. Nel corso di diversi giorni di conflitto, almeno quattro persone sono state uccise, 44 negozi e case sono stati bruciati, quasi una dozzina di persone sono rimaste ferite e due persone sono state arrestate18.
CP_ 12 News, Ivory Coast is losing US aid as and other extremist groups are approaching 17.03.2025, Per_17 https://www.arabnews.com/node/2593839/amp 13 ACLED Explorer, ultimo accesso il 24.03.2025, https://acleddata.com/explorer/ 14Early Warning Project, 2024-2025, ultimo accesso il 24.03.2025: https://earlywarningproject.ushmm.org/countries/ivory-coast 15 EASO, Costa d'Avorio, Notizie sul paese, Informazioni sui paesi d'origine, giugno 2019, https://www.ecoi.net/en/file/local/2018206/2019_EASO_COI_Cotedivoire_IT.pdf, p.54; si veda anche: ACCORD, Côte d´Ivoire COI Compilation, Update September 2021, CP_ https://www. et/en/file/local/2060352/ACCORD+COI+Compilation_Cote+d%27Ivoire_September+2021.pdf , p.7 16 Freedom House, Freedom in the World 2024 - Côte d´Ivoire, February 2024, https://freedomhouse.org/country/cote- divoire/freedom-world/2024; 17 ACCORD, Côte d´Ivoire COI Compilation, Update September 2021, https://www.internal- displacement.org/sites/default/files/publications/documents/IDMC_Internal_Displacement_Index_Report_2021.pdf; 18 US Department of State-USDOS, 2022 Country Report on Human Rights Practices: Côte d´Ivoire, 20 March 2023, https://www.ecoi.net/en/document/2089133.html ; si veda anche: Conseil National des Droits de l'Homme-CNDH Côte d'Ivoire, Conflits communautaires dans les regions de l'Agneby-Tiassa et de la Me' au mois d'Aout 2022, 2022, https://cndh.ci/wp-content/uploads/2015/10/NOTE-CRDH-LA-ME-ET-AGNEBY-TIASSA-2022.pdf ; Non mancano infine nel Paese, per quanto concerne la sicurezza, episodi legati alla criminalità urbana: rapine a mano armata commesse dai cosiddetti «microbes»19, bande di minori senza fissa dimora, aggressioni sulle grandi strade ed estorsioni compiute da membri delle forze di sicurezza20. Quanto esposto non consente di ritenere che il ricorrente in caso di rimpatrio possa essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti, né che nello Stato di provenienza del ricorrente vi siano violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 T.U.I. Quanto ai profili di integrazione socio-lavorativa, nella specie, il ricorrente non ha allegato documentazione a dimostrazione della sua integrazione in Italia, pertanto, il Collegio non ritiene che si possa valutare con positività la condizione personale del ricorrente e dunque legittimare l'accoglimento della domanda;
ne consegue, alla luce di quanto appena esposto, il rigetto della domanda di protezione speciale. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in applicazione dei criteri di cui al DM 55/2014 e successive modificazioni e integrazioni.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza:
- rigetta il ricorso;
- condanna nato a [...] il [...], Parte_1 [...]
alla rifusione in favore dell'Amministrazione delle spese del presente giudizio Per_25 che si liquidano in complessivi euro 1.400,00 oltre rimborso forfettario al 15% ed accessori come per legge.
Manda alla Cancelleria di notificare al ricorrente il presente decreto e di darne comunicazione alla Commissione Territoriale nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino.
Torino, 20.10.2025
Il Giudice estensore Il Presidente Monica Mastrandrea OB TT 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Britannica, Costa d'Avorio, 2025, ultimo accesso 28.03.2025: https://www.britannica.com/place/Cote- dIvoire/Constitutional-framework 2 International Monetary Fund, Cote d' Economic Transformation and adapting to Climate Change, Controparte_5 14.01.2025: https://www.imf.org/en/News/Articles/2025/01/14/cf-cote-d-ivoire-fostering-economic-transformation-and- adapting-to-climate-change 3 BBC News, Ivory Coast election: wins 3 novembre Persona_11 Persona_12 2020, https://www.bbc.com/news/world-africa-54778200 4 UNHCR, Ivorians flee to neighbouring countries fearing post-electoral violence, 3 novembre 2020, https://www.unhcr.org/news/briefing/2020/11/5fa118a44/ivorians-flee-neighbouring-countries-fearing-post- electoral-violence.html; OHCHR, Bachelet urges meaningful dialogue in aftermath of Cote d'Ivoire election, 9 novembre 2020, https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26487&LangID=E 5 Human Rights Watch, Côte d'Ivoire: Post-Election Violence, Repression, Over 50 Killed Since Presidential Poll;
Dozen Opposition Leaders Arrested, 2 dicembre 2020, https://www.hrw.org/news/2020/12/02/cote-divoire-post-election- violence-repression; Côte d'Ivoire: The use of machetes and guns reveals horrors of post-election Controparte_3 violence, 16 novembre 2020, https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/11/cote-divoire-use-of-machetes-and-guns- reveals-horrors/ 6 United Nations Security Council, Report of the Secretary-General on the activities of the United Nations Office for West Africa and the Sahel, S/2020/1293, 24 dicembre 2020, p. 2, https://unowas.unmissions.org/sites/default/files/s_2020_1293_e.pdf; RFI, Côte d'Ivoire: , ex- Persona_13 candidat à la présidentielle, 15 Dicembre Controparte_6 2020, https://www.rfi.fr/fr/afrique/20201215-c%C3%B4t%C3%A9-d-ivoire-kouadio-konan-bertin-nomm%C3%A9- ministre-de-la-r%C3%A9conciliation Con 7 What now for ?, 17 giugno 2021, https://www.rfi.fr/en/africa/20210617-what-now- Parte_2 for-c%C3%B4te-d-ivoire-s-laurent-gbagbo-fri-alassane-ouattara-politics-africa 19 Le Monde Afrique, « Les enfants “microbes” sont un signe de l'apartheid économique qui s'installe en Côte d'Ivoire », 01.04.2018, url;
Understanding Côte d'Ivoire's “Microbes”: Towards Safe and Inclusive Cities, in CP_15 Social Theories of Urban Violence in the Global South (pp.161-182), https://www.researchgate.net/publication/329674757_Understanding_Cote_d'Ivoire's_Microbes_Towards_Safe_and_In clusive_Cities; 20 EASO, Costa d'Avorio, Notizie sul paese, Informazioni sui paesi d'origine, giugno 2019, https://www.ecoi.net/en/file/local/2018206/2019_EASO_COI_Cotedivoire_IT.pdf, p.54;