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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 23/12/2025, n. 421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 421 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1817/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariangela Mastro Presidente dott.ssa Silvia Codispoti Giudice dott.ssa RE Pedullà Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. n. 1817/2025 V.G., promossa con ricorso congiunto ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 7 novembre 2025 da
(C.F.: ), nata ad [...] il Parte_1 C.F._1
giorno 26 dicembre 1982, residente a [...], alla Frazione San Nicolò a
Tordino, in via Palombieri, n. 18, elettivamente domiciliata a Giulianova, largo Del Forno n. 11, presso e nello studio dell'Avv. Giuseppe Di
Giandomenico, che la rappresenta e difende, come da procura alle liti allegata al ricorso congiunto;
e
C.F.: ), nato a [...] il Parte_2 C.F._2
giorno 9 agosto 1979, residente a [...], alla Frazione San Nicolò a
Tordino, in via Palombieri, n. 18, elettivamente domiciliato a Pescara, in viale L. Muzii n. 19, presso e nello studio dell'Avv. Andrea Modesti, che lo rappresenta e difende, come da procura alle liti allegata al ricorso congiunto;
- ricorrenti ex art. 473-bis.51 c.p.c. -
1 con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale di
Teramo
- interventore ex lege -
OGGETTO: ricorso congiunto ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. in materia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza celebrata il 23 dicembre
2025, con le forme e le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c..
*.*.*
ESAMINATO il ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data
7 novembre 2025 da ed finalizzato Parte_1 Parte_2
alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale con riferimento alle figlie nate fuori dal matrimonio, e cioè nata Persona_1
a Teramo il 4 ottobre 2013 e nata a [...] il [...]; Parte_3
CONSIDERATO che la regolamentazione proposta di comune accordo dalle parti all'interno del depositato ricorso congiunto non è in contrasto con gli interessi delle minori;
PRESO ATTO che le parti hanno manifestato la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 473-bis.51, secondo comma, c.p.c., di sostituire l'udienza mediante il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare e chiedendo al Tribunale di prendere atto dell'intesa fra le stesse raggiunta;
OSSERVATO che, ai fini della regolamentazione delle spese, nulla deve essere disposto, in quanto la domanda congiunta esclude la soccombenza di alcuna delle parti;
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta proposta nel giudizio contraddistinto dal numero di R.G. di cui in epigrafe con ricorso depositato in data 7 novembre 2025 da ed Parte_1 Parte_2
disattesa ogni altra questione, così provvede:
1. in accoglimento della domanda congiunta, PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti in ordine alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale relativa alla prole, così
2 come riportati nel ricorso congiunto, da intendersi qui integralmente trascritti e recepiti;
2. NULLA sulle spese.
Così deciso in Teramo, all'esito della camera di consiglio del 23 dicembre
2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
dott.ssa RE Pedullà dott.ssa Mariangela Mastro
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariangela Mastro Presidente dott.ssa Silvia Codispoti Giudice dott.ssa RE Pedullà Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. n. 1817/2025 V.G., promossa con ricorso congiunto ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 7 novembre 2025 da
(C.F.: ), nata ad [...] il Parte_1 C.F._1
giorno 26 dicembre 1982, residente a [...], alla Frazione San Nicolò a
Tordino, in via Palombieri, n. 18, elettivamente domiciliata a Giulianova, largo Del Forno n. 11, presso e nello studio dell'Avv. Giuseppe Di
Giandomenico, che la rappresenta e difende, come da procura alle liti allegata al ricorso congiunto;
e
C.F.: ), nato a [...] il Parte_2 C.F._2
giorno 9 agosto 1979, residente a [...], alla Frazione San Nicolò a
Tordino, in via Palombieri, n. 18, elettivamente domiciliato a Pescara, in viale L. Muzii n. 19, presso e nello studio dell'Avv. Andrea Modesti, che lo rappresenta e difende, come da procura alle liti allegata al ricorso congiunto;
- ricorrenti ex art. 473-bis.51 c.p.c. -
1 con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale di
Teramo
- interventore ex lege -
OGGETTO: ricorso congiunto ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. in materia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza celebrata il 23 dicembre
2025, con le forme e le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c..
*.*.*
ESAMINATO il ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data
7 novembre 2025 da ed finalizzato Parte_1 Parte_2
alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale con riferimento alle figlie nate fuori dal matrimonio, e cioè nata Persona_1
a Teramo il 4 ottobre 2013 e nata a [...] il [...]; Parte_3
CONSIDERATO che la regolamentazione proposta di comune accordo dalle parti all'interno del depositato ricorso congiunto non è in contrasto con gli interessi delle minori;
PRESO ATTO che le parti hanno manifestato la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 473-bis.51, secondo comma, c.p.c., di sostituire l'udienza mediante il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare e chiedendo al Tribunale di prendere atto dell'intesa fra le stesse raggiunta;
OSSERVATO che, ai fini della regolamentazione delle spese, nulla deve essere disposto, in quanto la domanda congiunta esclude la soccombenza di alcuna delle parti;
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta proposta nel giudizio contraddistinto dal numero di R.G. di cui in epigrafe con ricorso depositato in data 7 novembre 2025 da ed Parte_1 Parte_2
disattesa ogni altra questione, così provvede:
1. in accoglimento della domanda congiunta, PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti in ordine alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale relativa alla prole, così
2 come riportati nel ricorso congiunto, da intendersi qui integralmente trascritti e recepiti;
2. NULLA sulle spese.
Così deciso in Teramo, all'esito della camera di consiglio del 23 dicembre
2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
dott.ssa RE Pedullà dott.ssa Mariangela Mastro
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