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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/07/2025, n. 2641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2641 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 9034/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 30/07/2024 da 1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino Italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con gli avvocati Roberta Giulia Iemoli e Massimiliano Scarnecchia presso i quali ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nata a [...], il [...] cittadina Italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con gli avvocati Roberta Giulia Iemoli e Massimiliano Scarnecchia presso i quali ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in MANTOVA il 5.10.2013 (Atto N. 55 parte 2 serie A - anno 2013) in separazione dei beni.
x separati con sentenza n. 2042/2024 emessa dal Tribunale di Milano in data 13/11/2024 e pubblicata in data 03/12/2024 nell'ambito del presente procedimento ex art. 473bis.49 c.p.c. (passata in giudicato, v. documenti in atti)
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 30/07/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni: 1. Gli importi sui rispettivi conti correnti non verranno divisi e resteranno ciascuno in capo al titolare.
2. I ricorrenti, al momento del deposito del presente ricorso, non risultano comproprietari di alcun immobile;
non vi sono quindi immobili da suddividere tra i ricorrenti, né rapporti di mutuo dagli stessi contratti congiuntamente.
3. I ricorrenti non hanno autovetture di proprietà.
4. Assenza di assegno divorzile
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con Atto N. 55 parte 2 serie A - anno 2013 - Comune di MANTOVA (MN) tra il dott. (C.F. Parte_1
) nato a [...], il [...] e residente in [...], C.F._1 Segrate (MI) e la dott.ssa (C.F. ) nata a [...], il Parte_2 C.F._2 04/11/1983 e residente in [...], Mantova;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Nulla sulle spese di lite;
5) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Mantova perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 11 giugno 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott.ssa Valentina Di Peppe Dott.ssa Anna Cattaneo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 30/07/2024 da 1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino Italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con gli avvocati Roberta Giulia Iemoli e Massimiliano Scarnecchia presso i quali ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nata a [...], il [...] cittadina Italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con gli avvocati Roberta Giulia Iemoli e Massimiliano Scarnecchia presso i quali ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in MANTOVA il 5.10.2013 (Atto N. 55 parte 2 serie A - anno 2013) in separazione dei beni.
x separati con sentenza n. 2042/2024 emessa dal Tribunale di Milano in data 13/11/2024 e pubblicata in data 03/12/2024 nell'ambito del presente procedimento ex art. 473bis.49 c.p.c. (passata in giudicato, v. documenti in atti)
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 30/07/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni: 1. Gli importi sui rispettivi conti correnti non verranno divisi e resteranno ciascuno in capo al titolare.
2. I ricorrenti, al momento del deposito del presente ricorso, non risultano comproprietari di alcun immobile;
non vi sono quindi immobili da suddividere tra i ricorrenti, né rapporti di mutuo dagli stessi contratti congiuntamente.
3. I ricorrenti non hanno autovetture di proprietà.
4. Assenza di assegno divorzile
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con Atto N. 55 parte 2 serie A - anno 2013 - Comune di MANTOVA (MN) tra il dott. (C.F. Parte_1
) nato a [...], il [...] e residente in [...], C.F._1 Segrate (MI) e la dott.ssa (C.F. ) nata a [...], il Parte_2 C.F._2 04/11/1983 e residente in [...], Mantova;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Nulla sulle spese di lite;
5) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Mantova perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 11 giugno 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott.ssa Valentina Di Peppe Dott.ssa Anna Cattaneo