Accoglimento
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 30/07/2025, n. 6752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6752 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06752/2025REG.PROV.COLL.
N. 05168/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5168 del 2023, proposto dalla ditta Cave Alburni s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Riccardi, con domicilio digitale come da registri di Giustizia;
contro
il Ministero della Cultura, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
della Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Maria Imparato, con domicilio digitale come da registri di Giustizia;
del Comune di Ottati (Sa), della Comunità Montana Alburni, dell’Ente Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Aburni, distretto idrografico dell’Appenino Meridionale, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno, sezione terza, n. 3085 del 17 novembre 2022.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania e del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell’udienza pubblica del giorno 20 marzo 2025 la Cons. Emanuela Loria;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito:
I. dal decreto n. 113 dell’8 marzo 2022, emanato dalla Regione Campania – Genio Civile avente ad oggetto “Proroga del Decreto Dirigenziale n. 325 del 20/09/2010 avente per oggetto: “Autorizzazione di un sito di cava di calcare in Comune di Ottati (SA) alla località Faccianda per la prosecuzione della coltivazione ed il contestuale recupero ambientale di una cava, ai sensi della L. R. 54/85 LR. 17/95 e dell'art. 89 comma 4 e 5 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.A.E. Campania - Ditta Cave Alburni s.r.l.” , notificato al Ministero della Cultura in data 14 marzo 2022;
II. dal Verbale della seduta del 9 febbraio 2022 della Conferenza di Servizi, indetta dalla Giunta Regionale Campania – Genio Civile avente ad oggetto “Proroga del Decreto Dirigenziale n. 325 del 20/09/2010 avente per oggetto: “Autorizzazione di un sito di cava di calcare in Comune di Ottati (SA) alla località Faccianda per la prosecuzione della coltivazione ed il contestuale recupero ambientale di una cava, ai sensi della L. R. 54/85 L.R. 17/95 e dell'art. 89 comma 4 e 5 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.A.E. Campania - Ditta Cave Alburni s.r.l.".
2. Gli atti sopra indicati sono stati impugnati dal Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino, dinanzi al T.a.r. per la Campania, sezione staccata di Salerno, con ricorso r.g. n. 863/2022, con il quale è stato articolato un unico motivo comprensivo di plurime censure:
I. Violazione dell’art. 146 d.lgs. n. 42/2004; illegittimità; travisamento die fatti; Erroneità dei presupposti; Violazione dell’art. 3 della l. n. 241 del 1990; violazione dell’art. 14 ter della l. n. 241 del 1990; difetto di motivazione; difetto di istruttoria.
a) Sotto un primo profilo, l’Amministrazione sostiene che il decreto impugnato sarebbe illegittimo poiché emanato in violazione dell’art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004; in particolare, la documentazione inoltrata dalla ditta istante e acquisita agli atti dalla Conferenza di servizi non dimostrerebbe che i lavori già eseguiti, di cui si autorizza la prosecuzione, e in generale lo stato d’insieme dell’area di scavo siano stati regolarmente autorizzati sotto il profilo paesaggistico.
Invero, nonostante il parere contrario espresso dalla Soprintendenza, la Regione ha ritenuto di poter autorizzare la proroga del D.D. n. 325 del 2010, in asserita violazione dell’art. 146, comma 4, a norma del quale “l’autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico edilizio. Fuori dai casi di cui all’art. 167 commi 4 e 5 l’autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria, successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi” .
Di qui il primo profilo di illegittimità del decreto e degli atti impugnati: infatti, il decreto regionale, facendo propri gli esiti della Conferenza di Servizi, finisce per dare come acquisita una autorizzazione paesaggistica di fatto sanante del precedente abuso, e ciò sarebbe avvenuto in violazione dell’art. 146 citato.
b) Sotto un secondo profilo vi sarebbe una ulteriore illegittimità costituita dalla carenza di motivazione del decreto che non avrebbe dato riscontro alle plurime osservazioni mosse dalla Soprintendenza in relazione alla legittimità sotto il profilo paesaggistico dell’intervento.
Nessun rilievo potrebbe avere la nota 2572/22 della società istante secondo la quale “il progetto di completamento depositato risulta essere perfettamente conforme a quello autorizzato prima della entrata in vigore delle norme paesaggistiche ambientali e ... pressocchè identico all’intervento adiacente autorizzato dalla Procura della Repubblica di Salerno” , né l’argomentazione secondo la quale “il procedimento in argomento è relativo alla proroga di un’attività esistente” .
Analogamente nessun rilievo avrebbe quanto asserito dalla Regione nel D.D. n. 113\22, ove si legge che “la Soprintendenza …ha ritenuto di non integrare il proprio parere contrario con l’indicazione delle modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell’assenso, per cui questo Ufficio ritiene il medesimo parere non valido ai sensi del comma 3 dell’art. 14 ter della l. n. 241 del 1990” poiché l’art. 14 comma 3 della legge n. 241 del 1990 non configurerebbe la proposta di modifiche progettuali quale requisito di validità del parere contrario della Soprintendenza, ma imporrebbe soltanto che il dissenso sia congruamente motivato, ciò che nel caso in esame avrebbe fatto la Soprintendenza.
c) Con il terzo profilo la Soprintendenza ha sottolineato la illegittimità dei provvedimenti impugnati poiché gli stessi non hanno fornito riscontro ai rilievi di carattere più squisitamente tecnico posti dalla Soprintendenza nei propri pareri contrari, nei quali la sono state evidenziate le seguenti criticità:
- l’attività di escavazione sarebbe stata effettuata parzialmente, con sconfinamenti rispetto alle prescrizioni contenute negli stessi decreti;
- le integrazioni documentali trasmesse durante lo svolgimento della Conferenza di Servizi non avrebbero ottemperato, per gli aspetti meramente tecnici, a quanto richiesto dalla Soprintendenza con l’iniziale comunicazione con prot. n. 20044 del 13 settembre 2019 e in particolare non rappresenterebbero compiutamente né lo stato attuale dell’area di cava interessata dai lavori di cui si chiede la prosecuzione, né le opere ancora a farsi di escavazione come anche di sistemazione e di ricomposizione.
- gli elaborati prodotti non approfondiscono neanche la progettazione e, addirittura, non specificano, nella loro “riproposizione", come i medesimi sono stati modificati dalle prescrizioni e dalle condizioni disposte con i predetti DD.DD. (in particolare con il D.D. n. 17924/091 del 16 dicembre 1996).
- la soluzione progettuale contrasterebbe con il reale recupero naturalistico-ambientale dell’area di cava e si proseguirebbe con gli sbancamenti rocciosi;
- sotto il profilo procedimentale, il decreto n. 113 del 8 marzo 2022 recepirebbe atti consegnati dalla società istante successivamente alla seduta conclusiva senza informare preventivamente le altre amministrazioni interessate al procedimento.
3. Il T.a.r. adito:
- ha respinto l’eccezione di irricevibilità per tardività del ricorso (sollevata dalla società intimata sul presupposto che “ la ricorrente Amministrazione non avrebbe potuto impugnare il D.D. n. 113\22 per non aver impugnato i precedenti Decreti Regionali nn. 17924\01 del 1996 e 325 del 20.9.2010 ”), sostenendo che l’atto impugnato, in quanto basato “ su una sua autonoma e compiuta istruttoria ”, sarebbe indipendente rispetto alle pregresse autorizzazioni, a suo tempo non impugnate;
- ha respinto l’eccezione con cui la società ha lamentato l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, per non aver la Soprintendenza prospettato, unitamente al proprio parere contrario, “le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell’assenso ” secondo quanto previsto dall’art. 14-ter, comma 3, della l. n. 241 del 1990, giacché “ la Soprintendenza avrebbe chiaramente indicato le ragioni del proprio dissenso ” e, comunque, l’indicazione delle modifiche necessarie ad ottenere l’assenso sarebbe, in base proprio all’art. 14-ter, comma 3, l. n. 241 del 1990, solo eventuale;
- ha respinto la terza eccezione preliminare, con cui la resistente ha lamentato la inammissibilità e/o la irricevibilità del ricorso per carenza di interesse, per non aver la Soprintendenza attivato previamente il procedimento di cui all’art. 14 quinquies della l. n. 241 del 1990, sostenendo che la proposizione dell’opposizione avanti la Presidenza del Consiglio dei Ministri, quale “ rimedio amministrativo del tutto facoltativo ”, non sarebbe condizione per agire in giudizio;
- nel merito, ha accolto il ricorso della Soprintendenza per violazione dell’art. 146 comma 4, d.lgs. n. 42 del 2004, sulla base delle seguenti coordinate motivazionali:
a) “ nonostante la Soprintendenza abbia ripetutamente richiesto, in seno alla Conferenza di Servizi, la dimostrazione della liceità dei lavori di escavazione come sin qui realizzati, sotto il profilo delle necessarie autorizzazioni paesaggistiche, la Regione Campania non ha fornito mai alcuna riscontro sul punto ”;
b) l’autorizzazione paesaggistica non può essersi formata per silentium , posto che in base all’art. 11, comma 4, della legge regionale n. 54 del 1985 “ nelle zone sottoposte a tutela e a vincoli statali o regionali l’Autorizzazione all’esercizio di cava è comunque subordinata al preventivo rilascio del nulla osta da parte delle Autorità competenti alla tutela ”, che dunque deve essere dato per atto espresso;
c) infine, la conferenza non avrebbe dato riscontro ai plurimi profili critici evidenziati dalla Soprintendenza circa le modalità con cui sono state e saranno svolte le attività di cava;
- ha pertanto annullato il decreto n. 113 del 8 marzo 2022, adottato dalla Regione Campania, “ con salvezza delle ulteriori determinazioni amministrative ”;
- ha compensato le spese del giudizio ponendo il contributo unificato, come per legge, a carico della soccombente Regione Campania.
4. Con l’appello in esame la società Cave Alburni s.r.l. ha impugnato la sopra indicata sentenza articolando i seguenti quattro motivi:
I. ERROR IN IUDICANDO –VIOLAZIONE DI LEGGE: ART. 29 D.LGS. N. 104/2010 –ECCESSO DI POTERE: CRENZA DI ISTRUTTORIA; DIFETTO DI MOTIVAZIONE; DIFETTO DEL PRESUPPOSTO – ERRONEITÀ – ARBITRARIETÀ – SVIAMENTO.
E’ riproposta l’eccezione di tardività del ricorso proposto dalla Soprintendenza, in quanto l’asserita mancanza dell’autorizzazione paesaggistica nelle precedenti autorizzazioni di cui ai decreti dirigenziali n.n. 17924/ 091 del 16 dicembre 1996 e 325 del 20 settembre 2010 avrebbe dovuto essere eccepita in sede di impugnazioni di queste e non del d.d. 113/2022. La motivazione con cui il primo giudice ha respinto l’eccezione sarebbe erronea.
II. ERROR IN IUDICANDO –VIOLAZIONE DI LEGGE: ART. 14 TER COMMA 3 L. N. 241/1990– ECCESSO DI POTERE: CRENZA DI ISTRUTTORIA; DIFETTO DI MOTIVAZIONE; DIFETTO DEL PRESUPPOSTO – ERRONEITÀ – ARBITRARIETÀ – SVIA.
E’ riproposta l’eccezione di inammissibilità del ricorso proposto dalla Soprintendenza, perché questa, in considerazione della circostanza per cui si trattava di una proroga di autorizzazione e della necessità del recupero ambientale, aveva l’obbligo, in osservanza del principio del dissenso costruttivo, di indicare le modifiche progettuali necessarie a rendere l’intervento di cui si chiede l’assenso compatibile con i valori paesaggistici e ambientali tutelati.
III. ERROR IN IUDICANDO –VIOLAZIONE DI LEGGE: ART. 17 QUINQUIES L. N. 241/1990–ECCESSO DI POTERE: CRENZA DI ISTRUTTORIA; DIFETTO DI MOTIVAZIONE; DIFETTO DEL PRESUPPOSTO – ERRONEITÀ – ARBITRARIETÀ.
E’ riproposta l’eccezione sollevata dinanzi al primo giudice, con la quale la società ha eccepito l’inammissibilità/irricevibilità del ricorso per non avere la Soprintendenza esperito il rimedio dell’opposizione innanzi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri previsto dall’articolo 14 quinquies l. n. 241 del 1990 prima della proposizione del ricorso giurisdizionale.
IV. ERROR IN IUDICANDO –VIOLAZIONE DI LEGGE: ARTT. 5, 10, 11 E 36 L.R.C. N. 54/1985 –VIOLAZIONE NdA DEL PRAE CAMPANIA: ARTT. 24 COMMA 3 E 89 COMMI 4 E 5 - ECCESSO DI POTERE: CRENZA DI ISTRUTTORIA; DIFETTO DI MOTIVAZIONE; DIFETTO DEL PRESUPPOSTO – ERRONEITÀ – ARBITRARIETÀ – SVIAMENTO.
Nel merito le statuizioni del primo giudice sarebbero errate poiché:
- dalla relazione conclusiva del Genio civile si evince che è erroneo che la Soprintendenza non abbia ricevuto riscontri sui pareri e nulla osta favorevoli alla proroga dell’autorizzazione; inoltre, è espressamente riportato che il progetto presentato ai sensi dell’articolo 22 l. R.C. n. 17/1995 venne inviato al Comune di Ottati in data 9 gennaio 1996 prot. n. 080, alla Comunità Montana Alburni in data 11 gennaio 1996 prot. n. 160, alla Soprintendenza B.B.A.A., con raccomandata n. 4602 del 5 gennaio 1996, e alla Soprintendenza antichità, con raccomandata n. 4601 del 5 gennaio 1996, senza che gli indicati Uffici abbiano espresso alcun parere al riguardo. Dunque, appare evidente che i pareri previsti dall’articolo 5, comma 1 l. R.C. n. 54/85 (espressamente richiamati dall’articolo 11 comma 3) sulla scorta di quanto disposto dall’art. 10 comma 4, potevano essere considerati rilasciati con il modulo procedimentale del silenzio assenso;
- per le cave già in atto, quale è quella per cui è giudizio, alla data di entrata in vigore (8 gennaio 1986) della l. R.C. n. 54 del 1985, il legislatore regionale ha adottato, ai fini del conseguimento dell’autorizzazione estrattiva, un’apposita disciplina prevista dall’articolo art. 36. Per questa tipologia di cave, il comma 5 dell’articolo 36 stabilisce che: “Nelle aree sottoposte a vincoli paesaggistici, idrogeologici ed archeologici, derivanti da leggi nazionali o regionali e già oggetto di coltivazioni alla data di apposizione degli stessi l'attività estrattiva può essere proseguita nei limiti delle superfici oggetto di legittima coltivazione e, comunque, entro i limiti delle particelle ovvero della superficie già oggetto di coltivazione” ;
- inoltre, il comma 3 dell’articolo 11 prevede che: “nell’ipotesi di cui all'articolo 36, comma 5, della presente legge, il Presidente della Giunta Regionale, o suo delegato, acquisiti i pareri di cui all’articolo 5, comma 1, della presente legge, e, previa istruttoria di cui ai precedenti commi 1 e/o 2 del presente articolo, provvede ai sensi dei commi 5, 6 e 7 del presente articolo”. Dunque nel caso di cave già oggetto di coltivazione alla data di apposizione di vincoli (archeologici, paesaggistici ed idrogeologici) il procedimento per il conseguimento dell’autorizzazione alla prosecuzione dell’attività estrattiva prevede, come stabilito dal comma 3 dell’articolo 11 l. R.C. n. 54 del 1985, l’acquisizione dei pareri di cui all’articolo 5, comma 1 della detta legge regionale e non il preventivo conseguimento del nulla-osta da parte delle Autorità competenti alla tutela previsto dall’articolo 11, comma 4, come erroneamente statuito dal T.a.r.;
- troverebbe applicazione al caso di specie il disposto dell’articolo 46 comma 2 d.P.R. n. 327 del 2001 a mente del quale: <<Dal rilascio del provvedimento di autorizzazione paesistica e sino all'inizio dei lavori decorre il termine di validità di cinque anni previsto dall'articolo 16 del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357R.D. 3/06/1940, n. 1357, dell'autorizzazione stessa. Qualora i lavori siano iniziati nel quinquennio, l'autorizzazione si considera valida per tutta la durata degli stessi>> ;
- l’asserita mancanza dell’autorizzazione paesaggistica è superata altresì da quanto previsto dall’articolo 24, comma 3, della NdA del PRAE che consente la prosecuzione della coltivazione fino all’esaurimento delle superfici coltivabili e autorizzate per le cave ricadenti in aree non perimetrate e sottoposte a vincoli. Pertanto, fino all’esaurimento delle superfici coltivabili e autorizzate non occorreva conseguire alcun assenso paesaggistico. Invero, nell’ambito dell’istruttoria che ha portato all’adozione del d.d. n. 113/2022 si è ritenuto di acquisire il nulla osta della Soprintendenza “al fine di pregresso contenzioso che ha condizionato, tra l’altro, il completamento delle attività di coltivazione e contestuale recupero ambientale del sito di cava in argomento”;
- la Conferenza di servizi avrebbe espresso i riscontri richiesti come si desume dai verbali della stessa Conferenza. In sede procedimentale i rilievi critici posti dalla Soprintendenza, sia con riferimento alla liceità del preesistente sia con riferimento alla progettazione, sarebbero stati riscontrati, non sussisterebbe il difetto di motivazione rappresentato dalla sentenza di primo grado, tanto più che il parere contrario della Soprintendenza è stato ritenuto non valido, ai sensi del comma 3 dell’articolo 14 ter della l. n. 241 del 1990, dalla Regione perché in esso non sono state indicate le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell’assenso.
5. Il Ministero della Cultura si è costituito in giudizio depositando documenti e memoria con cui ha argomentato in relazione alla infondatezza dei motivi tutti d’appello.
6. La Regione Campania si è costituita in giudizio, depositando memoria e documenti e chiedendo l’accoglimento dell’appello nel merito, evidenziando che il progetto non prevede sconfinamenti rispetto al pregresso e, per di più, contempla gli interventi di recupero ambientale.
7. L’appellante ha depositato memoria di replica in data 27 febbraio 2025.
8. Alla pubblica udienza del 20 marzo 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
9. Con il primo motivo d’appello, è riproposta l’eccezione che la società ha sollevato dinanzi al T.a.r. e che è stata respinta dal giudice di primo grado, con la quale è stato sostenuto che il ricorso di primo grado sia irricevibile per tardività della sua proposizione, lamentando che la ricorrente Amministrazione non avrebbe potuto impugnare il d.d. n. 113 del 2022 per non aver impugnato i precedenti decreti regionali.
9.1. Il motivo è da respingere poiché il provvedimento di autorizzazione, pur riguardando formalmente la proroga della precedente autorizzazione, concerne la prosecuzione della coltivazione e il progetto di contestuale recupero ambientale sicché l’amministrazione ha svolto una più approfondita istruttoria - anche attraverso il modulo procedimentale della Conferenza di servizi - e pertanto non può ritenersi che sia scaduto il termine di impugnativa rispetto alle precedenti e molto risalenti autorizzazioni rilasciate con i decreti nn. 17924\01 del 1996 e 325 del 20 settembre 2010.
10. Con il secondo motivo è sostanzialmente riproposta l’eccezione di carenza di interesse che è stata sollevata dalla società appellante in primo grado ritenendo la stessa che la Soprintendenza, anche ai fini della dimostrazione dell’interesse a ricorrere, avrebbe dovuto indicare le modifiche progettuali eventualmente necessarie al fine di ottenere l’assenso ai sensi dell’art. 14-ter, comma 3, l. n. 241 del 1990 s.m.i.
10.1. Il motivo è infondato.
La disposizione citata testualmente afferma che “ Ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso ”.
Si desume pertanto dall’utilizzo dell’avverbio “ anche ” che l’indicazione delle modifiche progettuali da parte dell’amministrazione dissenziente è prevista come eventuale e del resto la previsione della obbligatoria indicazione delle modifiche progettuali al fine di superare il dissenso è impossibile quando nella prospettazione dell’Amministrazione il progetto non è emendabile in alcun modo.
Sarebbe pertanto illogico e costituirebbe un vulnus alla tutela giurisdizionale subordinare la sussistenza dell’interesse a ricorrere alla indicazione da parte dell’Amministrazione dissenziente di modifiche e/o integrazioni progettuali.
11. Con il terzo motivo è riproposta l’eccezione di primo grado con la quale la società ha sostenuto che il ricorso sarebbe inammissibile\irricevibile per carenza di interesse, per non avere la Soprintendenza attivato previamente il procedimento di cui all’art. 14 quinquies della l. n 241 del 1990.
11.1. Il motivo è infondato.
In primo luogo, sotto un profilo letterale, la disposizione dell’art. 14 quinquies della l. 241 del 1990 non configura un rimedio “obbligatorio” (si utilizza il verbo “potere ” ) né tanto meno condizionante la proposizione degli ordinari rimedi giurisdizionali, ma rimette alla discrezionalità della singola amministrazione preposta alla tutela ambientale-paesaggistica la valutazione sul se adire il più alto livello ( id est , la Presidenza del Consiglio dei Ministri) di composizione del conflitto.
Peraltro, la Presidenza del Consiglio, nell’esercizio di potere amministrativo, effettua una sintesi che si può definire di “alta amministrazione” tra le varie posizioni assunte in Conferenza di servizi, sicché l’attivazione dell’art. 14 quinquies (anche alla luce del principio di cui all’art. 24 Cost.) non può essere condizionante dell’attivazione della fisiologica tutela giurisdizionale, espressione del ben diverso potere giurisdizionale teso all’applicazione della legge, avverso provvedimenti che si configurano come definitivi.
12. Con i motivi di merito, l’appellante si duole del fatto che la sentenza impugnata avrebbe errato nella interpretazione dell’art. 36, comma 5, della l. regionale n. 54 del 1985. Invero, per la cave già in essere, la suindicata disposizione prevede che “Nelle aree sottoposte a vincoli paesaggistici, idrogeologici ed archeologici, derivanti da leggi nazionali o regionali e già oggetto di coltivazioni alla data di apposizione degli stessi l'attività estrattiva può essere proseguita nei limiti delle superfici oggetto di legittima coltivazione e, comunque, entro i limiti delle particelle ovvero della superficie già oggetto di coltivazione”.
12.1. Il comma 3 dell’articolo 11 prevede che: “nell’ipotesi di cui all'articolo 36, comma 5, della presente legge, il Presidente della Giunta Regionale, o suo delegato, acquisiti i pareri di cui all'articolo 5, comma 1, della presente legge, e, previa istruttoria di cui ai precedenti commi 1 e/o 2 del presente articolo, provvede ai sensi dei commi 5, 6 e 7 del presente articolo” .
Pertanto, essendo nel caso in esame la cava già attiva alla data di apposizione dei vincoli (il sito è stato ricompreso in area vincolata con l’istituzione del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, avvenuta con il d.P.R. 5 giugno 1995, pubblicato in G.U. 4 agosto 1995 n. 181), il procedimento per l’acquisizione dell’autorizzazione alla prosecuzione dell’attività estrattiva – in applicazione di quanto previsto dal citato comma 3 - prevedeva l’acquisizione dei pareri di cui all’articolo 5, comma 1 della detta legge regionale non essendo necessario il preventivo nulla osta da parte delle altre amministrazioni competenti ex art. 11 comma 4, che è invece necessario per le autorizzazioni di nuove attività di cava in zone sottoposte a tutela e a vincoli statali e regionali.
Alla luce di tali coordinate normative, nel caso in esame, risulta dalla Relazione del Genio Civile di Salerno che il progetto presentato ai sensi dell’articolo 22 l.r. n. 17/1995 è stato inviato al Comune di Ottati in data 9 gennaio 1996 prot. n. 080, alla Comunità Montana Alburni in data 11 gennaio 1996 prot. n. 160, alla Soprintendenza B.B.A.A. con raccomandata n. 4602 del 5 gennaio 1996 e alla Soprintendenza antichità con raccomandata n. 4601 del 5 gennaio 1996: conseguentemente, stante l’inerzia di tali Amministrazioni, i relativi pareri favorevoli si sono formati ex art. 10, comma 4 l.r. n. 54 del 1985 per silenzio.
12.2. Milita a favore di tale interpretazione ciò che è affermato, anche in punto di fatto, dalla Regione Campania nella propria memoria del 17 febbraio 2025 (non specificamente contestato da parte resistente) secondo la quale “ L’attività estrattiva, di cui si è autorizzata la prosecuzione, consiste nell’escavazione di materiale lapideo e recupero ambientale secondo le modalità previste dal Decreto Dirigenziale n. 17924 del 16/12/1996, nel quale vengono richiamate tre denunce di esercizio ai sensi degli artt. 24 e 28 del D.P.R. n. 128/59 rispettivamente in data 13/09/1974, 09/05/1976 e 07/03/1986 poste, tra l’altro, alla base per il rilascio del medesimo provvedimento. Le superfici interessate dall’attività estrattiva sono riportate nei provvedimenti autorizzativi tra i quali rientra anche il D.D. n. 79 del 15/04/2016 di rettifica del D.D. n. 325/2010, e i volumi totali da estrarre risultano essere i medesimi, non essendo stato realizzato alcun ampliamento, così come risulta dagli atti depositati in primo grado.
Quanto sopra viene confermato anche nel richiamato D.D. n. 325/2010.
Il provvedimento impugnato è stato reso all’esito di un’attività di ispezione sui siti estrattivi all’esito dei quali il Genio Civile adotta gli opportuni provvedimenti atti a verificare la regolarità delle operazioni estrattive e gli eventuali provvedimenti di competenza in caso di difformità riscontrate.
Nel caso di specie, dai sopralluoghi effettuati in loco non sono sconfinamenti dell’attività estrattiva rispetto alle prescrizioni contenute nei Decreti Regionali, né la Soprintendenza, come riportato in precedenza, indica la documentazione dalla quale evince tale circostanza.
Per quanto attiene alla invasività della progettazione, si rappresenta che il metodo di coltivazione previsto si riferisce ad un progetto datato che non è stato modificato in sede di istanza di proroga.”
12.3. Conseguentemente, trattandosi di cava già autorizzata e di progetto che non esonda dai limiti già autorizzati, ma prevede il recupero ambientale dell’area (come attestato dalla Regione Campania) e considerato che, nel verbale della Conferenza di servizi del 15 giugno 2020, l’ufficio regionale ha espressamente confermato che le superfici interessate dall’attività estrattiva “sono sempre le medesime non essendo stato realizzato alcun ampliamento (…)” e altresì che le integrazioni che la Soprintendenza ha richiesto sono state oggetto di riscontro sia nella seduta del 16 settembre 2019 sia nelle note trasmesse dal Comune di Ottati prot. n. 3099 del 1 ottobre 2019 e del 12 ottobre 2019, non si riscontra il vizio di difetto di motivazione ravvisato dal primo giudice.
13. L’appello va pertanto accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, va respinto il ricorso di primo grado.
14. Le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate in relazione alla complessità giuridica e fattuale delle questioni dedotte.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.
Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
Luca Lamberti, Presidente FF
Silvia Martino, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere, Estensore
Luigi Furno, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Emanuela Loria | Luca Lamberti |
IL SEGRETARIO