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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 02/07/2025, n. 1709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1709 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. 2480/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE III CIVILE
composta dai Magistrati:
dr. Aponte Roberto Presidente
dr.ssa Maria Carla Rossi Consigliere
dr.ssa Alessandra Del Corvo Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato e depositato il 10.9.2024;
[...]
[...] (C.F. Parte_1
- P.IVA , rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Rossi del Foro di P.IVA_1 P.IVA_2 Monza (Cod. Fisc: ) ed elettivamente domiciliata in Carate Brianza (MB), CodiceFiscale_1 Via Cusani n. 18, presso e nello studio dell'avv. Roberto Rossi;
APPELLANTE
CONTRO
(P.IVA , Controparte_1 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra Cesano del Foro di Monza (C.F. C.F._2
PEC: ed elettivamente domiciliata presso lo studio della Email_1 stessa in Monza (MB), via Carlo Prina, 22; APPELLATA
Oggetto: risoluzione del contratto di locazione per inadempimento – uso diverso
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 PER L'APPELLANTE (memoria integrativa depositata il 26.5.2025):
“Nel merito in via principale: previo accertamento dei fatti di cui in premessa all'atto introduttivo del presente giudizio, riformare la sentenza impugnata pronunciata dal Tribunale di Monza (sentenza n. 1955/2024): - nella parte in cui ha accertato e dichiarato la risoluzione del contratto di locazione stipulato tra e in data 23 luglio 2009 per grave Controparte_2 CP_1 inadempimento di;
- nella parte in cui ha condannato Controparte_2 Controparte_2 al risarcimento dei danni nei confronti di quantificato in Euro 42.260,00 oltre Iva e CP_1 interessi;
- nella parte in cui rigetta la domanda di indennità di avviamento formulata di
[...] ; e per l'effetto, previo accertamento dei fatti di cui in premessa al ricorso introduttivo CP_2 del presente giudizio, accertare dichiarare e pronunciare che il rapporto di locazione tra
[...]
e è cessato esclusivamente a seguito della comunicazione di disdetta CP_2 CP_1 inviata dalla locatrice e che non sono imputabili a condotte CP_1 Controparte_2 gravemente inadempienti alle obbligazioni contrattualmente assunte e per l'effetto accertare e dichiarare il diritto di i Parte_1 vedersi riconosciuta l'indennità per la perdita dell'avviamento ex art. 34 L. 392/1978 a seguito della cessazione del rapporto di locazione per effetto della comunicazione di diniego di rinnovo inviata dal locatore, e conseguentemente condannare al pagamento in favore di CP_1 [...] ella somma di € 121.251,42 pari a Parte_1 18 mensilità dell'ultimo canone di locazione corrisposto o a quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali ex art. 1284 comma 4 c.c. dal dovuto al saldo e condannare
[...] al pagamento della somma di € 58.838,59 a titolo di rifusione di quanto CP_1 CP_3
ha corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali dal 4 settembre
[...] 2024 al saldo. Nel merito in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni precisate in via principale, previo accertamento dei fatti di cui in premessa all'atto introduttivo del presente giudizio, riformare la sentenza impugnata pronunciata dal Tribunale di Monza (sentenza n. 1955/2024), nella parte in cui pone le spese di CTU definitivamente a carico di
e nella parte in cui condanna al pagamento delle Controparte_2 Controparte_2 spese legali del giudizio di primo grado e per l'effetto compensare parzialmente o per intero tra le parti le spese legali e di CTU del primo grado di giudizio. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali oltre rimborso forfetario spese generali ex D.M. 55/2014”.
PER L'APPELLATA (memoria integrativa depositata il 23.5.2025):
“Voglia l'ill.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, così giudicare:
- Confermare integralmente, con ogni più ampia statuizione e in ogni caso, richiamate le conclusioni di primo grado, la sentenza n. 1955/2024 pubblicata il 09.07.2024 pronunciata dal Giudice dal Giudice monocratico del Tribunale di Monza dott.ssa Caterina Panzarino, rigettando l'appello proposto da in quanto Parte_1 infondato in fatto ed in diritto per i motivi sopra esposti;
- In ogni caso: condannare l'Appellante al pagamento delle spese di lite come per legge.”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Contr 1. La (di seguito ”) ha impugnato, con atto di Parte_1 citazione notificato e depositato in data 10.9.2024, la sentenza pubblicata in data 9.7.2024 e non notificata, con la quale il Tribunale di Monza, accogliendo parzialmente le domande proposte in primo grado dalla società locatrice ha dichiarato risolto per grave inadempimento Controparte_1 della convenuta il contratto di locazione inter partes, stipulato in data 23.7.2008 ed avente ad oggetto
2 Contr un immobile sito in Brugherio adibito ad attività bancaria, nonché condannato al risarcimento del danno in favore dell'attrice quantificato in Euro 42.260,00. Il Tribunale ha rigettato la domanda formulata da ai sensi dell'art. 1337 c.c. e, quale CP_1
Contr conseguenza del ritenuto inadempimento di la domanda formulata da quest'ultima volta ad ottenere la condanna dell'attrice alla corresponsione dell'indennità di avviamento ex art. 34 L. n.
Contr 392/1978. Ha posto le spese di lite e di CTU a carico integrale di . Occorre sinteticamente premettere che nel giudizio di primo grado la locatrice ha dedotto l'inadempimento della conduttrice alle obbligazioni contenute nel contratto con particolare riferimento all'obbligo assunto dalla convenuta sub. art. 16 del testo contrattuale “di non modificare il pavimento” dell'immobile a fronte del “particolare pregio dello stesso”. Ha altresì allegato di aver comunque comunicato alla conduttrice, in data 2 aprile 2019, la disdetta dal contratto per la sua scadenza naturale, successivamente comunicandole, il 18 dicembre 2019, la
Contr volontà di rinnovare il vincolo a condizioni a suo dire maggiormente favorevoli per . Ha sostenuto essere intercorse trattative con la conduttrice che quest'ultima aveva tuttavia interrotto rifiutandosi di sottoscrivere il nuovo contratto. Per tali motivi ha chiesto in via principale che fosse dichiarata la risoluzione del contratto CP_1
Contr per inadempimento di con condanna di quest'ultima al pagamento della somma di euro 154.600,00, a suo dire corrispondente ai costi per il ripristino della pavimentazione del locale al piano terra dell'immobile locato come da preventivo prodotto in atti.
Contr In subordine ha chiesto condannarsi per responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. stante l'ingiustificata rottura delle trattative in corso per il rinnovo del contratto.
Contr
, costituendosi in giudizio, ha eccepito la prescrizione della domanda risarcitoria proposta da e comunque il suo rigetto nel merito per infondatezza;
in via riconvenzionale, ha chiesto CP_1 di condannare l'attrice alla corresponsione in suo favore dell'indennità per la perdita dell'avviamento ex art. 34 L. 392/1978 a seguito della cessazione del rapporto di locazione per effetto della comunicazione di diniego di rinnovo inviata dal locatore, indennità quantificata dalla convenuta in € 121.251,42 pari a 18 mensilità dell'ultimo canone di locazione corrisposto o a quella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali ex art. 1284 comma 4 c.c. dal dovuto al saldo.
2. Il Tribunale, disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta e decisa la causa con espletamento di due CTU volte ad accertare la sussistenza delle modifiche strutturali lamentate dall'attrice ed i costi di ripristino della pavimentazione dei locali, ha parzialmente accolto le domande di con la seguente motivazione. CP_1 Secondo il primo giudice “la gravità dell'inadempimento della parte convenuta emerge in via documentale a fronte dell'elevato importo del danno quantificato dall'ausiliario del giudice, di talché deve essere dichiarata la risoluzione del contratto per grave inadempimento della parte convenuta”. In proposito il Tribunale ha richiamato il testo delle clausole contrattuali di cui agli art. 16 e 17 per Contr affermare che aveva violato le obbligazioni ivi contenute (p. 8 della motivazione della sentenza gravata: “emerge per tabulas, dunque, che alla parte convenuta era fatto divieto di eseguire miglioramenti, addizioni, variazioni o modifiche con riferimento al pavimento dell'immobile. ed a nulla rileva le circostanze che la parte attrice abbia sottoscritto la SCIA relativa ai lavori effettuati dalla rinvenendosi nella documentazione unicamente in questione generica indicazione dei Pt_1 lavori da effettuare”). In punto di quantificazione del danno il giudice ha richiamato le conclusioni della seconda CTU;
ha Contr quindi dichiarato risolto il contratto inter partes, condannato al pagamento della somma indicata dal perito e rigettato la domanda riconvenzionale di parte convenuta volta ad ottenere la corresponsione dell'indennità di cui all'art. 34 L. n. 392/1978 (p. 12 della sentenza gravata: “ed invero sulla base dell'art. 34 l. 27 luglio 1978 n. 392 “in caso di cessazione del rapporto di locazione relativo agli immobili di cui all'art. 27, che non sia dovuta a risoluzione per inadempimento o disdetta o recesso del conduttore o a una delle procedure previste dal regio decreto 16 marzo 1942
3 n. 267, il conduttore ha diritto, per le attività indicate ai numeri 1) e 2) dello aticolo 27, ad una indennità pari a 18 mensilità dell'ultimo canone corrisposto;
(…)”. Pertanto, essendo stata dichiarata la risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore l'indennità non è dovuta”).
Contr 3. Con il primo motivo di appello lamenta “Errata pronuncia di risoluzione del contratto di locazione per avere qualificato la condotta di come inadempiente e per avere Controparte_2 ritenuto l'inadempimento di non scarsa importanza. Conseguente errata pronuncia di condanna di
al risarcimento del danno e errata pronuncia di rigetto della domanda Controparte_2 riconvenzionale con la quale è stata richiesta la condanna di al pagamento in favore CP_1 di dell'indennità per la perdita dell'avviamento ex art. 34 L. 392/1978”. Controparte_3 L'appellante lamenta che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto integrato un inadempimento colpevole per di più di non scarsa importanza, e deduce che la decisione gravata si sia fondata su un mero richiamo alle clausole contrattuali senza tener conto dell'ulteriore documentazione prodotta in primo grado e di quanto rilevato dallo stesso CTU che ha espletato la seconda consulenza. Contr Afferma in particolare che le conclusioni del Tribunale sarebbero errate in quanto (p. 12 dell'atto di appello) non tengono conto “di quanto emerso dalla consulenza tecnica d'ufficio e di quanto risulta documentalmente dalla SCIA presentata da il 28/01/2009 (a locazione già in corso) CP_1 Cont e prodotta sub doc. 5) del fascicolo di primo grado di parte ). Tale documento (e le tavole DIA, sottoscritte anche da e allegate alla CTU dell'Arch. – allegato CP_1 Per_1 denominato “tavole DIA 2009”), contrariamente a quanto ritenuto erroneamente dal Giudice di Monza, non contiene solo la “generica indicazione dei lavori da effettuare”, ma bensì contiene la relazione tecnica con il dettaglio delle opere e anche la planimetria raffigurante come si presenterà l'immobile una volta completate le opere e la planimetria delle sovrapposizioni tra lo stato dei luoghi precedente e successivo agli interventi edilizi”. Nello specifico il CTU, a pagina 4) della relazione, aveva puntualmente ricostruito la “storia” della pavimentazione posta al piano terra dell'immobile locato, rilevando come fosse stata il frutto di diversi interventi modificativi i primi dei quali imputabili ai precedenti conduttori. Tanto poteva evincersi dal progetto di SCIA prodotto in atti per le modifiche interne firmato, in quanto proprietaria, dalla stessa la quale, come sottolineato anche dal CTU, non CP_1 poteva dirsi “totalmente estranea ai contenuti della SCIA che essa stessa ha firmato, in particolare perché riguardano interventi di demolizione e di costruzione di pareti interne che inevitabilmente vanno ad alterare lo stato della pavimentazione esistente, ed anche perché dell'esistenza delle pareti divisorie interne (che avevano già alterato le condizioni della pavimentazione di marmo) essa stessa era certamente a conoscenza, avendo ripreso il possesso dei locali dal precedente inquilino, e quindi visionati prima che iniziassero i successivi lavori della SCIA”. L'appellante ha richiamato alcuni passaggi della relazione di consulenza che il Tribunale aveva del tutto omesso di considerare, in particolare laddove il CTU aveva osservato che “poiché la parte attorea aveva posto un vincolo di inalterabilità delle condizioni della pavimentazione di marmo juaparanà esistente, è piuttosto strano che la stessa non si rendesse conto che autorizzando tali lavori avrebbe comunque autorizzato opere di modifica o comunque di intervento sulla pavimentazione suddetta. (Ciò senza ipotizzare il fatto che avendo così a cuore il mantenimento della pavimentazione, la stessa parte ricorrente non sia mai stata presente durante i lavori svolti dalla Controparte_3 per controllarne lo stato). Se ne deduce inevitabilmente che le condizioni della pavimentazione al momento della riconsegna dei locali da parte della alla proprietà Controparte_3 CP_1 erano frutto sia di alterazioni da parte della stessa banca ma anche di alterazioni già presenti.
[...]
[...] Da un'analisi eseguita in tal senso ritengo di poter valutare che almeno il 40% delle manomissioni del pavimento sia ricollegabile a lavori eseguiti prima della presa di possesso da parte della . Pt_1 Evidenzia l'appellante come il giudice abbia omesso del tutto di valutare gli indicati passaggi della CTU, limitandosi apoditticamente a ritenere irrilevante “la circostanza che la parte attrice abbia
4 sottoscritto la SCIA relativa ai lavori effettuati dalla in quanto in tale documentazione si Pt_1 rinverrebbe solo una “generica indicazione dei lavori da effettuare”. Contr Al contrario, secondo , non ricorrerebbe alcun inadempimento contrattuale proprio perchè i lavori che avevano comportato interventi sul pavimento erano stati richiesti al Comune di Brugherio dalla stessa società locatrice, la quale “non ha e non ha mai avuto reale interesse a che il pavimento non subisse interventi, tenuto conto che ciò era già avvenuto in occasione della concessione in locazione dell'immobile all'inquilino che aveva preceduto la e tenuto conto Controparte_2 che l'immobile è stato nuovamente concesso in locazione, nello stato di fatto in cui era stato rilasciato e senza eliminazione degli interventi eseguiti dai vari inquilini sulla pavimentazione”. Contr Rileva comunque , in subordine, che si tratterebbe di un inadempimento di scarsa importanza, avuto riguardo alla condotta puntualmente adempiente da essa tenuta durante tutta la durata del rapporto contrattuale e dell'interesse della locatrice, che aveva invocato strumentalmente la violazione di clausole contrattuali ben dieci anni dopo da quando la stessa si sarebbe concretizzata e solo in prossimità della naturale scadenza del vincolo così da sottrarsi al pagamento dell'indennità prevista dall'art. 34 L. n. 392/1978. L'appellante chiede quindi che, in riforma della sentenza gravata, venga accolta la domanda riconvenzionale proposta in primo grado di condanna di al pagamento di tale indennità CP_1 per un importo pari a complessivi euro 121.251,42, ovvero € 6.736,19 mensili x 18 mensilità. Chiede altresì la condanna dell'appellata alla refusione della somma di € 58.838,59 corrisposta in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali dal 4 settembre 2024 al saldo.
Contr Con il secondo motivo censura la pronuncia di primo grado nella parte relativa alla condanna al pagamento delle spese di lite e di CTU, di cui lamenta l'ingiustizia evidenziando che, in considerazione dell'esito finale del giudizio, il Tribunale avrebbe dovuto disporne la compensazione totale o parziale.
4. L'appellata si è costituita con comparsa depositata il 22.1.2025 chiedendo il rigetto dell'appello Contr proposto da per infondatezza. All'udienza del 28.1.2025 il Consigliere istruttore, rilevato che la controversia in esame, benché trattata e decisa in primo grado con rito ordinario, ha ad oggetto controversie in materia locatizia, avendo peraltro il Tribunale qualificato il titolo posto a fondamento della domanda di risoluzione come contratto di locazione, ha disposto il mutamento di rito e fissato per la discussione l'udienza dell'11.6.2025, assegnando alle parti termine fino a 15 giorni prima per il deposito di memorie integrative. All'udienza di discussione la Corte ha tentato, con esito negativo, la conciliazione della causa. I procuratori delle parti hanno discusso la causa oralmente riportandosi ai propri atti scritti e, all'esito, la Corte ha dato lettura pubblica del dispositivo qui oltre integralmente riportato.
5. L'appello è fondato. Contr Occorre premettere che l'eccezione di prescrizione sollevata da in primo grado, e disattesa dal Tribunale, non è stata riproposta con i motivi di appello e deve pertanto intendersi rinunciata. Nel merito la pronuncia del Tribunale va integralmente riformata, dovendo essere rigettate, in quanto infondate, la domanda di risoluzione contrattuale per inadempimento della conduttrice e la connessa domanda risarcitoria proposte in primo grado da CP_1 La decisione impugnata si fonda sul mero richiamo al contenuto della clausola contrattuale invocata dalla locatrice e su una lettura parziale ed acritica della seconda CTU espletata;
il primo giudice, inoltre, ha ritenuto irrilevante, con motivazione non condivisibile, il contenuto di documentazione che lo stesso consulente aveva invece valorizzato, ovvero il progetto di Scia firmato dalla società Contr appellata, ed ha desunto la gravità dell'inadempimento di dal solo importo del presunto danno indicato dal perito, senza ulteriormente argomentare sul punto.
5 Rileva la Corte che, preliminare rispetto all'indagine sulla non scarsa importanza dell'inadempimento Contr imputato a , è quella sulla sussistenza, o meno, di tale inadempimento, profili entrambi oggetto di censura con il primo motivo di impugnazione. In primo grado ha richiamato, a sostegno delle domande svolte, il contenuto della CP_1 clausola di cui all'art. 16 del contratto inter partes, che recita “il conduttore potrà, previa comunicazione non vincolante al locatore, nella sola ipotesi di modifiche strutturali: (…) “b) eseguire qualsiasi miglioramento addizione e variazione anche parziale dell'unità immobiliare locata e potrà modificare i locali e gli impianti esistenti tranne il pavimento ed adattarli come meglio crede, eseguendo a proprie spese e sotto la propria responsabilità tutte le opere anche di muratura che riterrà all'uopo necessarie, comprese modifiche di facciata, previa autorizzazione degli Enti preposti (…) d) installare e/o adattare serramenti interni ed esterni, porte e vetrine in alluminio o in altro materiale idoneo all'uso con facoltà di verniciarle con qualsiasi colore compatibile con l'estetica dell'edificio mantenendo o aumentando lo spessore attuale dei vetri”; ha sostenuto che Contr
abbia violato tale clausola eseguendo – all'inizio del rapporto di locazione – lavori volti a modificare l'immobile al fine di renderlo idoneo all'attività svolta procedendo al contempo ad eseguire modifiche alla pavimentazione, invece vietate dal contratto. Il giudice di primo grado ha recepito tale impostazione richiamando solo le conclusioni finali cui è pervenuto il CTU;
non ha però considerato le più ampie argomentazioni poste a fondamento della perizia e, soprattutto, ha omesso di dar conto di quanto accertato dal perito sia nel corso del sopralluogo nell'immobile locato sia in forza del contenuto della Scia agli atti. Ebbene, va in primo luogo considerato che non vi è alcuna prova documentale sullo stato Contr dell'immobile, ed in particolare della sua pavimentazione, all'inizio del rapporto di locazione tra e ovvero nel luglio del 2008. CP_1 Non vi è infatti alcuna foto che ritragga il pavimento dei locali dopo la posa originaria da parte dei proprietari, allorchè gli stessi erano occupati da per svolgervi – stando alle dichiarazioni CP_1 solo verbali della locatrice - attività di pellicceria. Nessuno dei documenti prodotti in primo grado dall'attrice contiene indicazioni in tal senso;
inoltre, nel primo verbale di rilascio redatto nel contraddittorio tra le parti il 30.12.2020, al termine della locazione, la locatrice ha rifiutato la riconsegna dell'immobile senza nulla eccepire in merito alla pavimentazione dei locali, ma contestando alla conduttrice, quali uniche modifiche a suo dire non autorizzate, che “l'ingresso non è munito di porta a vetri, come era stato consegnato, così come la Contr vetrina del bancomat” (doc. 9 fascicolo di primo grado ). Il successivo 16.2.2021 ha accettato la riconsegna dell'immobile, ma anche in CP_1 quell'occasione è stato redatto verbale (doc. 12 fascicolo di primo grado attrice) senza alcuna descrizione puntuale dello stato dei luoghi e senza che la locatrice eccepisse alcunchè con riferimento a presunte modifiche del pavimento, limitandosi a richiamare il precedente verbale del 30.12.2020. Non solo quindi, come si dirà, alcuna contestazione è mai stata sollevata da per tutto il CP_1 Contr corso del rapporto locatizio con - durato dodici anni e cessato per naturale scadenza dopo che, peraltro, la locatrice aveva proposto alla conduttrice un rinnovo dello stesso – ma neanche all'atto della riconsegna del bene sono state documentate e conseguentemente eccepite alla conduttrice quelle violazioni contrattuali su cui poi la locatrice ha fondato le proprie domande risarcitorie in questo giudizio. Ben può dirsi, quindi, che la locatrice abbia accettato la riconsegna dell'immobile nello stato di fatto in cui si trovava al termine della locazione, contestando quali uniche modifiche a suo dire non consentite quelle inerenti la porta a vetri e il bancomat;
oltre a ciò, in ogni caso, mancano dati fattuali certi per poter stabilire quale fosse lo stato della pavimentazione all'inizio ed alla fine della locazione, con specifico riferimento alla dedotta estensione di quella figura “a mosaico” inserita nel pavimento Contr in marmo che avrebbe in tesi danneggiato all'atto dell'esecuzione dei lavori di modifica interna nell'aprile del 2009.
6 Lo stesso consulente che ha redatto la seconda perizia in primo grado, Ing. , ha dato Persona_2 conto dei limiti e delle difficoltà dell'accertamento svolto, rilevando altresì che il pavimento in Contr questione, prima ancora della stipula del contratto con , era stato oggetto di modifiche riconducibile ai precedenti conduttori. Ha in particolare rilevato il CTU “vengono inquadrate le varie problematiche e viene visionato lo stato dei luoghi, vengono anche scattate alcune fotografie, il tutto per quanto possibile in relazione alle condizioni del posto. Infatti tutti i locali dell'immobile da visionare, sia al piano terra che al primo, sono risultati essere occupati da una società onlus, che li sta utilizzando col proprio personale/addetti come uffici. E' stato pertanto impossibile svolgere qualsiasi attività di accertamento sul posto se non visionare superficialmente alcune porzioni di pavimento tra una scrivania e l'altra, tra un mobile e l'altro, tra uno scaffale e l'altro, mentre comunque continuava l'attività lavorativa dei presenti e con la parte ricorrente che si preoccupava di non arrecare troppo disturbo ai propri inquilini” (p. 2) e, ancora, “L'immobile si trova in buono stato conservativo ed è attualmente occupato da una società onlus che lo utilizza quale propria sede. Come già specificato più sopra nel descrivere il primo sopralluogo, proprio la circostanza di trovare l'immobile, oggetto di perizia, completamente occupato ed interamente arredato ha del tutto impedito ogni attività espletiva e di indagine se non quella di carattere visivo, senza però poter effettuare rilievi o altre valutazioni. Ciò in particolare anche dovuto al fatto che la parte ricorrente, presente al primo sopralluogo, non gradiva arrecare disturbo ai propri inquilini, i quali hanno continuato imperterriti a svolgere le loro mansioni lavorative anche in nostra presenza. Sono state comunque scattate alcune fotografie (n° 12 fotografie) sullo stato dei luoghi, sulle condizioni della pavimentazione in marmo e su quella della scala che comunque non contribuiscono ad apportare nuovi elementi di valutazione rispetto alle foto ed a quanto già prodotto nel tempo agli atti. L'immobile in quanto affittato al momento del mio sopralluogo è sicuramente stato oggetto di rinnovamento, così come è stato appurato che lo è stato anche quando la parte attrice, durante il corso della precedente CTU, ha eseguito modifiche allo stato originario dei luoghi. Tali rinnovamenti e modifiche risultano essere Cont palesemente successive alla data di stipula del contratto locatizio con la di ”. CP_2 Quindi il consulente non solo ha dato atto dell'impossibilità di effettuare rilievi e valutazioni approfondite sullo stato della pavimentazione dell'immobile, ma ha altresì certificato l'esecuzione di ulteriori opere di modifica (“rinnovamento”) rispetto allo stato originario dei luoghi sia da parte della locatrice nel corso della prima CTU, sia da parte della nuova società conduttrice, che al momento del sopralluogo stava occupando i locali per svolgervi attività di onlus. Il CTU ha proseguito riportando “le vicissitudini del pavimento in marmo” e le ha suddivise in tre fasi “posa originaria del pavimento quando l'immobile era adibito a pellicceria dagli attuali proprietari (così mi ha riferito l'amministratore di;
- successive alterazioni dello CP_1 stesso in seguito all'affitto dei locali ad altra diversa attività con creazione di tramezzature interne ai locali (centro Fisioterapico ?); di ciò si ha evidente traccia nel progetto di SCIA, presentato in comune dalla BCC di Carate Br., dal quale si evincono in giallo le demolizioni delle esistenti tramezzature interne realizzate da questi inquilini;
- successive ulteriori alterazioni in conseguenza Cont dell'affitto dei locali alla di , di ciò si ha evidente traccia nuovamente CP_2 analizzando il medesimo progetto di SCIA, presentato in comune dalla dal quale si evincono Pt_1 in rosso i nuovi interventi realizzati da quest'ultima”. Contr L'analisi del progetto di Scia firmato dalla stessa locatrice e presentato in Comune da nel 2009 (doc. n. 5 fascicolo primo grado convenuta) ha in definitiva portato il CTU – in assenza di altri dati obiettivi di riferimento – a suddividere le “alterazioni” alla pavimentazione tra quelle attribuibili ai precedenti inquilini (“centro Fisioterapico?”) e quelle invece conseguenti ai lavori eseguiti nei locali Contr da (“in giallo le demolizioni delle esistenti tramezzature interne realizzate da questi inquilini … in rosso i nuovi interventi realizzati dalla ). Pt_1 Sulla scorta del solo contenuto della Scia e non essendovi “altro modo oggettivo per quantificare e capire quali alterazioni fossero già presenti al momento della presa in carico dell'immobile da parte
7 della BCC di Carate Br. e quali invece sono da attribuire alla ”, il consulente ha concluso Pt_1 ritenendo che “almeno il 40% delle manomissioni del pavimento sia ricollegabile a lavori eseguiti prima della presa di possesso dell'immobile da parte della e pertanto che possano essere Pt_1 attribuite a quest'ultima il 60% delle manomissioni che si trovavano presenti non tanto oggi ma alla data precedente sia agli interventi eseguiti dalla parte ricorrente nel perdurare della scorsa ctu, sia anche a quelli presumibilmente eseguiti prima che l'immobile venisse nuovamente affittato alla società onlus tuttora conduttrice dello stesso (infatti ad oggi la situazione della pavimentazione potrebbe quasi sicuramente essere stata nuovamente modificata da questi ultimi”).
Come già anticipato, le argomentazioni spese dal Tribunale nella sentenza gravata, sulla scorta delle Contr sole conclusioni del CTU in punto di “ripartizione” delle responsabilità tra e precedenti conduttori, non possono condividersi. Innanzitutto perché, lo si ribadisce, non vi sono dati obiettivi da cui desumere lo stato della Contr pavimentazione all'inizio e alla fine della locazione con , e ben avrebbe potuto invece CP_1
a tal fine, presentare un ricorso per ATP prima di locare l'immobile ad altro soggetto
[...] autorizzandovi peraltro ulteriori modifiche;
in secondo luogo perchè lo stesso perito ha dato atto del susseguirsi di diversi e numerosi interventi sul pavimento in questione, gli ultimi dei quali addebitabili alla stessa attrice-locatrice ed agli attuali conduttori, così che appare scarsamente argomentata – oltre che poco chiara – l'affermazione secondo la quale sarebbero attribuibili alla il “60% delle Pt_1 manomissioni che si trovavano presenti non tanto oggi ma alla data precedente sia agli interventi eseguiti dalla parte ricorrente nel perdurare della scorsa ctu, sia anche a quelli presumibilmente eseguiti prima che l'immobile venisse nuovamente affittato alla società onlus tuttora conduttrice dello stesso (infatti ad oggi la situazione della pavimentazione potrebbe quasi sicuramente essere stata nuovamente modificata da questi ultimi”). Anche tale affermazione, infatti, non si fonda su dati obiettivi e certi ma si traduce nella formulazione di una mera ipotesi, che il perito non ha saputo collocare in modo preciso neanche sotto il profilo temporale. Contr In ogni caso, anche laddove dovesse ritenersi che le modifiche interne realizzate da all'inizio del rapporto locatizio abbiano inciso su parte della pavimentazione dell'immobile locato, non potrebbe comunque addebitarsi alla alcuna condotta inadempiente, trattandosi al più di mera Pt_1 violazione formale della clausola di cui all'art. 16 del contratto non sorretta dal necessario elemento soggettivo del dolo o della colpa. Ed infatti è stata la stessa locatrice ad autorizzare – sottoscrivendo il progetto di Scia presentato in Comune dalla conduttrice e la fine lavori – l'esecuzione di opere quali quelle ivi indicate (doc. n. 5 fascicolo BCC), ovvero “rimozione delle pareti mobili e dell'elevatore esistente con chiusura del relativo foro;
formazione di nuove pareti mobili per la suddivisione di nuovi spazi operativi;
formazione di nuovi servizi igienici al primo piano, in sostituzione di quelli esistenti che saranno demoliti insieme ad un servizio del piano terreno;
formazione di controsoffittature, sia al piano terreno che al primo piano, in pannelli in gesso;
formazione di pavimento sopraelevato al primo piano …”. si è difesa, sul punto, sostenendo che firmando la Scia essa non intendeva autorizzare CP_1 modifiche alla pavimentazione dei locali ma solo i lavori e i cambiamenti strutturali di cui sopra. Tali affermazioni sono smentite dal dato documentale: lo stesso CTU ha evidenziato che “la parte ricorrente non può dirsi totalmente estranea ai contenuti della SCIA che essa stessa ha firmato, in particolare perché riguardano interventi di demolizione e di costruzione di pareti interne che inevitabilmente vanno ad alterare lo stato della pavimentazione esistente, ed anche perché dell'esistenza delle pareti divisorie interne (che avevano già alterato le condizioni della pavimentazione di marmo) essa stessa era certamente a conoscenza, avendo ripreso il possesso dei locali dal precedente inquilino, e quindi visionati prima che iniziassero i successivi lavori della SCIA. Inoltre poichè la parte attorea aveva posto un vincolo di inalterabilità delle condizioni della
8 pavimentazione di marmo juparanà esistente, è piuttosto strano che la stessa non si rendesse conto che autorizzando tali lavori avrebbe comunque autorizzato opere di modifica o comunque di intervento sulla pavimentazione suddetta. (ciò senza ipotizzare il fatto che avendo così a cuore il mantenimento della pavimentazione, la stessa parte ricorrente non sia mai stata presente durante i lavori svolti dalla BCC di Carate Br. per controllarne lo stato)”. Osserva la Corte che proprio la natura degli interventi indicati nel progetto di Scia, in parte demolitivi e di ricostruzione di pareti divisorie interne, porta a ritenere che fosse ben consapevole CP_1 del fatto che, una volta firmato il progetto e autorizzati i lavori, anche il pavimento in marmo avrebbe potuto subire conseguenti modifiche;
senza considerare che, come sottolineato dal CTU, CP_1 era certamente a conoscenza - avendo ripreso il possesso dei locali dal precedente inquilino ed Contr avendoli quindi visionati prima della consegna a - dello stato del pavimento all'atto dei successivi lavori oggetto della Scia da essa sottoscritta. Contr Né la locatrice ha mosso alcuna contestazione a durante lo svolgimento delle modifiche interne, pur potendo quantomeno presenziare ai lavori per controllarne lo stato vista l'importanza asseritamente attribuita alle condizioni della pavimentazione. La Banca, pertanto, ben può aver confidato nel fatto che autorizzando lavori di quella CP_1 tipologia ed ampiezza, abbia inteso rinunciare o, comunque, tacitamente derogare al divieto contenuto nella clausola di cui all'art. 16 del testo contrattuale;
del resto neanche in seguito, per ben dieci anni e fino alla scadenza naturale del rapporto, la locatrice ha mai sollevato sul punto alcuna contestazione. Ne deriva che, anche volendo ritenere che delle modifiche al pavimento vi siano state nei termini e Contr nei limiti indicati dal CTU, e che esse siano in parte conseguenti ai lavori svolti da nel 2009, si tratterebbe di una violazione contrattuale ad essa non imputabile e, quindi, di un inadempimento incolpevole che non può giustificare né la chiesta pronuncia di risoluzione né una condanna al risarcimento del danno in favore della locatrice.
Al rigetto delle domande formulate in primo grado da – la domanda di condanna per CP_1 responsabilità pre-contrattuale non è stata riproposta ex art. 346 c.p.c. dall'odierna appellata – segue Contr la condanna al pagamento in favore di della somma di € 121.251,42, (pari a 18 mensilità parametrate all'ultimo canone corrisposto di € 6.736,19) a titolo di indennità per la perdita dell'avviamento commerciale ex art. 34 L. n. 392/1978, oggetto della domanda riconvenzionale proposta in primo grado dalla convenuta. In punto di an e quantum di tale domanda di pagamento alcuna contestazione è stata sollevata dall'odierna appellata;
la somma indicata, così come calcolata, è peraltro pacificamente dovuta alla una volta escluso l'inadempimento della stessa ed essendo Pt_1 il rapporto locatizio naturalmente cessato alla seconda scadenza contrattuale (v. disdetta in atti). Sulla somma così calcolata spettano gli interessi legali ex art. 1284 co. 1 c.c. dalla data del rilascio del bene alla data della domanda giudiziale, e ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo.
Infine, in accoglimento della domanda dell'appellante, va condannata alla restituzione in CP_1 Contr favore di della somma di € 58.838,59, corrisposta in esecuzione della sentenza di primo grado (doc. n. 11 fascicolo di parte appellante), oltre interessi ex art. 1284 co. 1 c.c. dalla data del pagamento al saldo.
6. Le spese di entrambi i gradi del giudizio vanno poste a carico della soccombente Controparte_1 e sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa – sulla base del decisum, da euro 52.001,00 a euro 260.000,00 – e con l'applicazione dei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria, minimi per la fase decisoria, quanto al giudizio di primo grado, e dei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e di trattazione, minimi per la fase decisionale svoltasi in forma esclusivamente orale, quanto al giudizio di secondo grado.
9 Infine, vanno poste a carico dell'appellata soccombente le spese delle CTU espletate in primo grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto
DA Parte_2
[...]
-appellante-
CONTRO
Controparte_1
-appellata-
avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 1955/2024, pubblicata in data 09/07/2024, in accoglimento dell'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, così provvede:
1. Rigetta le domande proposte dall'appellata Controparte_1
nei confronti di;
[...] Parte_1
2. Condanna al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
, a titolo di indennità di avviamento, della somma di € Parte_1 121.251,42, oltre interessi legali ex art. 1284 co. 1 c.c. dalla data del rilascio alla data della domanda giudiziale e ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo;
3. Condanna alla restituzione in favore di Controparte_1 [...]
della somma di € 58.838,59, corrisposta in esecuzione Parte_1 della sentenza di primo grado, oltre interessi ex art. 1284 co. 1 c.c. dalla data del pagamento al saldo;
4. Condanna a rimborsare a Controparte_1 Parte_3
le spese di entrambi i gradi di giudizio che liquida, quanto al giudizio di primo
[...] grado in € 11.977,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA, e, quanto al giudizio di appello in € 11.766,00, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA;
5. Pone in via definitiva le spese di C.T.U. a carico dell'appellata.
Così deciso in Milano, l'11.6.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Del Corvo Alessandra Dott. Aponte Roberto
10
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE III CIVILE
composta dai Magistrati:
dr. Aponte Roberto Presidente
dr.ssa Maria Carla Rossi Consigliere
dr.ssa Alessandra Del Corvo Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato e depositato il 10.9.2024;
[...]
[...] (C.F. Parte_1
- P.IVA , rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Rossi del Foro di P.IVA_1 P.IVA_2 Monza (Cod. Fisc: ) ed elettivamente domiciliata in Carate Brianza (MB), CodiceFiscale_1 Via Cusani n. 18, presso e nello studio dell'avv. Roberto Rossi;
APPELLANTE
CONTRO
(P.IVA , Controparte_1 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra Cesano del Foro di Monza (C.F. C.F._2
PEC: ed elettivamente domiciliata presso lo studio della Email_1 stessa in Monza (MB), via Carlo Prina, 22; APPELLATA
Oggetto: risoluzione del contratto di locazione per inadempimento – uso diverso
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 PER L'APPELLANTE (memoria integrativa depositata il 26.5.2025):
“Nel merito in via principale: previo accertamento dei fatti di cui in premessa all'atto introduttivo del presente giudizio, riformare la sentenza impugnata pronunciata dal Tribunale di Monza (sentenza n. 1955/2024): - nella parte in cui ha accertato e dichiarato la risoluzione del contratto di locazione stipulato tra e in data 23 luglio 2009 per grave Controparte_2 CP_1 inadempimento di;
- nella parte in cui ha condannato Controparte_2 Controparte_2 al risarcimento dei danni nei confronti di quantificato in Euro 42.260,00 oltre Iva e CP_1 interessi;
- nella parte in cui rigetta la domanda di indennità di avviamento formulata di
[...] ; e per l'effetto, previo accertamento dei fatti di cui in premessa al ricorso introduttivo CP_2 del presente giudizio, accertare dichiarare e pronunciare che il rapporto di locazione tra
[...]
e è cessato esclusivamente a seguito della comunicazione di disdetta CP_2 CP_1 inviata dalla locatrice e che non sono imputabili a condotte CP_1 Controparte_2 gravemente inadempienti alle obbligazioni contrattualmente assunte e per l'effetto accertare e dichiarare il diritto di i Parte_1 vedersi riconosciuta l'indennità per la perdita dell'avviamento ex art. 34 L. 392/1978 a seguito della cessazione del rapporto di locazione per effetto della comunicazione di diniego di rinnovo inviata dal locatore, e conseguentemente condannare al pagamento in favore di CP_1 [...] ella somma di € 121.251,42 pari a Parte_1 18 mensilità dell'ultimo canone di locazione corrisposto o a quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali ex art. 1284 comma 4 c.c. dal dovuto al saldo e condannare
[...] al pagamento della somma di € 58.838,59 a titolo di rifusione di quanto CP_1 CP_3
ha corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali dal 4 settembre
[...] 2024 al saldo. Nel merito in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni precisate in via principale, previo accertamento dei fatti di cui in premessa all'atto introduttivo del presente giudizio, riformare la sentenza impugnata pronunciata dal Tribunale di Monza (sentenza n. 1955/2024), nella parte in cui pone le spese di CTU definitivamente a carico di
e nella parte in cui condanna al pagamento delle Controparte_2 Controparte_2 spese legali del giudizio di primo grado e per l'effetto compensare parzialmente o per intero tra le parti le spese legali e di CTU del primo grado di giudizio. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali oltre rimborso forfetario spese generali ex D.M. 55/2014”.
PER L'APPELLATA (memoria integrativa depositata il 23.5.2025):
“Voglia l'ill.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, così giudicare:
- Confermare integralmente, con ogni più ampia statuizione e in ogni caso, richiamate le conclusioni di primo grado, la sentenza n. 1955/2024 pubblicata il 09.07.2024 pronunciata dal Giudice dal Giudice monocratico del Tribunale di Monza dott.ssa Caterina Panzarino, rigettando l'appello proposto da in quanto Parte_1 infondato in fatto ed in diritto per i motivi sopra esposti;
- In ogni caso: condannare l'Appellante al pagamento delle spese di lite come per legge.”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Contr 1. La (di seguito ”) ha impugnato, con atto di Parte_1 citazione notificato e depositato in data 10.9.2024, la sentenza pubblicata in data 9.7.2024 e non notificata, con la quale il Tribunale di Monza, accogliendo parzialmente le domande proposte in primo grado dalla società locatrice ha dichiarato risolto per grave inadempimento Controparte_1 della convenuta il contratto di locazione inter partes, stipulato in data 23.7.2008 ed avente ad oggetto
2 Contr un immobile sito in Brugherio adibito ad attività bancaria, nonché condannato al risarcimento del danno in favore dell'attrice quantificato in Euro 42.260,00. Il Tribunale ha rigettato la domanda formulata da ai sensi dell'art. 1337 c.c. e, quale CP_1
Contr conseguenza del ritenuto inadempimento di la domanda formulata da quest'ultima volta ad ottenere la condanna dell'attrice alla corresponsione dell'indennità di avviamento ex art. 34 L. n.
Contr 392/1978. Ha posto le spese di lite e di CTU a carico integrale di . Occorre sinteticamente premettere che nel giudizio di primo grado la locatrice ha dedotto l'inadempimento della conduttrice alle obbligazioni contenute nel contratto con particolare riferimento all'obbligo assunto dalla convenuta sub. art. 16 del testo contrattuale “di non modificare il pavimento” dell'immobile a fronte del “particolare pregio dello stesso”. Ha altresì allegato di aver comunque comunicato alla conduttrice, in data 2 aprile 2019, la disdetta dal contratto per la sua scadenza naturale, successivamente comunicandole, il 18 dicembre 2019, la
Contr volontà di rinnovare il vincolo a condizioni a suo dire maggiormente favorevoli per . Ha sostenuto essere intercorse trattative con la conduttrice che quest'ultima aveva tuttavia interrotto rifiutandosi di sottoscrivere il nuovo contratto. Per tali motivi ha chiesto in via principale che fosse dichiarata la risoluzione del contratto CP_1
Contr per inadempimento di con condanna di quest'ultima al pagamento della somma di euro 154.600,00, a suo dire corrispondente ai costi per il ripristino della pavimentazione del locale al piano terra dell'immobile locato come da preventivo prodotto in atti.
Contr In subordine ha chiesto condannarsi per responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. stante l'ingiustificata rottura delle trattative in corso per il rinnovo del contratto.
Contr
, costituendosi in giudizio, ha eccepito la prescrizione della domanda risarcitoria proposta da e comunque il suo rigetto nel merito per infondatezza;
in via riconvenzionale, ha chiesto CP_1 di condannare l'attrice alla corresponsione in suo favore dell'indennità per la perdita dell'avviamento ex art. 34 L. 392/1978 a seguito della cessazione del rapporto di locazione per effetto della comunicazione di diniego di rinnovo inviata dal locatore, indennità quantificata dalla convenuta in € 121.251,42 pari a 18 mensilità dell'ultimo canone di locazione corrisposto o a quella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali ex art. 1284 comma 4 c.c. dal dovuto al saldo.
2. Il Tribunale, disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta e decisa la causa con espletamento di due CTU volte ad accertare la sussistenza delle modifiche strutturali lamentate dall'attrice ed i costi di ripristino della pavimentazione dei locali, ha parzialmente accolto le domande di con la seguente motivazione. CP_1 Secondo il primo giudice “la gravità dell'inadempimento della parte convenuta emerge in via documentale a fronte dell'elevato importo del danno quantificato dall'ausiliario del giudice, di talché deve essere dichiarata la risoluzione del contratto per grave inadempimento della parte convenuta”. In proposito il Tribunale ha richiamato il testo delle clausole contrattuali di cui agli art. 16 e 17 per Contr affermare che aveva violato le obbligazioni ivi contenute (p. 8 della motivazione della sentenza gravata: “emerge per tabulas, dunque, che alla parte convenuta era fatto divieto di eseguire miglioramenti, addizioni, variazioni o modifiche con riferimento al pavimento dell'immobile. ed a nulla rileva le circostanze che la parte attrice abbia sottoscritto la SCIA relativa ai lavori effettuati dalla rinvenendosi nella documentazione unicamente in questione generica indicazione dei Pt_1 lavori da effettuare”). In punto di quantificazione del danno il giudice ha richiamato le conclusioni della seconda CTU;
ha Contr quindi dichiarato risolto il contratto inter partes, condannato al pagamento della somma indicata dal perito e rigettato la domanda riconvenzionale di parte convenuta volta ad ottenere la corresponsione dell'indennità di cui all'art. 34 L. n. 392/1978 (p. 12 della sentenza gravata: “ed invero sulla base dell'art. 34 l. 27 luglio 1978 n. 392 “in caso di cessazione del rapporto di locazione relativo agli immobili di cui all'art. 27, che non sia dovuta a risoluzione per inadempimento o disdetta o recesso del conduttore o a una delle procedure previste dal regio decreto 16 marzo 1942
3 n. 267, il conduttore ha diritto, per le attività indicate ai numeri 1) e 2) dello aticolo 27, ad una indennità pari a 18 mensilità dell'ultimo canone corrisposto;
(…)”. Pertanto, essendo stata dichiarata la risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore l'indennità non è dovuta”).
Contr 3. Con il primo motivo di appello lamenta “Errata pronuncia di risoluzione del contratto di locazione per avere qualificato la condotta di come inadempiente e per avere Controparte_2 ritenuto l'inadempimento di non scarsa importanza. Conseguente errata pronuncia di condanna di
al risarcimento del danno e errata pronuncia di rigetto della domanda Controparte_2 riconvenzionale con la quale è stata richiesta la condanna di al pagamento in favore CP_1 di dell'indennità per la perdita dell'avviamento ex art. 34 L. 392/1978”. Controparte_3 L'appellante lamenta che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto integrato un inadempimento colpevole per di più di non scarsa importanza, e deduce che la decisione gravata si sia fondata su un mero richiamo alle clausole contrattuali senza tener conto dell'ulteriore documentazione prodotta in primo grado e di quanto rilevato dallo stesso CTU che ha espletato la seconda consulenza. Contr Afferma in particolare che le conclusioni del Tribunale sarebbero errate in quanto (p. 12 dell'atto di appello) non tengono conto “di quanto emerso dalla consulenza tecnica d'ufficio e di quanto risulta documentalmente dalla SCIA presentata da il 28/01/2009 (a locazione già in corso) CP_1 Cont e prodotta sub doc. 5) del fascicolo di primo grado di parte ). Tale documento (e le tavole DIA, sottoscritte anche da e allegate alla CTU dell'Arch. – allegato CP_1 Per_1 denominato “tavole DIA 2009”), contrariamente a quanto ritenuto erroneamente dal Giudice di Monza, non contiene solo la “generica indicazione dei lavori da effettuare”, ma bensì contiene la relazione tecnica con il dettaglio delle opere e anche la planimetria raffigurante come si presenterà l'immobile una volta completate le opere e la planimetria delle sovrapposizioni tra lo stato dei luoghi precedente e successivo agli interventi edilizi”. Nello specifico il CTU, a pagina 4) della relazione, aveva puntualmente ricostruito la “storia” della pavimentazione posta al piano terra dell'immobile locato, rilevando come fosse stata il frutto di diversi interventi modificativi i primi dei quali imputabili ai precedenti conduttori. Tanto poteva evincersi dal progetto di SCIA prodotto in atti per le modifiche interne firmato, in quanto proprietaria, dalla stessa la quale, come sottolineato anche dal CTU, non CP_1 poteva dirsi “totalmente estranea ai contenuti della SCIA che essa stessa ha firmato, in particolare perché riguardano interventi di demolizione e di costruzione di pareti interne che inevitabilmente vanno ad alterare lo stato della pavimentazione esistente, ed anche perché dell'esistenza delle pareti divisorie interne (che avevano già alterato le condizioni della pavimentazione di marmo) essa stessa era certamente a conoscenza, avendo ripreso il possesso dei locali dal precedente inquilino, e quindi visionati prima che iniziassero i successivi lavori della SCIA”. L'appellante ha richiamato alcuni passaggi della relazione di consulenza che il Tribunale aveva del tutto omesso di considerare, in particolare laddove il CTU aveva osservato che “poiché la parte attorea aveva posto un vincolo di inalterabilità delle condizioni della pavimentazione di marmo juaparanà esistente, è piuttosto strano che la stessa non si rendesse conto che autorizzando tali lavori avrebbe comunque autorizzato opere di modifica o comunque di intervento sulla pavimentazione suddetta. (Ciò senza ipotizzare il fatto che avendo così a cuore il mantenimento della pavimentazione, la stessa parte ricorrente non sia mai stata presente durante i lavori svolti dalla Controparte_3 per controllarne lo stato). Se ne deduce inevitabilmente che le condizioni della pavimentazione al momento della riconsegna dei locali da parte della alla proprietà Controparte_3 CP_1 erano frutto sia di alterazioni da parte della stessa banca ma anche di alterazioni già presenti.
[...]
[...] Da un'analisi eseguita in tal senso ritengo di poter valutare che almeno il 40% delle manomissioni del pavimento sia ricollegabile a lavori eseguiti prima della presa di possesso da parte della . Pt_1 Evidenzia l'appellante come il giudice abbia omesso del tutto di valutare gli indicati passaggi della CTU, limitandosi apoditticamente a ritenere irrilevante “la circostanza che la parte attrice abbia
4 sottoscritto la SCIA relativa ai lavori effettuati dalla in quanto in tale documentazione si Pt_1 rinverrebbe solo una “generica indicazione dei lavori da effettuare”. Contr Al contrario, secondo , non ricorrerebbe alcun inadempimento contrattuale proprio perchè i lavori che avevano comportato interventi sul pavimento erano stati richiesti al Comune di Brugherio dalla stessa società locatrice, la quale “non ha e non ha mai avuto reale interesse a che il pavimento non subisse interventi, tenuto conto che ciò era già avvenuto in occasione della concessione in locazione dell'immobile all'inquilino che aveva preceduto la e tenuto conto Controparte_2 che l'immobile è stato nuovamente concesso in locazione, nello stato di fatto in cui era stato rilasciato e senza eliminazione degli interventi eseguiti dai vari inquilini sulla pavimentazione”. Contr Rileva comunque , in subordine, che si tratterebbe di un inadempimento di scarsa importanza, avuto riguardo alla condotta puntualmente adempiente da essa tenuta durante tutta la durata del rapporto contrattuale e dell'interesse della locatrice, che aveva invocato strumentalmente la violazione di clausole contrattuali ben dieci anni dopo da quando la stessa si sarebbe concretizzata e solo in prossimità della naturale scadenza del vincolo così da sottrarsi al pagamento dell'indennità prevista dall'art. 34 L. n. 392/1978. L'appellante chiede quindi che, in riforma della sentenza gravata, venga accolta la domanda riconvenzionale proposta in primo grado di condanna di al pagamento di tale indennità CP_1 per un importo pari a complessivi euro 121.251,42, ovvero € 6.736,19 mensili x 18 mensilità. Chiede altresì la condanna dell'appellata alla refusione della somma di € 58.838,59 corrisposta in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali dal 4 settembre 2024 al saldo.
Contr Con il secondo motivo censura la pronuncia di primo grado nella parte relativa alla condanna al pagamento delle spese di lite e di CTU, di cui lamenta l'ingiustizia evidenziando che, in considerazione dell'esito finale del giudizio, il Tribunale avrebbe dovuto disporne la compensazione totale o parziale.
4. L'appellata si è costituita con comparsa depositata il 22.1.2025 chiedendo il rigetto dell'appello Contr proposto da per infondatezza. All'udienza del 28.1.2025 il Consigliere istruttore, rilevato che la controversia in esame, benché trattata e decisa in primo grado con rito ordinario, ha ad oggetto controversie in materia locatizia, avendo peraltro il Tribunale qualificato il titolo posto a fondamento della domanda di risoluzione come contratto di locazione, ha disposto il mutamento di rito e fissato per la discussione l'udienza dell'11.6.2025, assegnando alle parti termine fino a 15 giorni prima per il deposito di memorie integrative. All'udienza di discussione la Corte ha tentato, con esito negativo, la conciliazione della causa. I procuratori delle parti hanno discusso la causa oralmente riportandosi ai propri atti scritti e, all'esito, la Corte ha dato lettura pubblica del dispositivo qui oltre integralmente riportato.
5. L'appello è fondato. Contr Occorre premettere che l'eccezione di prescrizione sollevata da in primo grado, e disattesa dal Tribunale, non è stata riproposta con i motivi di appello e deve pertanto intendersi rinunciata. Nel merito la pronuncia del Tribunale va integralmente riformata, dovendo essere rigettate, in quanto infondate, la domanda di risoluzione contrattuale per inadempimento della conduttrice e la connessa domanda risarcitoria proposte in primo grado da CP_1 La decisione impugnata si fonda sul mero richiamo al contenuto della clausola contrattuale invocata dalla locatrice e su una lettura parziale ed acritica della seconda CTU espletata;
il primo giudice, inoltre, ha ritenuto irrilevante, con motivazione non condivisibile, il contenuto di documentazione che lo stesso consulente aveva invece valorizzato, ovvero il progetto di Scia firmato dalla società Contr appellata, ed ha desunto la gravità dell'inadempimento di dal solo importo del presunto danno indicato dal perito, senza ulteriormente argomentare sul punto.
5 Rileva la Corte che, preliminare rispetto all'indagine sulla non scarsa importanza dell'inadempimento Contr imputato a , è quella sulla sussistenza, o meno, di tale inadempimento, profili entrambi oggetto di censura con il primo motivo di impugnazione. In primo grado ha richiamato, a sostegno delle domande svolte, il contenuto della CP_1 clausola di cui all'art. 16 del contratto inter partes, che recita “il conduttore potrà, previa comunicazione non vincolante al locatore, nella sola ipotesi di modifiche strutturali: (…) “b) eseguire qualsiasi miglioramento addizione e variazione anche parziale dell'unità immobiliare locata e potrà modificare i locali e gli impianti esistenti tranne il pavimento ed adattarli come meglio crede, eseguendo a proprie spese e sotto la propria responsabilità tutte le opere anche di muratura che riterrà all'uopo necessarie, comprese modifiche di facciata, previa autorizzazione degli Enti preposti (…) d) installare e/o adattare serramenti interni ed esterni, porte e vetrine in alluminio o in altro materiale idoneo all'uso con facoltà di verniciarle con qualsiasi colore compatibile con l'estetica dell'edificio mantenendo o aumentando lo spessore attuale dei vetri”; ha sostenuto che Contr
abbia violato tale clausola eseguendo – all'inizio del rapporto di locazione – lavori volti a modificare l'immobile al fine di renderlo idoneo all'attività svolta procedendo al contempo ad eseguire modifiche alla pavimentazione, invece vietate dal contratto. Il giudice di primo grado ha recepito tale impostazione richiamando solo le conclusioni finali cui è pervenuto il CTU;
non ha però considerato le più ampie argomentazioni poste a fondamento della perizia e, soprattutto, ha omesso di dar conto di quanto accertato dal perito sia nel corso del sopralluogo nell'immobile locato sia in forza del contenuto della Scia agli atti. Ebbene, va in primo luogo considerato che non vi è alcuna prova documentale sullo stato Contr dell'immobile, ed in particolare della sua pavimentazione, all'inizio del rapporto di locazione tra e ovvero nel luglio del 2008. CP_1 Non vi è infatti alcuna foto che ritragga il pavimento dei locali dopo la posa originaria da parte dei proprietari, allorchè gli stessi erano occupati da per svolgervi – stando alle dichiarazioni CP_1 solo verbali della locatrice - attività di pellicceria. Nessuno dei documenti prodotti in primo grado dall'attrice contiene indicazioni in tal senso;
inoltre, nel primo verbale di rilascio redatto nel contraddittorio tra le parti il 30.12.2020, al termine della locazione, la locatrice ha rifiutato la riconsegna dell'immobile senza nulla eccepire in merito alla pavimentazione dei locali, ma contestando alla conduttrice, quali uniche modifiche a suo dire non autorizzate, che “l'ingresso non è munito di porta a vetri, come era stato consegnato, così come la Contr vetrina del bancomat” (doc. 9 fascicolo di primo grado ). Il successivo 16.2.2021 ha accettato la riconsegna dell'immobile, ma anche in CP_1 quell'occasione è stato redatto verbale (doc. 12 fascicolo di primo grado attrice) senza alcuna descrizione puntuale dello stato dei luoghi e senza che la locatrice eccepisse alcunchè con riferimento a presunte modifiche del pavimento, limitandosi a richiamare il precedente verbale del 30.12.2020. Non solo quindi, come si dirà, alcuna contestazione è mai stata sollevata da per tutto il CP_1 Contr corso del rapporto locatizio con - durato dodici anni e cessato per naturale scadenza dopo che, peraltro, la locatrice aveva proposto alla conduttrice un rinnovo dello stesso – ma neanche all'atto della riconsegna del bene sono state documentate e conseguentemente eccepite alla conduttrice quelle violazioni contrattuali su cui poi la locatrice ha fondato le proprie domande risarcitorie in questo giudizio. Ben può dirsi, quindi, che la locatrice abbia accettato la riconsegna dell'immobile nello stato di fatto in cui si trovava al termine della locazione, contestando quali uniche modifiche a suo dire non consentite quelle inerenti la porta a vetri e il bancomat;
oltre a ciò, in ogni caso, mancano dati fattuali certi per poter stabilire quale fosse lo stato della pavimentazione all'inizio ed alla fine della locazione, con specifico riferimento alla dedotta estensione di quella figura “a mosaico” inserita nel pavimento Contr in marmo che avrebbe in tesi danneggiato all'atto dell'esecuzione dei lavori di modifica interna nell'aprile del 2009.
6 Lo stesso consulente che ha redatto la seconda perizia in primo grado, Ing. , ha dato Persona_2 conto dei limiti e delle difficoltà dell'accertamento svolto, rilevando altresì che il pavimento in Contr questione, prima ancora della stipula del contratto con , era stato oggetto di modifiche riconducibile ai precedenti conduttori. Ha in particolare rilevato il CTU “vengono inquadrate le varie problematiche e viene visionato lo stato dei luoghi, vengono anche scattate alcune fotografie, il tutto per quanto possibile in relazione alle condizioni del posto. Infatti tutti i locali dell'immobile da visionare, sia al piano terra che al primo, sono risultati essere occupati da una società onlus, che li sta utilizzando col proprio personale/addetti come uffici. E' stato pertanto impossibile svolgere qualsiasi attività di accertamento sul posto se non visionare superficialmente alcune porzioni di pavimento tra una scrivania e l'altra, tra un mobile e l'altro, tra uno scaffale e l'altro, mentre comunque continuava l'attività lavorativa dei presenti e con la parte ricorrente che si preoccupava di non arrecare troppo disturbo ai propri inquilini” (p. 2) e, ancora, “L'immobile si trova in buono stato conservativo ed è attualmente occupato da una società onlus che lo utilizza quale propria sede. Come già specificato più sopra nel descrivere il primo sopralluogo, proprio la circostanza di trovare l'immobile, oggetto di perizia, completamente occupato ed interamente arredato ha del tutto impedito ogni attività espletiva e di indagine se non quella di carattere visivo, senza però poter effettuare rilievi o altre valutazioni. Ciò in particolare anche dovuto al fatto che la parte ricorrente, presente al primo sopralluogo, non gradiva arrecare disturbo ai propri inquilini, i quali hanno continuato imperterriti a svolgere le loro mansioni lavorative anche in nostra presenza. Sono state comunque scattate alcune fotografie (n° 12 fotografie) sullo stato dei luoghi, sulle condizioni della pavimentazione in marmo e su quella della scala che comunque non contribuiscono ad apportare nuovi elementi di valutazione rispetto alle foto ed a quanto già prodotto nel tempo agli atti. L'immobile in quanto affittato al momento del mio sopralluogo è sicuramente stato oggetto di rinnovamento, così come è stato appurato che lo è stato anche quando la parte attrice, durante il corso della precedente CTU, ha eseguito modifiche allo stato originario dei luoghi. Tali rinnovamenti e modifiche risultano essere Cont palesemente successive alla data di stipula del contratto locatizio con la di ”. CP_2 Quindi il consulente non solo ha dato atto dell'impossibilità di effettuare rilievi e valutazioni approfondite sullo stato della pavimentazione dell'immobile, ma ha altresì certificato l'esecuzione di ulteriori opere di modifica (“rinnovamento”) rispetto allo stato originario dei luoghi sia da parte della locatrice nel corso della prima CTU, sia da parte della nuova società conduttrice, che al momento del sopralluogo stava occupando i locali per svolgervi attività di onlus. Il CTU ha proseguito riportando “le vicissitudini del pavimento in marmo” e le ha suddivise in tre fasi “posa originaria del pavimento quando l'immobile era adibito a pellicceria dagli attuali proprietari (così mi ha riferito l'amministratore di;
- successive alterazioni dello CP_1 stesso in seguito all'affitto dei locali ad altra diversa attività con creazione di tramezzature interne ai locali (centro Fisioterapico ?); di ciò si ha evidente traccia nel progetto di SCIA, presentato in comune dalla BCC di Carate Br., dal quale si evincono in giallo le demolizioni delle esistenti tramezzature interne realizzate da questi inquilini;
- successive ulteriori alterazioni in conseguenza Cont dell'affitto dei locali alla di , di ciò si ha evidente traccia nuovamente CP_2 analizzando il medesimo progetto di SCIA, presentato in comune dalla dal quale si evincono Pt_1 in rosso i nuovi interventi realizzati da quest'ultima”. Contr L'analisi del progetto di Scia firmato dalla stessa locatrice e presentato in Comune da nel 2009 (doc. n. 5 fascicolo primo grado convenuta) ha in definitiva portato il CTU – in assenza di altri dati obiettivi di riferimento – a suddividere le “alterazioni” alla pavimentazione tra quelle attribuibili ai precedenti inquilini (“centro Fisioterapico?”) e quelle invece conseguenti ai lavori eseguiti nei locali Contr da (“in giallo le demolizioni delle esistenti tramezzature interne realizzate da questi inquilini … in rosso i nuovi interventi realizzati dalla ). Pt_1 Sulla scorta del solo contenuto della Scia e non essendovi “altro modo oggettivo per quantificare e capire quali alterazioni fossero già presenti al momento della presa in carico dell'immobile da parte
7 della BCC di Carate Br. e quali invece sono da attribuire alla ”, il consulente ha concluso Pt_1 ritenendo che “almeno il 40% delle manomissioni del pavimento sia ricollegabile a lavori eseguiti prima della presa di possesso dell'immobile da parte della e pertanto che possano essere Pt_1 attribuite a quest'ultima il 60% delle manomissioni che si trovavano presenti non tanto oggi ma alla data precedente sia agli interventi eseguiti dalla parte ricorrente nel perdurare della scorsa ctu, sia anche a quelli presumibilmente eseguiti prima che l'immobile venisse nuovamente affittato alla società onlus tuttora conduttrice dello stesso (infatti ad oggi la situazione della pavimentazione potrebbe quasi sicuramente essere stata nuovamente modificata da questi ultimi”).
Come già anticipato, le argomentazioni spese dal Tribunale nella sentenza gravata, sulla scorta delle Contr sole conclusioni del CTU in punto di “ripartizione” delle responsabilità tra e precedenti conduttori, non possono condividersi. Innanzitutto perché, lo si ribadisce, non vi sono dati obiettivi da cui desumere lo stato della Contr pavimentazione all'inizio e alla fine della locazione con , e ben avrebbe potuto invece CP_1
a tal fine, presentare un ricorso per ATP prima di locare l'immobile ad altro soggetto
[...] autorizzandovi peraltro ulteriori modifiche;
in secondo luogo perchè lo stesso perito ha dato atto del susseguirsi di diversi e numerosi interventi sul pavimento in questione, gli ultimi dei quali addebitabili alla stessa attrice-locatrice ed agli attuali conduttori, così che appare scarsamente argomentata – oltre che poco chiara – l'affermazione secondo la quale sarebbero attribuibili alla il “60% delle Pt_1 manomissioni che si trovavano presenti non tanto oggi ma alla data precedente sia agli interventi eseguiti dalla parte ricorrente nel perdurare della scorsa ctu, sia anche a quelli presumibilmente eseguiti prima che l'immobile venisse nuovamente affittato alla società onlus tuttora conduttrice dello stesso (infatti ad oggi la situazione della pavimentazione potrebbe quasi sicuramente essere stata nuovamente modificata da questi ultimi”). Anche tale affermazione, infatti, non si fonda su dati obiettivi e certi ma si traduce nella formulazione di una mera ipotesi, che il perito non ha saputo collocare in modo preciso neanche sotto il profilo temporale. Contr In ogni caso, anche laddove dovesse ritenersi che le modifiche interne realizzate da all'inizio del rapporto locatizio abbiano inciso su parte della pavimentazione dell'immobile locato, non potrebbe comunque addebitarsi alla alcuna condotta inadempiente, trattandosi al più di mera Pt_1 violazione formale della clausola di cui all'art. 16 del contratto non sorretta dal necessario elemento soggettivo del dolo o della colpa. Ed infatti è stata la stessa locatrice ad autorizzare – sottoscrivendo il progetto di Scia presentato in Comune dalla conduttrice e la fine lavori – l'esecuzione di opere quali quelle ivi indicate (doc. n. 5 fascicolo BCC), ovvero “rimozione delle pareti mobili e dell'elevatore esistente con chiusura del relativo foro;
formazione di nuove pareti mobili per la suddivisione di nuovi spazi operativi;
formazione di nuovi servizi igienici al primo piano, in sostituzione di quelli esistenti che saranno demoliti insieme ad un servizio del piano terreno;
formazione di controsoffittature, sia al piano terreno che al primo piano, in pannelli in gesso;
formazione di pavimento sopraelevato al primo piano …”. si è difesa, sul punto, sostenendo che firmando la Scia essa non intendeva autorizzare CP_1 modifiche alla pavimentazione dei locali ma solo i lavori e i cambiamenti strutturali di cui sopra. Tali affermazioni sono smentite dal dato documentale: lo stesso CTU ha evidenziato che “la parte ricorrente non può dirsi totalmente estranea ai contenuti della SCIA che essa stessa ha firmato, in particolare perché riguardano interventi di demolizione e di costruzione di pareti interne che inevitabilmente vanno ad alterare lo stato della pavimentazione esistente, ed anche perché dell'esistenza delle pareti divisorie interne (che avevano già alterato le condizioni della pavimentazione di marmo) essa stessa era certamente a conoscenza, avendo ripreso il possesso dei locali dal precedente inquilino, e quindi visionati prima che iniziassero i successivi lavori della SCIA. Inoltre poichè la parte attorea aveva posto un vincolo di inalterabilità delle condizioni della
8 pavimentazione di marmo juparanà esistente, è piuttosto strano che la stessa non si rendesse conto che autorizzando tali lavori avrebbe comunque autorizzato opere di modifica o comunque di intervento sulla pavimentazione suddetta. (ciò senza ipotizzare il fatto che avendo così a cuore il mantenimento della pavimentazione, la stessa parte ricorrente non sia mai stata presente durante i lavori svolti dalla BCC di Carate Br. per controllarne lo stato)”. Osserva la Corte che proprio la natura degli interventi indicati nel progetto di Scia, in parte demolitivi e di ricostruzione di pareti divisorie interne, porta a ritenere che fosse ben consapevole CP_1 del fatto che, una volta firmato il progetto e autorizzati i lavori, anche il pavimento in marmo avrebbe potuto subire conseguenti modifiche;
senza considerare che, come sottolineato dal CTU, CP_1 era certamente a conoscenza - avendo ripreso il possesso dei locali dal precedente inquilino ed Contr avendoli quindi visionati prima della consegna a - dello stato del pavimento all'atto dei successivi lavori oggetto della Scia da essa sottoscritta. Contr Né la locatrice ha mosso alcuna contestazione a durante lo svolgimento delle modifiche interne, pur potendo quantomeno presenziare ai lavori per controllarne lo stato vista l'importanza asseritamente attribuita alle condizioni della pavimentazione. La Banca, pertanto, ben può aver confidato nel fatto che autorizzando lavori di quella CP_1 tipologia ed ampiezza, abbia inteso rinunciare o, comunque, tacitamente derogare al divieto contenuto nella clausola di cui all'art. 16 del testo contrattuale;
del resto neanche in seguito, per ben dieci anni e fino alla scadenza naturale del rapporto, la locatrice ha mai sollevato sul punto alcuna contestazione. Ne deriva che, anche volendo ritenere che delle modifiche al pavimento vi siano state nei termini e Contr nei limiti indicati dal CTU, e che esse siano in parte conseguenti ai lavori svolti da nel 2009, si tratterebbe di una violazione contrattuale ad essa non imputabile e, quindi, di un inadempimento incolpevole che non può giustificare né la chiesta pronuncia di risoluzione né una condanna al risarcimento del danno in favore della locatrice.
Al rigetto delle domande formulate in primo grado da – la domanda di condanna per CP_1 responsabilità pre-contrattuale non è stata riproposta ex art. 346 c.p.c. dall'odierna appellata – segue Contr la condanna al pagamento in favore di della somma di € 121.251,42, (pari a 18 mensilità parametrate all'ultimo canone corrisposto di € 6.736,19) a titolo di indennità per la perdita dell'avviamento commerciale ex art. 34 L. n. 392/1978, oggetto della domanda riconvenzionale proposta in primo grado dalla convenuta. In punto di an e quantum di tale domanda di pagamento alcuna contestazione è stata sollevata dall'odierna appellata;
la somma indicata, così come calcolata, è peraltro pacificamente dovuta alla una volta escluso l'inadempimento della stessa ed essendo Pt_1 il rapporto locatizio naturalmente cessato alla seconda scadenza contrattuale (v. disdetta in atti). Sulla somma così calcolata spettano gli interessi legali ex art. 1284 co. 1 c.c. dalla data del rilascio del bene alla data della domanda giudiziale, e ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo.
Infine, in accoglimento della domanda dell'appellante, va condannata alla restituzione in CP_1 Contr favore di della somma di € 58.838,59, corrisposta in esecuzione della sentenza di primo grado (doc. n. 11 fascicolo di parte appellante), oltre interessi ex art. 1284 co. 1 c.c. dalla data del pagamento al saldo.
6. Le spese di entrambi i gradi del giudizio vanno poste a carico della soccombente Controparte_1 e sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa – sulla base del decisum, da euro 52.001,00 a euro 260.000,00 – e con l'applicazione dei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria, minimi per la fase decisoria, quanto al giudizio di primo grado, e dei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e di trattazione, minimi per la fase decisionale svoltasi in forma esclusivamente orale, quanto al giudizio di secondo grado.
9 Infine, vanno poste a carico dell'appellata soccombente le spese delle CTU espletate in primo grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto
DA Parte_2
[...]
-appellante-
CONTRO
Controparte_1
-appellata-
avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 1955/2024, pubblicata in data 09/07/2024, in accoglimento dell'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, così provvede:
1. Rigetta le domande proposte dall'appellata Controparte_1
nei confronti di;
[...] Parte_1
2. Condanna al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
, a titolo di indennità di avviamento, della somma di € Parte_1 121.251,42, oltre interessi legali ex art. 1284 co. 1 c.c. dalla data del rilascio alla data della domanda giudiziale e ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo;
3. Condanna alla restituzione in favore di Controparte_1 [...]
della somma di € 58.838,59, corrisposta in esecuzione Parte_1 della sentenza di primo grado, oltre interessi ex art. 1284 co. 1 c.c. dalla data del pagamento al saldo;
4. Condanna a rimborsare a Controparte_1 Parte_3
le spese di entrambi i gradi di giudizio che liquida, quanto al giudizio di primo
[...] grado in € 11.977,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA, e, quanto al giudizio di appello in € 11.766,00, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA;
5. Pone in via definitiva le spese di C.T.U. a carico dell'appellata.
Così deciso in Milano, l'11.6.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Del Corvo Alessandra Dott. Aponte Roberto
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