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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 09/05/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Piacenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Laura Ventriglia Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di 1° grado promossa con ricorso depositato in data 15.2.2023
da
c.f. nata a [...], Parte_1 C.F._1
Punjab (India) il 06.02.1987, rappresentata e difesa dall'Avv. Monica Magnelli, elettivamente domiciliata presso il relativo studio sito in Piacenza, via Melchiorre Gioia,
n. 14, in virtù di procura alle liti in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
contro
c.f. , nato in [...], il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. Veronica Bardugoni, elettivamente domiciliato presso il relativo studio sito in Piacenza, via Giovanni Battista Scalabrini, n. 10, come da delega in calce alla memoria difensiva su foglio separato.
- RESISTENTE -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica Dott. Grazia
Pradella.
- INTERVENUTO -
All'udienza del 5.12.2024, la causa veniva posta in decisione alle seguenti
CONCLUSIONI
PER LA RICORRENTE: precisate come in atti.
PER IL RESISTENTE: precisate come in atti.
PER IL P.M.:
“Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la separazione dei coniugi di cui è causa, con tutte
le conseguenze e gli adempimenti di legge”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 706 c.p.c. depositato in data 15.2.2023 Parte_1
chiedeva di sentire dichiarare la separazione personale, con addebito, dal marito
[...]
con il quale aveva contratto matrimonio in data 12.2.2014 in Batala (India), CP_1
non trascritto in Italia, precisando:
che dall'unione era nato, in data 11.6.2015, il figlio Persona_1
che nel corso della convivenza matrimoniale, ma soprattutto negli ultimi due anni, il signor , spesso visibilmente alterato dall'abuso pressoché quotidiano di alcolici e CP_1
superalcolici, aveva sottoposto la moglie – anche alla presenza del figlio minore – ad inaccettabile violenza fisica, psicologica ed economica;
che almeno in un'occasione, precisamente nel dicembre 2021, mentre la ricorrente si trovava al lavoro presso il signor aveva lasciato il piccolo a CP_2 CP_1 Per_1
casa da solo per diverse ore (senza neppure preoccuparsi di dargli da mangiare) e, una volta rientrato a casa ed aver visto il bambino in lacrime, l'aveva percosso;
a fronte di ciò, in data 23.12.2021, essa ricorrente si era determinata a chiedere aiuto alle Forze dell'Ordine che, di concerto con il Servizio Sociale e il Centro Antiviolenza, avevano provveduto alla collocazione di madre e figlio in protezione in regime di emergenza;
che il Servizio Sociale Asp Azalea aveva trasmesso relazione urgente alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna per l'assunzione di ogni provvedimento a tutela del minore;
che con decreto provvisorio del 24.03.2022 il Tribunale per i Minorenni, in via di urgenza, aveva affidato al Servizio Sociale con collocazione in luogo protetto Per_1
insieme alla madre, demandando al medesimo Servizio la regolamentazione degli incontri tra padre e figlio in forma protetta, la valutazione delle competenze genitoriali di entrambi i genitori nonché l'avvio del padre al SerD e a un percorso per uomini maltrattanti;
che dopo il collocamento in protezione della moglie e del figlio, , non solo CP_1
non si era minimamente preoccupato di dove fosse la sua famiglia, ma non aveva neppure dato seguito alle richieste di contatto e di convocazione a lui trasmesse dal Servizio
Sociale;
che, in conseguenza delle condotte maltrattanti, era stato incardinato nei confronti di il procedimento penale n. 4575/2021 R.G.N.R., allo stato in fase di indagini;
CP_1
che fino al mese di dicembre 2021 essa ricorrente aveva svolto attività lavorativa presso ma, a seguito del collocamento in contesto protetto, il contratto di lavoro CP_2
era cessato in data 31.12.2021;
che essa ricorrente si era occupata in via esclusiva dell'accudimento e della gestione di non potendo neppure contare sul supporto di una rete parentale, Per_1 motivo per cui faticava a reperire un'attività lavorativa conciliabile con i suoi impegni di madre, mentre godeva di una posizione lavorativa stabile, percependo una CP_1
retribuzione mensile di circa 1.800,00 Euro.
Sulla base di tali motivi, la ricorrente chiedeva che fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito. Domandava altresì
l'affidamento del figlio minore alla madre, nelle forme dell'affidamento Persona_1
c.d. “super esclusivo”, con diritto e dovere per il padre di vederlo secondo le modalità ritenute opportune nell'esclusivo interesse del minore e comunque solo a mezzo di incontri protetti se non disturbanti. Chiedeva inoltre di porre a carico del padre un contributo per il mantenimento del figlio minore in misura non inferiore ad Euro 400,00 mensili, oltre rivalutazione Istat ed oltre al 50% delle spese straordinarie come individuate nelle linee guida elaborate dal CNF, fatta eccezione per la retta della mensa scolastica, anch'essa da ritenersi spesa straordinaria non necessitante di preventivo assenso e, dunque, da non considerarsi ricompresa nell'assegno di mantenimento ordinario.
Chiedeva altresì di disporre il versamento dell'Assegno Unico per il figlio minore integralmente a suo favore e di porre a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla moglie un assegno di mantenimento in misura non inferiore ad Euro 300,00 mensili, da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat.
Con decreto in data 21-22.2.2023, la Presidente di Sezione fissava l'udienza del
18.4.2023 per la comparizione delle parti davanti a sé, con assegnazione di termine alla parte ricorrente per la notifica del ricorso e del decreto ed alla parte resistente per la costituzione in giudizio, ordinando a quest'ultima l'allegazione delle dichiarazioni dei redditi relative agli ultimi tre anni.
Con memoria depositata in data 13.4.2023 si costituiva in giudizio
[...]
aderendo alla domanda di separazione personale dalla moglie, ma contestando CP_1
la ricostruzione dei fatti operata in ricorso, in particolare deducendo: che le difficoltà riscontrate dai coniugi nel corso della convivenza matrimoniale erano connesse a diversità di cultura e di vedute, anche in ordine alla gestione della vita familiare;
che esso resistente dal suo arrivo in Italia aveva provveduto integralmente al mantenimento della famiglia, non impedendo però al coniuge di reperire un'occupazione lavorativa, tanto che la moglie prima della nascita di aveva svolto lavori Per_1
stagionali mentre, dopo la nascita del figlio, aveva conseguito la patente di guida anche grazie al sostegno economico del marito ed aveva acquistato una piccola utilitaria, avendo la stessa iniziato a lavorare presso inoltre, contrariamente a quanto sostenuto CP_2 dalla ricorrente, quest'ultima, lungi dall'essere stata sottoposta dal marito a “violenza fisica, psicologica ed economica”, durante la vita coniugale aveva sempre goduto delle risorse reddituali del marito, ricevendo dal coniuge generose somme di denaro che aveva poi potuto inviare direttamente in India alla di lei famiglia di origine;
che la coppia, che in Italia era priva di una rete di sostegno familiare, nel corso della convivenza familiare, aveva vissuto periodi di crisi con incomprensioni degenerate in litigi che, talvolta, avevano comportato da parte di entrambi i coniugi l'utilizzo di toni ben sopra le righe;
nonostante ciò, era stato sempre garantito al figlio il diritto di essere istruito, educato e mantenuto, assicurandogli altresì tutte le cure e le attenzioni necessarie;
che l'intervento dei Servizi Sociali territorialmente competenti ASP Azalea, già agli inizi dell'anno 2022, era stato salvifico per l'integrità fisica e psicologica del signor
, il quale aveva accolto favorevolmente tutti i percorsi prescritti dal Tribunale per i CP_1 Minorenni di Bologna con il decreto provvisorio del 24.3.2022 e aveva accettato tutte le indicazioni anche mediche al medesimo impartite, tra cui il ricovero in struttura specialistica nell'estate 2022; inoltre lo stesso da alcuni mesi aveva iniziato i colloqui psicologici valutativi delle competenze genitoriali ed aveva sempre rispettato gli incontri in forma protetta con il figlio non arrecando mai alcun disturbo alla moglie;
che esso resistente aveva reiteratamente chiesto al proprio Difensore di farsi portavoce con il Difensore della signora del proprio desiderio di riconciliazione con Pt_1
la moglie, la quale, invece, dichiarava di non volersi riconciliare;
che esso resistente si dichiarava disponibile a contribuire al mantenimento del figlio in misura proporzionale alle sue capacità reddituali, svolgendo attività di operaio agricolo, con la qualifica di mungitore, presso la Ditta Fugazza Giacomo, percependo una retribuzione mensile netta di circa 1.400,00 Euro;
che, quanto all'Assegno Unico Universale per il figlio, esso resistente nulla opponeva a che lo stesso fosse percepito per intero dalla ricorrente;
che non sussistevano i presupposti di legge per la statuizione di un assegno di mantenimento a carico del marito in favore della moglie, la quale, nel dicembre 2021, quando aveva deciso di porre fine alla convivenza coniugale, prestava attività lavorativa presso era dotata di reddito proprio e di autonomia di movimento, essendo CP_2
munita di patente di guida e di autovettura personale acquistata con l'aiuto economico del marito;
la cessazione del rapporto di lavoro della moglie, infatti, non era determinata dalla messa in protezione, bensì dalla volontà della stessa di non accettare un eventuale rinnovo del contratto;
peraltro la ricorrente per giovane età e buona salute, era nella condizione di poter reperire un'occupazione lavorativa che le consentisse di mantenersi da sola, mentre la collocazione presso una struttura protetta non era di ostacolo ad un suo impegno in ambito lavorativo.
Sulla base di tali motivi, il resistente chiedeva di sentire pronunciare la separazione personale dei coniugi e di rigettare la richiesta di addebito formulata dalla moglie a carico del marito. Domandava altresì l'affidamento del figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con incarico al Servizio Sociale (già affidatario del minore) di fornire ai genitori ed al minore il supporto anche psicologico ritenuto più adeguato, con collocazione del minore presso la madre e facoltà del padre di vederlo e, qualora il figlio lo desiderasse, tenerlo con sé, con la cadenza e le modalità ritenute più idonee per il minore;
in via subordinata, chiedeva di confermare, almeno temporaneamente, per il periodo ritenuto necessario, l'affidamento del minore al Servizio Sociale già incaricato in forza del provvedimento del 24.03.2022 del Tribunale per i Minorenni di Bologna, affinché proseguisse nei percorsi di supporto alla genitorialità già intrapresi, fornendo ai genitori ed al minore il supporto anche psicologico ritenuto più adeguato, con collocazione del minore con la madre e facoltà del padre di vederlo - ed anche, qualora il figlio lo desiderasse, tenerlo con sé per qualche giorno - con la cadenza e con le modalità ritenute più idonee nell'interesse del minore. Il resistente si dichiarava altresì disponibile al versamento di un contributo per il mantenimento del figlio minore pari a Euro 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per lo stesso e Assegno Unico per il figlio integralmente a favore della ricorrente. Tuttavia, chiedeva il rigetto della domanda formulata dalla moglie volta ad ottenere il versamento di un assegno di mantenimento per sé. Infine, chiedeva l'assegnazione in suo favore dell'ex casa coniugale, di proprietà del datore di lavoro del medesimo, sita in Gragnano Trebbiense
(PC), Frazione Gragnanino n. 9 C/O Azienda Agricola Fugazza.
All'udienza presidenziale del 18.4.2023 comparivano le parti personalmente, assistite dai rispettivi Difensori. Preliminarmente, il Procuratore di parte resistente rappresentava la necessità di nominare di un interprete, considerata la difficoltà del suo assistito nell'esprimersi in lingua italiana, interprete che veniva pertanto nominato e prestava il giuramento di rito. Il Procuratore di parte ricorrente rappresentava che la sua assistita si trovava ancora collocata presso una struttura protetta unitamente al figlio minore e che il Servizio Sociale aveva attivato incontri protetti padre-figlio. Esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo, venivano pertanto sentite le parti. La ricorrente confermava il ricorso precisando che al suo arrivo in Italia nell'ottobre 2014 era incinta di suo figlio e solamente nel 2020 aveva iniziato a lavorare presso CP_2
ma a causa del collocamento in protezione aveva perso il posto di lavoro, mentre in seguito aveva svolto un tirocinio presso I Cucinieri, poi terminato, e allo stato era in cerca di un'occupazione lavorativa. La stessa precisava inoltre di non poter contare sul sostegno di una rete familiare in Italia. Il resistente si riportava alla comparsa di costituzione, dichiarando di aver visto il figlio alcune volte tramite incontri protetti e di non aver versato alcunché per il suo mantenimento limitandosi a portargli qualcosa ad ogni incontro. Riferiva infine di percepire una retribuzione di circa 1.400,00 Euro netti al mese e precisava di proseguire nel percorso indicatogli dal Servizio Sociale.
Su richiesta delle parti, venivano pertanto pronunciati i provvedimenti presidenziali temporanei ed urgenti, autorizzando i coniugi a vivere separati, libero ognuno di scegliere una propria residenza;
inoltre, quanto all'affidamento del figlio minore, alla sua collocazione e frequentazione paterna, veniva disposto in conformità al decreto provvisorio emesso dal Tribunale per i Minorenni di Bologna in data 24.3.2022.
Quanto al contributo per il mantenimento del figlio minore, veniva posto a carico del padre il versamento di un assegno mensile di Euro 350,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per il figlio minore, individuate secondo le linee guida del C.N.F. Infine, veniva posto a carico di il versamento dell'assegno mensile pari a Euro 250,00 a favore di Controparte_1 [...]
da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, disponendo altresì che Parte_1
l'Assegno Unico per il figlio fosse percepito interamente dalla ricorrente. Veniva altresì assegnato termine al Servizio Sociale Asp Azalea per la trasmissione di relazione aggiornata in ordine alla condizione del minore ed all'attività svolta per incarico del
Tribunale per i Minorenni in relazione al nucleo familiare.
Rimesse le parti davanti al Giudice istruttore, all'udienza del 5.10.2023 comparivano i Procuratori delle parti e, su richiesta degli stessi, venivano assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., rinviando ad udienza successiva per la discussione sulle istanze istruttorie. Veniva infine assegnato termine ai Servizi Sociali per la trasmissione della relazione aggiornata.
Depositate le memorie istruttorie da entrambe le parti, all'udienza del 18.1.2024 i
Procuratori delle parti chiedevano concordemente un rinvio, di tal che, al fine di consentire ai Servizi Sociali di ultimare gli approfondimenti agli stessi demandati, la causa veniva rinviata a successiva udienza, assegnando termine al Servizio Sociale per la trasmissione della relazione aggiornata.
Successivamente, depositata la relazione aggiornata dal Servizio Sociale, all'udienza del 23.5.2024, su concorde richiesta dei Procuratori delle parti, veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni.
Precisate le conclusioni da entrambe le parti, all'udienza del 5.12.2024 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e repliche.
Ciò premesso, sussistono i presupposti per la pronuncia di separazione dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
Nella specie, gli elementi che emergono dagli atti del giudizio confermano l'esistenza di una situazione di grave, risalente ed irrimediabile frattura del vincolo coniugale – da ricondursi alle condotte di prevaricazione e violenza tenute dal marito in ambito familiare, che hanno originato il procedimento penale per i reati di maltrattamenti in famiglia ai danni della moglie e del figlio minore – così da doversi ritenere che sia divenuta impossibile la prosecuzione della convivenza matrimoniale e sia venuta a mancare ogni comunione materiale e spirituale tra gli stessi.
Deve essere pertanto pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Quanto alla domanda proposta dalla ricorrente diretta a sentire addebitare la separazione al marito, la stessa merita accoglimento, dovendo ritenersi raggiunta la prova della riconducibilità in via esclusiva al resistente della intollerabilità della prosecuzione della vita familiare.
Al riguardo, in linea generale, è noto che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, l'addebito della separazione a uno dei coniugi presuppone che lo stesso abbia posto in essere comportamenti volontari e consapevoli, contrari ai doveri di cui all'art. 143 c.c., che causalmente abbiano portato all'intollerabilità della convivenza (cfr., tra le tante, Cass. sez. un., 9.4.2015, n. 7132; Cass., sez. I, 29.4.2015, n. 8713; Cass., sez.
VI, 14.7.2016, n. 14414).
Inoltre, secondo i principi affermati dalla Suprema Corte di Cassazione, le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare non solo la pronuncia di separazione personale, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze (Cass., sez. I, 07/08/2024,
n.22294; Cass., sez. I, 07/06/2021 n. 15819; Cass., sez. I, 10/12/2018, n. 31901; Cass.,
Sez. VI, 21/03/2018, n. 6997; Cass., Sez. VI, 22/03/2017, n. 7388), laddove si è ritenuto che anche un solo caso di violenza, costituendo violazione di norme di condotta imperative ed inderogabili, fonda il riconoscimento di addebito della separazione (Cass., sez. I, 27/02/2024, n. 5171; Cass., sez. I, 14/01/2011, n. 817).
Nella specie, le affermazioni della ricorrente – dirette a denunciare la violazione da parte del marito degli obblighi nascenti dal matrimonio sotto il profilo del rispetto del coniuge e dei componenti del nucleo familiare, laddove la ricorrente ha plausibilmente ricondotto l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza ai comportamenti prevaricatori del marito, finanche sfociati in azioni violente nei confronti della moglie, anche in presenza del figlio minore, e del minore stesso – trovano conferma negli atti di causa. Ed invero, risulta accertato come in data 23.12.2021 la ricorrente, lamentando di essere vittima, insieme al figlio, di maltrattamenti ad opera del resistente, si sia recata presso gli uffici del Comando Stazione Carabinieri di San Nicolò a Trebbia, che, di concerto con il Centro Antiviolenza di Piacenza, procedeva alla collocazione di madre e figlio in protezione in regime di emergenza. Seguiva la denuncia orale sporta dalla stessa ricorrente in data 24.12.2021 presso la Stazione Carabinieri di Piacenza, nella quale veniva ricostruito in maniera circostanziata un quadro familiare caratterizzato da sistematici atteggiamenti vessatori attuati dal marito ai danni della moglie e del figlio minore, financo sfociati in aggressioni fisiche nei confronti di questi ultimi, in un quadro in cui il marito attuava anche pressioni stringenti nei confronti della moglie affinché la stessa non svolgesse alcuna attività lavorativa e non conseguisse la patente di guida, limitandola così nella sua affermazione personale e professionale (doc. nn. 9 e 10 fascicolo ricorrente). Risulta altresì documentato come la valutazione dell'attendibilità della denuncia della ricorrente abbia poi fondato l'attivazione del c.d. “codice rosso” ed il permanere della collocazione di madre e figlio in struttura protetta.
Nello stesso senso, a riscontro della ricostruzione dei fatti resa dalla ricorrente, che denunciava come anche il figlio minore fosse spettatore e talvolta destinatario delle condotte violente e prevaricatrici del padre, rileva il tenore del decreto provvisorio emesso in data 24.3.2022 dal Tribunale per i Minorenni di Bologna – a seguito di ricorso con il quale il Pubblico Ministero aveva richiesto un intervento in via d'urgenza a tutela del minore – che disponeva, tra l'altro, l'affidamento del minore al Servizio Sociale competente per territorio, con collocazione dello stesso in struttura protetta unitamente alla madre e regolamentazione in forma protetta dei rapporti padre-figlio. Ed invero, il
Tribunale per i Minorenni, preso atto delle informazioni riferite dal PM, ravvisava una situazione di grave pregiudizio per il minore, connessa a comportamenti del tutto inadeguati tenuti dal padre, che, abusando di sostanze alcoliche, aveva adottato condotte maltrattanti nei confronti della moglie e dei componenti del nucleo familiare. In particolare, nel decreto provvisorio del Tribunale per i Minorenni si legge che “l'episodio decisivo è avvenuto quando il padre ha dapprima lasciato per alcune ore il figlio solo a casa, mentre la madre era al lavoro, e una volta rientrato lo avrebbe poi picchiato poiché il minore, in lacrime, aveva tentato di contattare la madre […] l'uomo non ha mai risposto alle convocazioni effettuate dai Servizi Sociali, né ha mai chiesto di avere informazioni circa lo stato di salute del minore […]; il minore a partire da gennaio 2022 non ha più frequentato la scuola in presenza, solo di recente gli è stato permesso di assistere alle lezioni in DAD poiché sia la madre sia le insegnanti sono intimorite dalla possibilità che il sig. si presenti presso la scuola per incontrare la moglie e il figlio” CP_1
(doc. n. 5 fascicolo ricorrente).
In un siffatto quadro, ad ulteriore riscontro della fondatezza del contesto di violenza e prevaricazione familiare descritto dalla ricorrente rileva considerare che in seguito alla denuncia sporta in data 24.12.2021 veniva instaurato il procedimento penale a carico del resistente – rubricato al n. 4575/2021 R.G.N.R. – per maltrattamenti in famiglia. Sebbene il procedimento penale in questione sia ancora pendente, va osservato che dalle dichiarazioni provenienti da persone a conoscenza dei fatti nei verbali di sommarie informazioni rese nel corso delle indagini - da ritenersi intrinsecamente attendibili, in quanto le circostanze riferite risultano tutte convergenti e descritte in maniera precisa e dettagliata, non lasciando dunque margine per dubitare della loro veridicità - emergono plurime condotte di prevaricazione, violenza e minaccia consumate dal resistente in ambito familiare, connesse ad alterazioni per abuso sistematico e patologico di sostanze alcoliche (doc. nn. 11 e 12 fascicolo ricorrente).
In merito alla gravità delle condotte ascritte al resistente rilevano specificamente gli episodi descritti nel capo di imputazione di cui all'avviso di conclusione delle indagini preliminari, laddove emerge che, in almeno tre occasioni, la ricorrente veniva aggredita fisicamente: in una prima circostanza, allorché la moglie era in stato di gravidanza, il marito l'attingeva violentemente così da farla rovinare a terra;
in un'altra occasione, dopo che la moglie gli rappresentava di aver scoperto una relazione extraconiugale, l'attingeva con alcuni schiaffi al volto;
infine, nell'ultima occasione, occorsa in data 21 dicembre
2021, dopo aver dichiarato di non gradire la pietanza cucinata dalla moglie, il resistente le afferrava con violenza il braccio facendola cadere a terra e, a seguire, rompeva piatti e stoviglie e tirava calci alle sedie cercando poi di inseguirla. Proprio a seguito di tale ultimo evento, la signora i determinava a chiedere aiuto alle Forze dell'Ordine che, Pt_1
di concerto con il Servizio Sociale e il Centro Antiviolenza, procedeva alla collocazione di madre e figlio in protezione in regime di emergenza (doc. n. 8 fascicolo ricorrente).
La considerazione di siffatte risultanze conduce univocamente a ricondurre l'impossibilità della prosecuzione di convivenza tra i coniugi alle gravi condotte di prevaricazione e violenza poste in essere dal resistente in ambito familiare, sotto il profilo della violazione dei fondamentali obblighi di rispetto della persona, così da fondare la pronuncia di addebito della separazione a quest'ultimo. Per quel che concerne le condizioni di separazione, rileva considerare quanto segue.
Quanto all'affidamento del figlio minore giova in primo luogo Per_1
osservare che con decreto provvisorio del 24.3.2022 il Tribunale per i Minorenni di
Bologna, preso atto della situazione di grave pregiudizio per il minore dovuta alle violenze fisiche e verbali consumate dal padre ai danni della madre, in presenza del figlio, disponeva l'affidamento del minore al Servizio Sociale competente per territorio, con collocazione presso struttura protetta unitamente alla madre e frequentazione padre-figlio in forma protetta, provvedimento che veniva recepito nell'ambito del presente giudizio di separazione in sede di pronuncia di provvedimenti presidenziali all'udienza del 18 aprile
2023.
Ciò posto, al fine di individuare ad oggi il regime di affidamento maggiormente adeguato nell'interesse del figlio minore, rileva evidenziare, in linea generale, che, pur a fronte della preferenza accordata dall'ordinamento al regime di affidamento condiviso dei figli minori, in ogni caso l'affidamento condiviso può essere derogato in presenza di circostanze, ormai tipizzate dalla giurisprudenza, quali gravi situazioni di rischio per il benessere e l'incolumità del minore (Cass. 22.09.2016, n. 18559) o situazioni di manifesto disinteresse o incapacità del genitore (Cass. 17.01.2017, n. 977). Infatti, la regola dell'affidamento condiviso è derogabile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore e, sul punto, va precisato che tale pregiudizio può sussistere non solo in presenza di carenze educative e relazionali, ma anche quando
“il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente” (cfr.
Cass. Civ., sez. I, 17/12/2009, n. 26587). Ne consegue che l'affidamento esclusivo va disposto solo ove si accerti - in positivo - l'idoneità del genitore esclusivo affidatario ed - in negativo – l'inidoneità o la manifesta carenza dell'altro genitore (sul punto, cfr. tra le tante, Cass., sez. I, 19/09/2023, n. 26796; Cass., 1/8/2023, n. 23333; Cass., 6/7/2022, n.
21425). Infine, va precisato che la scelta dell'affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori deve essere compiuta dal Giudice in base all'esclusivo interesse morale e materiale della prole, sicché il perseguimento di tale obiettivo può comportare anche l'adozione di provvedimenti contenitivi o restrittivi di diritti individuali di libertà dei genitori, senza che occorra operare un bilanciamento fra questi ultimi e l'interesse superiore del minore (Cass., 9 febbraio 2023, n. 4056).
A fronte di ciò, nel caso di specie, rileva principalmente il contenuto delle plurime relazioni trasmesse dai Servizi sociali territorialmente competenti affidatari del minore ed incaricati di vigilare sul nucleo familiare, oltre che di valutare le competenze genitoriali del padre e della madre nonché il rapporto dei figli con ciascun genitore, dovendosi evidenziare come l'Ente abbia espresso le sue valutazioni all'esito di un protratto percorso di osservazione e monitoraggio del nucleo familiare, realizzato coinvolgendo diverse figure professionali - tra cui il Direttore dell'U.O. e la Parte_2
psicologa-psicoterapeuta in servizio presso il Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze
Patologiche presso Azienda USL di Piacenza – in un quadro in cui il Servizio Sociale, nel corso del tempo, ha provveduto ad organizzare colloqui individuali di sostegno alla genitorialità, visite domiciliari programmate e/o a sorpresa dal padre, colloqui d'equipe con i servizi specialistici (serdp, psicologia di base, operatori centro antiviolenza), incontri protetti padre/figlio, colloqui psicologici del minore al bisogno, per individuare eventuali criticità ed attuare strategie di intervento funzionali al loro superamento, predisponendo altresì un calendario di incontri protetti padre-figlio, al fine di mantenere un rapporto continuativo del minore anche con la figura genitoriale paterna (sul punto, si vedano, in particolare, le relazioni trasmesse dai Servizi Sociali ASP Azalea in data 20.9.2023 e
13.5.2024).
Nella specie, sulla base di quanto evidenziato nelle relazioni dei Servizi Sociali, la madre risulta donna competente, equilibrata e concreta, capace di trovare nei momenti difficili soluzioni immediate, in grado di organizzarsi al meglio rispetto alle sue possibilità, ma soprattutto in grado di richiedere aiuto e consigli se necessario;
la stessa, inoltre, ha dimostrato buone capacità genitoriali, adottando un comportamento corretto e adeguato al contesto, mostrandosi collaborante, partecipando a tutti gli incontri con gli operatori del Servizio e favorendo gli incontri padre-figlio (cfr. relazioni Servizi Sociali del 20.9.2023, del 13.5.2024 e del 4.12.2024).
In particolare, nella relazione psicologica della Dott.ssa allegata alla Per_2 relazione Asp Azalea depositata in data 20.9.2023 si legge che “La madre ha evidenziato buone capacità genitoriali: è in una fase di ristrutturazione di tanti aspetti critici della sua storia: la relazione difficile con suo padre, la sua passività nell'accettare situazioni dolorose e maltrattanti soprattutto psicologiche infertele dal marito. Ha assunto comportamenti tutelanti nei confronti del bambino: dopo un periodo di tentativi di mantenimento delle condizioni matrimoniali ha cercato l'aiuto delle persone a lei solidali, della famiglia e dei servizi per permettere al figlio di crescere in condizioni di sicurezza e tranquillità”.
Inoltre, nella seconda relazione trasmessa dal Servizio si legge che “Per quanto riguarda la madre del minore, l'assistente sociale scrivente conferma le sue buone capacità cognitive ed emotive e le risorse personali della stessa, sia come donna che come madre. La signora ha partecipato a tutti gli incontri con gli operatori mostrandosi Pt_1 collaborante e mantenendo un comportamento corretto ed adeguato. […] La signora si conferma una donna competente, equilibrata e concreta, capace di trovare Parte_1
nei momenti critici soluzioni immediate ed efficaci, la stessa è stata in grado di organizzarsi al meglio rispetto alle sue possibilità, ma soprattutto è in grado a richiedere aiuto e consigli. Anche a seguito del reperimento del lavoro, la madre del minore, è stata in grado di organizzarsi autonomamente per trovare la soluzione migliore per
Anche rispetto agli incontri protetti padre/figlio, la signora si è Persona_1 Parte_1
da sempre adoperata ad accompagnare e ritirare agevolando così le visite con Per_1 il padre” (cfr. relazione Servizio Sociale del 13.5.2024).
Tale valutazione trova sostanziale conferma anche nell'ultima relazione conclusiva trasmessa dai Servizi Sociali, nonostante l'unilaterale decisione di trasferirsi con il minore in Provincia di Parma a causa del mancato rinnovo del contratto di lavoro di cui la signora era titolare e della conseguente impossibilità di condurre in Pt_1
locazione un immobile per sé e per il figlio (cfr. relazione Servizi Sociali del 4.12.2024).
Nel contempo, con riguardo alla figura del padre - pur a fronte del quadro di gravi condotte dallo stesso attuate nei confronti dei componenti del nucleo familiare, compreso il figlio minore – rileva dare atto che i Servizi Sociali hanno evidenziato il buon andamento degli incontri protetti del figlio con il padre, che ha versato con regolarità
l'assegno di mantenimento per il figlio e, dopo un primo periodo di negazione e reticenza, ha accettato la presa in carico presso il servizio specialistico Serdp dell'Ausl di Piacenza suggerito dai Servizi Sociali, sottoponendosi ad un percorso di cura per superare i problemi di salute connessi all'abuso di sostanze alcoliche. Ciò trova conferma anche nell'ultima relazione trasmessa dal Servizio in cui si legge che il padre “ha confermato e garantito la sua disponibilità ad una collaborazione sempre più responsiva e concentrata al centrale benessere di Il sig. ha più volte dato il proprio consenso Per_1 CP_1
per facilitare la moglie e il figlio, anche a discapito dei propri interessi e desideri. Il sig.
è migliorato sul piano delle proprie autonomie e anche rispetto alle proprie CP_1 capacità genitoriali. Lo stesso prosegue il proprio percorso di monitoraggio presso il
Serdp di Borgonovo” (cfr. relazione Servizi Sociali del 4.12.2024).
A fronte di ciò, rileva allora considerare che nella relazione da ultimo depositata il Servizio Sociale ha rappresentato come, avendo la madre dimostrato sufficienti capacità personali e genitoriali all'esito del percorso di osservazione, sussistono i presupporti per revocare l'affidamento del minore all'Ente territorialmente competente e per affidare il minore in via esclusiva alla madre presso cui è attualmente collocato, pur mantenendo la vigilanza del nucleo familiare da parte del Servizio Sociale, incaricato di proseguire nel monitoraggio e di garantire la calendarizzazione degli incontri padre/figlio (cfr. relazione
Servizi Sociali del 13.5.2024 e del 4.12.2024). Quest'ultima proposta trova giustificazione nella circostanza evidenziata dallo stesso Servizio nella relazione depositata in data 13.5.2024 laddove si ipotizza che padre e figlio “necessitino ancora del tempo affinché il minore possa interiorizzare un autentico miglioramento da parte del padre e quindi possa costruire con il genitore una nuova e diversa relazione filiale”.
Sulla base della considerazione di tutti siffatti elementi ritiene pertanto il Collegio che, tenuto conto della sostanziale adeguatezza genitoriale della madre, si configurino le condizioni per disporre l'affidamento del minore alla madre, pur nelle forme Per_1 dell'affidamento esclusivo e non super esclusivo, dovendo valorizzarsi anche i miglioramenti registrati dal padre in ordine alle sue capacità personali e genitoriali.
Deve essere poi confermata la collocazione e residenza abituale del minore presso la madre, permanendo tuttavia la necessità di demandare al Servizio Sociale territorialmente competente di proseguire nella presa in carico del nucleo familiare, garantendo ogni intervento educativo, anche domiciliare, ritenuto opportuno onde poter supportare il nucleo e mantenendo la vigilanza ed il monitoraggio dello stesso nell'interesse del minore.
Per quanto attiene al regolamento di frequentazione con il padre, ritiene il Collegio di demandare ai Servizi il compito di calendarizzare gli incontri padre-figlio secondo tempi e modalità ritenuti dal Servizio non disturbanti per il minore, in ogni caso, almeno per un periodo in forma protetta, con l'obiettivo di mantenere un rapporto continuativo tra il figlio ed il padre, anche a seguito di percorsi di sostegno genitoriale delle parti e di sostegno psicologico del minore.
Quanto al regolamento economico – in considerazione del superiore obbligo dei genitori di contribuire al mantenimento dei figli in proporzione ai rispettivi redditi e capacità di lavoro professionale e casalingo, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 337 ter, c. 4, c.c. – occorre valutare la situazione economica e reddituale di ciascuno dei genitori.
Al riguardo, rileva evidenziare che, quanto alla condizione lavorativa ed alla capacità di reddito del signor , sulla base delle risultanze documentali, lo stesso gode di una CP_1
posizione lavorativa stabile, essendo assunto con contratto a tempo indeterminato presso un'azienda agricola con retribuzione mensile di circa 1.400,00 Euro mensili (doc. n. 4 fascicolo resistente), mentre la ricorrente in seguito al suo inserimento in struttura protetta unitamente al figlio minore ha dovuto cessare il rapporto di lavoro presso la sede logistica di a Castel San Giovanni e, sebbene abbia nel frattempo svolto un lavoro con CP_2
contratto a tempo determinato, lo stesso non è stato ulteriormente prorogato e, allo stato, non risulta occupata, con inevitabile difficoltà a reperire un'attività lavorativa che possa conciliarsi con i suoi impegni familiari, tenuto conto della circostanza che ogni onere di accudimento, cura ed educazione del minore risulta gravare principalmente sulla madre.
Ritiene pertanto il Collegio che, in assenza di elementi sopravvenuti, debba confermarsi il contributo già previsto in sede di provvedimenti presidenziali temporanei ed urgenti, con obbligo in capo al padre di contribuire al mantenimento del figlio minore con il versamento di una somma mensile pari a Euro 350,00, da versarsi alla madre in via anticipata entro i primi dieci giorni di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per lo stesso, come individuate secondo le Linee Guida del CNF.
Con riguardo all'assegno unico universale per i figli a carico, giova osservare che esso consiste in un beneficio economico mensile attribuito ai nuclei familiari ed il cui principio regolatore generale – come chiarito dal messaggio INPS n. 1714 del 20.4.2022
– è che esso sia erogato in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale ovvero hanno l'affidamento condiviso dei figli, salvi eventuali diversi accordi tra le parti. Ritiene il Collegio che nel caso di specie – tenuto conto dell'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, anche alla luce delle conclusioni formulate sul punto dal resistente in ordine al diritto in capo alla madre di percepire il 100% dell'assegno in questione – deve essere confermata l'erogazione dell'Assegno Unico per il figlio minore interamente alla madre, come già disposto all'udienza presidenziale del
18 aprile 2023.
Per quanto attiene alla richiesta della ricorrente di sentire riconoscere un contributo di mantenimento a suo favore, giova in primo luogo osservare che ai sensi dell'art. 156, comma 1, c.c. «Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri». Ed invero, l'assegno di mantenimento che il coniuge privo di mezzi può ottenere in sede di separazione è privo della componente compensativa, consistendo piuttosto nel diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al mantenimento, in mancanza di adeguati redditi propri. Nel quadro normativo del codice civile, infatti, la separazione dei coniugi ha una funzione conservativa, la quale consiste nel riconoscimento del diritto del coniuge economicamente più debole a mantenere lo stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (Cass. 12.12.2023, n. 34728).
Ciò posto, nel caso di specie, dalle risultanze processuali emerge che la madre in costanza di matrimonio non ha svolto alcuna attività lavorativa, eccetto per il lavoro svolto solo per pochi mesi presso lo stabilimento di Castel San Giovanni fino al suo CP_2
collocamento in struttura protetta a causa delle condotte maltrattanti poste in essere dal marito, occupandosi prevalentemente della cura e della gestione del figlio. Inoltre, dall'epoca della collocazione in struttura protetta, la signora a svolto alcuni tirocini Pt_1
professionalizzanti, ma, dovendo occuparsi in via esclusiva dell'accudimento e della gestione del figlio ha riscontrato difficoltà a reperire un'occupazione Persona_1
lavorativa tale da poter conciliare gli impegni lavorativi con quelli familiari, tenuto peraltro conto che sul territorio italiano la stessa non può contare sul supporto di una rete parentale. Ne consegue che, come evidenziato in particolare dalle relazioni trasmesse dai
Servizi Sociali, la ricorrente, nonostante gli sforzi compiuti per ottenere un lavoro tale da poterle garantire un'autonomia anche sotto il profilo economico, non dispone di un'occupazione lavorativa, essendo il contratto a tempo determinato con AT OU di cui era titolare scaduto alla fine di settembre 2024 e non più rinnovato (cfr. proroga contrattuale allegata dalla ricorrente in data 30.11.2024).
Ritiene pertanto il Collegio che - in virtù della precaria condizione economico- occupazionale della ricorrente e della circostanza per cui sulla stessa gravano i maggiori oneri di accudimento e cura del figlio minore senza poter contare su alcun sostegno parentale in Italia – si configurino i presupposti per confermare l'obbligo in capo al resistente di contribuire al mantenimento della moglie con il versamento di una somma mensile che risulta congruo confermare nell'importo di Euro 250,00, somma da versarsi alla ricorrente entro il giorno dieci di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat.
Quanto alla domanda formulata da parte resistente diretta ad ottenere l'assegnazione dell'ex casa coniugale, di proprietà del datore di lavoro del medesimo, sita in Gragnano Trebbiense (PC), Frazione Gragnanino n. 9 c/o Azienda Agricola Fugazza, rileva considerare che la ricorrente dal mese di settembre 2024 risulta domiciliata nella
Provincia di Parma unitamente al figlio minore il quale è affidato il via Per_1
esclusiva alla madre, collocato prevalentemente presso la stessa, e frequenta il padre solo tramite incontri protetti organizzati dal Servizio Sociale, di tal che – in assenza di alcuna richiesta di assegnazione da parte della madre del minore - non si configurano i presupposti per provvedere in merito all'assegnazione della casa familiare (Cass. civ., sez. I, 12.10.2018, n. 25604; Cass. civ., sez. I, 20.11.2023, n. 32151; sul punto cfr. altresì
Cass. civ., sez. I, 24.06.2022, n. 20452).
Ne consegue che deve essere pronunciata la separazione personale dei coniugi alle condizioni riportate in dispositivo.
Infine, quanto alla liquidazione delle spese processuali, in considerazione dell'esito del giudizio e dei motivi della decisione – laddove si evidenziano, in particolare, le gravi violazioni che hanno motivato l'addebito della separazione al resistente – deve essere pronunciata la condanna del resistente al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano come da dispositivo, da versarsi in favore dell'Erario, essendo la ricorrente ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così decide:
- Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
CP_1
- Dichiara che la separazione è addebitabile al marito Controparte_1
- Stabilisce le seguenti condizioni:
1. 1. I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
2. Dispone l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, con Per_1
residenza abituale del minore presso la stessa, demandando ai Servizi Sociali territorialmente competenti ASP Azalea di regolamentare la frequentazione padre-figlio e di calendarizzare i relativi incontri secondo tempi e modalità ritenuti dal Servizio non disturbanti per il minore, in ogni caso, almeno per un periodo in forma protetta, con l'obiettivo di mantenere un rapporto continuativo tra il figlio ed il padre, anche a seguito di percorsi di sostegno genitoriale delle parti e di sostegno psicologico del minore;
3. Demanda ai Servizi Sociali territorialmente competenti ASP Azalea di proseguire nella presa in carico del nucleo familiare, garantendo ogni intervento educativo, anche domiciliare, ritenuto opportuno onde poter supportare il nucleo, mantenendo in capo agli stessi Servizi l'attività di vigilanza e monitoraggio del nucleo familiare;
4. Pone a carico di il versamento di un contributo mensile di Controparte_1
Euro 350,00 quale contributo per il mantenimento del figlio minore, da versarsi alla madre in via anticipata entro i primi 10 giorni di ogni mese, assegno da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dall'aprile 2024;
5. Pone a carico di la corresponsione del 50% delle spese Controparte_1
straordinarie occorrenti per il figlio minore individuate secondo le linee guida del C.N.F..;
6. Assegno Unico per il figlio minore da percepirsi integralmente dalla madre;
7. Pone a carico di il versamento di un contributo mensile di Controparte_1
Euro 250,00 quale contributo per il mantenimento della moglie, da versarsi a quest'ultima in via anticipata entro i primi 10 giorni di ogni mese, assegno da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dall'aprile 2024;
- Condanna al pagamento delle spese processuali, che si Controparte_1
liquidano in Euro 5.500,00 per compensi, oltre spese gen. 15%, IVA e CPA come per legge, da versarsi in favore dell'Erario, essendo la ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
- Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge;
- Dispone la comunicazione al Servizio Sociale Asp Azalea per quanto di competenza.
Piacenza, 6 maggio 2025
La Presidente rel. est.
Dott.ssa Marisella Gatti