Articolo 3 della Legge 13 maggio 1966, n. 356
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25 giugno 1966
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Versione
10 luglio 2010
Art. 3.
Nella denuncia per l'immatricolazione devono essere indicati:
a) il nome, o la ragione sociale, e la sede della impresa produttrice;
b) il nome e l'ubicazione di ogni centro o stabilimento di produzione;
c) la superficie coperta totale dei locali adibiti alla produzione di uova, per i centri o stabilimenti di produzione di uova da cova;
d) il numero e la capacita' complessiva delle incubatrici, al netto delle sezioni di schiusa, per i centri o stabilimenti di produzione di pulcini.
Ogni variazione degli elementi, di cui alle lettere precedenti, e l'eventuale cessazione di attivita', anche temporanea, dei singoli centri o stabilimenti avicoli dovra' essere comunicata, entro 10 giorni, all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura cui e' stata presentata la denuncia.
((1)) ------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 4 giugno 2010, n. 96 ha disposto (con l'art. 30, comma 8) che "Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, emanato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalita' applicative del presente articolo. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente, e' abrogata la legge 13 maggio 1966, n.356 ".
Entrata in vigore il 10 luglio 2010