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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 01/07/2025, n. 2544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2544 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona del dott. Alessandro Auletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al RG n. 7094/2021, tra
(C.F.: Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso – come da procura in atti - dall'avvocato GIUSEPPE CHIARIELLO, (C.F.: con domicilio digitale eletto presso C.F._2
l'indirizzo PEC indicato in atti
OPPONENTE
e
(P.IVA Controparte_1 P.IVA_1 in persona del l.r.p.t. rappresentata e difesa – come da procura in atti - dall'avvocato RODOLFO SPANÒ (C.F.: con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC C.F._3 indicato in atti
OPPOSTA
OGGETTO
Opposizione a decreto ingiuntivo n.1870/2021
CONCLUSIONI
Come da verbali ed atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il sig. propone opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1
1870/2021 emesso il 5.5.2021 dal Tribunale di Napoli Nord a mezzo del quale gli era ingiunto, ai sensi dell'art. 642 c.p.c., il pagamento di euro 35.500,00 oltre interessi, spese e compensi e a tal fine conviene in giudizio Controparte_1 in persona del l.r.p.t. per sentire accogliere le seguenti
[...] conclusioni:
“PRELIMINARMENTE a) revocare, dichiarare nullo ovvero caducare di ogni e qualsiasi effetto il decreto ingiuntivo concesso dal G.U. del Tribunale di Napoli Nord in data 03.05.2021 essendo la pretesa monitoria infondata nei confronti dell'opponente; b) dichiarare la carenza di legittimazione passiva per mancanza di titolarità nei confronti del sig. ; c) dichiarare la nullità dell'atto di precetto, Parte_1
d) Sospendere l'esecutività dei titoli azionati;
NEL MERITO e) revocare, dichiarare nullo ovvero caducare di ogni e qualsiasi effetto l'atto di precetto per le motivazioni sopra esposte essendo la pretesa monitoria infondata nei confronti dell'opponente; f) il tutto con vittoria di spese, anche forfettarie, diritti ed onorari di causa da attribuirsi allo scrivente procuratore che se ne dichiara antistatario”.
2. Eccepisce preliminarmente il difetto di legittimazione passiva rilevando di non svolgere alcuna attività commerciale né di essere titolare di partita iva chiedendo, in via istruttoria, la produzione della documentazione afferente il credito. In secondo luogo, afferma che i titoli sono stati sottoscritti personalmente dallo stesso a garanzia di una fornitura effettuata dall'opposta alla Acri Shoes s.r.l. (successivamente fallita e nella cui procedura fallimentare controparte ha presentato domanda di ammissione al passivo).
3. Nel merito richiamando i principi in tema di onere della prova, deduce l'infondatezza della pretesa e, in ogni caso, eccepisce la nullità del precetto per la mancanza dell'avviso al debitore (persona fisica) di cui all'art. 480 comma 2, secondo periodo c.p.c.
4. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 17.2.2022 si è costituita in giudizio in persona Controparte_1 del l.r.p.t. contestando le avverse domande e formulando le seguenti conclusioni:
“in via preliminare rigettare la richiesta di sospensione della efficacia esecutiva del D.I. opposto perché l'opposizione non è fondata su prova scritta e non è di pronta e facile soluzione;
rigettare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'opponente perché infondata;
rigettare la domanda per tutti i motivi esposti in comparsa e, di conseguenza, confermare il decreto ingiuntivo concesso dal Tribunale di Napoli Nord in data 03.05.2021 essendo la pretesa monitoria fondata nei confronti del sig. ; rigettare anche l'opposizione a precetto perché infondata. Con Parte_1 vittoria di spese e risarcimento dei danni da lite temeraria da liquidarsi di ufficio secondo il giusto ed il dovuto ex art. 96 c.p.c.”.
5. A fondamento delle proprie conclusioni rileva la mancata contestazione dell'ammontare del credito ed eccepisce il carattere dilatorio dell'avversa difesa affermando che: I) gli assegni de quibus sono relativi alla merce fornita dalla società opposta agli inizi del 2018; II) nell'ambito della prassi commerciale tra le parti il sig. ra solito, dopo la consegna delle merce, rilasciare al fornitore un assegno a Pt_1 propria firma personale;
III) la merce è stata regolarmente consegnata all'odierno opponente;
IV) della presunta garanzia dei titoli emessi dall'opponente per la Acri Shoes s.r.l. l'odierna opposta non è stata mai a conoscenza (rilevando che la circostanza non era stata esposta nel procedimento prefallimentare nè nelle successive fasi del giudizio) venendo in luce solo in seguito alla notifica dell'opposizione al decreto ingiuntivo. Sul punto precisa che la propria posizione creditoria è complessivamente pari ad euro 127.359,30 (di cui euro 15.664,64 per assegno 0411179616-03 emesso in relazione alle fatture per il 2019; ed euro 111.694,66 per le fatture emesse nel 2020 quest'ultimo mai garantito da controparte); V) gli assegni de quibus sono a firma del debitore (e non della Acri Shoes) con la conseguente legittimazione passiva dell'odierno opponente;
VI) il motivo di opposizione al precetto è infondato considerato che l'atto contiene l'avvertimento censurato.
6. Disattesa l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività, il GI ha formulato una proposta ex art. 185 bis c.p.c. concedendo i termini ex art. 183 VI comma c.p.c. e rinviando la causa all'udienza dell'11.7.2022.
7. La trattazione del giudizio è stata ripetutamente rinviata per la pendenza di trattative per bonario componimento;
fino all'udienza del 26.1.2023, all'esito della quale, la sola parte opposta ha accettato la proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c. Il G.I. ha ammesso i mezzi istruttori articolati da quest'ultima.
8. Espletata l'istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 25.11.2024 rinviata d'ufficio al 6.3.2025.
9. Alla predetta udienza lo scrivente, subentrato sul ruolo a far data dal 30.9.2024, ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di legge.
10. Nelle comparse conclusionali le parti hanno ribadito i propri asserti difensivi, ulteriormente affinandoli, insistendo nelle proprie domande ed eccezioni.
11. La domanda di parte opponente va rigettata nei termini e per le ragioni che si vanno a chiarire.
12. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di nullità del precetto formulata da parte opponente considerato che: a) la predetta censura non è stata documentata dalle parti mediante l'allegazione nel fascicolo dell'atto di precetto;
b) la questione rileva sub specie art. 617 c.p.c. e non può certamente essere dedotta in sede di opposizione a d.i.; c) ad ogni modo, l'omessa indicazione dell'avvertimento di cui all'art. 480 c.p.c. secondo cui il debitore può avvalersi di “un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, [per] porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore”, non determina la nullità dell'atto ma una mera irregolarità formale stante il carattere tassativo dell'invalidità ex art. 156 c.p.c. (cfr. ex multis Trib. Milano, 30.3.2016, n. 4347; Cass., 26.7.2022, n. 23343).
13. Nel merito, la domanda (per ciò che concerne le questioni afferenti alla pretesa creditoria consacrata nel d.i. oggetto dell'opposizione) va, come si anticipava, rigettata.
14. È noto che con l'opposizione al decreto ingiuntivo si instaura una fase eventuale del giudizio, a contradittorio differito e connotata dalla c.d. “cognizione piena”, in relazione alla quale il riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c. non subisce deroghe. Infatti, considerato il carattere generale della richiamata disposizione, il creditore deve dimostrare il fatto costitutivo mentre il debitore il fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell'avversa pretesa.
La costante giurisprudenza ha ribadito che, in disparte l'inversione meramente formale delle posizioni di opponente (convenuto nel giudizio monitorio) ed opposto (creditore ricorrente) – rispettivamente attore e convenuto formali in fase di opposizione –, sul piano sostanziale le parti conservano le posizioni rispettivamente assunte nella fase monitoria, con quanto ne consegue in tema di riparto degli oneri probatori, preclusioni e decadenze.
Pertanto, il creditore opposto - ma attore in senso sostanziale – è tenuto a provare il fatto costitutivo per cui ha agito ed il debitore opponente - ma convenuto in senso sostanziale - dovrà allegare i fatti modificativi o estintivi di quel diritto (cfr. Corte app. Napoli, n. 156 del 17.01.2024).
15. Tale principio di carattere generale, laddove il credito si fondi su un assegno che, rappresentando una promessa di pagamento, determina l'applicazione dell'art. 1988 c.c. e la conseguente inversione dell'onere probatorio;
ciò in quanto, a mente della citata disposizione, “la promessa di pagamento o il riconoscimento del debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale [la cui esistenza] si presume fino a prova contraria”.
Si determina un'astrazione processuale favorevole al presunto creditore, laddove risulti tale sulla scorta delle regole disciplinanti la circolazione del titolo.
Al contrario, grava sul debitore l'onere di provare l'inesistenza di tale rapporto ovvero lo specifico contenuto causale di esso, nonché l'estinzione delle obbligazioni nascenti dal rapporto causale.
A conferma di quanto detto milita la giurisprudenza a mente della quale “il creditore è dispensato dalla prova del rapporto fondamentale, che si presume esistente fino a prova contraria” mentre il debitore deve dare prova dell'inesistenza della pretesa allegata dal creditore (cfr. Cass., n. 17713/2016).
16. Nel caso in esame deve ritenersi pienamente assolto l'onere probatorio incombente sulla società Controparte_1 uale creditrice opposta, avendo questa depositato (sia nel fascicolo monitorio
[...] che nel presente giudizio) i titoli de quibus unitamente ai “buoni di consegna”.
17. Al contrario l'opponente non ha dimostrato l'inesistenza della pretesa allegata dal creditore.
18. Dalla documentazione prodotta dall'opponente e dall'istruttoria condotta nel giudizio, è emerso che: I) il debitore non ha provato l'inesistenza (né un fatto modificativo o estintivo) dell'avversa pretesa né ha dimostrato univocamente che gli assegni (firmati personalmente – a differenza di altri assegni allegati dall'opposta riportanti il timbro della società di cui l'opponente era l.r.p.t. prima della dichiarazione di fallimento) fossero stati emessi a proprio nome come garanzia di debiti contratti dalla società Acri Shoes srl (poi fallita) verso l'odierna opposta;
II) confrontando le dichiarazioni rese dall'opponente in sede di interrogatorio formale con la documentazione allegata da controparte, si rileva una discrasia quanto agli importi e agli anni ai quali la fornitura delle merce fa riferimento (riferita al 2019 secondo l'opponente, invece al 2018 per l'opposta); III) dall'esame degli atti e dei provvedimenti giudiziari emessi in seno al procedimento fallimentare della società Acri Shoes srl, l'odierno opponente non ha mai dichiarato l'assunzione di siffatta garanzia;
IV) parte opponente non ha documentato di aver sporto denuncia querela (e tale circostanza assume senz'altro rilievo indiziario); V) i testi escussi all'udienza del 16.11.2023 (alle cui dichiarazioni deve riconoscersi - in considerazione della concordanza fra le deposizioni rese - un più incisivo valore probatorio rispetto a quelle rese dall'interrogando, anche alla luce della finalità confessoria di tale mezzo istruttorio) concordano nell'affermare che: a) l'opponente svolgeva l'attività di vendita anche “direttamente a nome suo” e in relazione ad essa (come per la merce fornita dalla creditrice alla Acri Shoes srl) erano emesse le fatture sempre nei confronti della sua società; b) i documenti di vendita (indistintamente emessi sia in favore del l.r.p.t. in proprio che della sua società) erano sottoscritti dall'opponente o da persone presenti alla consegna.
19. Per altro verso preme evidenziare che il contegno dell'opponente ha assunto rilevanza ai fini della formazione del convincimento del Giudicante anche in relazione al riparto degli oneri probatori.
Invero parte opponente non ha contestato specificamente il credito de quo agitur, eccependo genericamente il difetto di legittimazione passiva e la mancanza del rapporto sottostante riconoscendo il fatto come “pacifico”.
Pertanto, trova applicazione l'orientamento giurisprudenziale a mente del quale “i fatti dedotti da una parte possano considerarsi incontroversi e non richiedano quindi la prova specifica, non basta che essi non siano stati contestati dalla controparte, ma è necessario che questa li ammetta espressamente o assuma una condotta processuale che presuppone la loro esistenza” (cfr. Cass. n. 10864/2018).
20. Quanto precedentemente evidenziato è corroborato dalle dichiarazioni rese dall'opponente in sede di interrogatorio formale dalle quali è risultato che: I) sussisteva fra le parti la prassi dell'emissione di fatture alle quali seguiva un pagamento differito rispetto alla consegna della merce (corroborando l'esistenza, per lo meno indiziaria, del rapporto commerciale sottostante); II) i pagamenti avvenivano mensilmente mediante la consegna di assegni (tale circostanza assume maggior rilievo considerando l'omessa allegazione di denuncia querela avverso gli assegni de quibus); III) la merce indicata nei buoni di consegna era stata effettivamente consegnata dall'opposta.
21. In ragione dell'anzidetto e delle risultanze dell'istruttoria condotta nel giudizio, non può trovare accoglimento l'eccezione di difetto di legittimazione passiva invocata dall'opponente rispetto agli assegni sottoscritti a nome proprio (e a garanzia di debiti asseritamente contratti dalla Acri Shoes srl) in favore dell'opposta.
22. La domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata da parte opposta non può trovare accoglimento considerato che le ipotesi disciplinate dai commi 1 e 2 dell'art. 96 c.p.c. richiedono espressamente, quali loro elementi fondanti, il preciso accertamento di tutti i requisiti tipici dell'illecito civile (cfr. Corte Cost. n. 152/2016) che, nel caso di specie, non risultano dimostrati, non potendosi configurare un danno in re ipsa.
23. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in appresso.
Letto il d.m. n. 55 del 2014 e ss. mm., tenuto conto dello scaglione di riferimento e dell'attività effettivamente compiuta, applicata, in ragione del carattere non complesso degli accertamenti compiuti, che giustificano una riduzione del 30% in ragione dell'art. 4, comma 1, d.m. cit., le stesse sono quantificate in complessivi euro 5.331,20.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n. 7094/2021, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) RIGETTA la domanda e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1870/2021;
2) CONDANNA il sig. alla refusione delle spese di lite in favore Parte_1 dell'opposta, da quantificarsi in euro 5.331,20 oltre rimborso delle s.g. nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Aversa, il 25.6.2025
Il Giudice dott. Alessandro Auletta
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona del dott. Alessandro Auletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al RG n. 7094/2021, tra
(C.F.: Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso – come da procura in atti - dall'avvocato GIUSEPPE CHIARIELLO, (C.F.: con domicilio digitale eletto presso C.F._2
l'indirizzo PEC indicato in atti
OPPONENTE
e
(P.IVA Controparte_1 P.IVA_1 in persona del l.r.p.t. rappresentata e difesa – come da procura in atti - dall'avvocato RODOLFO SPANÒ (C.F.: con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC C.F._3 indicato in atti
OPPOSTA
OGGETTO
Opposizione a decreto ingiuntivo n.1870/2021
CONCLUSIONI
Come da verbali ed atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il sig. propone opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1
1870/2021 emesso il 5.5.2021 dal Tribunale di Napoli Nord a mezzo del quale gli era ingiunto, ai sensi dell'art. 642 c.p.c., il pagamento di euro 35.500,00 oltre interessi, spese e compensi e a tal fine conviene in giudizio Controparte_1 in persona del l.r.p.t. per sentire accogliere le seguenti
[...] conclusioni:
“PRELIMINARMENTE a) revocare, dichiarare nullo ovvero caducare di ogni e qualsiasi effetto il decreto ingiuntivo concesso dal G.U. del Tribunale di Napoli Nord in data 03.05.2021 essendo la pretesa monitoria infondata nei confronti dell'opponente; b) dichiarare la carenza di legittimazione passiva per mancanza di titolarità nei confronti del sig. ; c) dichiarare la nullità dell'atto di precetto, Parte_1
d) Sospendere l'esecutività dei titoli azionati;
NEL MERITO e) revocare, dichiarare nullo ovvero caducare di ogni e qualsiasi effetto l'atto di precetto per le motivazioni sopra esposte essendo la pretesa monitoria infondata nei confronti dell'opponente; f) il tutto con vittoria di spese, anche forfettarie, diritti ed onorari di causa da attribuirsi allo scrivente procuratore che se ne dichiara antistatario”.
2. Eccepisce preliminarmente il difetto di legittimazione passiva rilevando di non svolgere alcuna attività commerciale né di essere titolare di partita iva chiedendo, in via istruttoria, la produzione della documentazione afferente il credito. In secondo luogo, afferma che i titoli sono stati sottoscritti personalmente dallo stesso a garanzia di una fornitura effettuata dall'opposta alla Acri Shoes s.r.l. (successivamente fallita e nella cui procedura fallimentare controparte ha presentato domanda di ammissione al passivo).
3. Nel merito richiamando i principi in tema di onere della prova, deduce l'infondatezza della pretesa e, in ogni caso, eccepisce la nullità del precetto per la mancanza dell'avviso al debitore (persona fisica) di cui all'art. 480 comma 2, secondo periodo c.p.c.
4. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 17.2.2022 si è costituita in giudizio in persona Controparte_1 del l.r.p.t. contestando le avverse domande e formulando le seguenti conclusioni:
“in via preliminare rigettare la richiesta di sospensione della efficacia esecutiva del D.I. opposto perché l'opposizione non è fondata su prova scritta e non è di pronta e facile soluzione;
rigettare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'opponente perché infondata;
rigettare la domanda per tutti i motivi esposti in comparsa e, di conseguenza, confermare il decreto ingiuntivo concesso dal Tribunale di Napoli Nord in data 03.05.2021 essendo la pretesa monitoria fondata nei confronti del sig. ; rigettare anche l'opposizione a precetto perché infondata. Con Parte_1 vittoria di spese e risarcimento dei danni da lite temeraria da liquidarsi di ufficio secondo il giusto ed il dovuto ex art. 96 c.p.c.”.
5. A fondamento delle proprie conclusioni rileva la mancata contestazione dell'ammontare del credito ed eccepisce il carattere dilatorio dell'avversa difesa affermando che: I) gli assegni de quibus sono relativi alla merce fornita dalla società opposta agli inizi del 2018; II) nell'ambito della prassi commerciale tra le parti il sig. ra solito, dopo la consegna delle merce, rilasciare al fornitore un assegno a Pt_1 propria firma personale;
III) la merce è stata regolarmente consegnata all'odierno opponente;
IV) della presunta garanzia dei titoli emessi dall'opponente per la Acri Shoes s.r.l. l'odierna opposta non è stata mai a conoscenza (rilevando che la circostanza non era stata esposta nel procedimento prefallimentare nè nelle successive fasi del giudizio) venendo in luce solo in seguito alla notifica dell'opposizione al decreto ingiuntivo. Sul punto precisa che la propria posizione creditoria è complessivamente pari ad euro 127.359,30 (di cui euro 15.664,64 per assegno 0411179616-03 emesso in relazione alle fatture per il 2019; ed euro 111.694,66 per le fatture emesse nel 2020 quest'ultimo mai garantito da controparte); V) gli assegni de quibus sono a firma del debitore (e non della Acri Shoes) con la conseguente legittimazione passiva dell'odierno opponente;
VI) il motivo di opposizione al precetto è infondato considerato che l'atto contiene l'avvertimento censurato.
6. Disattesa l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività, il GI ha formulato una proposta ex art. 185 bis c.p.c. concedendo i termini ex art. 183 VI comma c.p.c. e rinviando la causa all'udienza dell'11.7.2022.
7. La trattazione del giudizio è stata ripetutamente rinviata per la pendenza di trattative per bonario componimento;
fino all'udienza del 26.1.2023, all'esito della quale, la sola parte opposta ha accettato la proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c. Il G.I. ha ammesso i mezzi istruttori articolati da quest'ultima.
8. Espletata l'istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 25.11.2024 rinviata d'ufficio al 6.3.2025.
9. Alla predetta udienza lo scrivente, subentrato sul ruolo a far data dal 30.9.2024, ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di legge.
10. Nelle comparse conclusionali le parti hanno ribadito i propri asserti difensivi, ulteriormente affinandoli, insistendo nelle proprie domande ed eccezioni.
11. La domanda di parte opponente va rigettata nei termini e per le ragioni che si vanno a chiarire.
12. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di nullità del precetto formulata da parte opponente considerato che: a) la predetta censura non è stata documentata dalle parti mediante l'allegazione nel fascicolo dell'atto di precetto;
b) la questione rileva sub specie art. 617 c.p.c. e non può certamente essere dedotta in sede di opposizione a d.i.; c) ad ogni modo, l'omessa indicazione dell'avvertimento di cui all'art. 480 c.p.c. secondo cui il debitore può avvalersi di “un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, [per] porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore”, non determina la nullità dell'atto ma una mera irregolarità formale stante il carattere tassativo dell'invalidità ex art. 156 c.p.c. (cfr. ex multis Trib. Milano, 30.3.2016, n. 4347; Cass., 26.7.2022, n. 23343).
13. Nel merito, la domanda (per ciò che concerne le questioni afferenti alla pretesa creditoria consacrata nel d.i. oggetto dell'opposizione) va, come si anticipava, rigettata.
14. È noto che con l'opposizione al decreto ingiuntivo si instaura una fase eventuale del giudizio, a contradittorio differito e connotata dalla c.d. “cognizione piena”, in relazione alla quale il riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c. non subisce deroghe. Infatti, considerato il carattere generale della richiamata disposizione, il creditore deve dimostrare il fatto costitutivo mentre il debitore il fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell'avversa pretesa.
La costante giurisprudenza ha ribadito che, in disparte l'inversione meramente formale delle posizioni di opponente (convenuto nel giudizio monitorio) ed opposto (creditore ricorrente) – rispettivamente attore e convenuto formali in fase di opposizione –, sul piano sostanziale le parti conservano le posizioni rispettivamente assunte nella fase monitoria, con quanto ne consegue in tema di riparto degli oneri probatori, preclusioni e decadenze.
Pertanto, il creditore opposto - ma attore in senso sostanziale – è tenuto a provare il fatto costitutivo per cui ha agito ed il debitore opponente - ma convenuto in senso sostanziale - dovrà allegare i fatti modificativi o estintivi di quel diritto (cfr. Corte app. Napoli, n. 156 del 17.01.2024).
15. Tale principio di carattere generale, laddove il credito si fondi su un assegno che, rappresentando una promessa di pagamento, determina l'applicazione dell'art. 1988 c.c. e la conseguente inversione dell'onere probatorio;
ciò in quanto, a mente della citata disposizione, “la promessa di pagamento o il riconoscimento del debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale [la cui esistenza] si presume fino a prova contraria”.
Si determina un'astrazione processuale favorevole al presunto creditore, laddove risulti tale sulla scorta delle regole disciplinanti la circolazione del titolo.
Al contrario, grava sul debitore l'onere di provare l'inesistenza di tale rapporto ovvero lo specifico contenuto causale di esso, nonché l'estinzione delle obbligazioni nascenti dal rapporto causale.
A conferma di quanto detto milita la giurisprudenza a mente della quale “il creditore è dispensato dalla prova del rapporto fondamentale, che si presume esistente fino a prova contraria” mentre il debitore deve dare prova dell'inesistenza della pretesa allegata dal creditore (cfr. Cass., n. 17713/2016).
16. Nel caso in esame deve ritenersi pienamente assolto l'onere probatorio incombente sulla società Controparte_1 uale creditrice opposta, avendo questa depositato (sia nel fascicolo monitorio
[...] che nel presente giudizio) i titoli de quibus unitamente ai “buoni di consegna”.
17. Al contrario l'opponente non ha dimostrato l'inesistenza della pretesa allegata dal creditore.
18. Dalla documentazione prodotta dall'opponente e dall'istruttoria condotta nel giudizio, è emerso che: I) il debitore non ha provato l'inesistenza (né un fatto modificativo o estintivo) dell'avversa pretesa né ha dimostrato univocamente che gli assegni (firmati personalmente – a differenza di altri assegni allegati dall'opposta riportanti il timbro della società di cui l'opponente era l.r.p.t. prima della dichiarazione di fallimento) fossero stati emessi a proprio nome come garanzia di debiti contratti dalla società Acri Shoes srl (poi fallita) verso l'odierna opposta;
II) confrontando le dichiarazioni rese dall'opponente in sede di interrogatorio formale con la documentazione allegata da controparte, si rileva una discrasia quanto agli importi e agli anni ai quali la fornitura delle merce fa riferimento (riferita al 2019 secondo l'opponente, invece al 2018 per l'opposta); III) dall'esame degli atti e dei provvedimenti giudiziari emessi in seno al procedimento fallimentare della società Acri Shoes srl, l'odierno opponente non ha mai dichiarato l'assunzione di siffatta garanzia;
IV) parte opponente non ha documentato di aver sporto denuncia querela (e tale circostanza assume senz'altro rilievo indiziario); V) i testi escussi all'udienza del 16.11.2023 (alle cui dichiarazioni deve riconoscersi - in considerazione della concordanza fra le deposizioni rese - un più incisivo valore probatorio rispetto a quelle rese dall'interrogando, anche alla luce della finalità confessoria di tale mezzo istruttorio) concordano nell'affermare che: a) l'opponente svolgeva l'attività di vendita anche “direttamente a nome suo” e in relazione ad essa (come per la merce fornita dalla creditrice alla Acri Shoes srl) erano emesse le fatture sempre nei confronti della sua società; b) i documenti di vendita (indistintamente emessi sia in favore del l.r.p.t. in proprio che della sua società) erano sottoscritti dall'opponente o da persone presenti alla consegna.
19. Per altro verso preme evidenziare che il contegno dell'opponente ha assunto rilevanza ai fini della formazione del convincimento del Giudicante anche in relazione al riparto degli oneri probatori.
Invero parte opponente non ha contestato specificamente il credito de quo agitur, eccependo genericamente il difetto di legittimazione passiva e la mancanza del rapporto sottostante riconoscendo il fatto come “pacifico”.
Pertanto, trova applicazione l'orientamento giurisprudenziale a mente del quale “i fatti dedotti da una parte possano considerarsi incontroversi e non richiedano quindi la prova specifica, non basta che essi non siano stati contestati dalla controparte, ma è necessario che questa li ammetta espressamente o assuma una condotta processuale che presuppone la loro esistenza” (cfr. Cass. n. 10864/2018).
20. Quanto precedentemente evidenziato è corroborato dalle dichiarazioni rese dall'opponente in sede di interrogatorio formale dalle quali è risultato che: I) sussisteva fra le parti la prassi dell'emissione di fatture alle quali seguiva un pagamento differito rispetto alla consegna della merce (corroborando l'esistenza, per lo meno indiziaria, del rapporto commerciale sottostante); II) i pagamenti avvenivano mensilmente mediante la consegna di assegni (tale circostanza assume maggior rilievo considerando l'omessa allegazione di denuncia querela avverso gli assegni de quibus); III) la merce indicata nei buoni di consegna era stata effettivamente consegnata dall'opposta.
21. In ragione dell'anzidetto e delle risultanze dell'istruttoria condotta nel giudizio, non può trovare accoglimento l'eccezione di difetto di legittimazione passiva invocata dall'opponente rispetto agli assegni sottoscritti a nome proprio (e a garanzia di debiti asseritamente contratti dalla Acri Shoes srl) in favore dell'opposta.
22. La domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata da parte opposta non può trovare accoglimento considerato che le ipotesi disciplinate dai commi 1 e 2 dell'art. 96 c.p.c. richiedono espressamente, quali loro elementi fondanti, il preciso accertamento di tutti i requisiti tipici dell'illecito civile (cfr. Corte Cost. n. 152/2016) che, nel caso di specie, non risultano dimostrati, non potendosi configurare un danno in re ipsa.
23. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in appresso.
Letto il d.m. n. 55 del 2014 e ss. mm., tenuto conto dello scaglione di riferimento e dell'attività effettivamente compiuta, applicata, in ragione del carattere non complesso degli accertamenti compiuti, che giustificano una riduzione del 30% in ragione dell'art. 4, comma 1, d.m. cit., le stesse sono quantificate in complessivi euro 5.331,20.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n. 7094/2021, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) RIGETTA la domanda e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1870/2021;
2) CONDANNA il sig. alla refusione delle spese di lite in favore Parte_1 dell'opposta, da quantificarsi in euro 5.331,20 oltre rimborso delle s.g. nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Aversa, il 25.6.2025
Il Giudice dott. Alessandro Auletta