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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/03/2025, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
n. rg. 8300 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8300 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
DI
nato a [...] il [...] Parte_1
C.F. rappresentato e difeso, giusta procura a margine C.F._1 del ricorso, dall'avv. BARRELLA GIULIA presso il quale elettivamente domicilia
E
nata a [...] il [...] C.F. Controparte_1
, rappresentata e difesa, giusta procura a margine del C.F._2 ricorso, dall'avv. SIPORSO GIUSEPPE presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 06/05/2024, Parte_1 CP_1
premesso di aver contratto matrimonio in Castel Volturno il 04/07/2009
[...]
da cui nasceva il figlio (14.01.2024) – esponevano che tra le parti, in seguito Per_1
a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in data 02.07.2020,
1 era intervenuta separazione pronunciata con sentenza n. 3805/2022 del Tribunale
Ordinario di Napoli passata in giudicato, alle seguenti condizioni: 1) l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre, alla quale resta assegnata la casa familiare;
2) diritto/dovere di visita del genitore non collocatario;
obbligo a carico del sig. in Parte_1 favore della sig.ra di versamento dell'assegno di euro 600,00 Controparte_1 mensili, a titolo di contributo al mantenimento del figlio 3. Le spese Per_1 mediche, scolastiche, sportive e straordinarie, come individuabili dal Protocollo di
Intesa adottato dal Tribunale di Napoli, resteranno a carico di entrambi i genitori in egual misura.
Su tali premesse chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51.
All'udienza del 14.01.2025 comparivano le parti personalmente. Il sig. Parte_1 dichiarava: non abbiamo previsto gli incontri infrasettimanali in
[...] quanto io risiedo in Civitanova Marche per motivi di lavoro – che per il momento, purtroppo, ho perso, - e pertanto io e mia moglie ci siamo accordati in modo tale che vedo a week-end alternati e poi, quando vengo a ci incontriamo Per_1 CP_1 liberamente io e mio figlio. Le spese di viaggio ammontano a circa 150 euro (tra autostrada e gasolio) ogni volta che vengo. Per quanto riguarda l'assegno unico per – che ammonta ad € 60,00 – sono d'accordo alla percezione per intero Per_1 da parte di mia moglie. Sull'assegno di mantenimento per mio figlio, non posso aumentare l'importo di € 600,00 euro previsto in separazione in quanto sono stato licenziato dalla struttura alberghiera di Civitanova dove lavoravo e mia moglie ne
è a conoscenza. Ho depositato i Cud da cui emerge la flessione del mio reddito. Per il resto confermo il ricorso”.
La sig.ra dichiarava: sono d'accordo con mio marito su Controparte_1 tutto, sia sugli incontri che si svolgono regolarmente con ogni volta che Per_1
viene a oltre ai week-end e sulla conferma dell'assegno per mio Pt_1 CP_1 figlio al cui mantenimento provvedo in via diretta con il mio lavoro. Prendo atto del consenso di alla percezione per l'assegno unico per per intero. Pt_1 Per_1
Per il resto mi riporto al ricorso”.
2 Previa acquisizione del parere del PM, il Tribunale riservava la causa alla decisione del Collegio.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Si riportano gli accordi raggiunti dai coniugi all'udienza del 14.01.2025:
“Il figlio minore (nato a [...] [...]) verrà affidato secondo le Per_1 CP_1 regole dell'affido condiviso ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre, alla quale resta assegnata la casa familiare sita in alla via Po CP_1
n.48, e con determinazione delle modalità di visita secondo il seguente piano genitoriale: il padre potrà tenere con sé il figlio a settimane alterne dal venerdì̀ pomeriggio al lunedì̀ mattina;
per quindici giorni nel periodo estivo da concordare ogni anno entro il 30 giugno;
durante le vacanze Natalizie, ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre, oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio;
sempre ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì in Albis;
2. Viene determinata in euro 600,00 mensili la misura dell'assegno che il sig. corrisponderà alla sig.ra quale suo contributo al Parte_1 CP_1 mantenimento del figlio minore , convivente con la madre, la quale, in Per_1 ragione della progressiva e persistente diminuita capacità reddituale del sig.
espressamente rinuncia alle rivalutazioni monetatarie, a far data Parte_1 dall'anno successivo alla pubblicazione della sentenza di separazione;
Il predetto assegno sarà aggiornato automaticamente ed annualmente con riferimento alla svalutazione della moneta, come calcolata dall'ISTAT e pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale con decorrenza maggio 2025;
3. Le spese straordinarie come individuabili dal Protocollo di Intesa sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Napoli e dal Presidente del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di generalmente adottato dal Tribunale di Napoli, reste- CP_1 ranno a carico di entrambi i genitori in egual misura;
4. Le parti si autorizzano, ora per allora, al reciproco rinnovo e/o rilascio del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio, obbligandosi
3 vicendevolmente le parti a compiere ogni attività o rilasciare qualsiasi consenso eventualmente richiesto dall'autorità amministrativa di Pubblica Sicurezza.
5. Le spese della procedura sono interamente compensate”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti a Castel Volturno il 04/07/2009 (atto n. 6, parte II, S. A, reg.
Atti Matrimonio anno 2009);
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Castel Volturno per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 17/01/2025
Il giudice estensore Il Presidente
4 Dott. Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino
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