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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. I, sentenza 25/02/2026, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 412/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VIRZI' SALVATORE, Presidente
LI RI, OR
TREBASTONI DAUNO FABIO GLAUCO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 796/2025 depositato il 03/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Giuseppe Panico 4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TY7IPPN00079 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TY7IPPN00079 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TY7IPPN00079 IRPEF-ALIQUOTE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TY7IPPN00079 IVA-ALIQUOTE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TY7IPPN00079 IRAP 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 193/2026 depositato il
18/02/2026 Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 3,5,2025 Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. Y7IPPN00079/2025, notificata il 04/03/2025 e contemplante addebiti pari a complessivi Euro 123.613,14, per “imposte, interessi e sanzioni dovute, a seguito della sentenza n. 356/05/25 con riguardo all'avviso di accertamento n.
TY7014G00239 per l'anno 2017”, precisando di aver interposto appello alla suddetta sentenza e che in ogni caso errati erano gli importi indicati nel'avviso di accertamento originariamente opposto. Eccepiva che la somma ingiunta non poteva ritenersi definitiva stante l'appello in corso e che, peraltro, la stessa doveva ritenersi errata stante che quanto riportato nella intimazione corrispondeva al 67,70 % di quanto indicato nel'avviso originario.
Chiedeva quindi il ricorrente previa sospensione l'annullamento dell'atto.
Si costituiva l 'AdE contestando il ricorso ed eccependone la inammissibilità non potendo in questa sede proporsi eccezioni avverso l'avviso prodromico, essendo stato il relativo ricorso rigettato in primo grado;
nessuna inesattezza degli importi sussisteva stante che, dopo la sentenza della Corte di Giustizia di primo grado che rigetta il ricorso, è dovuto il pagamento di 2/3 del tributo originario, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali. Corrette dovevano ritenersi le avvertenze contenute nella intimazione .
Rigettata la istanza di sospensione, nella Camera di Consiglio del 16.2.2026 la vertenza viene decisa .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questa Corte di dover preliminarmente precisare che gli atti impositivi, per i quali è pendente il giudizio dinanzi alle Corti di Giustizia Tributaria di primo grado, sono oggetto, nei casi previsti, di una riscossione frazionata del quantum in essi definito, anche in deroga alle prescrizioni delle singole leggi di imposta ed il tributo, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere pagato: per i due terzi, dopo la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado che respinge il ricorso;
per l'ammontare risultante dalla sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, e comunque non oltre i due terzi, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso;
per il residuo ammontare determinato nella sentenza della Corte di Giustizia
Tributaria di secondo grado;
importi n ogni caso diminuiti di quanto già corrisposto. Nel caso in esame parte ricorrente ha impugnato la intimazione de qua con cui veniva intimato il pagamento della somma di
€ 123.613,14, pari ai 2/3 di quanto ingiunto nell'avviso di accertamento n. TY7014G00239 oggetto di ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia rigettato con sentenza n. 356/25. Assolutamente corretto e legittimo deve ritenersi il comportamento dell'Ente impositore mentre inammissibili appaiono le contestazioni mosse da parte ricorrente avverso l'originario avviso la cui legittimità è stata già vagliata dal Giudice di primo grado, così come infondate appaiono le eccezioni circa le presunte inesattezze delle norme indicate nella intimazione trattandosi di richiami generali alla normativa sia in materia di interessi che di sanzioni con la previsione, a favore del contribuente, che l'ingiunzione avrebbe tenuto conto di eventuali importi versati nel frattempo
(circostanza questa rimasta priva di riscontro). Assolutamente inconferente appare il ricorso de quo circa soprattutto il rilievo relativo ad un presunto abusivo frazionamento della pretesa erariale, stante che il frazionamento della pretesa è avvenuto sulla base della normativa sulla riscossione frazionata e della favorevole sentenza di primo grado, l'importo di euro 59.943,33 richiesto a titolo di imposte nell'impugnata intimazione è esattamente i 2/3 dell'importo rilevato in sede di accertamento, oltre poi interessi e sanzioni, nulla rilevando che sia stato interposto appello. Ritenuta quindi la infondatezza delle ragioni sottese al ricorso, stante la legittimità della intimazione opposta, va rigettato il ricorso con condanna del contribuente al pagamento delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Siracusa (sez. 1), pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe lo respinge. Condanna parte ricorrente al pagamento in favore di parte resistente delle spese di giudizio che liquida nella misura di euro 4.671,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio del 16.02.2026.
Il OR Il Presidente
dr. Adriana Puglisi dott. Salvatore Virzì
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VIRZI' SALVATORE, Presidente
LI RI, OR
TREBASTONI DAUNO FABIO GLAUCO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 796/2025 depositato il 03/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Giuseppe Panico 4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TY7IPPN00079 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TY7IPPN00079 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TY7IPPN00079 IRPEF-ALIQUOTE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TY7IPPN00079 IVA-ALIQUOTE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TY7IPPN00079 IRAP 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 193/2026 depositato il
18/02/2026 Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 3,5,2025 Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. Y7IPPN00079/2025, notificata il 04/03/2025 e contemplante addebiti pari a complessivi Euro 123.613,14, per “imposte, interessi e sanzioni dovute, a seguito della sentenza n. 356/05/25 con riguardo all'avviso di accertamento n.
TY7014G00239 per l'anno 2017”, precisando di aver interposto appello alla suddetta sentenza e che in ogni caso errati erano gli importi indicati nel'avviso di accertamento originariamente opposto. Eccepiva che la somma ingiunta non poteva ritenersi definitiva stante l'appello in corso e che, peraltro, la stessa doveva ritenersi errata stante che quanto riportato nella intimazione corrispondeva al 67,70 % di quanto indicato nel'avviso originario.
Chiedeva quindi il ricorrente previa sospensione l'annullamento dell'atto.
Si costituiva l 'AdE contestando il ricorso ed eccependone la inammissibilità non potendo in questa sede proporsi eccezioni avverso l'avviso prodromico, essendo stato il relativo ricorso rigettato in primo grado;
nessuna inesattezza degli importi sussisteva stante che, dopo la sentenza della Corte di Giustizia di primo grado che rigetta il ricorso, è dovuto il pagamento di 2/3 del tributo originario, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali. Corrette dovevano ritenersi le avvertenze contenute nella intimazione .
Rigettata la istanza di sospensione, nella Camera di Consiglio del 16.2.2026 la vertenza viene decisa .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questa Corte di dover preliminarmente precisare che gli atti impositivi, per i quali è pendente il giudizio dinanzi alle Corti di Giustizia Tributaria di primo grado, sono oggetto, nei casi previsti, di una riscossione frazionata del quantum in essi definito, anche in deroga alle prescrizioni delle singole leggi di imposta ed il tributo, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere pagato: per i due terzi, dopo la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado che respinge il ricorso;
per l'ammontare risultante dalla sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, e comunque non oltre i due terzi, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso;
per il residuo ammontare determinato nella sentenza della Corte di Giustizia
Tributaria di secondo grado;
importi n ogni caso diminuiti di quanto già corrisposto. Nel caso in esame parte ricorrente ha impugnato la intimazione de qua con cui veniva intimato il pagamento della somma di
€ 123.613,14, pari ai 2/3 di quanto ingiunto nell'avviso di accertamento n. TY7014G00239 oggetto di ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia rigettato con sentenza n. 356/25. Assolutamente corretto e legittimo deve ritenersi il comportamento dell'Ente impositore mentre inammissibili appaiono le contestazioni mosse da parte ricorrente avverso l'originario avviso la cui legittimità è stata già vagliata dal Giudice di primo grado, così come infondate appaiono le eccezioni circa le presunte inesattezze delle norme indicate nella intimazione trattandosi di richiami generali alla normativa sia in materia di interessi che di sanzioni con la previsione, a favore del contribuente, che l'ingiunzione avrebbe tenuto conto di eventuali importi versati nel frattempo
(circostanza questa rimasta priva di riscontro). Assolutamente inconferente appare il ricorso de quo circa soprattutto il rilievo relativo ad un presunto abusivo frazionamento della pretesa erariale, stante che il frazionamento della pretesa è avvenuto sulla base della normativa sulla riscossione frazionata e della favorevole sentenza di primo grado, l'importo di euro 59.943,33 richiesto a titolo di imposte nell'impugnata intimazione è esattamente i 2/3 dell'importo rilevato in sede di accertamento, oltre poi interessi e sanzioni, nulla rilevando che sia stato interposto appello. Ritenuta quindi la infondatezza delle ragioni sottese al ricorso, stante la legittimità della intimazione opposta, va rigettato il ricorso con condanna del contribuente al pagamento delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Siracusa (sez. 1), pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe lo respinge. Condanna parte ricorrente al pagamento in favore di parte resistente delle spese di giudizio che liquida nella misura di euro 4.671,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio del 16.02.2026.
Il OR Il Presidente
dr. Adriana Puglisi dott. Salvatore Virzì