Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' dell'articolo 43 della Convenzione medesima.
La presente legge, munita dei sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 dicembre 1960
GRONCHI
FANFANI - SEGNI - GONELLA - ZACCAGNINI - SPATARO - MARTINELLI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' dell'articolo 43 della Convenzione medesima.
La presente legge, munita dei sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 dicembre 1960
GRONCHI
FANFANI - SEGNI - GONELLA - ZACCAGNINI - SPATARO - MARTINELLI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA