CA
Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 07/07/2025, n. 1037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1037 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
Dott. Angelo Piraino Consigliere
Dott.ssa Donatella Draetta Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 134/2019 R.G., di questa Corte di Appello, promossa da
AVV. , C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. SALVATORE RIZZO,
PEC Email_1
ricorrente contro
, in persona del Sindaco p.t., Controparte_1
rappresentato e difeso dall' Avv. ALESSANDRO PERGOLIZZI,
PEC Email_2
appellati
Conclusioni per il ricorrente ex art. 702 bis c.p.c.: respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, e ritenuta la sommarietà della cognizione della causa de qua, nonché la propria competenza, atteso che trattasi di incarichi le cui cause sono state trattate da Codesta Corte, così decidere: Accertare e dichiarare, per quanto espresso in causa petendi, che l'Avv. ha svolto la prestazione Parte_1 professionale per i procedimenti sopra analiticamente descritti e riportati, come dimostrato dai documenti allegati, in favore e dietro mandato rilasciato dal sindaco pro tempore del
Comune di , a seguito di regolare delibera di GM di incarico per ciascun Controparte_1
procedimento; Conseguentemente, accertare e dichiarare che l'Avv. ha Parte_1
1 diritto ad essere retribuito, in relazione a ciascun procedimento riportato in parte motiva, secondo i compensi calcolati in base ai parametri del D.M. n. 55/2014 per l'attività professionale svolta in favore del Comune di;
- Per tali motivi, ritenere Controparte_1
e dichiarare che il compenso richiesto dall'Avv. , pari a complessivi € Parte_1
30.001,91 per tutte le prestazioni sopra indicate, così come analiticamente riportato in parte motiva, è consono e corretto sulla scorta dei parametri ratione temporis vigenti, sicché sussiste un'obbligazione di pagamento del in persona del Controparte_1
Sindaco pro tempore, in favore dell'Avv. , pari ad € 30.001,91 comprensivi Parte_1
di IVA e C.P.A. nelle misure di legge o di quella diversa, maggiore o minore, che la Corte vorrà determinare;
- Conseguentemente, sulla scorta di quanto sopra dedotto, condannare il resistente al pagamento della somma di € 30.001,91 Controparte_1 comprensiva di IVA e C.P.A., o di quella maggiore o minore che la Corte vorrà determinare, nelle misure di legge in favore dell'Avv. , per la causale di cui in narrativa, Parte_1 oltre interessi legali e di mora ex D.Lgs. n. 231/2002 e rivalutazione monetaria come per legge dalla data di maturazione dei crediti al soddisfo o ad altra somma che sarà ritenuta congrua dall'On.le Corte di Appello adita;
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, rimborso spese generali di studio, oltre IVA e CPA, ex DM 147/22
Conclusioni per il convenuto: CP_1 ritenere e dichiarare infondato in fatto ed illegittimo in diritto il ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
e per l'effetto rigettarlo. Vinte le spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con ricorso depositato il 18 gennaio 2019, l'avv. ha chiesto la Parte_1
condanna del al pagamento del complessivo Controparte_1 importo di € 30.001,91, a titolo di onorari, spese generali, IVA e CPA, per la difesa in giudizio dell'ente civico sia nel giudizio iscritto al n. R.G. 251/2012 della Corte di Appello di Palermo, sia nel giudizio iscritto al n. R.G. 13981/2011, dinanzi la S.C. di cassazione. Esponeva in particolare il legale di essere stato incaricato della difesa dell'ente civico, rispettivamente, con delibera di G.M. n. 66 del 30 maggio 2011 e poi con delibera di G.M. n. 42 del 5 aprile 2011,
a seguito delle quali l'allora Sindaco aveva rilasciato mandato alle liti.
2.Ritualmente instauratosi il contraddittorio, con memoria reiettiva dell'avverso ricorso depositata il 19 giugno 2019 si è costituito il , Controparte_1
2 eccependo preliminarmente la nullità degli atti di conferimento di incarico per non essere stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile e, nel merito, in subordine, l'erroneità de calcolo delle parcelle e concludendo, quindi, come in epigrafe.
4. Disposta la trattazione cartolare dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 15 gennaio 2025, le parti hanno depositato note scritte e la Corte ha assegnato i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Giova innanzi tutto rilevare che, come chiarito dal costante insegnamento della S.C. di cassazione, il requisito della forma scritta ad substantiam deve ritenersi soddisfatto con il rilascio al difensore della procura ai sensi dell'art. 83 c.p.c., atteso che l'esercizio della rappresentanza giudiziale tramite la redazione e la sottoscrizione dell'atto difensivo perfeziona, mediante l'incontro di volontà fra le parti, l'accordo contrattuale in forma scritta e tale principio vale anche nei contratti di patrocinio legale stipulati da una pubblica amministrazione (cfr. Cassazione civile sez. II, 26/07/2019, n.20381). Priva fondamento è, dunque, l'eccezione di nullità sollevata dal resistente in relazione ai due incarichi CP_1
per cui è causa, rispetto ai quali è stata depositata in atti la procura ex art. 83 c.p.c. redatta a margine degli atti introduttivi dei giudizi.
6. Neppure sussiste l'addotta nullità dell'incarico per mancata previsione di spesa.
Secondo l'orientamento ormai costante della giurisprudenza di legittimità, la nullità correlata alla mancata previsione della spesa e della sua copertura non può concernere anche le deliberazioni relative alla partecipazione degli enti pubblici a controversie giudiziarie, sia perché è incerta l'incidenza del relativo onere economico, condizionato alla soccombenza, e sia perché nel bilancio dell'ente è di norma presente una voce generale nella quale possono essere inserite le prevedibili spese di lite (cfr. Cassazione civile sez. II, 30/11/2020, n.27309; conf. Cass. SU n. 11098 del 2002).
7.Raggiunta quindi la prova tanto del rapporto di mandato quanto della esecuzione della prestazione d'opera intellettuale, giusta documentazione in atti, deve ora passarsi alla quantificazione dei compensi spettanti al ricorrente per le prestazioni giudiziali rese in favore del che ha eccepito l'erroneità delle note spese per avere il difensore individuato a CP_1
riferimento del valore della causa quello del disputatum, in luogo di quello del decisum e per
3 aver applicato i valori medi, nonostante nella determina n. 66/2011, si fosse impegnato ad applicare i valori minimi.
8. Giova allora osservare che ai sensi dell'art. 2233 c.c., il criterio principale per la determinazione del compenso è costituito dall'accordo delle parti, in mancanza del quale deve aversi riguardo alle tariffe professionali (oggi sostituite dai parametri ministeriali), tenuto conto della disciplina vigente al momento del completamento della prestazione professionale
(cfr. Cass. n.2748/16, n. 23318/2012 e S.U. n. 17405/2012). In caso di successione di tariffe professionali forensi, infatti, la liquidazione degli onorari va fatta in base alla tariffa vigente al momento in cui le attività professionali sono state condotte a termine, ossia al momento dell'esaurimento dell'intera fase di merito o, per il caso in cui le prestazioni siano cessate prima, con il momento di tale cessazione (Cassazione civile sez. II, 03/09/2021, n.23873).
9. Tanto premesso in linea di principio, nel caso di specie, riguardo al procedimento R.G. n.
251/2012, avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza di prime cure n. 1305/2011 del
Tribunale di Palermo, con la quale l'ente civico era stato condannato al pagamento di €
11.056,81, tenuto conto del valore della controversia (secondo il criterio del decisum, Cass. sent. n. 8449/2023), della complessità del giudizio (la causa aveva ad oggetto il pagamento di onorari professionali di altro avvocato e vi è stata anche una ordinanza con cui la Corte ha sospeso parzialmente l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado), e dell'esito dello stesso (la Corte, con sentenza n. 2054/2017, ha confermato la sentenza di primo grado, rigettando sia l'appello principale che quello incidentale), appare congruo liquidare, in applicazione del D.M. 55/2014 e dei valori minimi, l'importo complessivo di € 4.550,00, di cui € 3.118,00 a titolo di onorari, € 468,70 a titolo di spese generali, € 143,43 a titolo di cassa avvocati ed € 820,41 a titolo di IVA sull'imponibile.
10. Nel procedimento n. r.g. 13981/2011, l'avv. è stato incaricato di impugnare Parte_1
dinanzi la Corte Suprema di cassazione la sentenza n. 1788/2010 con la quale la Corte di
Appello aveva condannato l'ente civico al pagamento di € 2.289.137,00 in favore di
[...]
, , e , a titolo di risarcimento per il Pt_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 danno da illegittima occupazione di area di loro proprietà, al fine di realizzare un impianto polisportivo. Con la sentenza n. 8398/2016, la S.C. rigettava il ricorso e condannava l'ente civico alla rifusione delle spese di lite. Tenuto conto del valore della controversia (Cass. Sent.
n. 15857/2019), della complessità del giudizio e dell'esito dello stesso, appare congruo
4 liquidare, in applicazione del D.M. 55/2014 e dei valori minimi, l'importo di € 16.447,20, di cui € 11.272,00 per onorari, € 1.690,80 per spese generali, € 518.51 per cassa avvocati ed €
2.965,89 a titolo di iva sull'imponibile.
11. Sulle somme così liquidate, decorrono gli interessi legali dalla data delle sentenze che hanno definito i singoli giudizi patrocinati dal ricorrente, dovendosi ritenere quello il momento della scadenza dell'obbligazione pecuniaria gravante sul (cfr. Cassazione CP_1 civile sez. I, 20/06/2023, n.17572).
12.Nessuna rivalutazione è dovuta, stante il carattere pecuniario dell'obbligazione.
13.Le spese di lite, visto l'art. 92 c.p.c e atteso l'esito del giudizio, devono essere compensate per metà e poste, per la restante parte a carico dell'ente . Le spese sono liquidate in CP_2
dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 per le cause di valore compreso tra € 26.000,00 ed € 52.000,00.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, condanna il al pagamento, in Controparte_1
favore di , dei seguenti importi: Parte_1
- € 4.550,00, di cui € 3.118,00 a titolo di onorari, € 468,70 a titolo di spese generali, € 143,43
a titolo di cassa avvocati ed € 820,41 a titolo di IVA sull'imponibile;
-€ 16.447,20, di cui € 11.272,00 per onorari, € 1.690,80 per spese generali, € 518.51 per cassa avvocati ed € 2.965,89 a titolo di iva sull'imponibile, oltre interessi come in motivazione;
Condanna il convenuto al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite CP_1
che liquida in € 1.500,00 oltre accessori di legge.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio del 4 luglio 2025
Il Consigliere estensore
Donatella Draetta
Il Presidente
Giovanni D'Antoni
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
Dott. Angelo Piraino Consigliere
Dott.ssa Donatella Draetta Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 134/2019 R.G., di questa Corte di Appello, promossa da
AVV. , C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. SALVATORE RIZZO,
PEC Email_1
ricorrente contro
, in persona del Sindaco p.t., Controparte_1
rappresentato e difeso dall' Avv. ALESSANDRO PERGOLIZZI,
PEC Email_2
appellati
Conclusioni per il ricorrente ex art. 702 bis c.p.c.: respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, e ritenuta la sommarietà della cognizione della causa de qua, nonché la propria competenza, atteso che trattasi di incarichi le cui cause sono state trattate da Codesta Corte, così decidere: Accertare e dichiarare, per quanto espresso in causa petendi, che l'Avv. ha svolto la prestazione Parte_1 professionale per i procedimenti sopra analiticamente descritti e riportati, come dimostrato dai documenti allegati, in favore e dietro mandato rilasciato dal sindaco pro tempore del
Comune di , a seguito di regolare delibera di GM di incarico per ciascun Controparte_1
procedimento; Conseguentemente, accertare e dichiarare che l'Avv. ha Parte_1
1 diritto ad essere retribuito, in relazione a ciascun procedimento riportato in parte motiva, secondo i compensi calcolati in base ai parametri del D.M. n. 55/2014 per l'attività professionale svolta in favore del Comune di;
- Per tali motivi, ritenere Controparte_1
e dichiarare che il compenso richiesto dall'Avv. , pari a complessivi € Parte_1
30.001,91 per tutte le prestazioni sopra indicate, così come analiticamente riportato in parte motiva, è consono e corretto sulla scorta dei parametri ratione temporis vigenti, sicché sussiste un'obbligazione di pagamento del in persona del Controparte_1
Sindaco pro tempore, in favore dell'Avv. , pari ad € 30.001,91 comprensivi Parte_1
di IVA e C.P.A. nelle misure di legge o di quella diversa, maggiore o minore, che la Corte vorrà determinare;
- Conseguentemente, sulla scorta di quanto sopra dedotto, condannare il resistente al pagamento della somma di € 30.001,91 Controparte_1 comprensiva di IVA e C.P.A., o di quella maggiore o minore che la Corte vorrà determinare, nelle misure di legge in favore dell'Avv. , per la causale di cui in narrativa, Parte_1 oltre interessi legali e di mora ex D.Lgs. n. 231/2002 e rivalutazione monetaria come per legge dalla data di maturazione dei crediti al soddisfo o ad altra somma che sarà ritenuta congrua dall'On.le Corte di Appello adita;
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, rimborso spese generali di studio, oltre IVA e CPA, ex DM 147/22
Conclusioni per il convenuto: CP_1 ritenere e dichiarare infondato in fatto ed illegittimo in diritto il ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
e per l'effetto rigettarlo. Vinte le spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con ricorso depositato il 18 gennaio 2019, l'avv. ha chiesto la Parte_1
condanna del al pagamento del complessivo Controparte_1 importo di € 30.001,91, a titolo di onorari, spese generali, IVA e CPA, per la difesa in giudizio dell'ente civico sia nel giudizio iscritto al n. R.G. 251/2012 della Corte di Appello di Palermo, sia nel giudizio iscritto al n. R.G. 13981/2011, dinanzi la S.C. di cassazione. Esponeva in particolare il legale di essere stato incaricato della difesa dell'ente civico, rispettivamente, con delibera di G.M. n. 66 del 30 maggio 2011 e poi con delibera di G.M. n. 42 del 5 aprile 2011,
a seguito delle quali l'allora Sindaco aveva rilasciato mandato alle liti.
2.Ritualmente instauratosi il contraddittorio, con memoria reiettiva dell'avverso ricorso depositata il 19 giugno 2019 si è costituito il , Controparte_1
2 eccependo preliminarmente la nullità degli atti di conferimento di incarico per non essere stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile e, nel merito, in subordine, l'erroneità de calcolo delle parcelle e concludendo, quindi, come in epigrafe.
4. Disposta la trattazione cartolare dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 15 gennaio 2025, le parti hanno depositato note scritte e la Corte ha assegnato i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Giova innanzi tutto rilevare che, come chiarito dal costante insegnamento della S.C. di cassazione, il requisito della forma scritta ad substantiam deve ritenersi soddisfatto con il rilascio al difensore della procura ai sensi dell'art. 83 c.p.c., atteso che l'esercizio della rappresentanza giudiziale tramite la redazione e la sottoscrizione dell'atto difensivo perfeziona, mediante l'incontro di volontà fra le parti, l'accordo contrattuale in forma scritta e tale principio vale anche nei contratti di patrocinio legale stipulati da una pubblica amministrazione (cfr. Cassazione civile sez. II, 26/07/2019, n.20381). Priva fondamento è, dunque, l'eccezione di nullità sollevata dal resistente in relazione ai due incarichi CP_1
per cui è causa, rispetto ai quali è stata depositata in atti la procura ex art. 83 c.p.c. redatta a margine degli atti introduttivi dei giudizi.
6. Neppure sussiste l'addotta nullità dell'incarico per mancata previsione di spesa.
Secondo l'orientamento ormai costante della giurisprudenza di legittimità, la nullità correlata alla mancata previsione della spesa e della sua copertura non può concernere anche le deliberazioni relative alla partecipazione degli enti pubblici a controversie giudiziarie, sia perché è incerta l'incidenza del relativo onere economico, condizionato alla soccombenza, e sia perché nel bilancio dell'ente è di norma presente una voce generale nella quale possono essere inserite le prevedibili spese di lite (cfr. Cassazione civile sez. II, 30/11/2020, n.27309; conf. Cass. SU n. 11098 del 2002).
7.Raggiunta quindi la prova tanto del rapporto di mandato quanto della esecuzione della prestazione d'opera intellettuale, giusta documentazione in atti, deve ora passarsi alla quantificazione dei compensi spettanti al ricorrente per le prestazioni giudiziali rese in favore del che ha eccepito l'erroneità delle note spese per avere il difensore individuato a CP_1
riferimento del valore della causa quello del disputatum, in luogo di quello del decisum e per
3 aver applicato i valori medi, nonostante nella determina n. 66/2011, si fosse impegnato ad applicare i valori minimi.
8. Giova allora osservare che ai sensi dell'art. 2233 c.c., il criterio principale per la determinazione del compenso è costituito dall'accordo delle parti, in mancanza del quale deve aversi riguardo alle tariffe professionali (oggi sostituite dai parametri ministeriali), tenuto conto della disciplina vigente al momento del completamento della prestazione professionale
(cfr. Cass. n.2748/16, n. 23318/2012 e S.U. n. 17405/2012). In caso di successione di tariffe professionali forensi, infatti, la liquidazione degli onorari va fatta in base alla tariffa vigente al momento in cui le attività professionali sono state condotte a termine, ossia al momento dell'esaurimento dell'intera fase di merito o, per il caso in cui le prestazioni siano cessate prima, con il momento di tale cessazione (Cassazione civile sez. II, 03/09/2021, n.23873).
9. Tanto premesso in linea di principio, nel caso di specie, riguardo al procedimento R.G. n.
251/2012, avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza di prime cure n. 1305/2011 del
Tribunale di Palermo, con la quale l'ente civico era stato condannato al pagamento di €
11.056,81, tenuto conto del valore della controversia (secondo il criterio del decisum, Cass. sent. n. 8449/2023), della complessità del giudizio (la causa aveva ad oggetto il pagamento di onorari professionali di altro avvocato e vi è stata anche una ordinanza con cui la Corte ha sospeso parzialmente l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado), e dell'esito dello stesso (la Corte, con sentenza n. 2054/2017, ha confermato la sentenza di primo grado, rigettando sia l'appello principale che quello incidentale), appare congruo liquidare, in applicazione del D.M. 55/2014 e dei valori minimi, l'importo complessivo di € 4.550,00, di cui € 3.118,00 a titolo di onorari, € 468,70 a titolo di spese generali, € 143,43 a titolo di cassa avvocati ed € 820,41 a titolo di IVA sull'imponibile.
10. Nel procedimento n. r.g. 13981/2011, l'avv. è stato incaricato di impugnare Parte_1
dinanzi la Corte Suprema di cassazione la sentenza n. 1788/2010 con la quale la Corte di
Appello aveva condannato l'ente civico al pagamento di € 2.289.137,00 in favore di
[...]
, , e , a titolo di risarcimento per il Pt_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 danno da illegittima occupazione di area di loro proprietà, al fine di realizzare un impianto polisportivo. Con la sentenza n. 8398/2016, la S.C. rigettava il ricorso e condannava l'ente civico alla rifusione delle spese di lite. Tenuto conto del valore della controversia (Cass. Sent.
n. 15857/2019), della complessità del giudizio e dell'esito dello stesso, appare congruo
4 liquidare, in applicazione del D.M. 55/2014 e dei valori minimi, l'importo di € 16.447,20, di cui € 11.272,00 per onorari, € 1.690,80 per spese generali, € 518.51 per cassa avvocati ed €
2.965,89 a titolo di iva sull'imponibile.
11. Sulle somme così liquidate, decorrono gli interessi legali dalla data delle sentenze che hanno definito i singoli giudizi patrocinati dal ricorrente, dovendosi ritenere quello il momento della scadenza dell'obbligazione pecuniaria gravante sul (cfr. Cassazione CP_1 civile sez. I, 20/06/2023, n.17572).
12.Nessuna rivalutazione è dovuta, stante il carattere pecuniario dell'obbligazione.
13.Le spese di lite, visto l'art. 92 c.p.c e atteso l'esito del giudizio, devono essere compensate per metà e poste, per la restante parte a carico dell'ente . Le spese sono liquidate in CP_2
dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 per le cause di valore compreso tra € 26.000,00 ed € 52.000,00.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, condanna il al pagamento, in Controparte_1
favore di , dei seguenti importi: Parte_1
- € 4.550,00, di cui € 3.118,00 a titolo di onorari, € 468,70 a titolo di spese generali, € 143,43
a titolo di cassa avvocati ed € 820,41 a titolo di IVA sull'imponibile;
-€ 16.447,20, di cui € 11.272,00 per onorari, € 1.690,80 per spese generali, € 518.51 per cassa avvocati ed € 2.965,89 a titolo di iva sull'imponibile, oltre interessi come in motivazione;
Condanna il convenuto al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite CP_1
che liquida in € 1.500,00 oltre accessori di legge.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio del 4 luglio 2025
Il Consigliere estensore
Donatella Draetta
Il Presidente
Giovanni D'Antoni
5