Decreto cautelare 2 novembre 2021
Ordinanza cautelare 12 novembre 2021
Ordinanza cautelare 3 dicembre 2021
Decreto cautelare 18 febbraio 2022
Ordinanza cautelare 11 marzo 2022
Ordinanza collegiale 17 marzo 2022
Sentenza 11 aprile 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, decreto cautelare 02/11/2021, n. 567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 567 |
| Data del deposito : | 2 novembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 02/11/2021
N. 01169/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1169 del 2021, proposto da
AR LL & C. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Pier Vettor Grimani e Roberto Invernizzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Pier Vettor Grimani in Venezia, Santa Croce 466/G;
contro
il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, costituito in giudizio;
il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, in persona del legale rappresentante pro tempore, costituito in giudizio;
il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Provveditorato Regionale per il Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della “Determina a contrarre” 14.10.2021 prot. n. 10.l;
della nota del Provveditorato di invito alla gara ricevuta via p.e.c. il 18.10.2021 (doc. 3), dello “INVITO A PRESENTARE OFFERTA E COMUNICAZIONE DEL PIN DI ACCESSO ALLA PROCEDURA DI GARA”;
del bando della “Gara per la conclusione di un contratto per l'affidamento del servizio per il vitto dei detenuti e internati”, lotto 34 (1), CIG 89417949D5 afferente agli istituti penitenziari di “Padova”;
dell'inerente disciplinare di gara;
del capitolato prestazionale;
delle c.d. tabelle vittuarie allegate al Capitolato e approvate con d.m. Giustizia 9.5.2017;
delle appendici n. 1 (“Durata e valore del contratto”: doc. 11) e n. 2 (“Locali e mezzi per la gestione del servizio”: doc. 12) al Capitolato, dello “SCHEMA DI CONTRATTO” (doc. 13), del patto di integrità allegato al contratto (doc. 14) del “Modello 1 -Documento di partecipazione” (doc. 15), del modello di DGUE (doc. 16), del “Modello 3 – Dichiarazioni per l'offerta tecnica” (doc. 17), del foglio di calcolo dell'offerta economica (doc. 18), dell'atto di regolamentazione (doc. 19) e, in quanto occorra, del D.M. Ambiente 10.3.2020 sui Criteri ambientali minimi (doc. 20), nonché di tutti gli atti presupposti, consequenziali o comunque connessi, ivi inclusi tutti gli altri provvedimenti, allo stato ignoti alla ricorrente, con le quali gli Uffici ministeriali centrali, il DAP e altri organi competenti abbiano eventualmente dettato regole, direttive e indirizzi comunque denominati che abbiano tenuto o comunque condotto il Provveditorato ad agire nel senso deciso degli altri provvedimenti impugnati,
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
Preso atto che la clausola impugnata esclude la ricorrente dalla selezione per il lotto 1, in virtù del principio di rotazione di cui si contesta, sotto plurimi profili, la applicabilità alla fattispecie;
Constatato che il termine per presentare l'offerta scadrà il 4 novembre p.v., mentre la prima camera di consiglio utile alla trattazione collegiale nel rispetto dei termini di rito avrà luogo l' 11 novembre p.v.;
Ritenuto che la natura del servizio da affidare, di erogazione del vitto a soggetti detenuti e perciò impossibilitati a provvedervi, non tolleri soluzioni di continuità, e che pertanto debbano essere precauzionalmente scongiurati ulteriori ritardi nell' affidamento, dopo quelli già scontati a causa dell'annullamento della precedente procedura;
Ritenuto tuttavia che l'esigenza di procedere all' affidamento in tempi sicuramente utili per la prevista (cfr. determina a contrarre) attivazione del servizio in data 1.1.2022 appare compatibile, fermo restando (ad assicurare la speditezza, ma anche la par condicio con gli altri concorrenti, che, verosimilmente, hanno già apprestato in tempo le loro offerte) il termine del 4 novembre per la presentazione, con la sospensione successiva della procedura per soli sette giorni, fino all' 11 novembre, in modo da preservare nelle more le chances di aggiudicazione della ricorrente, per il caso di delibazione collegiale a lei favorevole;
Ritenuto pertanto che, in questi limiti, ricorrono i presupposti di particolare gravità ed urgenza, previsti dalla succitata normativa, tali da non consentire di attendere la discussione in camera di consiglio, prevista per l’11 novembre 2021;
P.Q.M.
Accoglie in parte l' istanza ex art. 56 del CPA e, per l' esclusivo effetto, ammette con riserva la ricorrente a presentare offerta entro il prestabilito termine del 4 novembre 2021, e sospende il prosieguo della procedura fino all' 11 novembre 2021 compreso.
Rimette le parti al Collegio nella Camera di Consiglio dell’11 novembre 2021.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia il giorno 2 novembre 2021.
| Il Presidente |
| Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO