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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 26/11/2025, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
Oggetto: divorzio congiunto
Tribunale Ordinario di Piacenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Maddalena Ghisolfi Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa con ricorso congiunto ex art. 473 -bis.51 c.p.c. depositato in data 29.5.2025
da
(C.F. ), nata il Parte_1 C.F._1
30.6.1974 a Castel San Giovanni (PC), rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaella Panciroli , presso la quale ha eletto domicilio telematico, in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
E
(C.F. , nato il [...] CP_1 C.F._2
a Piacenza, rappresentato e difeso dall'Avv. Cristina Bongiorni,
presso il quale ha eletto domicilio telematico , in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica Dott.ssa Grazia Pradella.
- INTERVENUTO -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Visto il ricorso congiunto ex art. 473 -bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato dai coniugi in data 29.5.2025, con il quale hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) I genitori convengono l'affido condiviso della minore e si Per_1
impegnano ad esercitare congiuntamente la responsabilità
genitoriale, con la specificazione che le decisioni di maggior interesse per la figlia, relative alla sua istruzione, educazione e salute saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità,
inclinazioni naturali ed aspirazioni della predetta minore;
3) La figlia minore pertanto, continuerà ad abitare nella Per_1
residenza familiare con la madre sita in San Nicolò di Rottofreno
(PC), alla Via Martiri Fosse Ardeatine 23, di proprietà del padre Sig.
ed assegnata alla Sig.ra e presso CP_1 Parte_1
la quale manterrà la prevalente collocazione;
4) Sarà facoltà del padre vedere e tenere con sé la minore, nel rispetto degli impegni scolastici ed extra scolastici della minore stessa e di quelli lavorativi del medesimo padre, ogni qual volta sarà suo desiderio e/o della stessa minore, previa comunicazione alla Sig.ra che si impegna ad agevolare detta frequentazione. La Parte_1
minore trascorrerà comunque il week end alternato presso Per_1
ciascun genitore, indicativamente dal sabato mattina alle ore 21 della domenica sera, salvo diverso accordo. La f iglia trascorrerà le Per_1
festività (comprese le vacanze pasquali e natalizie) con il genitore di volta in volta individuato di comune accordo tra i coniugi, in base alle rispettive esigenze lavorative ed ai desideri della figlia stessa.
Durante le vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascun genitore almeno quindici giorni, anche non continuativi;
5) Il Sig. si impegna a versare in favore della moglie, la CP_1
somma di 250,00 (duecentocinquanta) mensili quale contributo per il mantenimento della minore, con bonifico bancario, in via anticipata, sul conto corrente n. 11 -330-5384 acceso presso Banca di Piacenza
(IBAN: IT69F0515605660CC0110005384) con scadenza entro il giorno venti di ogni mese: su tale importo, come per legge, maturerà
annualmente la rivalutazione a decorrere dall'anno successivo CP_2
alla sentenza di divorzio. A tal proposito i coniugi dichiarano di non aver mai adeguato l'importo dell'assegno di mantenimento e la Sig.ra dichiara espressamente di rinunziare alla richiesta di Parte_1
importi arretrati;
6) l'assegno unico e universale per i figli a carico, erogato dall' CP_3
e attualmente pari a € 54,00 mensili, verrà percepito per intero dalla
Sig.ra Parte_1
7) Per ciò che concerne la casa coniugale, i Sigg. ri e Parte_1
concordano che resteranno a carico della Sig.ra le CP_1 Parte_1
spese concernenti le utenze di acqua, luce , gas, rifiuti, allarme e di manutenzione ordinaria (caldaia, condizionatori, camino a legna)
mentre le spese straordinarie relative all'immobile rimarranno in capo al Sig. CP_1
8) Le spese mediche documentate saranno ripartite fra i coniugi in ragione del 50% ciascuno, come pure le spese relative al servizio di trasporto, alla mensa scolastica e all'abbigliamento, nonché le spese straordinarie, purchè previamente concordate e debitamente documentate;
per tutto quanto non espressamente specificato in ordine alla ripartizione delle spese ci si richiama alle linee guida del
CNF;
9) I coniugi dichiarano di rinunziare a qualsiasi somministrazione di somme per il rispettivo mantenimento, essendo titolari di redditi propri ed economicamente autosufficienti.
10) I coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente e tempestivamente eventuali cambi di residenza e/o domicilio;
11) I coniugi prestano sin d'ora reciproco assenso a favore di ciascuno di essi al rilascio ed al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio anche in capo alla minore. “
Considerato che le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza le parti hanno confermato il ricorso e dichiarato che dalla separazione è cessata ogni comunione materiale e spirituale e che non intendono conciliarsi.
Considerato che sussistono le condizioni di cui all'art. 3, n.2 lett.B)
della Legge 01.12.1970 n. 898 e successive modifiche;
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt.70 e
Acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero: “Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi di cui è causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge”.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi dalla separazione è cessata ogni comunione materiale e spirituale e che non intendono conciliarsi;
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni dell'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al la figlia non sono in contrasto con gli interessi de lla stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art.473-bis.4
c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 473-bis51 c.p.c. così decide:
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e , matrimonio Parte_1 CP_1 celebrato in data 7.10.2007 in Alta Val Tidone (PC) e trascritto nei registri dello Stato Civile dell'anzidetto Comune al n. 4,
parte II, serie A, anno 2007 alle condizioni così convenute dalle parti in domanda e da intendersi qui integralmente trascritte;
- Dispone che a cura della Cancelleria sia disposta copia autentica della presente sentenza passata in giudicato all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Alta Val Tidone
(PC) perché provveda all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti previsti dalla legge di cui al R.D.
09.07.1939 n.1238 e successive modifiche.
- Spese di lite compensate tra le parti.
COSI'DECISO
in camera di Consiglio il 25.11.2025 su relazione del Giudice Dott.ssa
Marisella Gatti.
Il Presidente rel. est. Dott.ssa Marisella Gatti
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
71 c.p.c.
Tribunale Ordinario di Piacenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Maddalena Ghisolfi Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa con ricorso congiunto ex art. 473 -bis.51 c.p.c. depositato in data 29.5.2025
da
(C.F. ), nata il Parte_1 C.F._1
30.6.1974 a Castel San Giovanni (PC), rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaella Panciroli , presso la quale ha eletto domicilio telematico, in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
E
(C.F. , nato il [...] CP_1 C.F._2
a Piacenza, rappresentato e difeso dall'Avv. Cristina Bongiorni,
presso il quale ha eletto domicilio telematico , in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica Dott.ssa Grazia Pradella.
- INTERVENUTO -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Visto il ricorso congiunto ex art. 473 -bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato dai coniugi in data 29.5.2025, con il quale hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) I genitori convengono l'affido condiviso della minore e si Per_1
impegnano ad esercitare congiuntamente la responsabilità
genitoriale, con la specificazione che le decisioni di maggior interesse per la figlia, relative alla sua istruzione, educazione e salute saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità,
inclinazioni naturali ed aspirazioni della predetta minore;
3) La figlia minore pertanto, continuerà ad abitare nella Per_1
residenza familiare con la madre sita in San Nicolò di Rottofreno
(PC), alla Via Martiri Fosse Ardeatine 23, di proprietà del padre Sig.
ed assegnata alla Sig.ra e presso CP_1 Parte_1
la quale manterrà la prevalente collocazione;
4) Sarà facoltà del padre vedere e tenere con sé la minore, nel rispetto degli impegni scolastici ed extra scolastici della minore stessa e di quelli lavorativi del medesimo padre, ogni qual volta sarà suo desiderio e/o della stessa minore, previa comunicazione alla Sig.ra che si impegna ad agevolare detta frequentazione. La Parte_1
minore trascorrerà comunque il week end alternato presso Per_1
ciascun genitore, indicativamente dal sabato mattina alle ore 21 della domenica sera, salvo diverso accordo. La f iglia trascorrerà le Per_1
festività (comprese le vacanze pasquali e natalizie) con il genitore di volta in volta individuato di comune accordo tra i coniugi, in base alle rispettive esigenze lavorative ed ai desideri della figlia stessa.
Durante le vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascun genitore almeno quindici giorni, anche non continuativi;
5) Il Sig. si impegna a versare in favore della moglie, la CP_1
somma di 250,00 (duecentocinquanta) mensili quale contributo per il mantenimento della minore, con bonifico bancario, in via anticipata, sul conto corrente n. 11 -330-5384 acceso presso Banca di Piacenza
(IBAN: IT69F0515605660CC0110005384) con scadenza entro il giorno venti di ogni mese: su tale importo, come per legge, maturerà
annualmente la rivalutazione a decorrere dall'anno successivo CP_2
alla sentenza di divorzio. A tal proposito i coniugi dichiarano di non aver mai adeguato l'importo dell'assegno di mantenimento e la Sig.ra dichiara espressamente di rinunziare alla richiesta di Parte_1
importi arretrati;
6) l'assegno unico e universale per i figli a carico, erogato dall' CP_3
e attualmente pari a € 54,00 mensili, verrà percepito per intero dalla
Sig.ra Parte_1
7) Per ciò che concerne la casa coniugale, i Sigg. ri e Parte_1
concordano che resteranno a carico della Sig.ra le CP_1 Parte_1
spese concernenti le utenze di acqua, luce , gas, rifiuti, allarme e di manutenzione ordinaria (caldaia, condizionatori, camino a legna)
mentre le spese straordinarie relative all'immobile rimarranno in capo al Sig. CP_1
8) Le spese mediche documentate saranno ripartite fra i coniugi in ragione del 50% ciascuno, come pure le spese relative al servizio di trasporto, alla mensa scolastica e all'abbigliamento, nonché le spese straordinarie, purchè previamente concordate e debitamente documentate;
per tutto quanto non espressamente specificato in ordine alla ripartizione delle spese ci si richiama alle linee guida del
CNF;
9) I coniugi dichiarano di rinunziare a qualsiasi somministrazione di somme per il rispettivo mantenimento, essendo titolari di redditi propri ed economicamente autosufficienti.
10) I coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente e tempestivamente eventuali cambi di residenza e/o domicilio;
11) I coniugi prestano sin d'ora reciproco assenso a favore di ciascuno di essi al rilascio ed al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio anche in capo alla minore. “
Considerato che le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza le parti hanno confermato il ricorso e dichiarato che dalla separazione è cessata ogni comunione materiale e spirituale e che non intendono conciliarsi.
Considerato che sussistono le condizioni di cui all'art. 3, n.2 lett.B)
della Legge 01.12.1970 n. 898 e successive modifiche;
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt.70 e
Acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero: “Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi di cui è causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge”.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi dalla separazione è cessata ogni comunione materiale e spirituale e che non intendono conciliarsi;
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni dell'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al la figlia non sono in contrasto con gli interessi de lla stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art.473-bis.4
c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 473-bis51 c.p.c. così decide:
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e , matrimonio Parte_1 CP_1 celebrato in data 7.10.2007 in Alta Val Tidone (PC) e trascritto nei registri dello Stato Civile dell'anzidetto Comune al n. 4,
parte II, serie A, anno 2007 alle condizioni così convenute dalle parti in domanda e da intendersi qui integralmente trascritte;
- Dispone che a cura della Cancelleria sia disposta copia autentica della presente sentenza passata in giudicato all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Alta Val Tidone
(PC) perché provveda all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti previsti dalla legge di cui al R.D.
09.07.1939 n.1238 e successive modifiche.
- Spese di lite compensate tra le parti.
COSI'DECISO
in camera di Consiglio il 25.11.2025 su relazione del Giudice Dott.ssa
Marisella Gatti.
Il Presidente rel. est. Dott.ssa Marisella Gatti
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
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