Ordinanza cautelare 10 ottobre 2024
Sentenza breve 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza breve 06/06/2025, n. 2021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2021 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/06/2025
N. 02021/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02176/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la LO
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2176 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Pulvirenti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Milano, via Valparaiso, n. 10;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la stessa domiciliato in Milano, via Freguglia, n. 1;
per l'annullamento
del provvedimento di archiviazione dell'istanza di emersione ex art. 103 comma 1, del D.L. n. 34/2020, emesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Milano, notificato al ricorrente in data 21.06.2024, nonché di ogni atto presupposto, conseguente e/o connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 la dott.ssa Valentina Caccamo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Con il presente ricorso il signor -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento, in epigrafe specificato, con cui la Prefettura di Milano ha disposto l’archiviazione dell'istanza di emersione ex art. 103 comma 1, del D.L. n. 34/2020 presentata in favore del ricorrente, sul presupposto che le parti non si sarebbero presentate alla convocazione dinanzi ai competenti uffici per la sottoscrizione del contratto di soggiorno.
2. A sostegno del gravame il ricorrente ha evidenziato di aver provveduto, a seguito del decesso del datore di lavoro nelle more del procedimento, all’aggiornamento dei propri recapiti con elezione di domicilio presso il patrocinatore legale ai fini dell’inoltro delle comunicazioni relative alla pratica in questione; ciononostante, la convocazione della Prefettura di Milano non sarebbe stata trasmessa all’indirizzo indicato e, dunque, non sarebbe giunta a conoscenza del lavoratore.
3. Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata per resistere al ricorso.
4. Con ordinanza n. 1167/2024 resa all’esito della camera di consiglio fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, il Tribunale ha disposto la sospensione interinale del provvedimento impugnato e ordinato all’amministrazione di riesaminare la fattispecie, adoperandosi “ per garantire che la comunicazione di convocazione giunga effettivamente alle parti destinatarie e che queste ne siano poste a conoscenza al fine di poter completare la procedura di emersione avviata nel 2020, in aderenza al dovere di collaborazione e soccorso istruttorio incombente sulla parte pubblica ”.
5. In data 28.05.2025 l’Avvocatura dello Stato ha depositato in atti una comunicazione della Prefettura di Milano dalla quale risulta che, ripristinata l’istanza telematica e acquisiti i nuovi pareri della Questura e dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, la pratica “ è stata positivamente conclusa in data 29/11/2024 con il rilascio della richiesta di permesso di soggiorno di attesa occupazione per la lavoratrice, essendo intervenuta il decesso del datore di lavoro ”.
6. Alla camera di consiglio del 4.06.2025, la causa è passata in decisione previo avviso alle parti della possibilità di definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, sussistendone i presupposti.
7. Come anticipato alle parti, ritiene il Collegio che la causa possa essere definita con sentenza ex art. 60 c.p.c., poiché il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, non avendo più il ricorrente, alla luce dell’ottenimento del permesso di soggiorno, alcun interesse alla coltivazione dell’impugnativa e alla decisione nel merito della causa.
8. Le spese di lite possono essere compensate tra le parti tenuto conto della natura della controversia e della limitata attività difensiva connessa all’esito in rito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la LO (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gabriele Nunziata, Presidente
Antonio De Vita, Consigliere
Valentina Caccamo, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valentina Caccamo | Gabriele Nunziata |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.