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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 07/08/2025, n. 666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 666 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
CORTE di APPELLO di MESSINA
Prima sezione civile
^^^^^^^^^
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai signori:
1) dr. Augusto SABATINI Presidente
2) dr.ssa Marisa SALVO Consigliere
3) dr.ssa Anna ADAMO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 267/2022 R. G., vertente tra
(già , in persona dell'amministratore delegato e legale Parte_1 Parte_2 rappresentante , c. f. e P. IVA: rappresentata e difesa dall'avv. Parte_3 P.IVA_1
Andrea Clerici (con PEC indicata), presso il cui studio in Cuneo, piazza Galimberti n 5, è elettivamente domiciliata per procura in calce all'atto di appello,
APPELLANTE contro
, in persona del Sindaco pro-tempore, c. f. e P. IVA: Controparte_1
, elettivamente domiciliato in Capri Leone, piazza Faranda, presso lo studio ed in P.IVA_2 persona dell'avv. Claudio Conti Gallenti (con PEC indicata), che lo rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello,
APPELLATO
__________________
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 722/2021 emessa dal Tribunale di Patti il 6 ottobre
2021, in materia di indebito oggettivo ex art. 2033 c. c. o ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c. c..
**************
CONCLUSIONI delle PARTI
Per l'appellato: “precisa le conclusioni riportandosi a tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito nei precedenti atti e verbali di causa”.
1 SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 6 aprile 2022 l' (già , in Parte_1 Parte_2 persona dell'amministratore delegato e legale rappresentante p. t., ha impugnato con appello davanti a questa Corte, nei confronti del , in persona del Controparte_1
Sindaco p. t., la sentenza indicata in oggetto con la quale il Tribunale di Patti ha rigettato la domanda proposta da - volta ad ottenere, in via principale, la condanna Parte_4 del convenuto al pagamento, a titolo di indebito ex art. 2033 c.c., della somma di € CP_1
25.412,55, oltre interessi dalla domanda (da intendersi quale costituzione in mora) o, comunque, da quella giudiziale, e/o, in via subordinata, ad indennizzarla ex art. 2041 c. c. per lo stesso importo di € 25.412,55 -, nulla disponendo sulle spese stante la contumacia del convenuto. CP_1
L'appellante ha contestato la pronuncia impugnata per i motivi di cui si dirà infra ed ha chiesto che, in riforma integrale della stessa, in via principale, accertato che il pagamento effettuato dalla deducente in favore dell'Ente appellato ha costituito un pagamento indebito ex art. 2033
c.c., fosse condannato quest'ultimo al pagamento di € 25.412,55, oltre interessi (come sopra); in via subordinata, ha chiesto che, accertato l'ingiusto arricchimento di controparte ex art. 2041
c. c. a seguito del pagamento effettuato da essa deducente, fosse condannato l'Ente appellato ad indennizzarla per l'importo di € 25.412,55.
Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio e con distrazione ex art 93 c. p.
c. in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata telematicamente il 17 novembre 2022 si
è costituito il , in persona del Sindaco p. t., resistendo Controparte_1 all'appello, di cui ha contestato i motivi, e chiedendone il rigetto;
in subordine, in caso di accoglimento della domanda avversa, ha chiesto che gli interessi fossero fatti decorrere dalla data della domanda giudiziale, con compensazione delle spese di entrambi i gradi.
Con vittoria di spese e compensi difensivi.
Superato il vaglio preliminare di non inammissibilità dell'appello, come da provvedimento reso all'udienza del 18 novembre 2022, è stata fissata la data del 15 gennaio 2024 per la precisazione delle conclusioni, aggiornata poi, a causa del carico di ruolo, all'8 luglio 2024.
A tale udienza, svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c. p. c., stanti le note di trattazione scritta depositate dalle parti, la causa è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c. p. c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI della DECISIONE
Preliminarmente va evidenziato che la mancata partecipazione dell'appellante all'udienza
“cartolare” di precisazione delle conclusioni – non essendo state presentate note di trattazione
2 scritta dal difensore della stessa – non ha alcun rilievo sul piano processuale posto il consolidato principio giurisprudenziale, adattabile mutatis mutandis all'udienza “cartolare” ex art. 127 ter
c. p. c., secondo il quale, in caso di mancata partecipazione del procuratore di una parte all'udienza di precisazione delle conclusioni, debbono intendersi richiamate le richieste precedentemente formulate, ivi comprese le istanze istruttorie che la parte abbia reiterato dopo che ne sia stata rigettata l'ammissione (così ex multis Cass. Civ. nn. 13524/2022; 26523/2020).
Tanto premesso e venendo al merito, con un unico motivo, variamente articolato, l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe commesso un evidente errore di valutazione delle prove documentali da lei offerte in primo grado laddove ha ritenuto ed affermato (testualmente) che
“da nessun documento prodotto emerge che l'iban del primo bonifico sia riferibile al
[...]
”. Controparte_1
Obietta, al contrario, che con i documenti contrassegnati con i nn. 15, 16 e 17, depositati da essa attrice telematicamente in allegato alla memoria ex art 183, comma 6, n. 2, c. p. c. sarebbe stato dimostrato che l'IBAN sul quale l. ha effettuato il bonifico (come da Parte_2 distinta di bonifico, doc. n. 5 del fascicolo primo grado) era proprio riconducibile al rapporto di conto corrente che il intratteneva con la propria banca Controparte_1 tesoriera.
Richiama in proposito anche quanto esposto in primo grado, sia con la citata memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c. p. c., sia con le note di trattazione scritta per l'udienza ex art 281 sexies
c. p. c., aggiungendo che, peraltro, è stato prodotto in giudizio, in primo grado, pure il documento rilasciato dalla banca di riferimento dell'Ente convenuto, a seguito dell'ordine di esibizione disposto dal Tribunale, dalle cui pagg 1-3 e 21 si evincerebbe in modo chiaro che il codice dell'operazione effettuata per errore da coincideva proprio con un Parte_2 accredito – in pari data e di pari cifra – effettuato con le somme giunte sul conto del
[...]
. Controparte_1
Ribadisce come sia evidente che sull'estratto conto n. 192290 - che l'Ente convenuto intratteneva presso la filiale della – è riportato testualmente “20/11/2017 – CP_2
25.412,55 Bonifico da Areariscossioni Srl – Riv Lotto 1269”, rappresentando ancora una volta di essere stata molto scrupolosa nel presente giudizio, dato che, ai fini della mera riconducibilità delle coordinate anzidette al , sarebbero bastati i predetti Controparte_1 documenti nn. 15, 16 e 17.
Conclude, dunque, evidenziando che da tutte le prove documentali sin qui indicate sarebbe agevole ricavare che il bonifico in questione è stato effettuato senza causa, essendo palese che come creditore è stato indicato un altro Comune (quello, cioè, di e che il lotto da CP_3
3 riversare (rispondente al n. 1269) in nessun modo avrebbe potuto ricondursi al CP_1 odierno appellato, con il quale la società deducente non aveva più rapporti contrattuali, residuando solo pochi euro da girarsi nel momento in cui sarebbero pervenuti ad per errore dei contribuenti (come da documenti nn. 9 e 10). Parte_2
L'errore del pagamento e/o l'assenza di causa sarebbero, a suo dire, evincibili pure dalla concorrente sussistenza di una causa di pagamento – del medesimo importo - verso il
[...]
CP_4
Il motivo, in tutte le sue articolazioni, è da ritenere fondato.
Il Tribunale, premesso l'antefatto della vicenda in contesa (che di seguito si riporta testualmente per migliore comprensione: “L'attrice ha premesso di essere una società concessionaria per la riscossione dei tributi e di tutte le entrate patrimoniali degli enti pubblici territoriali, iscritta all'albo del Ministero delle
Finanze di cui all'articolo 53 del D. Lgs. n. 446/1997; che con contratto per l'affidamento in concessione della gestione ordinaria e straordinaria delle entrate tributarie ed extra tributarie per anni 6 - CIG 0936586FF33 del
10.06.11 - terminato il 30/12/2016, ha assunto nell'interesse del le obbligazioni di Controparte_1 riscuotere le entrate del resistente e di riversare le somme riscosse, dedotto l'aggio e le spese, alla CP_1
Tesoreria comunale, in rate mensili entro il giorno 20 del mese successivo al mese di riferimento;
che con contratto di cessione di ramo d'azienda del 26.5.2014 ha ceduto a Fire s.p.a. il ramo d'azienda concernente anche il contratto stipulato con il , sicché a partire da tale data era Fire s.p.a. competente alla Controparte_1 riscossione delle entrate tributarie del predetto che in data 17/11/2017, in adempimento del contratto CP_1 concluso con il per la riscossione di entrate tributarie e sanzioni amministrative per violazione Controparte_4 del codice della strada, Areariscossioni srl ha effettuato – per errore - a favore del Controparte_1 un versamento mediante bonifico SEPA di € 25.412,55 indicando specificatamente che il creditore era il
[...]
> e riportando che la causale del pagamento si riferiva al <>, inerente CP_4 proprio detto che il , erroneo destinatario del bonifico, più volte Controparte_4 Controparte_1 richiesto di procedere alla restituzione, è rimasto silente ”), ha rigettato la domanda attorea sul convincimento che fosse mancata la prova che il pagamento, che si è assunto essere stato indebitamente effettuato, sia stato eseguito a beneficio del . Controparte_1
E ciò in quanto – si argomenta in sentenza -, pur essendo in atti la copia del bonifico del 17 novembre 2017, con indicato l'IBAN del beneficiario identificato quale “ , nonché la CP_3 copia del successivo bonifico del 22 novembre 2017 effettuato in favore del Controparte_4 nella quale risulta indicato un diverso codice IBAN, nondimeno da nessun documento prodotto
è emerso che l'IBAN del primo bonifico fosse riferibile al Controparte_1
(così a pag. 3 della sentenza).
Ciò posto, come giustamente ha evidenziato l'appellante, la Corte rileva che quest'ultimo argomento esposto dal primo Giudice non corrisponde alle effettive emergenze degli atti ritualmente acquisiti al processo nel corso del primo grado.
4 Risulta, invero, che, in allegato alle memorie di cui al n. 2 del comma 6 dell'art. 183 c. p. c. – deputate proprio alle richieste istruttorie -, la parte attrice ha prodotto tre documenti di fondamentale importanza ai fini della presente contesa, e segnatamente:
1) (all. n. 15) una nota datata 11 marzo 2014, prot. n. 8758 del 3 aprile 2014, con cui il ha comunicato ad – quale Controparte_1 Parte_2 concessionaria del servizio di gestione ordinaria e straordinaria delle entrate tributarie ed extratributarie del anzidetto per anni 6 (sino al 31 dicembre 2016) - l'elenco CP_1 riepilogativo degli atti notificati e l'importo complessivo per il servizio effettuato alla data dell'11 marzo 2014, chiedendo il “rimborso delle spese di notifica degli atti dall'1 gennaio
2014 all'11 marzo 2014”, per un totale di € 222,24 comprensivo delle spese postali. In questo atto, osserva la Corte, precedente rispetto alla data del bonifico del 17 novembre 2017
(presupposto della presente contesa), è indicato il codice IBAN bancario del CP_1 richiedente quale: “[...]192290”, che – vale evidenziare - è esattamente lo stesso IBAN riportato nella copia in atti del primo bonifico suddetto, quello cioè eseguito da in data 17 novembre 2017, contenente, secondo la Parte_2 prospettazione attorea, l'esatta indicazione del beneficiario , ma l'errata CP_1 CP_4 trascrizione dell'IBAN (documento allegato all'atto di citazione di primo grado, contrassegnato, nella numerazione dell'indice, col n.5);
2) (all. 16): una stampa tratta da un sito internet che riporta il codice ABI (“06175”) della filiale della – tesoriere del Controparte_5 Controparte_1 dal dicembre 2016, come si vedrà appresso – e il codice CAB (“82100”) della stessa filiale bancaria, con la precisazione che trattasi di filiale operativa dal 19 dicembre 2016;
3) (all. 17): una nota dei Servizi finanziari del anzidetto con cui viene comunicato CP_1 che a partire dal 19 dicembre 2016, a seguito della fusione di Banca Carige Italia s. p. a. nella Capogruppo Banca Carige s. p. a., la denominazione della Tesoreria comunale dello stesso Ente sarebbe stata: “Banca Carige spa”, con conseguente parziale variazione del codice IBAN, divenuto ora “[...] 000000192290”.
Già sulla base di questi tre eloquenti dati documentali, con particolare riferimento al primo, è da ritenere adeguatamente riscontrata la circostanza, dedotta dall'attrice, dell'errore in cui è incorsa l'allora concessionaria nel predisporre il bonifico del 17 Parte_2 novembre 2017 in favore del beneficiario, individuato esattamente nel di ma CP_1 CP_3 con l'indicazione di un IBAN non corrispondente al rapporto bancario di riferimento del predetto quanto, piuttosto, a quello del , stante CP_1 Controparte_1
l'esatta coincidenza tra il codice alfanumerico stampigliato nella copia del bonifico eseguito il
17 novembre 2017, segnatamente nella finca relativa all'“iban creditore”, e quello contenuto
5 nella nota prot. n. 8758 del 3 aprile 2014, a firma del Responsabile dell'Ufficio Notifiche del
, indirizzata a (e per conoscenza Controparte_1 Parte_2 all'Ufficio di Ragioneria dello stesso Ente), di cui si è detto sopra.
Si tratta – va ribadito – di una nota recante data anteriore sia a quella di effettuazione del bonifico in questione, che anche al 19 dicembre 2016, data in cui è parzialmente mutato il codice IBAN della filiale dell'istituto bancario tesoriere comunale dell'Ente odierno appellato
(a seguito della documentata fusione dell'istituto medesimo, già Banca Carige Italia s. p. a. nella capogruppo Banca Carige s. p. a.), ferma restando, comunque, l'identità del numero di conto corrente del medesimo, quale “192290”. CP_1
Ad ulteriore conferma dell'erroneità dell'operazione sovvengono una serie di altri dati, precisi e concordanti, oltre che seriamente indiziari.
Anzitutto la prossimità temporale delle due operazioni di pagamento mediante bonifico bancario effettuate da e, in secondo luogo, ma non per importanza, Parte_2
l'identità del soggetto individuato come beneficiario in entrambi i bonifici;
ancora, l'esatta coincidenza dell'importo monetario oggetto degli accrediti mediante i rispettivi bonifici e, infine, la medesimezza del lotto indicato nella causale di entrambi i bonifici. Ed invero, risulta ritualmente documentato in atti che:
• il primo bonifico – quello che si assume errato – reca la data di esecuzione del 17 novembre
2017, il nominativo del creditore (beneficiario) quale “ , l'importo in Euro di CP_3
“25.412,55” e la seguente causale: “Riv. Lotto 1269 R. COATTIVA”;
• sempre dalla documentazione acquisita ritualmente agli atti (doc. n. 7, allegato all'atto di citazione di primo grado) si ricava che il secondo bonifico – quello che si assume correttamente eseguito in favore dell'unico creditore ( – reca la data di Controparte_4 esecuzione del 22 novembre 2017 (solo 5 giorni dopo il primo), il nominativo del creditore
(beneficiario) , l'importo della somma da pagare in Euro “25.412,55” Controparte_4
e la seguente causale: “Riv. Lotto 1269 R. COATTIVA”.
È consequenziale, dunque, inferirne agevolmente sul piano logico-fattuale che il pagamento di
€ 25.412,55 da effettuare nel novembre 2017 da parte della concessionaria Parte_2
[. sarebbe dovuto essere, come allegato in fatto da parte attrice, uno ed uno solo, e segnatamente quello in favore del rispetto al quale nel maggio e nel giugno 2017 la società Controparte_4 anzidetta si era aggiudicata la concessione del servizio di riscossione tributaria e delle sanzioni amministrative conseguenti alle violazioni del codice della strada, il cui lotto di riferimento recava il n. “1269”, lo stesso che è stato riportato in entrami i bonifici suddetti e lo stesso al quale si riferisce il documento allegato n. 6 dell'atto di citazione di primo grado, in cui è contenuto il riepilogo contabile delle operazioni effettuate nel periodo di vigenza del rapporto
6 contrattuale, messe in pagamento il 16 novembre 2017 e pagate (salvo l'errore per cui è causa) proprio il 17 novembre 2017 per l'importo complessivo, appunto, di € 25.412,55.
Questi dati si ricavano – si ripete - dal documento allegato n. 6 all'atto di citazione di primo grado, che, seppure in copia non perfettamente leggibile, consente sufficientemente di individuare i dati appena riportati, ampiamente significativi della circostanza, allegata da parte attrice, che il solo creditore della somma di € 25.412,55, corrisposta dalla società concessionaria mediante bonifico recante quale causale proprio il lotto “n. 1269 R. Coattiva”, era il
[...]
e non anche il , che però, per errore della mittente, CP_4 Controparte_1 ha ricevuto in accredito la stessa somma di € 25.412,55, senza averne alcun titolo.
Non osta a questa ricostruzione il fatto che tra l' e quest'ultimo Ente locale Parte_2
è intercorso, parimenti, un rapporto concessorio di riscossione coattiva delle entrate dello stesso per la durata di sei anni, sino al 31 dicembre 2016, con obbligo della prima di riversare, entro il giorno 20 del mese successivo, le somme riscosse, dedotto l'aggio e le spese, alla Tesoreria comunale in rate mensili - giusta contratto stipulato il 10 giugno 2011 tra la società ed il
, doc. n. 2 prodotto con l'atto di citazione di primo grado -. Controparte_1
Va, in proposito, rilevato anzitutto che, con contratto del 26 maggio 2014 (doc. n. 3 prodotto con la citazione di primo grado), risulta avere ceduto alla Parte_2 CP_6
a., con decorrenza dalla suddetta data, il ramo di azienda comprendente, per quanto qui di
[...] specifico interesse, i “contratti, atti di aggiudicazione di gare e affidamenti per l'accertamento
e la riscossione dei tributi e delle entrate patrimoniali, nonché delle attività correlate, con i
Comuni e/o Enti pubblici e/o privati (e relativi rapporti debitori/creditori) siti nella regione
Sicilia come indicati nell'allegato A al presente contratto” [così testualmente all'art.1, lett. a) del testo contrattuale], laddove, nel predetto allegato “A”, è indicato per primo, tra i rapporti ceduti, proprio quello relativo al , corrispondente Controparte_1 esattamente al citato contratto stipulato il 10 giugno 2011 (“affidamento in concessione della gestione ordinaria e straordinaria delle entrate tributarie ed extratributarie per anni 6”).
In questo contesto trova pieno riscontro l'assunto attoreo secondo il quale a partire dalla data del 26 maggio 2014 (della predetta cessione) non era più il soggetto Parte_2 tenuto alla riscossione delle entrate del e obbligato al riversamento delle Controparte_7 relative somme, bensì la cessionaria Controparte_8
Non si giustifica, perciò, il pagamento della somma di € 25.412,55 tramite bonifico ricevuto dal predetto Ente per mano della cedente Parte_2
A ciò aggiungasi in via dirimente che, in ogni caso, il riversamento del suddetto (non modesto) importo di € 25.412,55 non si giustifica anche per il fatto che esso è avvenuto pacificamente nel novembre 2017, quando già il rapporto concessorio con l'Ente odierno appellato, avente
7 fonte nel citato contratto del 10 giugno 2001, era cessato (essendo la scadenza fissata al 31 dicembre 2016 come da art. 2 del contratto medesimo); quindi non si vede la ragione giuridico- fattuale, né la indica la parte appellata, per cui, a distanza di quasi undici mesi dalla cessazione del contratto, l. avrebbe dovuto versare detta (ingente) somma al Parte_2 CP_1 anzidetto, anche perché, come detto, l'obbligo di riversamento previsto in contratto doveva adempiersi mediante la corresponsione di rate mensili posticipate entro il giorno 20 del mese successivo di riferimento (e dunque, nella specie, a tacer d'altro, entro il 20 gennaio 2017 o, al massimo, entro febbraio 2017, ma non certo nel novembre 2017, a distanza di quasi undici mesi dalla conclusione del rapporto, in assenza di elementi dimostrativi del contrario).
D'altra parte, è la stessa attrice che nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado non ha sottaciuto che, nonostante la cessazione del rapporto col convenuto nel dicembre CP_1
2016 e nonostante l'avvenuta cessione dello stesso alla nel maggio 2014, Controparte_8 ha dovuto riversare delle somme all'Ente medesimo fino al mese di novembre 2017, riferite a pagamenti effettuati ad essa da contribuenti tardivi, che, peraltro, hanno errato nell'individuazione del soggetto addetto alla riscossione: ma, come la stessa società ha lealmente ammesso e dimostrato, si è trattato di importi nemmeno lontanamente accostabili all'ingente cifra di € 25.412,55, di poche centinaia di euro (pari a complessivi € 120,00 secondo quanto risulta dal conteggio di cui al documento n. 9 allegato all'atto di citazione di primo grado).
È da escludere, perciò, alla luce di tutti i suddetti dati probatori e argomenti logici, in sé considerati ed anche tra loro combinati, che la ricezione della predetta somma di € 25.412,55 da parte del odierno appellato possa trovare qualsivoglia giustificazione in fatto, né CP_1 in diritto, essendo il relativo pagamento risultato assolutamente privo di titolo giuridico e sicuramente frutto di un errore della società concessionaria.
Che la ricezione della somma sia avvenuta da parte dell'Ente, anche se all'epoca del bonifico l'IBAN del Tesoriere comunale era parzialmente mutato secondo quanto si è detto più in alto, vi è, poi, prova documentale certa e non contrastata da elementi di segno contrario: in esito, infatti, all'ordine di esibizione disposto dal Tribunale con provvedimento reso all'udienza dell'1 luglio 2019, tra gli altri documenti la filiale della di ha CP_2 CP_1 depositato l'estratto conto relativo al c/c n. 192290 alla data del 31 dicembre 2017, il quale contiene, tra i movimenti in “entrata”, la registrazione dell'accredito dell'importo di €
25.412,55 tramite bonifico proveniente da “Riv. Lotto 1269 R. Coattiva” Parte_2 del 16 novembre 2017, proprio l'operazione in contesa nel presente giudizio.
Ha trovato, dunque, pieno riscontro documentale la versione dei fatti dedotta da parte attrice nei suoi atti di causa (ribadita nell'atto di appello) non potendosi, di contro, condividere, alla
8 luce di tutto quanto sin qui esposto, il convincimento del primo Giudice secondo cui da nessun documento prodotto emerge che l'iban del primo bonifico sia riferibile al Controparte_1
.
[...]
Al contrario vi è in atti più di un documento dal quale risulta ictu oculi la corrispondenza dell'iban indicato nel primo bonifico con quello appartenuto al predetto Ente, primo fra tutti la nota prot. n. 8758 del 3 aprile 2014 più volte citata, oltre a tutti i restasti dati documentali sopra richiamati, che, valutati in sé ed in combinazione logica tra loro, comprovano in maniera più che adeguata che il versamento in favore del anzidetto della somma di € 25.412,55 CP_1 in data 17 novembre 2017 da parte di è stato frutto di mero errore, Parte_2 trattandosi in realtà di un'operazione priva di qualsivoglia titolo giuridico, la quale costituisce, perciò, un pagamento del tutto indebito ai sensi e per gli effetti dell'art. 2033 c. c..
Vale, d'altra parte, rimarcare che il appellato, rimasto contumace in primo grado, CP_1 nella sua concisa difesa in questo grado non ha contestato specificamente la versione dettagliata e documentata dei fatti fornita da controparte, essendosi limitato a rilevare che nessuno dei documenti prodotti attesterebbe la riconducibilità a sé dell'IBAN utilizzato per bonificare la somma di cui si chiede la restituzione da controparte, ripetendo così quanto statuito dal primo
Giudice, senza peraltro avere nemmeno dedotto di non essere (stato) titolare di quel codice
IBAN.
Deriva da tutte e da ciascuna delle ragioni sin qui esposte che, in accoglimento della domanda formulata in via principale dall'attrice (odierna appellante), riformando la pronuncia appellata, deve riconoscersi il diritto di (già di ripetere detto Parte_1 Parte_2 pagamento indebito ex art. 2033 c. c. e, per l'effetto, il , in Controparte_1 persona del Sindaco p. t., va condannato a restituire alla predetta società, in persona del legale rappresentante p. t., la somma di € 25.412,55, con gli interessi in misura legale dal giorno della domanda in conformità della richiesta di parte attrice, che, nell'atto di citazione introduttivo del giudizio, ha chiesto, appunto, che gli interessi decorressero dalla “domanda” (e non già dal pagamento).
Ha aggiunto, peraltro, che con tale espressione (“domanda”) dovrebbe intendersi non solo quella giudiziale, ma anche ogni atto di costituzione in mora e, nella specie, quello dell'11 gennaio 2018.
Sul punto rileva la Corte che, come correttamente osservato dalla società richiedente, in tema di ripetizione dell'indebito oggettivo, ai fini del decorso degli interessi sulla somma oggetto di restituzione, l'espressione dal giorno della “domanda” contenuta nell'art. 2033 c.c., non va intesa come riferita esclusivamente alla domanda giudiziale, ma comprende anche gli atti
9 stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c. (in tal senso si veda da ultimo Cass. civ. n. 9757/2024; in senso conforme anche Cass. civ. 15895/2019).
Tanto posto in diritto, va evidenziato nondimeno che nel caso concreto, diversamente da quanto invoca l'attrice, non può dirsi che prima della domanda giudiziale (notificata al CP_1 convenuto il 24 luglio 2018) vi sia stato un valido atto di costituzione in mora da parte di efficace ai sensi dell'art. 1219 c. c.. Parte_2
Sono stati documentati, per vero, gli invii di n. 3 messaggi tramite posta elettronica certificata, uno l'11 gennaio 2018, l'altro il 30 gennaio 2018 e il terzo il 9 febbraio 2018, il primo dall'indirizzo a quello di e gli altri Email_1 Email_2 due da un indirizzo dal legale di (avv. Andrea Clerici) all'indirizzo del Parte_2 servizio di protocollo , recanti quale oggetto: richiesta di Controparte_1 restituzione somme erroneamente versate da alla seconda PEC (e solo Parte_2 ad essa) risulta, poi, allegata in formato pdf una lettera dell'avv. Clerici nell'interesse dell'anzidetta società, contenente una diffida alla restituzione della somma di che trattasi.
Tuttavia, quest'ultima non può valere quale valida formale diffida ai sensi e per gli effetti dell'art. 1219, comma 1, c. c. perché priva della necessaria autenticità, posto che, secondo l'insegnamento invalso nella giurisprudenza della Suprema Corte, la certificazione della pec non comporta automaticamente anche la certificazione (ossia la paternità) del documento allegato al messaggio inviato tramite pec.
I due atti, osserva il Giudice nomofilattico, hanno infatti funzioni diverse: certificare una pec significa attestare che essa proviene dal mittente, che contiene quanto allegato e che è stata inviata a quell'ora, ma non significa attestare altresì la veridicità di ciò che è allegato (ove privo della firma digitale, la quale costituisce un mezzo per sottoscrivere un documento informatico,
e farlo proprio, mentre la certificazione della posta elettronica è strumento di attestazione della provenienza di quel documento): in altri termini, la posta elettronica certificata dimostra l'invio e la ricezione del messaggio, ma non garantisce il contenuto del documento allegato, non potendosi perciò dedurre che anche il documento allegato sia certificato o, meglio, che quel documento sia riferibile al suo autore e che abbia effettivamente quel contenuto (in tal senso si vedano Cass. civ. nn. 10091/2024; 32165/2023; in senso analogo anche Cass. civ. n.
24029/2024).
Nel caso in esame la lettera di diffida allegata al messaggio PEC del 30 gennaio 2028 reca la dicitura, in calce, “f.to avv. Andrea Clerici”, ma la firma anzidetta non risulta in formato digitale, cosicché non ne è certificata in maniera legale la paternità.
In questo quadro, stante la mancanza di un valido ed efficace atto scritto di costituzione in mora, dotato del crisma di autenticità e, quindi, della veste formale necessaria per gli effetti di cui al
10 primo comma dell'art. 1219 c. c., gli interessi sulla somma da restituire dal appellato CP_1 alla parte appellante non possono che farsi decorrere dalla domanda giudiziale (come anche chiesto, seppure in via subordinata, da parte attrice, odierna appellante).
L'accoglimento dell'appello impone di rivedere ex officio il regime delle spese del primo grado, da regolare unitamente a quelle del presente grado in base ad un giudizio unico che tenga conto, secondo pacifica giurisprudenza, della globalità della contesa e del suo esito complessivo, dato che, com'è noto, la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (v. Cass. civ. nn. 23639/2024; 27056/2021; 9064/2018;
11423/2016).
In questa prospettiva, considerato che (già ha visto Parte_1 Parte_2 integralmente accolta la propria domanda di ripetizione dell'indebito (formulata in via principale), con conseguente diritto a riavere la somma indebitamente versata al CP_1 appellato, quest'ultimo (nel primo grado rimasto contumace), per la regola della soccombenza ex art. 91, comma 1, c. p. c., deve essere condannato al rimborso delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Esse devono essere determinate secondo i parametri tariffari di cui al D. M. n. 147/2022 – qui applicabile ratione temporis in base al disposto dell'art. 6 dello stesso –, in linea con il principio affermato dalla Suprema Corte, cui va data continuità in questa sede, secondo il quale “in tema di spese processuali, i parametri introdotti dal D. M. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata. Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto D. M., non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado;
nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c. p. c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza
d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di <> evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza” (così Cass. civ. nn. 19989/2021;
31884/2018; in senso sostanzialmente conforme Cass. civ. n. 13840/2024).
Ne discende che per il primo grado, tenuto conto del valore della controversia individuato in base al diritto accertato per sorte capitale ed interessi, che si cumulano ex art. 10, comma 2, c.
11 p. c. - scaglione da € 26.001 a € 52.000 -, ed applicando i parametri tra i minimi e i medi, in considerazione della natura e della entità delle questioni trattate, di non elevata difficoltà, e della correlata effettiva consistenza delle prestazioni difensive, l'onorario va determinato in complessivi € 4.100 - di cui € 900 per la fase di studio, € 700 per la fase introduttiva del giudizio,
€ 1.000 per la fase istruttoria e € 1.500 per la fase decisionale -, oltre rimborso del c. u. e delle altre spese vive (ove) documentate in atti, rimborso forfettario spese generali nella misura del
15%, C. P. A. e I. V. A. (ove dovuta).
Per il secondo grado, avuto riguardo agli stessi criteri e parametri di cui sopra, si liquida a titolo di onorario la somma di € 5.300 - di cui € 1.100 per la fase di studio, € 800 per la fase introduttiva del giudizio, € 1.600 per la fase di trattazione (cfr. sul punto specifico Cass. Civ. n.
8561/2023) e € 1.800 per la fase decisionale -, oltre rimborso del c. u. e delle altre spese vive
(ove) documentate in atti, rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, C. P. A. e
I. V. A. (ove dovuta).
Va disposta la distrazione di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio in favore del difensore di parte appellante, che ne ha fatto apposita richiesta sia in primo, che in secondo grado.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Messina, prima sezione, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da (già , in persona Parte_1 Parte_2 dell'amministratore delegato e legale rappresentante , con atto notificato il 6 Parte_3 aprile 2022, nei confronti del , in persona del Sindaco p. Controparte_1
t., avverso la sentenza n. 722/2021 emessa dal Tribunale di Patti in data 6 ottobre 2021, così provvede:
• in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, condanna il
[...]
, in persona del Sindaco p. t., a restituire all' (già Controparte_1 Parte_1
, in persona del legale rappresentante p. t., ai sensi e per gli effetti Parte_2 dell'art. 2033 c. c., la somma di € 25.412,55, indebitamente pagata dall'allora al anzidetto, con gli interessi in misura legale dalla Parte_2 CP_1 domanda giudiziale sino al soddisfo;
• condanna il , in persona del Sindaco p.t., al rimborso in Controparte_1 favore di parte appellante, in persona del legale rappresentante p. t., delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate, quanto al primo grado, in complessivi € 4.100 a titolo di onorario (come in parte motiva ripartiti) e, quanto al secondo grado, in complessivi € 5.300
a titolo di onorario (come in parte motiva suddivisi), oltre, per entrambi i gradi, al rimborso
12 del c. u. e delle altre spese vive (ove) documentate in atti, al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, a C. P. A. e IVA (ove dovuta), da distrarsi (per entrambi i gradi) in favore del difensore anticipatario avv. Andrea Clerici.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in camera di consiglio (da remoto) il 24 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr.ssa Anna ADAMO) (dr. Augusto SABATINI)
13
Prima sezione civile
^^^^^^^^^
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai signori:
1) dr. Augusto SABATINI Presidente
2) dr.ssa Marisa SALVO Consigliere
3) dr.ssa Anna ADAMO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 267/2022 R. G., vertente tra
(già , in persona dell'amministratore delegato e legale Parte_1 Parte_2 rappresentante , c. f. e P. IVA: rappresentata e difesa dall'avv. Parte_3 P.IVA_1
Andrea Clerici (con PEC indicata), presso il cui studio in Cuneo, piazza Galimberti n 5, è elettivamente domiciliata per procura in calce all'atto di appello,
APPELLANTE contro
, in persona del Sindaco pro-tempore, c. f. e P. IVA: Controparte_1
, elettivamente domiciliato in Capri Leone, piazza Faranda, presso lo studio ed in P.IVA_2 persona dell'avv. Claudio Conti Gallenti (con PEC indicata), che lo rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello,
APPELLATO
__________________
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 722/2021 emessa dal Tribunale di Patti il 6 ottobre
2021, in materia di indebito oggettivo ex art. 2033 c. c. o ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c. c..
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CONCLUSIONI delle PARTI
Per l'appellato: “precisa le conclusioni riportandosi a tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito nei precedenti atti e verbali di causa”.
1 SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 6 aprile 2022 l' (già , in Parte_1 Parte_2 persona dell'amministratore delegato e legale rappresentante p. t., ha impugnato con appello davanti a questa Corte, nei confronti del , in persona del Controparte_1
Sindaco p. t., la sentenza indicata in oggetto con la quale il Tribunale di Patti ha rigettato la domanda proposta da - volta ad ottenere, in via principale, la condanna Parte_4 del convenuto al pagamento, a titolo di indebito ex art. 2033 c.c., della somma di € CP_1
25.412,55, oltre interessi dalla domanda (da intendersi quale costituzione in mora) o, comunque, da quella giudiziale, e/o, in via subordinata, ad indennizzarla ex art. 2041 c. c. per lo stesso importo di € 25.412,55 -, nulla disponendo sulle spese stante la contumacia del convenuto. CP_1
L'appellante ha contestato la pronuncia impugnata per i motivi di cui si dirà infra ed ha chiesto che, in riforma integrale della stessa, in via principale, accertato che il pagamento effettuato dalla deducente in favore dell'Ente appellato ha costituito un pagamento indebito ex art. 2033
c.c., fosse condannato quest'ultimo al pagamento di € 25.412,55, oltre interessi (come sopra); in via subordinata, ha chiesto che, accertato l'ingiusto arricchimento di controparte ex art. 2041
c. c. a seguito del pagamento effettuato da essa deducente, fosse condannato l'Ente appellato ad indennizzarla per l'importo di € 25.412,55.
Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio e con distrazione ex art 93 c. p.
c. in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata telematicamente il 17 novembre 2022 si
è costituito il , in persona del Sindaco p. t., resistendo Controparte_1 all'appello, di cui ha contestato i motivi, e chiedendone il rigetto;
in subordine, in caso di accoglimento della domanda avversa, ha chiesto che gli interessi fossero fatti decorrere dalla data della domanda giudiziale, con compensazione delle spese di entrambi i gradi.
Con vittoria di spese e compensi difensivi.
Superato il vaglio preliminare di non inammissibilità dell'appello, come da provvedimento reso all'udienza del 18 novembre 2022, è stata fissata la data del 15 gennaio 2024 per la precisazione delle conclusioni, aggiornata poi, a causa del carico di ruolo, all'8 luglio 2024.
A tale udienza, svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c. p. c., stanti le note di trattazione scritta depositate dalle parti, la causa è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c. p. c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI della DECISIONE
Preliminarmente va evidenziato che la mancata partecipazione dell'appellante all'udienza
“cartolare” di precisazione delle conclusioni – non essendo state presentate note di trattazione
2 scritta dal difensore della stessa – non ha alcun rilievo sul piano processuale posto il consolidato principio giurisprudenziale, adattabile mutatis mutandis all'udienza “cartolare” ex art. 127 ter
c. p. c., secondo il quale, in caso di mancata partecipazione del procuratore di una parte all'udienza di precisazione delle conclusioni, debbono intendersi richiamate le richieste precedentemente formulate, ivi comprese le istanze istruttorie che la parte abbia reiterato dopo che ne sia stata rigettata l'ammissione (così ex multis Cass. Civ. nn. 13524/2022; 26523/2020).
Tanto premesso e venendo al merito, con un unico motivo, variamente articolato, l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe commesso un evidente errore di valutazione delle prove documentali da lei offerte in primo grado laddove ha ritenuto ed affermato (testualmente) che
“da nessun documento prodotto emerge che l'iban del primo bonifico sia riferibile al
[...]
”. Controparte_1
Obietta, al contrario, che con i documenti contrassegnati con i nn. 15, 16 e 17, depositati da essa attrice telematicamente in allegato alla memoria ex art 183, comma 6, n. 2, c. p. c. sarebbe stato dimostrato che l'IBAN sul quale l. ha effettuato il bonifico (come da Parte_2 distinta di bonifico, doc. n. 5 del fascicolo primo grado) era proprio riconducibile al rapporto di conto corrente che il intratteneva con la propria banca Controparte_1 tesoriera.
Richiama in proposito anche quanto esposto in primo grado, sia con la citata memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c. p. c., sia con le note di trattazione scritta per l'udienza ex art 281 sexies
c. p. c., aggiungendo che, peraltro, è stato prodotto in giudizio, in primo grado, pure il documento rilasciato dalla banca di riferimento dell'Ente convenuto, a seguito dell'ordine di esibizione disposto dal Tribunale, dalle cui pagg 1-3 e 21 si evincerebbe in modo chiaro che il codice dell'operazione effettuata per errore da coincideva proprio con un Parte_2 accredito – in pari data e di pari cifra – effettuato con le somme giunte sul conto del
[...]
. Controparte_1
Ribadisce come sia evidente che sull'estratto conto n. 192290 - che l'Ente convenuto intratteneva presso la filiale della – è riportato testualmente “20/11/2017 – CP_2
25.412,55 Bonifico da Areariscossioni Srl – Riv Lotto 1269”, rappresentando ancora una volta di essere stata molto scrupolosa nel presente giudizio, dato che, ai fini della mera riconducibilità delle coordinate anzidette al , sarebbero bastati i predetti Controparte_1 documenti nn. 15, 16 e 17.
Conclude, dunque, evidenziando che da tutte le prove documentali sin qui indicate sarebbe agevole ricavare che il bonifico in questione è stato effettuato senza causa, essendo palese che come creditore è stato indicato un altro Comune (quello, cioè, di e che il lotto da CP_3
3 riversare (rispondente al n. 1269) in nessun modo avrebbe potuto ricondursi al CP_1 odierno appellato, con il quale la società deducente non aveva più rapporti contrattuali, residuando solo pochi euro da girarsi nel momento in cui sarebbero pervenuti ad per errore dei contribuenti (come da documenti nn. 9 e 10). Parte_2
L'errore del pagamento e/o l'assenza di causa sarebbero, a suo dire, evincibili pure dalla concorrente sussistenza di una causa di pagamento – del medesimo importo - verso il
[...]
CP_4
Il motivo, in tutte le sue articolazioni, è da ritenere fondato.
Il Tribunale, premesso l'antefatto della vicenda in contesa (che di seguito si riporta testualmente per migliore comprensione: “L'attrice ha premesso di essere una società concessionaria per la riscossione dei tributi e di tutte le entrate patrimoniali degli enti pubblici territoriali, iscritta all'albo del Ministero delle
Finanze di cui all'articolo 53 del D. Lgs. n. 446/1997; che con contratto per l'affidamento in concessione della gestione ordinaria e straordinaria delle entrate tributarie ed extra tributarie per anni 6 - CIG 0936586FF33 del
10.06.11 - terminato il 30/12/2016, ha assunto nell'interesse del le obbligazioni di Controparte_1 riscuotere le entrate del resistente e di riversare le somme riscosse, dedotto l'aggio e le spese, alla CP_1
Tesoreria comunale, in rate mensili entro il giorno 20 del mese successivo al mese di riferimento;
che con contratto di cessione di ramo d'azienda del 26.5.2014 ha ceduto a Fire s.p.a. il ramo d'azienda concernente anche il contratto stipulato con il , sicché a partire da tale data era Fire s.p.a. competente alla Controparte_1 riscossione delle entrate tributarie del predetto che in data 17/11/2017, in adempimento del contratto CP_1 concluso con il per la riscossione di entrate tributarie e sanzioni amministrative per violazione Controparte_4 del codice della strada, Areariscossioni srl ha effettuato – per errore - a favore del Controparte_1 un versamento mediante bonifico SEPA di € 25.412,55 indicando specificatamente che il creditore era il
[...]
> e riportando che la causale del pagamento si riferiva al <
E ciò in quanto – si argomenta in sentenza -, pur essendo in atti la copia del bonifico del 17 novembre 2017, con indicato l'IBAN del beneficiario identificato quale “ , nonché la CP_3 copia del successivo bonifico del 22 novembre 2017 effettuato in favore del Controparte_4 nella quale risulta indicato un diverso codice IBAN, nondimeno da nessun documento prodotto
è emerso che l'IBAN del primo bonifico fosse riferibile al Controparte_1
(così a pag. 3 della sentenza).
Ciò posto, come giustamente ha evidenziato l'appellante, la Corte rileva che quest'ultimo argomento esposto dal primo Giudice non corrisponde alle effettive emergenze degli atti ritualmente acquisiti al processo nel corso del primo grado.
4 Risulta, invero, che, in allegato alle memorie di cui al n. 2 del comma 6 dell'art. 183 c. p. c. – deputate proprio alle richieste istruttorie -, la parte attrice ha prodotto tre documenti di fondamentale importanza ai fini della presente contesa, e segnatamente:
1) (all. n. 15) una nota datata 11 marzo 2014, prot. n. 8758 del 3 aprile 2014, con cui il ha comunicato ad – quale Controparte_1 Parte_2 concessionaria del servizio di gestione ordinaria e straordinaria delle entrate tributarie ed extratributarie del anzidetto per anni 6 (sino al 31 dicembre 2016) - l'elenco CP_1 riepilogativo degli atti notificati e l'importo complessivo per il servizio effettuato alla data dell'11 marzo 2014, chiedendo il “rimborso delle spese di notifica degli atti dall'1 gennaio
2014 all'11 marzo 2014”, per un totale di € 222,24 comprensivo delle spese postali. In questo atto, osserva la Corte, precedente rispetto alla data del bonifico del 17 novembre 2017
(presupposto della presente contesa), è indicato il codice IBAN bancario del CP_1 richiedente quale: “[...]192290”, che – vale evidenziare - è esattamente lo stesso IBAN riportato nella copia in atti del primo bonifico suddetto, quello cioè eseguito da in data 17 novembre 2017, contenente, secondo la Parte_2 prospettazione attorea, l'esatta indicazione del beneficiario , ma l'errata CP_1 CP_4 trascrizione dell'IBAN (documento allegato all'atto di citazione di primo grado, contrassegnato, nella numerazione dell'indice, col n.5);
2) (all. 16): una stampa tratta da un sito internet che riporta il codice ABI (“06175”) della filiale della – tesoriere del Controparte_5 Controparte_1 dal dicembre 2016, come si vedrà appresso – e il codice CAB (“82100”) della stessa filiale bancaria, con la precisazione che trattasi di filiale operativa dal 19 dicembre 2016;
3) (all. 17): una nota dei Servizi finanziari del anzidetto con cui viene comunicato CP_1 che a partire dal 19 dicembre 2016, a seguito della fusione di Banca Carige Italia s. p. a. nella Capogruppo Banca Carige s. p. a., la denominazione della Tesoreria comunale dello stesso Ente sarebbe stata: “Banca Carige spa”, con conseguente parziale variazione del codice IBAN, divenuto ora “[...] 000000192290”.
Già sulla base di questi tre eloquenti dati documentali, con particolare riferimento al primo, è da ritenere adeguatamente riscontrata la circostanza, dedotta dall'attrice, dell'errore in cui è incorsa l'allora concessionaria nel predisporre il bonifico del 17 Parte_2 novembre 2017 in favore del beneficiario, individuato esattamente nel di ma CP_1 CP_3 con l'indicazione di un IBAN non corrispondente al rapporto bancario di riferimento del predetto quanto, piuttosto, a quello del , stante CP_1 Controparte_1
l'esatta coincidenza tra il codice alfanumerico stampigliato nella copia del bonifico eseguito il
17 novembre 2017, segnatamente nella finca relativa all'“iban creditore”, e quello contenuto
5 nella nota prot. n. 8758 del 3 aprile 2014, a firma del Responsabile dell'Ufficio Notifiche del
, indirizzata a (e per conoscenza Controparte_1 Parte_2 all'Ufficio di Ragioneria dello stesso Ente), di cui si è detto sopra.
Si tratta – va ribadito – di una nota recante data anteriore sia a quella di effettuazione del bonifico in questione, che anche al 19 dicembre 2016, data in cui è parzialmente mutato il codice IBAN della filiale dell'istituto bancario tesoriere comunale dell'Ente odierno appellato
(a seguito della documentata fusione dell'istituto medesimo, già Banca Carige Italia s. p. a. nella capogruppo Banca Carige s. p. a.), ferma restando, comunque, l'identità del numero di conto corrente del medesimo, quale “192290”. CP_1
Ad ulteriore conferma dell'erroneità dell'operazione sovvengono una serie di altri dati, precisi e concordanti, oltre che seriamente indiziari.
Anzitutto la prossimità temporale delle due operazioni di pagamento mediante bonifico bancario effettuate da e, in secondo luogo, ma non per importanza, Parte_2
l'identità del soggetto individuato come beneficiario in entrambi i bonifici;
ancora, l'esatta coincidenza dell'importo monetario oggetto degli accrediti mediante i rispettivi bonifici e, infine, la medesimezza del lotto indicato nella causale di entrambi i bonifici. Ed invero, risulta ritualmente documentato in atti che:
• il primo bonifico – quello che si assume errato – reca la data di esecuzione del 17 novembre
2017, il nominativo del creditore (beneficiario) quale “ , l'importo in Euro di CP_3
“25.412,55” e la seguente causale: “Riv. Lotto 1269 R. COATTIVA”;
• sempre dalla documentazione acquisita ritualmente agli atti (doc. n. 7, allegato all'atto di citazione di primo grado) si ricava che il secondo bonifico – quello che si assume correttamente eseguito in favore dell'unico creditore ( – reca la data di Controparte_4 esecuzione del 22 novembre 2017 (solo 5 giorni dopo il primo), il nominativo del creditore
(beneficiario) , l'importo della somma da pagare in Euro “25.412,55” Controparte_4
e la seguente causale: “Riv. Lotto 1269 R. COATTIVA”.
È consequenziale, dunque, inferirne agevolmente sul piano logico-fattuale che il pagamento di
€ 25.412,55 da effettuare nel novembre 2017 da parte della concessionaria Parte_2
[. sarebbe dovuto essere, come allegato in fatto da parte attrice, uno ed uno solo, e segnatamente quello in favore del rispetto al quale nel maggio e nel giugno 2017 la società Controparte_4 anzidetta si era aggiudicata la concessione del servizio di riscossione tributaria e delle sanzioni amministrative conseguenti alle violazioni del codice della strada, il cui lotto di riferimento recava il n. “1269”, lo stesso che è stato riportato in entrami i bonifici suddetti e lo stesso al quale si riferisce il documento allegato n. 6 dell'atto di citazione di primo grado, in cui è contenuto il riepilogo contabile delle operazioni effettuate nel periodo di vigenza del rapporto
6 contrattuale, messe in pagamento il 16 novembre 2017 e pagate (salvo l'errore per cui è causa) proprio il 17 novembre 2017 per l'importo complessivo, appunto, di € 25.412,55.
Questi dati si ricavano – si ripete - dal documento allegato n. 6 all'atto di citazione di primo grado, che, seppure in copia non perfettamente leggibile, consente sufficientemente di individuare i dati appena riportati, ampiamente significativi della circostanza, allegata da parte attrice, che il solo creditore della somma di € 25.412,55, corrisposta dalla società concessionaria mediante bonifico recante quale causale proprio il lotto “n. 1269 R. Coattiva”, era il
[...]
e non anche il , che però, per errore della mittente, CP_4 Controparte_1 ha ricevuto in accredito la stessa somma di € 25.412,55, senza averne alcun titolo.
Non osta a questa ricostruzione il fatto che tra l' e quest'ultimo Ente locale Parte_2
è intercorso, parimenti, un rapporto concessorio di riscossione coattiva delle entrate dello stesso per la durata di sei anni, sino al 31 dicembre 2016, con obbligo della prima di riversare, entro il giorno 20 del mese successivo, le somme riscosse, dedotto l'aggio e le spese, alla Tesoreria comunale in rate mensili - giusta contratto stipulato il 10 giugno 2011 tra la società ed il
, doc. n. 2 prodotto con l'atto di citazione di primo grado -. Controparte_1
Va, in proposito, rilevato anzitutto che, con contratto del 26 maggio 2014 (doc. n. 3 prodotto con la citazione di primo grado), risulta avere ceduto alla Parte_2 CP_6
a., con decorrenza dalla suddetta data, il ramo di azienda comprendente, per quanto qui di
[...] specifico interesse, i “contratti, atti di aggiudicazione di gare e affidamenti per l'accertamento
e la riscossione dei tributi e delle entrate patrimoniali, nonché delle attività correlate, con i
Comuni e/o Enti pubblici e/o privati (e relativi rapporti debitori/creditori) siti nella regione
Sicilia come indicati nell'allegato A al presente contratto” [così testualmente all'art.1, lett. a) del testo contrattuale], laddove, nel predetto allegato “A”, è indicato per primo, tra i rapporti ceduti, proprio quello relativo al , corrispondente Controparte_1 esattamente al citato contratto stipulato il 10 giugno 2011 (“affidamento in concessione della gestione ordinaria e straordinaria delle entrate tributarie ed extratributarie per anni 6”).
In questo contesto trova pieno riscontro l'assunto attoreo secondo il quale a partire dalla data del 26 maggio 2014 (della predetta cessione) non era più il soggetto Parte_2 tenuto alla riscossione delle entrate del e obbligato al riversamento delle Controparte_7 relative somme, bensì la cessionaria Controparte_8
Non si giustifica, perciò, il pagamento della somma di € 25.412,55 tramite bonifico ricevuto dal predetto Ente per mano della cedente Parte_2
A ciò aggiungasi in via dirimente che, in ogni caso, il riversamento del suddetto (non modesto) importo di € 25.412,55 non si giustifica anche per il fatto che esso è avvenuto pacificamente nel novembre 2017, quando già il rapporto concessorio con l'Ente odierno appellato, avente
7 fonte nel citato contratto del 10 giugno 2001, era cessato (essendo la scadenza fissata al 31 dicembre 2016 come da art. 2 del contratto medesimo); quindi non si vede la ragione giuridico- fattuale, né la indica la parte appellata, per cui, a distanza di quasi undici mesi dalla cessazione del contratto, l. avrebbe dovuto versare detta (ingente) somma al Parte_2 CP_1 anzidetto, anche perché, come detto, l'obbligo di riversamento previsto in contratto doveva adempiersi mediante la corresponsione di rate mensili posticipate entro il giorno 20 del mese successivo di riferimento (e dunque, nella specie, a tacer d'altro, entro il 20 gennaio 2017 o, al massimo, entro febbraio 2017, ma non certo nel novembre 2017, a distanza di quasi undici mesi dalla conclusione del rapporto, in assenza di elementi dimostrativi del contrario).
D'altra parte, è la stessa attrice che nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado non ha sottaciuto che, nonostante la cessazione del rapporto col convenuto nel dicembre CP_1
2016 e nonostante l'avvenuta cessione dello stesso alla nel maggio 2014, Controparte_8 ha dovuto riversare delle somme all'Ente medesimo fino al mese di novembre 2017, riferite a pagamenti effettuati ad essa da contribuenti tardivi, che, peraltro, hanno errato nell'individuazione del soggetto addetto alla riscossione: ma, come la stessa società ha lealmente ammesso e dimostrato, si è trattato di importi nemmeno lontanamente accostabili all'ingente cifra di € 25.412,55, di poche centinaia di euro (pari a complessivi € 120,00 secondo quanto risulta dal conteggio di cui al documento n. 9 allegato all'atto di citazione di primo grado).
È da escludere, perciò, alla luce di tutti i suddetti dati probatori e argomenti logici, in sé considerati ed anche tra loro combinati, che la ricezione della predetta somma di € 25.412,55 da parte del odierno appellato possa trovare qualsivoglia giustificazione in fatto, né CP_1 in diritto, essendo il relativo pagamento risultato assolutamente privo di titolo giuridico e sicuramente frutto di un errore della società concessionaria.
Che la ricezione della somma sia avvenuta da parte dell'Ente, anche se all'epoca del bonifico l'IBAN del Tesoriere comunale era parzialmente mutato secondo quanto si è detto più in alto, vi è, poi, prova documentale certa e non contrastata da elementi di segno contrario: in esito, infatti, all'ordine di esibizione disposto dal Tribunale con provvedimento reso all'udienza dell'1 luglio 2019, tra gli altri documenti la filiale della di ha CP_2 CP_1 depositato l'estratto conto relativo al c/c n. 192290 alla data del 31 dicembre 2017, il quale contiene, tra i movimenti in “entrata”, la registrazione dell'accredito dell'importo di €
25.412,55 tramite bonifico proveniente da “Riv. Lotto 1269 R. Coattiva” Parte_2 del 16 novembre 2017, proprio l'operazione in contesa nel presente giudizio.
Ha trovato, dunque, pieno riscontro documentale la versione dei fatti dedotta da parte attrice nei suoi atti di causa (ribadita nell'atto di appello) non potendosi, di contro, condividere, alla
8 luce di tutto quanto sin qui esposto, il convincimento del primo Giudice secondo cui da nessun documento prodotto emerge che l'iban del primo bonifico sia riferibile al Controparte_1
.
[...]
Al contrario vi è in atti più di un documento dal quale risulta ictu oculi la corrispondenza dell'iban indicato nel primo bonifico con quello appartenuto al predetto Ente, primo fra tutti la nota prot. n. 8758 del 3 aprile 2014 più volte citata, oltre a tutti i restasti dati documentali sopra richiamati, che, valutati in sé ed in combinazione logica tra loro, comprovano in maniera più che adeguata che il versamento in favore del anzidetto della somma di € 25.412,55 CP_1 in data 17 novembre 2017 da parte di è stato frutto di mero errore, Parte_2 trattandosi in realtà di un'operazione priva di qualsivoglia titolo giuridico, la quale costituisce, perciò, un pagamento del tutto indebito ai sensi e per gli effetti dell'art. 2033 c. c..
Vale, d'altra parte, rimarcare che il appellato, rimasto contumace in primo grado, CP_1 nella sua concisa difesa in questo grado non ha contestato specificamente la versione dettagliata e documentata dei fatti fornita da controparte, essendosi limitato a rilevare che nessuno dei documenti prodotti attesterebbe la riconducibilità a sé dell'IBAN utilizzato per bonificare la somma di cui si chiede la restituzione da controparte, ripetendo così quanto statuito dal primo
Giudice, senza peraltro avere nemmeno dedotto di non essere (stato) titolare di quel codice
IBAN.
Deriva da tutte e da ciascuna delle ragioni sin qui esposte che, in accoglimento della domanda formulata in via principale dall'attrice (odierna appellante), riformando la pronuncia appellata, deve riconoscersi il diritto di (già di ripetere detto Parte_1 Parte_2 pagamento indebito ex art. 2033 c. c. e, per l'effetto, il , in Controparte_1 persona del Sindaco p. t., va condannato a restituire alla predetta società, in persona del legale rappresentante p. t., la somma di € 25.412,55, con gli interessi in misura legale dal giorno della domanda in conformità della richiesta di parte attrice, che, nell'atto di citazione introduttivo del giudizio, ha chiesto, appunto, che gli interessi decorressero dalla “domanda” (e non già dal pagamento).
Ha aggiunto, peraltro, che con tale espressione (“domanda”) dovrebbe intendersi non solo quella giudiziale, ma anche ogni atto di costituzione in mora e, nella specie, quello dell'11 gennaio 2018.
Sul punto rileva la Corte che, come correttamente osservato dalla società richiedente, in tema di ripetizione dell'indebito oggettivo, ai fini del decorso degli interessi sulla somma oggetto di restituzione, l'espressione dal giorno della “domanda” contenuta nell'art. 2033 c.c., non va intesa come riferita esclusivamente alla domanda giudiziale, ma comprende anche gli atti
9 stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c. (in tal senso si veda da ultimo Cass. civ. n. 9757/2024; in senso conforme anche Cass. civ. 15895/2019).
Tanto posto in diritto, va evidenziato nondimeno che nel caso concreto, diversamente da quanto invoca l'attrice, non può dirsi che prima della domanda giudiziale (notificata al CP_1 convenuto il 24 luglio 2018) vi sia stato un valido atto di costituzione in mora da parte di efficace ai sensi dell'art. 1219 c. c.. Parte_2
Sono stati documentati, per vero, gli invii di n. 3 messaggi tramite posta elettronica certificata, uno l'11 gennaio 2018, l'altro il 30 gennaio 2018 e il terzo il 9 febbraio 2018, il primo dall'indirizzo a quello di e gli altri Email_1 Email_2 due da un indirizzo dal legale di (avv. Andrea Clerici) all'indirizzo del Parte_2 servizio di protocollo , recanti quale oggetto: richiesta di Controparte_1 restituzione somme erroneamente versate da alla seconda PEC (e solo Parte_2 ad essa) risulta, poi, allegata in formato pdf una lettera dell'avv. Clerici nell'interesse dell'anzidetta società, contenente una diffida alla restituzione della somma di che trattasi.
Tuttavia, quest'ultima non può valere quale valida formale diffida ai sensi e per gli effetti dell'art. 1219, comma 1, c. c. perché priva della necessaria autenticità, posto che, secondo l'insegnamento invalso nella giurisprudenza della Suprema Corte, la certificazione della pec non comporta automaticamente anche la certificazione (ossia la paternità) del documento allegato al messaggio inviato tramite pec.
I due atti, osserva il Giudice nomofilattico, hanno infatti funzioni diverse: certificare una pec significa attestare che essa proviene dal mittente, che contiene quanto allegato e che è stata inviata a quell'ora, ma non significa attestare altresì la veridicità di ciò che è allegato (ove privo della firma digitale, la quale costituisce un mezzo per sottoscrivere un documento informatico,
e farlo proprio, mentre la certificazione della posta elettronica è strumento di attestazione della provenienza di quel documento): in altri termini, la posta elettronica certificata dimostra l'invio e la ricezione del messaggio, ma non garantisce il contenuto del documento allegato, non potendosi perciò dedurre che anche il documento allegato sia certificato o, meglio, che quel documento sia riferibile al suo autore e che abbia effettivamente quel contenuto (in tal senso si vedano Cass. civ. nn. 10091/2024; 32165/2023; in senso analogo anche Cass. civ. n.
24029/2024).
Nel caso in esame la lettera di diffida allegata al messaggio PEC del 30 gennaio 2028 reca la dicitura, in calce, “f.to avv. Andrea Clerici”, ma la firma anzidetta non risulta in formato digitale, cosicché non ne è certificata in maniera legale la paternità.
In questo quadro, stante la mancanza di un valido ed efficace atto scritto di costituzione in mora, dotato del crisma di autenticità e, quindi, della veste formale necessaria per gli effetti di cui al
10 primo comma dell'art. 1219 c. c., gli interessi sulla somma da restituire dal appellato CP_1 alla parte appellante non possono che farsi decorrere dalla domanda giudiziale (come anche chiesto, seppure in via subordinata, da parte attrice, odierna appellante).
L'accoglimento dell'appello impone di rivedere ex officio il regime delle spese del primo grado, da regolare unitamente a quelle del presente grado in base ad un giudizio unico che tenga conto, secondo pacifica giurisprudenza, della globalità della contesa e del suo esito complessivo, dato che, com'è noto, la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (v. Cass. civ. nn. 23639/2024; 27056/2021; 9064/2018;
11423/2016).
In questa prospettiva, considerato che (già ha visto Parte_1 Parte_2 integralmente accolta la propria domanda di ripetizione dell'indebito (formulata in via principale), con conseguente diritto a riavere la somma indebitamente versata al CP_1 appellato, quest'ultimo (nel primo grado rimasto contumace), per la regola della soccombenza ex art. 91, comma 1, c. p. c., deve essere condannato al rimborso delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Esse devono essere determinate secondo i parametri tariffari di cui al D. M. n. 147/2022 – qui applicabile ratione temporis in base al disposto dell'art. 6 dello stesso –, in linea con il principio affermato dalla Suprema Corte, cui va data continuità in questa sede, secondo il quale “in tema di spese processuali, i parametri introdotti dal D. M. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata. Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto D. M., non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado;
nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c. p. c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza
d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di <
31884/2018; in senso sostanzialmente conforme Cass. civ. n. 13840/2024).
Ne discende che per il primo grado, tenuto conto del valore della controversia individuato in base al diritto accertato per sorte capitale ed interessi, che si cumulano ex art. 10, comma 2, c.
11 p. c. - scaglione da € 26.001 a € 52.000 -, ed applicando i parametri tra i minimi e i medi, in considerazione della natura e della entità delle questioni trattate, di non elevata difficoltà, e della correlata effettiva consistenza delle prestazioni difensive, l'onorario va determinato in complessivi € 4.100 - di cui € 900 per la fase di studio, € 700 per la fase introduttiva del giudizio,
€ 1.000 per la fase istruttoria e € 1.500 per la fase decisionale -, oltre rimborso del c. u. e delle altre spese vive (ove) documentate in atti, rimborso forfettario spese generali nella misura del
15%, C. P. A. e I. V. A. (ove dovuta).
Per il secondo grado, avuto riguardo agli stessi criteri e parametri di cui sopra, si liquida a titolo di onorario la somma di € 5.300 - di cui € 1.100 per la fase di studio, € 800 per la fase introduttiva del giudizio, € 1.600 per la fase di trattazione (cfr. sul punto specifico Cass. Civ. n.
8561/2023) e € 1.800 per la fase decisionale -, oltre rimborso del c. u. e delle altre spese vive
(ove) documentate in atti, rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, C. P. A. e
I. V. A. (ove dovuta).
Va disposta la distrazione di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio in favore del difensore di parte appellante, che ne ha fatto apposita richiesta sia in primo, che in secondo grado.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Messina, prima sezione, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da (già , in persona Parte_1 Parte_2 dell'amministratore delegato e legale rappresentante , con atto notificato il 6 Parte_3 aprile 2022, nei confronti del , in persona del Sindaco p. Controparte_1
t., avverso la sentenza n. 722/2021 emessa dal Tribunale di Patti in data 6 ottobre 2021, così provvede:
• in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, condanna il
[...]
, in persona del Sindaco p. t., a restituire all' (già Controparte_1 Parte_1
, in persona del legale rappresentante p. t., ai sensi e per gli effetti Parte_2 dell'art. 2033 c. c., la somma di € 25.412,55, indebitamente pagata dall'allora al anzidetto, con gli interessi in misura legale dalla Parte_2 CP_1 domanda giudiziale sino al soddisfo;
• condanna il , in persona del Sindaco p.t., al rimborso in Controparte_1 favore di parte appellante, in persona del legale rappresentante p. t., delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate, quanto al primo grado, in complessivi € 4.100 a titolo di onorario (come in parte motiva ripartiti) e, quanto al secondo grado, in complessivi € 5.300
a titolo di onorario (come in parte motiva suddivisi), oltre, per entrambi i gradi, al rimborso
12 del c. u. e delle altre spese vive (ove) documentate in atti, al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, a C. P. A. e IVA (ove dovuta), da distrarsi (per entrambi i gradi) in favore del difensore anticipatario avv. Andrea Clerici.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in camera di consiglio (da remoto) il 24 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr.ssa Anna ADAMO) (dr. Augusto SABATINI)
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