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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 10/03/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Federico Grillo Pasquarelli Presidente
Paolo Viarengo Consigliere relatore
Maria Grazia Cassia Consigliera ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 366/2023 R.G.L. promossa da:
, c.f. , rappresentato e difeso dalle avv.te Antonella Pt_1 P.IVA_1
Iannucci e Roberta Tracciano, per procura in atti appellante
CONTRO
c.f. , rappresentato e difeso CP_1 C.F._1
dall'avv.to Luigi Maggiani, per procura in atti appellato
Oggetto: Prestazione: rendita vitalizia o equivalente Pt_1
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da ricorso in appello depositato il 6.11.2023.
Per l'appellato: come da memoria depositata il 6.9.2024.
FATTI DI CAUSA
Il signor ha convenuto in giudizio l' , deducendo di CP_1 Pt_1
aver lavorato dal 1995 al 2018, svolgendo mansioni che lo hanno sottoposto a continuo rischio lavorativo, con conseguente sorgere della malattia professionale. In particolare, il ricorrente ha esposto di essere stato impegnato: a) nell'attività di mancinista, che lo costringeva a rimanere per tutto il periodo di lavoro all'interno della cabina di guida delle gru a braccio su rotaia oppure su bacino galleggiante posta ad un'altezza di oltre venti metri;
da tali posizioni, per potere vedere ciò che stava manovrando, il ricorrente era costretto a rimanere con il busto ed il collo piegati in avanti fino al termine del lavoro, anche per alcune ore consecutive;
b) nell'attività di autista di mezzi di sollevamento, che comporta per tutto lo svolgimento del turno di lavoro la guida di muletti ed autogrù, ovvero mezzi non dotati di sospensioni, con conseguenti sollecitazioni e vibrazioni che vengono trasmesse alla colonna vertebrale. Tali impegni avrebbero causato una progressiva insorgenza di dolore e dolorabilità con impotenza funzionale a carico del tratto cervico-dorso-lombare della colonna, quale patologia artrosico-degenerativa, come risultanti dalle certificazioni allegate.
Il ricorrente ha chiesto quindi al Tribunale di voler riconoscere la natura professionale della lamentata patologia, con la conseguente condanna dell' ad erogare le prestazioni dovute. Pt_1
L' si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso. Pt_1
Con sentenza n. 296 del 2023 il Tribunale della Spezia ha accolto il ricorso, riconoscendo “la natura professionale della patologia “spondilodiscopatie con plurime ernie discali del tratto cervico-dorso-lombare”, denunziata dal ricorrente”, dichiarando “il diritto di parte ricorrente, nei confronti dell' al risarcimento per danno biologico, per una menomazione Parte_1 dell'integrità psico-fisica pari al 13% dei valori totali” e condannando l' alla liquidazione del relativo indennizzo. Pt_1
Ha proposto appello l' . Pt_1
Si costituisce l'appellato, il quale ha chiesto il rigetto dell'appello.
Questa Corte ha quindi disposto il rinnovo della CTU medico legale, sul quesito già formulato in primo grado ed ha nominato il dott. . Persona_1
La CTU è stata depositata in data 17.12.2024.
La causa è stata discussa mediante deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e decisa nella camera di consiglio del 18.2.2025.
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RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Tribunale della Spezia ha accolto il ricorso del signor dopo aver CP_1
sentito alcuni testi, in ordine all'attività lavorativa svolta dallo stesso, ed espletato due CTU, la prima nominando un ingegnere, la seconda un medico legale, ed alla luce dell'esito di tale approfondita istruttoria ha riconosciuto
“la natura professionale della patologia “spondilodiscopatie con plurime ernie discali del tratto cervico-dorso-lombare”, denunziata dal ricorrente”, con conseguente “diritto di parte ricorrente, nei confronti dell' al Parte_1 risarcimento per danno biologico, per una menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 13% dei valori totali”.
L' ha contestato la sentenza di primo grado, ritenendo la decisione Pt_1
fondata sulle errate conclusioni degli approfondimenti tecnici disposti.
Questa Corte, come detto, ha quindi ritenuto necessario disporre un rinnovo della CTU medico legale.
Nell'approfondito e completo elaborato peritale, il dott. ha Persona_1 formulato le seguenti “Conclusioni”:
“Esaminati gli atti e la documentazione medica, visitato il ricorrente, si può rilevare come nel caso del Sig. vada ammessa la patologia CP_1
spondilodiscopatie del tratto lombare, riconoscendola quale malattia professionale, con postumi pari al 9% (nove per cento), con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.”
Queste conclusioni sono state inviate ai Consulenti tecnici di entrambe le parti, i quali non hanno ritenuto di esprimere osservazioni critiche ed anzi hanno concordato sul contenuto delle stesse.
Anche nelle note di trattazioni scritta, entrambe le parti non hanno criticato in alcun modo le predette conclusioni del CTU.
A tali conclusioni, motivate in modo esaustivo e, si ripete, non contestate ed anzi condivise dalle parti, si può aggiungere la conferma della completezza, per il resto, dell'esito istruttorio di primo grado, relativo al tipo di attività lavorativa svolta dal ricorrente.
I testi sentiti, colleghi di lavoro del ricorrente, hanno univocamente e
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chiaramente confermato i rischi per la salute conseguenti al lavoro svolto anche da quest'ultimo.
Tali criticità sono state confermate anche dalla CTU ingegneristica svolta in primo grado, le cui conclusioni, d'altra parte, sono state poste alla base delle valutazioni del dott. Profumo, valutazioni, come detto, condivise anche dall'appellante . Pt_1
Pertanto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, deve essere diminuita la percentuale della menomazione dell'integrità psico-fisica, riconosciuta in primo grado nella misura del 13%, misura che deve essere ridotta al 9%, come dalle già richiamate conclusioni del dott. Profumo.
L'esito complessivo del giudizio conferma la soccombenza dell' e Pt_1
quindi le spese di entrambi i gradi vanno poste a carico dello stesso , CP_2
il quale va altresì condannato al pagamento delle spese delle C.T.U. espletate in entrambi i gradi.
P. Q. M.
Visti gli artt. 127 ter e 437 c.p.c.,
In parziale riforma della sentenza impugnata,
Dichiara il diritto di nei confronti dell' , CP_1 Pt_1
all'indennizzo per danno biologico, per una menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 9%.
Condanna l' alla rifusione, in favore di , delle spese Pt_1 CP_1 di lite del primo grado, che liquida in complessivi € 2.400,00, delle spese di lite del secondo grado, che liquida in complessivi € 2.800,00, oltre a quanto spettante per spese generali, IVA e CPA, con distrazione a favore del difensore antistatario.
Pone le spese delle CTU a definitivo carico di . Pt_1
Così deciso nella camera di consiglio del 18.2.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Paolo Viarengo Federico Grillo Pasquarelli
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