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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 23/04/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Cagliari Sezione Distaccata di Sassari composta dai magistrati dott. Maria Grixoni Presidente dott. Cinzia Caleffi Consigliere rel. dott. Cristina Fois Consigliere ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 441/2021 RG promossa da
elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv. SANNA GIOVANNA e rappresentata e difesa dall'avv. DIVIETRI DONATO e dall'avv. RUGIERO IGINO per procura in atti;
appellante-appellata incidentale contro Controparte_1 in persona del legale rappresentante
[...] nte domiciliata presso lo studio dell'avv. FANNI P.IVA_1
ROBERTO che la rappresenta e difende per procura in atti;
appellata-appellante incidentale OGGETTO: responsabilità sanitaria. All'udienza del 10.1.2025 sono state precisate le seguenti CONCLUSIONI Nell'interesse dell'appellante: voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così statuire: Nel merito, accertato e dichiarato fondato l'appello proposto da la sig.ra Parte_1 avverso la Sentenza del 25-26/3/2021 n. 147/2021 dal Tribunale di Nuoro, Giudice dr. Salvatore Falzoi, ed in riforma parziale della stessa, così statuire: Accertato e dichiarato l'inadempimento della convenuta ex art 1218 e art. 1228 c.c., per i motivi tutti esposti in atti, condannare, CP_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di
[...] danni, patrimoniali e non, in favore della sig.ra nella Parte_2 somma così come analiticamente dettagliata in atti o che sarà ritenuta di giustizia, anche alla luce degli approfondimenti istruttori esperiti nel corso del presente giudizio, con rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie degli impiegati ed operai e gli interessi di legge sulle somme rivalutate dalla data dell'evento all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria: si chiede disporsi, ordinarsi e/o ammettersi i mezzi istruttori articolati nel giudizio di prime cure ed eventualmente non ammessi. Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove di controparte.
1 Nell'interesse dell'appellata: voglia l'On. Corte Appello di Cagliari –Sezione Distaccata di Sassari, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, Nel merito - rigettare tutte le domande di riforma della Sentenza n. 147/2021del 25-26.03.2021resa dal TRIBUNALEDI NUORO come formulate dalla sig.ra , in quanto totalmente infondate sia in fatto che Parte_1 in diritto;
- incidentale qui proposto e, pertanto, a modifica parziale della sentenza impugnata, accertare e dichiarare che alcuna responsabilità nella causazione dei danni lamentati dalla Sig.ra Parte_1
è riconducibile e ascrivibile al comportamento tenuto
[...] mministrazione sanitaria e dai sanitari dell'allora di Nuoro che la Pt_3 ebbero in cura per i motivi di cui all'atto d'appello incidentale e, per l'effetto, rigettare l'avversa domanda così assolvendo la
[...]
(già di Nuoro), odierna Controparte_2 CP_3
a pr on vittoria di spese dei due gradi di giudizio. In via istruttoria Si chiede la rinnovazione della CTU. Ci si oppone all'ammissione dei mezzi di istruttori così come dedotti da controparte. Svolgimento del processo Con sentenza n. 147/2021, emessa in data 25.3.2021, il Tribunale di Nuoro, in parziale accoglimento della domanda proposta da , accertava Parte_1 Contr la responsabilità dell' per gli inadeguati tratta la si Pt_1 era sottoposta presso l'Ospedale San Francesco di Nuoro e, per l'effetto, condannava l' a pagare, a titolo di danni, l'importo di euro 35.172,55, CP_1 comprensivo di accessori ed oltre interessi legali dalla decisione al saldo, nonché i 2/3 delle spese legali, compensando il terzo residuo e ponendo interamente a carico dell'ATS le spese di c.t.u. In particolare, il tribunale gravato dava innanzi tutto atto che la Pt_1 conveniva in giudizio l'ATS deducendo che:
- il 23.8.2013 aveva subito un parto cesareo, all'esito del quale era nata la figlia e durante la degenza ospedaliera le era stata somministrata ER una f ornaliera di Clexane 2000, la prima delle quali diciassette ore dopo l'intervento chirurgico, e poi prescritta per i 18 giorni successivi alla dimissione ospedaliera del 27.8.2013;
- il 3.9.2013 era stata costretta a recarsi presso il pronto soccorso della medesima struttura ospedaliera, a causa di un edema all'arto inferiore sinistro ed era stata riscontrata una “trombosi completa della vena femorale comune sino alla vena iliaca esterna omolaterale. Pervie la vena cava, la vena iliaca comune e la vena poplitea”;
- era, quindi, stata prescritta l'assunzione di dosi maggiori del medesimo farmaco Clexane;
- tra il settembre 2013 e il dicembre 2015, si era dovuta sottoporre a plurimi controlli, esami e terapie, tra cui l'elastocompressione, presso vari ospedali, con ripercussioni sulla sua vita privata, quali la sospensione dell'allattamento al sesto mese, l'interruzione delle vacanze
2 estive per i necessari rientri a Nuoro per gli esami clinici, l'obbligo di seguire una dieta povera di vitamina K. Alla luce di tali allegazioni, la sosteneva che il trattamento sanitario non Pt_1 era stato conforme alle linee guida, posto che il dosaggio del farmaco Clexane era inadeguato e che, in conseguenza della condotta dei sanitari, aveva subito i seguenti pregiudizi:
i. un persistente gonfiore alla gamba sinistra, soprattutto nella stagione estiva e l'impossibilità di tenere una prolungata stazione eretta, necessitando di continuo riposo per un danno biologico del 15%;
ii. un danno estetico, dovuto sia al gonfiore della gamba sinistra, sia alla comparsa di una varice pelvica;
iii. danni patrimoniali, consistenti nella lesione della capacità lavorativa specifica di avvocato e nelle spese mediche sostenute;
iv. il maggiore sforzo nello svolgimento delle attività quotidiane;
v. la rinuncia obbligata ad affrontare una seconda gravidanza, la quale sarebbe stata sicuramente a rischio. Contr Costituito il contraddittorio nei confronti della , la quale negava qualsiasi responsabilità, la causa era istruita con c.t.u dico legale, all'esito della quale il tribunale, con la sentenza impugnata, sulla scorta degli accertamenti Contr peritali, affermava preliminarmente la responsabilità dell' per l'insorgenza di una trombosi venosa profonda all'arto inferiore sinistr gionata sia dalla tardiva somministrazione del farmaco Clexane sia dalla esiguità del dosaggio, a fronte delle condizioni fisiche in cui si trovava la paziente, la quale a 41 anni aveva appena subito un parto cesareo d'urgenza, e, quindi, a fronte di un rischio medio-elevato di trombosi. In ordine al quantum, il tribunale, sempre sulla base degli esiti della c.t.u. medico legale, riconosceva il danno biologico per invalidità temporanea e per postumi permanenti del 12%, escludendo invece i presupposti per una ulteriore personalizzazione del danno, in difetto di pregiudizi peculiari, nonché per il risarcimento del cd danno estetico, già ricompreso nella sfera del danno biologico. Il giudice di primo grado liquidava invece un incremento pari al 15% del danno biologico per il danno da cenestesi lavorativa, ritenendo dimostrati i presupposti per il suo riconoscimento, come sostenuto anche nella c.t.u., in seguito alla incidenza “in termini ergonomici” del quadro patologico riscontrato nella paziente sulla sua vita professionale. Il giudice nuorese rigettava, infine, la domanda di risarcimento del danno patrimoniale da lesione della capacità lavorativa specifica, in difetto di prova del nesso causale tra la contrazione dei redditi e la patologia. Contr Quanto alle spese di lite, le poneva a carico della per i 2/3, compensandole nel resto, sul presupposto che ricorresse una ipotesi di soccombenza reciproca, dato anche il quantum liquidato a fronte del maggiore importo richiesto. Inoltre, riduceva del 50% gli onorari liquidati per la fase decisionale, dove le parti avevano “insistito nelle istanze e pretese già
3 formulate nei precedenti scritti difensivi” e poneva interamente a carico Contr dell' gli oneri di c.t.u.
ha proposto appello censurando la sentenza: i) nella parte in Parte_1 cui liquidava il danno non patrimoniale senza considerare adeguatamente tutti i pregiudizi subiti;
ii) nella parte in cui non calcolava nella liquidazione del danno gli oneri di c.t.u anticipati dalla iii) nella parte in cui non riconosceva il Pt_1 danno da incapacità lavorativa specifica. Contr Si è costituita la Gestione Sanitaria Liquidatoria di resistendo CP_1 all'appello, di cui ha chiesto il rigetto perché infondato, e proponendo a sua volta appello incidentale: - nella parte in cui il tribunale riconosceva la responsabilità della struttura sanitaria nella causazione dei danni lamentati dalla - nella parte in cui era liquidato il danno da cenestesi lavorativa. Pt_1
La causa, istruita con il rinnovo della c.t.u. medico legale, è stata, quindi, trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte. MOTIVI DELLA DECISIONE I fatti di causa sono pacifici e documentalmente dimostrati (cartella clinica del ricovero dal 22.8.13 al 27.8.13 e documentazione medica successiva) e possono così sintetizzarsi:
- la veniva ricoverata nella mattina del 22.8.2013 presso l'Ospedale Pt_1
San Francesco di Nuoro in seguito alla rottura spontanea del sacco amniotico alla quarantesima settimana e quattro giorni di gestazione;
- il giorno successivo si era proceduto al parto cesareo in presenza di una bradicardia fetale;
- la veniva dimessa il 27.8.2013 con indicazione terapeutica di Pt_1 as e del CLEXANE 2000 per 18 giorni;
- il successivo 3.9.13 la paziente si era recata presso il pronto soccorso della medesima struttura ospedaliera a causa di un edema all'arto inferiore sinistro;
- eseguito un ecodoppler venoso, era refertata una “trombosi completa della vena femorale comune sino alla vena iliaca esterna omolaterale. Pervie la vena cava, la vena iliaca comune e la vena poplitea” e veniva modificata la terapia in Clexane 6000 U.I. per due volte al giorno per almeno 5 giorni, da sostituire con terapia anticoagulante orale, Sintrom 4mg per almeno 3 mesi, e prescritto un trattamento elastocompressivo con monocollant di II classe;
- il quadro clinico era risolto dopo diversi mesi dal fatto. Tanto premesso, possono ora esaminarsi i motivi di appello principale ed incidentale, partendo dalla prima censura avanzata con quest'ultimo per ragioni di ordine logico. A) Dell'appello incidentale: l'an della responsabilità. La Corte, in considerazione delle contestazioni mosse dall'appellante incidentale in ordine alla sussistenza di un rischio trombotico medio-elevato in capo alla a causa delle sue condizioni psico-fisiche, ha rinnovato le Pt_1 operazioni i, con la nomina di un nuovo collegio composto da un medico legale e da un chirurgo vascolare, cui è stato posto il seguente quesito: “Sulla
4 base degli atti, dicano consulenti tecnici d'ufficio se, nell'ambito della chirurgia ostetrica in base alle legis artis specialistiche della materia, ai protocolli in vigore all'epoca dei fatti e alle linee guida accreditate dalla comunità scientifica ovvero alle buone pratiche clinico assistenziali, un alternativo approccio di profilassi da parte dei sanitari rispetto a quello occorso nella fattispecie nei riguardi della paziente (ed in specie in termini quantitativi: somministrazione di Clexane 4000 UI 1 fiala al die, in luogo di 2000 UI 1 fiala al die per 18 gg), sarebbe stato idoneo con elevato grado di probabilità a evitare la intervenuta lesione trombotica avuto specifico riguardo alla situazione clinica della stessa paziente quanto ai fattori e al grado di rischio tromboembolico all'epoca dell'intervento cesareo, chiarendo quindi se la trombosi post cesareo sia riconducibile – secondo il criterio civilistico della preponderanza dell'evidenza o del più probabile che non –alla condotta dei sanitari prestata in termini di inadeguata somministrazione del farmaco per la profilassi del tromboembolismo venoso, ovvero sia dipesa da complicanza non evitabile dell'intervento e della situazione clinica concreta”. L' ha, infatti, contestato la sentenza gravata in punto di Controparte_4
a responsabilità dei sanitari assumendo che dalla c.t.u. di primo grado non emergevano i presupposti per fondare una valutazione di rischio trombotico medio-elevato in capo alla la quale non aveva Pt_1 patologie vascolari, e di conseguente necessità ministrare il farmaco Clexane in dosi maggiori. Secondo l'appellante incidentale, quindi, l'episodio di trombosi venosa doveva essere ricondotto ad una complicanza imprevedibile ed inevitabile. All'esito delle operazioni, gli ausiliari della Corte sono pervenuti alle medesime conclusioni dei cc.tt.uu. di primo grado, riconoscendo che “l'evento trombotico occorso alla il 3 settembre 2013, sia da considerarsi causalmente relato, Pt_1 secondo il criterio civilistico del più probabile che non, all'errata condotta dei sanitari identificata nell'inadeguata dose del farmaco somministrato e nella mancata prescrizione del presidio elastocompressivo”, posto che “secondo un ragionamento controfattuale, un approccio diverso, alternativo, caratterizzato dalla somministrazione del corretto dosaggio del farmaco Clexane e dall'utilizzo dell'elastocompressione, avrebbe consentito di evitare la formazione della TVP patita della non potendo certamente considerarla una complicanza Pt_1 inevitabile dell'intervento” e tenuto conto che “anziché 4 ore dopo, la terapia anticoagulante è iniziata ben 17 ore dopo il parto espletato mediante taglio cesareo, pertanto con 13 ore di ritardo”. In particolare, secondo gli ausiliari - premesse le considerazioni di carattere tecnico scientifico inerenti il quadro patologico sofferto dalla con Pt_1 specifico riguardo al rischio di una trombosi venosa e sottolinea una donna in stato in gravidanza o in puerperio ha “sicuramente una più elevata probabilità” di rischio per il suo stato di “ipomobilismo”, soprattutto dopo un parto cesareo - nel caso di specie:
- vi era stata una “errata stratificazione del rischio di TEV nella , Pt_1 con conseguente “incongrua individuazione della terapia anticoagulante
5 (Clexane) che difatti risulta prescritta e somministrata con un dosaggio inferiore a quanto necessario ed in ritardo rispetto alle indicazioni scientifiche internazionali e nazionali in uso all'epoca dei fatti, da intendersi quantomeno come buone pratiche clinico-assistenziali”;
- “un corretto inquadramento della condizione della donna avrebbe consentito di individuare un rischio di TEV moderato-elevato e dunque meritevole di una posologia del farmaco doppia, ovvero 4.000 UI anziché 2.000 UI, rispetto a quanto prescritto”;
- i sanitari, infine, avevano omesso colposamente di prescrivere alla paziente “al momento della dimissione, .. l'elastocompressione preventiva antitrombosi”. Nessuna osservazione era avanzata alle argomentazioni e alle conclusioni contenute nella relazione. Tali conclusioni sono interamente sovrapponibili a quelle cui pervenivano gli ausiliari di primo grado secondo cui “la signora rientrava Parte_1 nella categoria delle donne a rischio medio o me i il ritardo dall'esecuzione del taglio Cesareo della somministrazione di terapia con eparina a basso peso molecolare (EPBM), il dosaggio dell'EPBM basso e perciò non ottimale, il mancato utilizzo dell'elastocompressione rappresentano cause responsabili dell'insorgenza della trombosi venosa profonda (TVP) dell'arto inferiore sinistro”, con conseguente sussistenza di una “relazione diretta di causa-effetto tra la ritardata terapia con eparina a basso peso molecolare rispetto all'esecuzione del taglio cesareo, peraltro a dosaggio non ottimale, la mancata prescrizione di un'elastocompressione e, l'insorgenza della trombosi venosa profonda all'arto inferiore sinistro patita dalla signora Parte_1
.
[...] uce delle suddette argomentazioni, l'appello incidentale va, pertanto, rigettato.
B) Dell'appello principale e dell'appello incidentale: il quantum.
- del danno non patrimoniale
con l'atto di citazione introduttivo del giudizio, domandava il CP_5 risarcimento “di tutti i danni, patrimoniali e non, .. nella somma che risulterà dovuta a seguito degli incombenti istruttori che verranno espletati o che sarà ritenuta di giustizia”, allegando che a causa dell'inadeguato trattamento sanitario di cui è causa:
- nei mesi successivi alla nascita della figlia non era riuscita a prendersi cura della bambina, vivendo “il post partum con estrema tensione e preoccupazione”;
- tra il settembre 2013 ed il dicembre 2015 si era dovuta sottoporre a plurimi controlli, esami e terapie, tra cui l'elastocompressione, presso vari ospedali, con ripercussioni sulla sua vita privata, quali la sospensione dell'allattamento al sesto mese come consigliato dalla pediatra, l'interruzione dei soggiorni estivi al mare per i necessari rientri
6 a Nuoro per gli esami clinici, l'obbligo di seguire una dieta povera di vitamina K;
- era residuato un persistente gonfiore e dolore alla gamba sinistra, soprattutto nella stagione estiva, e tale da impedirle di mantenere una prolungata stazione eretta, necessitando di continuo riposo, con pregiudizio non solo estetico ma anche nella sua attività di avvocato ed uno sforzo maggiore per eseguire le attività quotidiane, con esiti permanenti valutati nella misura del 15% e da personalizzare in considerazione delle ulteriori gravi ripercussioni subite;
- aveva anche dovuto rinunciare ad una seconda gravidanza, la quale sarebbe stata sicuramente a rischio;
- era ravvisabile anche un danno patrimoniale determinato dalla
“intervenuta diminuzione della capacità lavorativa specifica (incapacità produttiva permanente)” nonché dalle spese sostenute ammontanti ad euro 1.510,73 “per prestazioni beni sanitari”. La non precisava alcunchè in relazione al quantum della pretesa nella Pt_1 memoria ex art. 183 n. 1 cpc. Il tribunale gravato, sulla scorta della c.t.u. espletata in giudizio, quantificava gli esiti permanenti nella misura del 12%, una ITP al 50% di giorni 60 e al 25% di giorni 120 e liquidava il danno biologico secondo le Tabelle di Milano 2021 (euro 23.556,00, punto base del biologico euro 2.453,72 ed euro 99,00 per ITP, senza alcun aumento per danno morale di cui nulla era argomentato in sentenza), escludendo qualsiasi forma di personalizzazione, sul presupposto che “lo sconvolgimento delle abitudini di vita allegato dall'attrice – ossia la rinuncia forzata all'allattamento, alle continue interruzioni delle ferie (circostanza peraltro integrante un mero fastidio, non suscettibile di risarcimento) ed al generico peggioramento della qualità di vita dell'attrice – ha invero riguardato risvolti pregiudizievoli del tutto normali rispetto a quelli ordinariamente derivanti alla lesione dell'integrità fisica subita dalla ” e Pt_1 riconoscendo un aumento del 15% del biologico per il danno da cenestesi lavorativa, in considerazione di quanto sostenuto nella relazione peritale sulla
“sensibile inferenza sulla periziata” del quadro patologico accertato, per un totale di euro 35.172,55, comprensivo di rivalutazione e interessi, oltre interessi legali dalla decisione al saldo. La si è doluta della liquidazione del danno non patrimoniale nella parte Pt_1 in veniva considerato il “pregiudizio subìto dalla sig.ra anche Pt_1 sotto l'aspetto anatomo-funzionale, relazionale, nonché, sulla soggettiva sofferenza… sia …fisica ma anche, e soprattutto, morale” con un conseguente aumento “del 28% in relazione alla componente di danno non patrimoniale relativa alla sofferenza soggettiva” e sulla base di una età, al momento del fatto, “di 40 anni compiuti, e non 41 come valutato dal Tribunale (la sig.ra è nata il [...] ed il sinistro è avvenuto nell'agosto 2013)” (vedi Pt_1 atto di appello). In particolare, secondo l'appellante, l'impossibilità di portare avanti un'altra gravidanza e l'obbligo di indossare per sempre pesanti ed antiestetiche calze
7 contenitive/curative rappresentano circostanze peculiari che hanno comportato
“per la sig.ra una sicura alterazione peggiorativa nella percezione della Pt_1 propria im o del proprio corpo” e che giustificano “una personalizzazione del danno che è invece mancata” (vedi atto di appello). Orbene, - escluso che vi sia stato un errore nella valutazione degli anni della nata il [...] e, quindi, ormai quarantunenne nel settembre 2013 Pt_1 quando si erano verificati i fatti di cui causa (la medesima età, peraltro, indicata dalla stessa a pag. 12 dell'atto di citazione in primo grado: Pt_1
“l'importo del risarcimento considerata l'età dell'attrice (anni 41 all'epoca dei fatti)….”) - innanzi tutto giova evidenziare come nel motivo di appello in esame la argomenti congiuntamente, e non proprio in modo chiaro, della Pt_1 personalizzazione del danno biologico e del danno morale, quando invece si tratta di due componenti del danno non patrimoniale diverse (vedi per tutte Cass. n. 9006/22: “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, il danno morale consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato (che pure può influenzare) ed è insuscettibile di accertamento medico-legale, sicché, ove dedotto e provato, deve formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico”; ed ancora, Cass. n. 27482/18: “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, il danno biologico, rappresentato dall'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato, è pregiudizio ontologicamente diverso dal cd. danno morale soggettivo, inteso come sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute;
esso, ordinariamente liquidato con il metodo c.d. tabellare in relazione a un "barème" medico legale che esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione presumibilmente riverbera sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona, può essere incrementato in via di "personalizzazione" in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, le quali rendano il danno subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizione di salute”; sulla personalizzazione del danno biologico vedi da ultimo anche Cass. n. 31681/24:
“In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento)”). Ciò premesso, nel caso di specie, ad avviso della Corte del tutto correttamente il tribunale non ravvisava i presupposti per una personalizzazione del danno biologico, riconosciuto in misura pari al 12%, sul presupposto che “i baremes
8 elaborati dall'Osservatorio del Tribunale di Milano (qui utilizzati) per determinare la misura percentuale della riduzione permanente dell'integrità psicofisica tengono conto degli ordinari risvolti dinamico-relazionali derivati dalla lesione”, nei quali doveva farsi rientrare “lo sconvolgimento delle abitudini di vita allegato dall'attrice – ossia la rinuncia forzata all'allattamento, alle continue interruzioni delle ferie (circostanza peraltro integrante un mero fastidio, non suscettibile di risarcimento) ed al generico peggioramento della qualità di vita dell'attrice –“, i quali integravano “risvolti pregiudizievoli del tutto normali rispetto a quelli ordinariamente derivanti alla lesione dell'integrità fisica subita dalla , tenuto anche conto che era rimasta priva di prova Pt_1 la “forzata rinuncia ad una seconda gravidanza”. Le superiori argomentazioni sono del tutto condivisibili mentre le censure avanzate dalla non colgono affatto la ratio decidendi, laddove Pt_1
l'appellante si è a richiamare, da un lato, in generale, il pregiudizio subito “anche sotto l'aspetto anatomo funzionale, relazionale…” e, dall'altro, in particolare, la rinuncia forzata ad una ulteriore gravidanza e l'obbligo di indossare per sempre pesanti ed antiestetiche calze contenitive/curative. Il richiamo generico “all'aspetto anatomo funzionale, relazionale..” è evidentemente di per sé del tutto inidoneo a dimostrare alcunchè mentre la rinuncia ad una nuova gravidanza, come sostenuto in sentenza, non può discendere in via immediata e diretta dai fatti di cui è causa, posto che la aveva avuto la prima figlia a 41 anni e che dai documenti di causa Pt_1
e solo che alla visita del 3.9.13 la paziente era stata mandata dal proprio ginecologo per “misure contraccettive alternative alla terapia estroprogestinica, vista la controindicazione della TAO in gravidanza” (cfr. doc. 13 fascicolo attoreo). Quanto invece all'obbligo di indossare per sempre pesanti ed antiestetiche calze contenitive/curative, come sottolineato in sentenza, rappresenta una conseguenza “ordinariamente derivante da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età” e, pertanto, del tutto irrilevante per una ulteriore personalizzazione del danno biologico. Il tribunale nulla decideva e nulla argomentava, invece, sul danno morale, non riconosciuto nella sentenza impugnata. Orbene, la avrebbe innanzi tutto dovuto dolersi Pt_1 dell'omessa pronuncia sulla domanda per violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e poi allegare di nuovo i fatti posti a sostegno di tale ulteriore pretesa di danno, tanto che la Suprema Corte, in caso di mancata deduzione del vizio nei termini indicati, ritiene inammissibile il relativo motivo di impugnazione (vedi Cass. n. 21444/24). In ogni caso, premesso che, come sopra evidenziato, anche il danno morale va allegato e provato, la Corte ritiene che non sussistano i presupposti per il suo riconoscimento. In atto di citazione la senza mai invocare espressamente il danno cd Pt_1 morale in aggiunta lo biologico e domandando genericamente il risarcimento di tutti i danni subiti, si limitava a dedurre che nei mesi successivi
9 alla nascita della figlia non era riuscita a prendersi cura della bambina, vivendo
“il post partum con estrema tensione e preoccupazione”. Nulla era dedotto ad ulteriore specificazione nella prima memoria istruttoria. Le prove orali, non ammesse per irrilevanza, riguardavano esclusivamente il fatto che la era Pt_1 stata coadiuvata dalla madre e da un'altra signora per le pulizie e per la cura della bambina e che era impossibilitata a muoversi liberamente. Nelle note conclusionali in primo grado del 12.3.2021, il danno morale, ancora una volta, non era minimamente argomentato né mai citato (“Il CTU ha determinato il danno della sig.ra nel seguente modo: - Danno biologico: Pt_1
12%; - ITP 60 gg al 50%; - ITP g al 25%. A ciò andranno aggiunti: - il pregiudizio nell'esercizio dell'attività ludico-ricreativa; - il nocumento sulla libertà di autodeterminazione attinente alla sfera relazionale dell'individuo e nell'attività extra-lavorativa; - il danno alla cenestesi lavorativa;
- il danno patrimoniale scaturente dall'incapacità lavorativa specifica. Detti pregiudizi giustificano certamente un appesantimento di ciascun punto percentuale in termini di personalizzazione che si chiede a codesto Giudice di valutare e determinare non tralasciando il fatto che, corollario altamente negativo ed invasivo di quanto sopra descritto, l'avvocato ed il proprio coniuge, Pt_1 hanno di fatto dovuto rinunciare, nonostante il naturale desiderio, alla possibilità di poter affrontare una seconda gravidanza la quale, secondo indicazioni mediche chiare, sarebbe stata a sicuro rischio e foriera di possibili problematiche importanti per la propria salute. Non solo. Il danno si rifletterà anche sulla piccola la quale, di fatto, non avrà la possibilità e la fortuna di ER avere accanto a se' un fratello o una sorella. Inoltre, quale ulteriore negativa conseguenza, l'attrice dovrà indossare a vita calze curative (con limitazioni ovvie di modelli e colori) dopo aver utilizzato per oltre due anni una calza monocollant a scopo terapeutico oltremodo scomoda e antiestetica che per essere quotidianamente indossata ha richiesto l'ausilio di terzi poiché estremamente difficile da calzare in ragione del suo elevatissimo grado di compressione”). Pertanto, - seppur è vero che nella generica richiesta di risarcimento di tutti i danni subiti può essere ricompreso anche il danno morale (vedi Cass. n. 39442/21) - la domanda relativa va rigettata, dovendo, comunque,
“l'interessato .. fornire la prova rigorosa, tanto della specifica diversità di tali conseguenze (al fine di evitare duplicazioni risarcitorie), quanto dell'effettiva compresenza di entrambe le serie consequenziali dedotte” e tenuto conto che
“la possibilità di invocare il valore rappresentativo della lesione psico-fisica (in sé considerata come danno biologico) alla stregua di un elemento presuntivo suscettibile di (concorrere a) legittimare, in termini inferenziali, l'eventuale riconoscimento di un coesistente danno morale, dovrà ritenersi tanto più limitata quanto più ridotta, in termini quantitativi, si sia manifestata l'entità dell'invalidità riscontrata, attesa la ragionevole e intuibile idoneità di fatti lesivi di significativa ed elevata gravità a provocare forme di sconvolgimento o di debordante devastazione della vita psicologica individuale (ragionevolmente tali da legittimare il riconoscimento dalla compresenza di un danno morale
10 accanto a un danno biologico), rispetto alla corrispettiva idoneità delle conseguenze limitate a un danno biologico di modesta entità ad assorbire, secondo un criterio di normalità (e sempre salva la prova contraria), tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sul terreno del c.d. danno morale” (Cass. n. 6444/23). Nel caso di specie, quindi, in difetto di specifica allegazione di conseguenze pregiudizievoli diverse da quelle rientranti nel danno biologico e tali da costituire il cd danno morale soggettivo, quali “forme di sconvolgimento o di debordante devastazione della vita psicologica individuale”, tanto più a fronte di un danno biologico di lieve entità, non può, neppure in via presuntiva, riconoscersi il danno morale, a nulla rilevando che solo in atto di appello per la prima volta si faccia generico riferimento alla “sofferenza soggettiva” senza alcun'altra precisazione. L'appello incidentale sul danno da cenestesi lavorativa è parimenti infondato e la censura verrà esaminata nel paragrafo relativo al danno patrimoniale.
- degli oneri di c.t.u. Con il secondo motivo di appello, la si è lamentata del fatto che non Pt_1 venivano liquidate in suo favore le spese di c.t.u. anticipate dalla Pt_1
Sul punto, è sufficiente rilevare come nella sentenza impugnata il tribunale Contr abbia specificatamente posto a carico della tali oneri (“Le spese di consulenza tecnica d'ufficio - liquidate in corso di causa dal giudice scrivente con decreto in data odierna in 2.559,08 euro complessivi (oltre a oneri previdenziali e IVA), nei rapporti interni tra le parti devono essere interamente poste a carico della convenuta”) e, pertanto, di nulla può dolersi la sul Pt_1 punto.
- del danno patrimoniale
allegava in atto di citazione che, a causa della “facile stanchezza e CP_5 debolezza”, aveva subito un “pregiudizio anche nella sua attività professionale di avvocato, avendo la stessa necessità di continuo riposo” e che, pertanto, doveva liquidarsi una somma “sufficiente a reintegrare la perdita patrimoniale cagionata dalla intervenuta diminuzione della capacità lavorativa specifica (incapacità produttiva permanente)”. La non specificava null'altro e non depositava alcunchè a sostegno di tali Pt_1 de . Neppure con la memoria ex art. 183 n. 1 cpc veniva precisata la domanda. Solo con la memoria ex art. 183 n. 2 cpc la depositava le dichiarazioni Pt_1 dei redditi, introducendo le seguenti allegazioni: “ad attestazione della contrazione dei guadagni della sig.ra si depositano quale nuovo doc. 32 Pt_1
i quadri RE relativi ai periodi di imposta 2010, 2011, 2012 (anno antecedente il parto), 2013 (anno del parto) e 2014/2015/2016 (anni successivi al parto che denotano una notevole contrazione del fatturato della sig.ra a causa Pt_1 dell'intervenuta incapacità lavorativa specifica così come in dal dott. al doc. 20, pag. 17 – deposito cartaceo). Sulla scorta di detta Per_2
11 documentazione è ora possibile procedere con il calcolo del danno da incapacità lavorativa specifica subìto dalla sig.ra La formula che Pt_1 useremo per detto calcolo è la seguente: (R * I * co ap./100) e cioè R Reddito netto [da determinarsi sulla base del reddito netto che risulta più elevato tra quelli dichiarati dal danneggiato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche negli ultimi tre anni prima del sinistro (nel nostro caso quello relativo al periodo di imposta 2012)] moltiplicato per I invalidità (20%) moltiplicato a sua volta per il coefficiente di capitalizzazione (nel ns. caso, come di seguito spiegheremo, è pari a 27,1523) diviso 100. Riguardo al coefficiente di capitalizzazione che utilizzeremo occorre specificare che non utilizzeremo i coefficienti di cui al R.D.
9.10.1922 n. 1403 perchè: a) sono stati calcolati al tasso di interesse del 4,5%, inferiore ai rendimenti medi del capitale;
b) tengono conto della vita media degli italiani nel 1911, sensibilmente inferiore a quella attuale”. Il tribunale gravato rigettava la domanda assumendo che in forza delle allegazioni e della documentazione depositata non vi era prova della
“sussistenza di alcun nesso eziologico tra la patologia e i minori guadagni percepiti dall'attrice”. Con l'atto di appello la ha riprodotto le medesime allegazioni sopra Pt_1 riportate in tema di crite lcolo del danno patrimoniale futuro, eccependo in particolare che, a differenza di quanto sostenuto nella sentenza impugnata, gli stessi cc.tt.uu. di primo grado evidenziavano la sussistenza di una riduzione della capacità lavorativa specifica poi dimostrata dalla “con il deposito di Pt_1 idonea documentazione fiscale/reddituale”. Orbene, la censura non ha pregio. Innanzi tutto, giova evidenziare la estrema genericità delle allegazioni su cui la fondava la domanda di risarcimento del danno da lesione della capacità Pt_1 iva specifica, contestualmente riferite sia al danno non patrimoniale da cenestesi lavorativa, poi effettivamente riconosciuto in sentenza, sia alla contrazione dei redditi di lavoro subiti a causa dell'evento infausto. Come, invece, chiarito dalla Suprema Corte (vedi Cass. n. 16628/23) “Il danno di natura patrimoniale, derivante dalla perdita di capacità lavorativa specifica, richiede un giudizio prognostico sulla compromissione delle aspettative di lavoro in relazione alle attitudini specifiche della persona, mentre il danno da lesione della "cenestesi lavorativa", di natura non patrimoniale, consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidente, neanche sotto il profilo delle opportunità, sul reddito della persona offesa, risolvendosi in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo. Tale tipologia di danno, configurabile solo ove non si superi la soglia del 30% del danno biologico, va liquidato onnicomprensivamente come danno alla salute, potendo il giudice, che abbia adottato per la liquidazione il criterio equitativo del valore differenziato del punto di invalidità, anche ricorrere ad un appesantimento del valore monetario di ciascun punto”.
12 Nel caso di specie, il tribunale liquidava correttamente il danno da cenestesi lavorativa ritenendo dimostrata una “maggiore usura, fatica e difficoltà” nell'esercizio dell'attività di avvocato da parte della in considerazione Pt_1 delle problematiche legate alla difficoltà di rimanere per troppo tempo in piedi (“l'esercizio della professione forense, pur in parte estrinsecandosi attività che non necessitano di deambulazione (redazione di atti), contempla senza dubbio ulteriori attività (partecipazione alle udienze, incombenze presso le cancellerie), lo svolgimento delle quali rende necessario lo spostamento fisico dell'avvocato, attività sulle quali pertanto incide senza dubbio la percezione di maggiore fatica corporea di cui soffre l'attrice”) e tenuto anche conto di quanto rilevato dai cc.tt.u. sul punto (“il quadro patologico attuale determina sensibile inferenza sulla periziata, incidendo negativamente in termini ergonomici e configurando in tale senso un danno alla cenestesi lavorativa suscettibile di eventuale incremento pecuniario di ciascun punto percentuale”). Di per sé, infatti, l'allegata “facile stanchezza e debolezza” e la necessità di riposo, non possono costituire il presupposto per il riconoscimento di una effettiva “perdita di capacità lavorativa specifica” e, pertanto, il giudice di primo grado si limitava a riconoscere un danno non patrimoniale da cenestesi lavorativa mediante un appesantimento del punto di biologico e rigettava la domanda di risarcimento di un ulteriore danno patrimoniale per lesione della capacità lavorativa specifica in difetto di prova. Orbene, quanto al danno da cenestesi lavorativa, va innanzi tutto disatteso il secondo motivo di censura dell'appellante incidentale, con cui l'
[...]
ha eccepito che le conclusioni cui pervenivano i cc.tt.uu. sulla CP_4
i lavorativa non erano fondate su “alcun sostegno scientifico” e la si era limitata ad introdurre in ordine a tale voce di danno mere Pt_1 ioni. Sul punto è sufficiente evidenziare come la generica censura avanzata dall' non intacca il percorso logico argomentativo contenuto in Controparte_4 sentenza, laddove, in forza della natura degli esiti invalidanti riscontrati dagli ausiliari, il tribunale riteneva sussistente una condizione di “maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa”, senza necessità di alcun richiamo a basi scientifiche o tecniche del tutto irrilevanti nella prognosi di maggior usura e fatica nello svolgimento dell'attività professionale (rispondevano i cc.tt.uu. di primo grado alle osservazioni del c.t.p. che “la menomazione attualmente patita dalla sig.ra , Parte_1 incide negativamente in termini ergonomici sulle occupazioni che caratterizzano l'attività di Avvocato limitandone le funzioni comunemente svolte per quanto attiene la protratta permanenza in posizione seduta, ortostatica, sulla deambulazione”). Quanto, invece, al rigetto della domanda di risarcimento di un ulteriore danno patrimoniale, tale conclusione è del tutto condivisibile, non solo perchè alla luce delle stesse allegazioni della non è ravvisabile una permanente Pt_1 compromissione della capacità di la lla danneggiata in relazione alle sue attitudini specifiche ma altresì perché, in ogni caso, non risulta provata, a
13 fronte di un persistente esercizio dell'attività professionale da parte della una contrazione dei redditi in relazione causale diretta con l'evento. Pt_1
, anche ammettendo che possa assumersi nel caso di specie l'esistenza di una riduzione della capacità di lavoro specifica in termini diversi da quella rientrante nel concetto di cenestesi lavorativa, la avrebbe dovuto Pt_1
“dimostrare la contrazione dei suoi redditi dopo il , non potendo il giudice, in mancanza, esercitare il potere di cui all'art. 1226 cod. civ., perché esso riguarda solo la liquidazione del danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare, situazione che, di norma, non ricorre quando la vittima continui a lavorare e produrre reddito e, dunque, può dimostrare di quanto quest'ultimo sia diminuito” (cfr Cass. n. 15737/18). In buona sostanza, il diritto al risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante per riduzione della capacità lavorativa specifica non può farsi discendere in modo automatico dall'accertamento dell'invalidità permanente, sussistendo esclusivamente se tale invalidità abbia prodotto una riduzione della capacità lavorativa specifica e, quindi, una riduzione dei redditi pur a fronte del persistente svolgimento dell'attività lavorativa. Al contrario, dalla documentazione fiscale depositata con la seconda memoria istruttoria, riproducente peraltro solo la prima pagina dei vari periodi di imposta, emerge che la aveva dichiarato nel 2011 un reddito imponibile Pt_1 di euro 8.013,00, nel 2 uro 15.143,00, nel 2013 di euro 48.135,00, nel 2014 di euro 16.557,00, nel 2015 di euro 11.311,00, nel 2016 di euro 13.159,00 e nel 2017 di euro 6.864,00. E' evidente, pertanto, come non sia affatto possibile inferire neppure da tali documenti la prova di una contrazione dei redditi negli anni successivi al fatto in diretta correlazione con gli esiti infausti del trattamento sanitario, posto che non solo, a parte l'anno 2013, non emergono sostanziali differenze reddituali nel periodo anteriore e successivo al fatto, ma inoltre l'anno successivo, nel 2014, la aveva dichiarato redditi addirittura superiori ai due anni Pt_1 precedenti al parto.
- della parziale compensazione delle spese di primo grado Il tribunale compensava parzialmente, nella misura di 1/3, le spese di lite sul presupposto che:
- era applicabile il principio della soccombenza reciproca, previsto dall'art. 92 comma 2 c.p.c., trattandosi di una ipotesi di “…accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri ….” (ex multis, Cass. n. 3438/2016)”;
- la nella sua seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., Pt_1 chiedeva “espressamente l'importo di 240.124,08 euro solo per il danno da incapacità lavorativa specifica” e le era riconosciuto l'importo complessivo di euro 35.172,55.
14 Inoltre, il tribunale riduceva “del 50% i compensi della fase decisionale, nella quale le parti hanno insistito nelle istanze e pretese già formulate nei precedenti scritti difensivi”. La ha lamentato che, in realtà, non era configurabile una ipotesi di Pt_1 soccombenza reciproca, posto che la “ha formulato in atti una domanda Pt_1 indeterminata di condanna di tutti ni patrimoniali e non così come dettagliati in atti o come ritenuta di giustizia, indicando anche nella nota spese l'indeterminabilità del valore della causa”, escludendosi, quindi, una ipotesi di soccombenza reciproca, ed ha, inoltre, eccepito che l'attività degli avvocati era stata necessaria anche nella fase decisionale, insistendo “nelle proprie e medesime difese svolte anche ante consulenza d'ufficio”. Orbene, il primo profilo della censura è infondato, posto che il tribunale faceva corretta applicazione del principio di diritto sancito dalla Suprema Corte in materia (vedi da ultimo Cass. n. 13212/23), secondo cui “In caso di accoglimento parziale della domanda articolata in più capi il giudice può, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa, ma questa non può essere condannata neppure parzialmente a rifondere le spese della controparte, nonostante l'esistenza di una soccombenza reciproca per la parte di domanda rigettata o per le altre domande respinte, poiché tale condanna è consentita dall'ordinamento solo per l'ipotesi eccezionale di accoglimento della domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa”. Nel caso di specie, l'unica domanda proposta in giudizio, di risarcimento dei danni, era articolata in più capi, relativi ai diversi pregiudizi di cui la Pt_1 chiedeva il risarcimento, e stante il rigetto di gran parte delle pretese azi correttamente, il giudice di primo grado applicava il principio della soccombenza reciproca. Né ha fondamento il secondo profilo della doglianza. Il tribunale, applicato lo scaglione di valore della causa, determinato in base al criterio del decisum (fino ad euro 52.000,00) – peraltro non oggetto di specifica censura su tale statuizione - e tenendo conto delle tabelle vigenti ratione temporis, liquidava il dovuto in base all'importo medio di tutte le fasi, tranne per la fase decisoria cui applicava il minimo, sul presupposto che le parti avevano “insistito nelle istanze e pretese già formulate nei precedenti scritti difensivi. In buona sostanza, dato atto che nelle comparse conclusionali – non erano depositate note di replica – le difese e le argomentazioni erano le medesime già enucleate nei precedenti scritti, il tribunale riteneva adeguata la liquidazione al minimo di tale fase. A fronte di una liquidazione comunque rientrante nell'ambito dei valori minimi, ritiene la Corte che la specifica motivazione resa in sentenza sia idonea a giustificare la riduzione operata.
Data la reciproca soccombenza, le spese di lite dell'appello vanno integralmente compensate e gli oneri di c.t.u. posti a carico della Gestione
15 Liquidatoria, che ne ha reso necessario il rinnovo in Controparte_1 seguito alla proposizione dell'appello incidentale sull'an della pretesa.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione:
1) rigetta l'appello principale proposto da e l'appello Parte_1 incidentale proposto dalla Controparte_2 avverso la sentenza n. 147/2
2) compensa integralmente le spese di lite del presente giudizio;
3) pone definitivamente a carico della appellante incidentale,
[...]
, gli oneri di c.t.u.; Controparte_2
4) dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002. Così deciso in Sassari, 17.4.2025
Il Consigliere est. Dott. Cinzia Caleffi
Il Presidente Dott. Maria Grixoni
16
elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv. SANNA GIOVANNA e rappresentata e difesa dall'avv. DIVIETRI DONATO e dall'avv. RUGIERO IGINO per procura in atti;
appellante-appellata incidentale contro Controparte_1 in persona del legale rappresentante
[...] nte domiciliata presso lo studio dell'avv. FANNI P.IVA_1
ROBERTO che la rappresenta e difende per procura in atti;
appellata-appellante incidentale OGGETTO: responsabilità sanitaria. All'udienza del 10.1.2025 sono state precisate le seguenti CONCLUSIONI Nell'interesse dell'appellante: voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così statuire: Nel merito, accertato e dichiarato fondato l'appello proposto da la sig.ra Parte_1 avverso la Sentenza del 25-26/3/2021 n. 147/2021 dal Tribunale di Nuoro, Giudice dr. Salvatore Falzoi, ed in riforma parziale della stessa, così statuire: Accertato e dichiarato l'inadempimento della convenuta ex art 1218 e art. 1228 c.c., per i motivi tutti esposti in atti, condannare, CP_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di
[...] danni, patrimoniali e non, in favore della sig.ra nella Parte_2 somma così come analiticamente dettagliata in atti o che sarà ritenuta di giustizia, anche alla luce degli approfondimenti istruttori esperiti nel corso del presente giudizio, con rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie degli impiegati ed operai e gli interessi di legge sulle somme rivalutate dalla data dell'evento all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria: si chiede disporsi, ordinarsi e/o ammettersi i mezzi istruttori articolati nel giudizio di prime cure ed eventualmente non ammessi. Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove di controparte.
1 Nell'interesse dell'appellata: voglia l'On. Corte Appello di Cagliari –Sezione Distaccata di Sassari, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, Nel merito - rigettare tutte le domande di riforma della Sentenza n. 147/2021del 25-26.03.2021resa dal TRIBUNALEDI NUORO come formulate dalla sig.ra , in quanto totalmente infondate sia in fatto che Parte_1 in diritto;
- incidentale qui proposto e, pertanto, a modifica parziale della sentenza impugnata, accertare e dichiarare che alcuna responsabilità nella causazione dei danni lamentati dalla Sig.ra Parte_1
è riconducibile e ascrivibile al comportamento tenuto
[...] mministrazione sanitaria e dai sanitari dell'allora di Nuoro che la Pt_3 ebbero in cura per i motivi di cui all'atto d'appello incidentale e, per l'effetto, rigettare l'avversa domanda così assolvendo la
[...]
(già di Nuoro), odierna Controparte_2 CP_3
a pr on vittoria di spese dei due gradi di giudizio. In via istruttoria Si chiede la rinnovazione della CTU. Ci si oppone all'ammissione dei mezzi di istruttori così come dedotti da controparte. Svolgimento del processo Con sentenza n. 147/2021, emessa in data 25.3.2021, il Tribunale di Nuoro, in parziale accoglimento della domanda proposta da , accertava Parte_1 Contr la responsabilità dell' per gli inadeguati tratta la si Pt_1 era sottoposta presso l'Ospedale San Francesco di Nuoro e, per l'effetto, condannava l' a pagare, a titolo di danni, l'importo di euro 35.172,55, CP_1 comprensivo di accessori ed oltre interessi legali dalla decisione al saldo, nonché i 2/3 delle spese legali, compensando il terzo residuo e ponendo interamente a carico dell'ATS le spese di c.t.u. In particolare, il tribunale gravato dava innanzi tutto atto che la Pt_1 conveniva in giudizio l'ATS deducendo che:
- il 23.8.2013 aveva subito un parto cesareo, all'esito del quale era nata la figlia e durante la degenza ospedaliera le era stata somministrata ER una f ornaliera di Clexane 2000, la prima delle quali diciassette ore dopo l'intervento chirurgico, e poi prescritta per i 18 giorni successivi alla dimissione ospedaliera del 27.8.2013;
- il 3.9.2013 era stata costretta a recarsi presso il pronto soccorso della medesima struttura ospedaliera, a causa di un edema all'arto inferiore sinistro ed era stata riscontrata una “trombosi completa della vena femorale comune sino alla vena iliaca esterna omolaterale. Pervie la vena cava, la vena iliaca comune e la vena poplitea”;
- era, quindi, stata prescritta l'assunzione di dosi maggiori del medesimo farmaco Clexane;
- tra il settembre 2013 e il dicembre 2015, si era dovuta sottoporre a plurimi controlli, esami e terapie, tra cui l'elastocompressione, presso vari ospedali, con ripercussioni sulla sua vita privata, quali la sospensione dell'allattamento al sesto mese, l'interruzione delle vacanze
2 estive per i necessari rientri a Nuoro per gli esami clinici, l'obbligo di seguire una dieta povera di vitamina K. Alla luce di tali allegazioni, la sosteneva che il trattamento sanitario non Pt_1 era stato conforme alle linee guida, posto che il dosaggio del farmaco Clexane era inadeguato e che, in conseguenza della condotta dei sanitari, aveva subito i seguenti pregiudizi:
i. un persistente gonfiore alla gamba sinistra, soprattutto nella stagione estiva e l'impossibilità di tenere una prolungata stazione eretta, necessitando di continuo riposo per un danno biologico del 15%;
ii. un danno estetico, dovuto sia al gonfiore della gamba sinistra, sia alla comparsa di una varice pelvica;
iii. danni patrimoniali, consistenti nella lesione della capacità lavorativa specifica di avvocato e nelle spese mediche sostenute;
iv. il maggiore sforzo nello svolgimento delle attività quotidiane;
v. la rinuncia obbligata ad affrontare una seconda gravidanza, la quale sarebbe stata sicuramente a rischio. Contr Costituito il contraddittorio nei confronti della , la quale negava qualsiasi responsabilità, la causa era istruita con c.t.u dico legale, all'esito della quale il tribunale, con la sentenza impugnata, sulla scorta degli accertamenti Contr peritali, affermava preliminarmente la responsabilità dell' per l'insorgenza di una trombosi venosa profonda all'arto inferiore sinistr gionata sia dalla tardiva somministrazione del farmaco Clexane sia dalla esiguità del dosaggio, a fronte delle condizioni fisiche in cui si trovava la paziente, la quale a 41 anni aveva appena subito un parto cesareo d'urgenza, e, quindi, a fronte di un rischio medio-elevato di trombosi. In ordine al quantum, il tribunale, sempre sulla base degli esiti della c.t.u. medico legale, riconosceva il danno biologico per invalidità temporanea e per postumi permanenti del 12%, escludendo invece i presupposti per una ulteriore personalizzazione del danno, in difetto di pregiudizi peculiari, nonché per il risarcimento del cd danno estetico, già ricompreso nella sfera del danno biologico. Il giudice di primo grado liquidava invece un incremento pari al 15% del danno biologico per il danno da cenestesi lavorativa, ritenendo dimostrati i presupposti per il suo riconoscimento, come sostenuto anche nella c.t.u., in seguito alla incidenza “in termini ergonomici” del quadro patologico riscontrato nella paziente sulla sua vita professionale. Il giudice nuorese rigettava, infine, la domanda di risarcimento del danno patrimoniale da lesione della capacità lavorativa specifica, in difetto di prova del nesso causale tra la contrazione dei redditi e la patologia. Contr Quanto alle spese di lite, le poneva a carico della per i 2/3, compensandole nel resto, sul presupposto che ricorresse una ipotesi di soccombenza reciproca, dato anche il quantum liquidato a fronte del maggiore importo richiesto. Inoltre, riduceva del 50% gli onorari liquidati per la fase decisionale, dove le parti avevano “insistito nelle istanze e pretese già
3 formulate nei precedenti scritti difensivi” e poneva interamente a carico Contr dell' gli oneri di c.t.u.
ha proposto appello censurando la sentenza: i) nella parte in Parte_1 cui liquidava il danno non patrimoniale senza considerare adeguatamente tutti i pregiudizi subiti;
ii) nella parte in cui non calcolava nella liquidazione del danno gli oneri di c.t.u anticipati dalla iii) nella parte in cui non riconosceva il Pt_1 danno da incapacità lavorativa specifica. Contr Si è costituita la Gestione Sanitaria Liquidatoria di resistendo CP_1 all'appello, di cui ha chiesto il rigetto perché infondato, e proponendo a sua volta appello incidentale: - nella parte in cui il tribunale riconosceva la responsabilità della struttura sanitaria nella causazione dei danni lamentati dalla - nella parte in cui era liquidato il danno da cenestesi lavorativa. Pt_1
La causa, istruita con il rinnovo della c.t.u. medico legale, è stata, quindi, trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte. MOTIVI DELLA DECISIONE I fatti di causa sono pacifici e documentalmente dimostrati (cartella clinica del ricovero dal 22.8.13 al 27.8.13 e documentazione medica successiva) e possono così sintetizzarsi:
- la veniva ricoverata nella mattina del 22.8.2013 presso l'Ospedale Pt_1
San Francesco di Nuoro in seguito alla rottura spontanea del sacco amniotico alla quarantesima settimana e quattro giorni di gestazione;
- il giorno successivo si era proceduto al parto cesareo in presenza di una bradicardia fetale;
- la veniva dimessa il 27.8.2013 con indicazione terapeutica di Pt_1 as e del CLEXANE 2000 per 18 giorni;
- il successivo 3.9.13 la paziente si era recata presso il pronto soccorso della medesima struttura ospedaliera a causa di un edema all'arto inferiore sinistro;
- eseguito un ecodoppler venoso, era refertata una “trombosi completa della vena femorale comune sino alla vena iliaca esterna omolaterale. Pervie la vena cava, la vena iliaca comune e la vena poplitea” e veniva modificata la terapia in Clexane 6000 U.I. per due volte al giorno per almeno 5 giorni, da sostituire con terapia anticoagulante orale, Sintrom 4mg per almeno 3 mesi, e prescritto un trattamento elastocompressivo con monocollant di II classe;
- il quadro clinico era risolto dopo diversi mesi dal fatto. Tanto premesso, possono ora esaminarsi i motivi di appello principale ed incidentale, partendo dalla prima censura avanzata con quest'ultimo per ragioni di ordine logico. A) Dell'appello incidentale: l'an della responsabilità. La Corte, in considerazione delle contestazioni mosse dall'appellante incidentale in ordine alla sussistenza di un rischio trombotico medio-elevato in capo alla a causa delle sue condizioni psico-fisiche, ha rinnovato le Pt_1 operazioni i, con la nomina di un nuovo collegio composto da un medico legale e da un chirurgo vascolare, cui è stato posto il seguente quesito: “Sulla
4 base degli atti, dicano consulenti tecnici d'ufficio se, nell'ambito della chirurgia ostetrica in base alle legis artis specialistiche della materia, ai protocolli in vigore all'epoca dei fatti e alle linee guida accreditate dalla comunità scientifica ovvero alle buone pratiche clinico assistenziali, un alternativo approccio di profilassi da parte dei sanitari rispetto a quello occorso nella fattispecie nei riguardi della paziente (ed in specie in termini quantitativi: somministrazione di Clexane 4000 UI 1 fiala al die, in luogo di 2000 UI 1 fiala al die per 18 gg), sarebbe stato idoneo con elevato grado di probabilità a evitare la intervenuta lesione trombotica avuto specifico riguardo alla situazione clinica della stessa paziente quanto ai fattori e al grado di rischio tromboembolico all'epoca dell'intervento cesareo, chiarendo quindi se la trombosi post cesareo sia riconducibile – secondo il criterio civilistico della preponderanza dell'evidenza o del più probabile che non –alla condotta dei sanitari prestata in termini di inadeguata somministrazione del farmaco per la profilassi del tromboembolismo venoso, ovvero sia dipesa da complicanza non evitabile dell'intervento e della situazione clinica concreta”. L' ha, infatti, contestato la sentenza gravata in punto di Controparte_4
a responsabilità dei sanitari assumendo che dalla c.t.u. di primo grado non emergevano i presupposti per fondare una valutazione di rischio trombotico medio-elevato in capo alla la quale non aveva Pt_1 patologie vascolari, e di conseguente necessità ministrare il farmaco Clexane in dosi maggiori. Secondo l'appellante incidentale, quindi, l'episodio di trombosi venosa doveva essere ricondotto ad una complicanza imprevedibile ed inevitabile. All'esito delle operazioni, gli ausiliari della Corte sono pervenuti alle medesime conclusioni dei cc.tt.uu. di primo grado, riconoscendo che “l'evento trombotico occorso alla il 3 settembre 2013, sia da considerarsi causalmente relato, Pt_1 secondo il criterio civilistico del più probabile che non, all'errata condotta dei sanitari identificata nell'inadeguata dose del farmaco somministrato e nella mancata prescrizione del presidio elastocompressivo”, posto che “secondo un ragionamento controfattuale, un approccio diverso, alternativo, caratterizzato dalla somministrazione del corretto dosaggio del farmaco Clexane e dall'utilizzo dell'elastocompressione, avrebbe consentito di evitare la formazione della TVP patita della non potendo certamente considerarla una complicanza Pt_1 inevitabile dell'intervento” e tenuto conto che “anziché 4 ore dopo, la terapia anticoagulante è iniziata ben 17 ore dopo il parto espletato mediante taglio cesareo, pertanto con 13 ore di ritardo”. In particolare, secondo gli ausiliari - premesse le considerazioni di carattere tecnico scientifico inerenti il quadro patologico sofferto dalla con Pt_1 specifico riguardo al rischio di una trombosi venosa e sottolinea una donna in stato in gravidanza o in puerperio ha “sicuramente una più elevata probabilità” di rischio per il suo stato di “ipomobilismo”, soprattutto dopo un parto cesareo - nel caso di specie:
- vi era stata una “errata stratificazione del rischio di TEV nella , Pt_1 con conseguente “incongrua individuazione della terapia anticoagulante
5 (Clexane) che difatti risulta prescritta e somministrata con un dosaggio inferiore a quanto necessario ed in ritardo rispetto alle indicazioni scientifiche internazionali e nazionali in uso all'epoca dei fatti, da intendersi quantomeno come buone pratiche clinico-assistenziali”;
- “un corretto inquadramento della condizione della donna avrebbe consentito di individuare un rischio di TEV moderato-elevato e dunque meritevole di una posologia del farmaco doppia, ovvero 4.000 UI anziché 2.000 UI, rispetto a quanto prescritto”;
- i sanitari, infine, avevano omesso colposamente di prescrivere alla paziente “al momento della dimissione, .. l'elastocompressione preventiva antitrombosi”. Nessuna osservazione era avanzata alle argomentazioni e alle conclusioni contenute nella relazione. Tali conclusioni sono interamente sovrapponibili a quelle cui pervenivano gli ausiliari di primo grado secondo cui “la signora rientrava Parte_1 nella categoria delle donne a rischio medio o me i il ritardo dall'esecuzione del taglio Cesareo della somministrazione di terapia con eparina a basso peso molecolare (EPBM), il dosaggio dell'EPBM basso e perciò non ottimale, il mancato utilizzo dell'elastocompressione rappresentano cause responsabili dell'insorgenza della trombosi venosa profonda (TVP) dell'arto inferiore sinistro”, con conseguente sussistenza di una “relazione diretta di causa-effetto tra la ritardata terapia con eparina a basso peso molecolare rispetto all'esecuzione del taglio cesareo, peraltro a dosaggio non ottimale, la mancata prescrizione di un'elastocompressione e, l'insorgenza della trombosi venosa profonda all'arto inferiore sinistro patita dalla signora Parte_1
.
[...] uce delle suddette argomentazioni, l'appello incidentale va, pertanto, rigettato.
B) Dell'appello principale e dell'appello incidentale: il quantum.
- del danno non patrimoniale
con l'atto di citazione introduttivo del giudizio, domandava il CP_5 risarcimento “di tutti i danni, patrimoniali e non, .. nella somma che risulterà dovuta a seguito degli incombenti istruttori che verranno espletati o che sarà ritenuta di giustizia”, allegando che a causa dell'inadeguato trattamento sanitario di cui è causa:
- nei mesi successivi alla nascita della figlia non era riuscita a prendersi cura della bambina, vivendo “il post partum con estrema tensione e preoccupazione”;
- tra il settembre 2013 ed il dicembre 2015 si era dovuta sottoporre a plurimi controlli, esami e terapie, tra cui l'elastocompressione, presso vari ospedali, con ripercussioni sulla sua vita privata, quali la sospensione dell'allattamento al sesto mese come consigliato dalla pediatra, l'interruzione dei soggiorni estivi al mare per i necessari rientri
6 a Nuoro per gli esami clinici, l'obbligo di seguire una dieta povera di vitamina K;
- era residuato un persistente gonfiore e dolore alla gamba sinistra, soprattutto nella stagione estiva, e tale da impedirle di mantenere una prolungata stazione eretta, necessitando di continuo riposo, con pregiudizio non solo estetico ma anche nella sua attività di avvocato ed uno sforzo maggiore per eseguire le attività quotidiane, con esiti permanenti valutati nella misura del 15% e da personalizzare in considerazione delle ulteriori gravi ripercussioni subite;
- aveva anche dovuto rinunciare ad una seconda gravidanza, la quale sarebbe stata sicuramente a rischio;
- era ravvisabile anche un danno patrimoniale determinato dalla
“intervenuta diminuzione della capacità lavorativa specifica (incapacità produttiva permanente)” nonché dalle spese sostenute ammontanti ad euro 1.510,73 “per prestazioni beni sanitari”. La non precisava alcunchè in relazione al quantum della pretesa nella Pt_1 memoria ex art. 183 n. 1 cpc. Il tribunale gravato, sulla scorta della c.t.u. espletata in giudizio, quantificava gli esiti permanenti nella misura del 12%, una ITP al 50% di giorni 60 e al 25% di giorni 120 e liquidava il danno biologico secondo le Tabelle di Milano 2021 (euro 23.556,00, punto base del biologico euro 2.453,72 ed euro 99,00 per ITP, senza alcun aumento per danno morale di cui nulla era argomentato in sentenza), escludendo qualsiasi forma di personalizzazione, sul presupposto che “lo sconvolgimento delle abitudini di vita allegato dall'attrice – ossia la rinuncia forzata all'allattamento, alle continue interruzioni delle ferie (circostanza peraltro integrante un mero fastidio, non suscettibile di risarcimento) ed al generico peggioramento della qualità di vita dell'attrice – ha invero riguardato risvolti pregiudizievoli del tutto normali rispetto a quelli ordinariamente derivanti alla lesione dell'integrità fisica subita dalla ” e Pt_1 riconoscendo un aumento del 15% del biologico per il danno da cenestesi lavorativa, in considerazione di quanto sostenuto nella relazione peritale sulla
“sensibile inferenza sulla periziata” del quadro patologico accertato, per un totale di euro 35.172,55, comprensivo di rivalutazione e interessi, oltre interessi legali dalla decisione al saldo. La si è doluta della liquidazione del danno non patrimoniale nella parte Pt_1 in veniva considerato il “pregiudizio subìto dalla sig.ra anche Pt_1 sotto l'aspetto anatomo-funzionale, relazionale, nonché, sulla soggettiva sofferenza… sia …fisica ma anche, e soprattutto, morale” con un conseguente aumento “del 28% in relazione alla componente di danno non patrimoniale relativa alla sofferenza soggettiva” e sulla base di una età, al momento del fatto, “di 40 anni compiuti, e non 41 come valutato dal Tribunale (la sig.ra è nata il [...] ed il sinistro è avvenuto nell'agosto 2013)” (vedi Pt_1 atto di appello). In particolare, secondo l'appellante, l'impossibilità di portare avanti un'altra gravidanza e l'obbligo di indossare per sempre pesanti ed antiestetiche calze
7 contenitive/curative rappresentano circostanze peculiari che hanno comportato
“per la sig.ra una sicura alterazione peggiorativa nella percezione della Pt_1 propria im o del proprio corpo” e che giustificano “una personalizzazione del danno che è invece mancata” (vedi atto di appello). Orbene, - escluso che vi sia stato un errore nella valutazione degli anni della nata il [...] e, quindi, ormai quarantunenne nel settembre 2013 Pt_1 quando si erano verificati i fatti di cui causa (la medesima età, peraltro, indicata dalla stessa a pag. 12 dell'atto di citazione in primo grado: Pt_1
“l'importo del risarcimento considerata l'età dell'attrice (anni 41 all'epoca dei fatti)….”) - innanzi tutto giova evidenziare come nel motivo di appello in esame la argomenti congiuntamente, e non proprio in modo chiaro, della Pt_1 personalizzazione del danno biologico e del danno morale, quando invece si tratta di due componenti del danno non patrimoniale diverse (vedi per tutte Cass. n. 9006/22: “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, il danno morale consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato (che pure può influenzare) ed è insuscettibile di accertamento medico-legale, sicché, ove dedotto e provato, deve formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico”; ed ancora, Cass. n. 27482/18: “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, il danno biologico, rappresentato dall'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato, è pregiudizio ontologicamente diverso dal cd. danno morale soggettivo, inteso come sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute;
esso, ordinariamente liquidato con il metodo c.d. tabellare in relazione a un "barème" medico legale che esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione presumibilmente riverbera sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona, può essere incrementato in via di "personalizzazione" in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, le quali rendano il danno subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizione di salute”; sulla personalizzazione del danno biologico vedi da ultimo anche Cass. n. 31681/24:
“In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento)”). Ciò premesso, nel caso di specie, ad avviso della Corte del tutto correttamente il tribunale non ravvisava i presupposti per una personalizzazione del danno biologico, riconosciuto in misura pari al 12%, sul presupposto che “i baremes
8 elaborati dall'Osservatorio del Tribunale di Milano (qui utilizzati) per determinare la misura percentuale della riduzione permanente dell'integrità psicofisica tengono conto degli ordinari risvolti dinamico-relazionali derivati dalla lesione”, nei quali doveva farsi rientrare “lo sconvolgimento delle abitudini di vita allegato dall'attrice – ossia la rinuncia forzata all'allattamento, alle continue interruzioni delle ferie (circostanza peraltro integrante un mero fastidio, non suscettibile di risarcimento) ed al generico peggioramento della qualità di vita dell'attrice –“, i quali integravano “risvolti pregiudizievoli del tutto normali rispetto a quelli ordinariamente derivanti alla lesione dell'integrità fisica subita dalla , tenuto anche conto che era rimasta priva di prova Pt_1 la “forzata rinuncia ad una seconda gravidanza”. Le superiori argomentazioni sono del tutto condivisibili mentre le censure avanzate dalla non colgono affatto la ratio decidendi, laddove Pt_1
l'appellante si è a richiamare, da un lato, in generale, il pregiudizio subito “anche sotto l'aspetto anatomo funzionale, relazionale…” e, dall'altro, in particolare, la rinuncia forzata ad una ulteriore gravidanza e l'obbligo di indossare per sempre pesanti ed antiestetiche calze contenitive/curative. Il richiamo generico “all'aspetto anatomo funzionale, relazionale..” è evidentemente di per sé del tutto inidoneo a dimostrare alcunchè mentre la rinuncia ad una nuova gravidanza, come sostenuto in sentenza, non può discendere in via immediata e diretta dai fatti di cui è causa, posto che la aveva avuto la prima figlia a 41 anni e che dai documenti di causa Pt_1
e solo che alla visita del 3.9.13 la paziente era stata mandata dal proprio ginecologo per “misure contraccettive alternative alla terapia estroprogestinica, vista la controindicazione della TAO in gravidanza” (cfr. doc. 13 fascicolo attoreo). Quanto invece all'obbligo di indossare per sempre pesanti ed antiestetiche calze contenitive/curative, come sottolineato in sentenza, rappresenta una conseguenza “ordinariamente derivante da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età” e, pertanto, del tutto irrilevante per una ulteriore personalizzazione del danno biologico. Il tribunale nulla decideva e nulla argomentava, invece, sul danno morale, non riconosciuto nella sentenza impugnata. Orbene, la avrebbe innanzi tutto dovuto dolersi Pt_1 dell'omessa pronuncia sulla domanda per violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e poi allegare di nuovo i fatti posti a sostegno di tale ulteriore pretesa di danno, tanto che la Suprema Corte, in caso di mancata deduzione del vizio nei termini indicati, ritiene inammissibile il relativo motivo di impugnazione (vedi Cass. n. 21444/24). In ogni caso, premesso che, come sopra evidenziato, anche il danno morale va allegato e provato, la Corte ritiene che non sussistano i presupposti per il suo riconoscimento. In atto di citazione la senza mai invocare espressamente il danno cd Pt_1 morale in aggiunta lo biologico e domandando genericamente il risarcimento di tutti i danni subiti, si limitava a dedurre che nei mesi successivi
9 alla nascita della figlia non era riuscita a prendersi cura della bambina, vivendo
“il post partum con estrema tensione e preoccupazione”. Nulla era dedotto ad ulteriore specificazione nella prima memoria istruttoria. Le prove orali, non ammesse per irrilevanza, riguardavano esclusivamente il fatto che la era Pt_1 stata coadiuvata dalla madre e da un'altra signora per le pulizie e per la cura della bambina e che era impossibilitata a muoversi liberamente. Nelle note conclusionali in primo grado del 12.3.2021, il danno morale, ancora una volta, non era minimamente argomentato né mai citato (“Il CTU ha determinato il danno della sig.ra nel seguente modo: - Danno biologico: Pt_1
12%; - ITP 60 gg al 50%; - ITP g al 25%. A ciò andranno aggiunti: - il pregiudizio nell'esercizio dell'attività ludico-ricreativa; - il nocumento sulla libertà di autodeterminazione attinente alla sfera relazionale dell'individuo e nell'attività extra-lavorativa; - il danno alla cenestesi lavorativa;
- il danno patrimoniale scaturente dall'incapacità lavorativa specifica. Detti pregiudizi giustificano certamente un appesantimento di ciascun punto percentuale in termini di personalizzazione che si chiede a codesto Giudice di valutare e determinare non tralasciando il fatto che, corollario altamente negativo ed invasivo di quanto sopra descritto, l'avvocato ed il proprio coniuge, Pt_1 hanno di fatto dovuto rinunciare, nonostante il naturale desiderio, alla possibilità di poter affrontare una seconda gravidanza la quale, secondo indicazioni mediche chiare, sarebbe stata a sicuro rischio e foriera di possibili problematiche importanti per la propria salute. Non solo. Il danno si rifletterà anche sulla piccola la quale, di fatto, non avrà la possibilità e la fortuna di ER avere accanto a se' un fratello o una sorella. Inoltre, quale ulteriore negativa conseguenza, l'attrice dovrà indossare a vita calze curative (con limitazioni ovvie di modelli e colori) dopo aver utilizzato per oltre due anni una calza monocollant a scopo terapeutico oltremodo scomoda e antiestetica che per essere quotidianamente indossata ha richiesto l'ausilio di terzi poiché estremamente difficile da calzare in ragione del suo elevatissimo grado di compressione”). Pertanto, - seppur è vero che nella generica richiesta di risarcimento di tutti i danni subiti può essere ricompreso anche il danno morale (vedi Cass. n. 39442/21) - la domanda relativa va rigettata, dovendo, comunque,
“l'interessato .. fornire la prova rigorosa, tanto della specifica diversità di tali conseguenze (al fine di evitare duplicazioni risarcitorie), quanto dell'effettiva compresenza di entrambe le serie consequenziali dedotte” e tenuto conto che
“la possibilità di invocare il valore rappresentativo della lesione psico-fisica (in sé considerata come danno biologico) alla stregua di un elemento presuntivo suscettibile di (concorrere a) legittimare, in termini inferenziali, l'eventuale riconoscimento di un coesistente danno morale, dovrà ritenersi tanto più limitata quanto più ridotta, in termini quantitativi, si sia manifestata l'entità dell'invalidità riscontrata, attesa la ragionevole e intuibile idoneità di fatti lesivi di significativa ed elevata gravità a provocare forme di sconvolgimento o di debordante devastazione della vita psicologica individuale (ragionevolmente tali da legittimare il riconoscimento dalla compresenza di un danno morale
10 accanto a un danno biologico), rispetto alla corrispettiva idoneità delle conseguenze limitate a un danno biologico di modesta entità ad assorbire, secondo un criterio di normalità (e sempre salva la prova contraria), tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sul terreno del c.d. danno morale” (Cass. n. 6444/23). Nel caso di specie, quindi, in difetto di specifica allegazione di conseguenze pregiudizievoli diverse da quelle rientranti nel danno biologico e tali da costituire il cd danno morale soggettivo, quali “forme di sconvolgimento o di debordante devastazione della vita psicologica individuale”, tanto più a fronte di un danno biologico di lieve entità, non può, neppure in via presuntiva, riconoscersi il danno morale, a nulla rilevando che solo in atto di appello per la prima volta si faccia generico riferimento alla “sofferenza soggettiva” senza alcun'altra precisazione. L'appello incidentale sul danno da cenestesi lavorativa è parimenti infondato e la censura verrà esaminata nel paragrafo relativo al danno patrimoniale.
- degli oneri di c.t.u. Con il secondo motivo di appello, la si è lamentata del fatto che non Pt_1 venivano liquidate in suo favore le spese di c.t.u. anticipate dalla Pt_1
Sul punto, è sufficiente rilevare come nella sentenza impugnata il tribunale Contr abbia specificatamente posto a carico della tali oneri (“Le spese di consulenza tecnica d'ufficio - liquidate in corso di causa dal giudice scrivente con decreto in data odierna in 2.559,08 euro complessivi (oltre a oneri previdenziali e IVA), nei rapporti interni tra le parti devono essere interamente poste a carico della convenuta”) e, pertanto, di nulla può dolersi la sul Pt_1 punto.
- del danno patrimoniale
allegava in atto di citazione che, a causa della “facile stanchezza e CP_5 debolezza”, aveva subito un “pregiudizio anche nella sua attività professionale di avvocato, avendo la stessa necessità di continuo riposo” e che, pertanto, doveva liquidarsi una somma “sufficiente a reintegrare la perdita patrimoniale cagionata dalla intervenuta diminuzione della capacità lavorativa specifica (incapacità produttiva permanente)”. La non specificava null'altro e non depositava alcunchè a sostegno di tali Pt_1 de . Neppure con la memoria ex art. 183 n. 1 cpc veniva precisata la domanda. Solo con la memoria ex art. 183 n. 2 cpc la depositava le dichiarazioni Pt_1 dei redditi, introducendo le seguenti allegazioni: “ad attestazione della contrazione dei guadagni della sig.ra si depositano quale nuovo doc. 32 Pt_1
i quadri RE relativi ai periodi di imposta 2010, 2011, 2012 (anno antecedente il parto), 2013 (anno del parto) e 2014/2015/2016 (anni successivi al parto che denotano una notevole contrazione del fatturato della sig.ra a causa Pt_1 dell'intervenuta incapacità lavorativa specifica così come in dal dott. al doc. 20, pag. 17 – deposito cartaceo). Sulla scorta di detta Per_2
11 documentazione è ora possibile procedere con il calcolo del danno da incapacità lavorativa specifica subìto dalla sig.ra La formula che Pt_1 useremo per detto calcolo è la seguente: (R * I * co ap./100) e cioè R Reddito netto [da determinarsi sulla base del reddito netto che risulta più elevato tra quelli dichiarati dal danneggiato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche negli ultimi tre anni prima del sinistro (nel nostro caso quello relativo al periodo di imposta 2012)] moltiplicato per I invalidità (20%) moltiplicato a sua volta per il coefficiente di capitalizzazione (nel ns. caso, come di seguito spiegheremo, è pari a 27,1523) diviso 100. Riguardo al coefficiente di capitalizzazione che utilizzeremo occorre specificare che non utilizzeremo i coefficienti di cui al R.D.
9.10.1922 n. 1403 perchè: a) sono stati calcolati al tasso di interesse del 4,5%, inferiore ai rendimenti medi del capitale;
b) tengono conto della vita media degli italiani nel 1911, sensibilmente inferiore a quella attuale”. Il tribunale gravato rigettava la domanda assumendo che in forza delle allegazioni e della documentazione depositata non vi era prova della
“sussistenza di alcun nesso eziologico tra la patologia e i minori guadagni percepiti dall'attrice”. Con l'atto di appello la ha riprodotto le medesime allegazioni sopra Pt_1 riportate in tema di crite lcolo del danno patrimoniale futuro, eccependo in particolare che, a differenza di quanto sostenuto nella sentenza impugnata, gli stessi cc.tt.uu. di primo grado evidenziavano la sussistenza di una riduzione della capacità lavorativa specifica poi dimostrata dalla “con il deposito di Pt_1 idonea documentazione fiscale/reddituale”. Orbene, la censura non ha pregio. Innanzi tutto, giova evidenziare la estrema genericità delle allegazioni su cui la fondava la domanda di risarcimento del danno da lesione della capacità Pt_1 iva specifica, contestualmente riferite sia al danno non patrimoniale da cenestesi lavorativa, poi effettivamente riconosciuto in sentenza, sia alla contrazione dei redditi di lavoro subiti a causa dell'evento infausto. Come, invece, chiarito dalla Suprema Corte (vedi Cass. n. 16628/23) “Il danno di natura patrimoniale, derivante dalla perdita di capacità lavorativa specifica, richiede un giudizio prognostico sulla compromissione delle aspettative di lavoro in relazione alle attitudini specifiche della persona, mentre il danno da lesione della "cenestesi lavorativa", di natura non patrimoniale, consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidente, neanche sotto il profilo delle opportunità, sul reddito della persona offesa, risolvendosi in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo. Tale tipologia di danno, configurabile solo ove non si superi la soglia del 30% del danno biologico, va liquidato onnicomprensivamente come danno alla salute, potendo il giudice, che abbia adottato per la liquidazione il criterio equitativo del valore differenziato del punto di invalidità, anche ricorrere ad un appesantimento del valore monetario di ciascun punto”.
12 Nel caso di specie, il tribunale liquidava correttamente il danno da cenestesi lavorativa ritenendo dimostrata una “maggiore usura, fatica e difficoltà” nell'esercizio dell'attività di avvocato da parte della in considerazione Pt_1 delle problematiche legate alla difficoltà di rimanere per troppo tempo in piedi (“l'esercizio della professione forense, pur in parte estrinsecandosi attività che non necessitano di deambulazione (redazione di atti), contempla senza dubbio ulteriori attività (partecipazione alle udienze, incombenze presso le cancellerie), lo svolgimento delle quali rende necessario lo spostamento fisico dell'avvocato, attività sulle quali pertanto incide senza dubbio la percezione di maggiore fatica corporea di cui soffre l'attrice”) e tenuto anche conto di quanto rilevato dai cc.tt.u. sul punto (“il quadro patologico attuale determina sensibile inferenza sulla periziata, incidendo negativamente in termini ergonomici e configurando in tale senso un danno alla cenestesi lavorativa suscettibile di eventuale incremento pecuniario di ciascun punto percentuale”). Di per sé, infatti, l'allegata “facile stanchezza e debolezza” e la necessità di riposo, non possono costituire il presupposto per il riconoscimento di una effettiva “perdita di capacità lavorativa specifica” e, pertanto, il giudice di primo grado si limitava a riconoscere un danno non patrimoniale da cenestesi lavorativa mediante un appesantimento del punto di biologico e rigettava la domanda di risarcimento di un ulteriore danno patrimoniale per lesione della capacità lavorativa specifica in difetto di prova. Orbene, quanto al danno da cenestesi lavorativa, va innanzi tutto disatteso il secondo motivo di censura dell'appellante incidentale, con cui l'
[...]
ha eccepito che le conclusioni cui pervenivano i cc.tt.uu. sulla CP_4
i lavorativa non erano fondate su “alcun sostegno scientifico” e la si era limitata ad introdurre in ordine a tale voce di danno mere Pt_1 ioni. Sul punto è sufficiente evidenziare come la generica censura avanzata dall' non intacca il percorso logico argomentativo contenuto in Controparte_4 sentenza, laddove, in forza della natura degli esiti invalidanti riscontrati dagli ausiliari, il tribunale riteneva sussistente una condizione di “maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa”, senza necessità di alcun richiamo a basi scientifiche o tecniche del tutto irrilevanti nella prognosi di maggior usura e fatica nello svolgimento dell'attività professionale (rispondevano i cc.tt.uu. di primo grado alle osservazioni del c.t.p. che “la menomazione attualmente patita dalla sig.ra , Parte_1 incide negativamente in termini ergonomici sulle occupazioni che caratterizzano l'attività di Avvocato limitandone le funzioni comunemente svolte per quanto attiene la protratta permanenza in posizione seduta, ortostatica, sulla deambulazione”). Quanto, invece, al rigetto della domanda di risarcimento di un ulteriore danno patrimoniale, tale conclusione è del tutto condivisibile, non solo perchè alla luce delle stesse allegazioni della non è ravvisabile una permanente Pt_1 compromissione della capacità di la lla danneggiata in relazione alle sue attitudini specifiche ma altresì perché, in ogni caso, non risulta provata, a
13 fronte di un persistente esercizio dell'attività professionale da parte della una contrazione dei redditi in relazione causale diretta con l'evento. Pt_1
, anche ammettendo che possa assumersi nel caso di specie l'esistenza di una riduzione della capacità di lavoro specifica in termini diversi da quella rientrante nel concetto di cenestesi lavorativa, la avrebbe dovuto Pt_1
“dimostrare la contrazione dei suoi redditi dopo il , non potendo il giudice, in mancanza, esercitare il potere di cui all'art. 1226 cod. civ., perché esso riguarda solo la liquidazione del danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare, situazione che, di norma, non ricorre quando la vittima continui a lavorare e produrre reddito e, dunque, può dimostrare di quanto quest'ultimo sia diminuito” (cfr Cass. n. 15737/18). In buona sostanza, il diritto al risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante per riduzione della capacità lavorativa specifica non può farsi discendere in modo automatico dall'accertamento dell'invalidità permanente, sussistendo esclusivamente se tale invalidità abbia prodotto una riduzione della capacità lavorativa specifica e, quindi, una riduzione dei redditi pur a fronte del persistente svolgimento dell'attività lavorativa. Al contrario, dalla documentazione fiscale depositata con la seconda memoria istruttoria, riproducente peraltro solo la prima pagina dei vari periodi di imposta, emerge che la aveva dichiarato nel 2011 un reddito imponibile Pt_1 di euro 8.013,00, nel 2 uro 15.143,00, nel 2013 di euro 48.135,00, nel 2014 di euro 16.557,00, nel 2015 di euro 11.311,00, nel 2016 di euro 13.159,00 e nel 2017 di euro 6.864,00. E' evidente, pertanto, come non sia affatto possibile inferire neppure da tali documenti la prova di una contrazione dei redditi negli anni successivi al fatto in diretta correlazione con gli esiti infausti del trattamento sanitario, posto che non solo, a parte l'anno 2013, non emergono sostanziali differenze reddituali nel periodo anteriore e successivo al fatto, ma inoltre l'anno successivo, nel 2014, la aveva dichiarato redditi addirittura superiori ai due anni Pt_1 precedenti al parto.
- della parziale compensazione delle spese di primo grado Il tribunale compensava parzialmente, nella misura di 1/3, le spese di lite sul presupposto che:
- era applicabile il principio della soccombenza reciproca, previsto dall'art. 92 comma 2 c.p.c., trattandosi di una ipotesi di “…accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri ….” (ex multis, Cass. n. 3438/2016)”;
- la nella sua seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., Pt_1 chiedeva “espressamente l'importo di 240.124,08 euro solo per il danno da incapacità lavorativa specifica” e le era riconosciuto l'importo complessivo di euro 35.172,55.
14 Inoltre, il tribunale riduceva “del 50% i compensi della fase decisionale, nella quale le parti hanno insistito nelle istanze e pretese già formulate nei precedenti scritti difensivi”. La ha lamentato che, in realtà, non era configurabile una ipotesi di Pt_1 soccombenza reciproca, posto che la “ha formulato in atti una domanda Pt_1 indeterminata di condanna di tutti ni patrimoniali e non così come dettagliati in atti o come ritenuta di giustizia, indicando anche nella nota spese l'indeterminabilità del valore della causa”, escludendosi, quindi, una ipotesi di soccombenza reciproca, ed ha, inoltre, eccepito che l'attività degli avvocati era stata necessaria anche nella fase decisionale, insistendo “nelle proprie e medesime difese svolte anche ante consulenza d'ufficio”. Orbene, il primo profilo della censura è infondato, posto che il tribunale faceva corretta applicazione del principio di diritto sancito dalla Suprema Corte in materia (vedi da ultimo Cass. n. 13212/23), secondo cui “In caso di accoglimento parziale della domanda articolata in più capi il giudice può, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa, ma questa non può essere condannata neppure parzialmente a rifondere le spese della controparte, nonostante l'esistenza di una soccombenza reciproca per la parte di domanda rigettata o per le altre domande respinte, poiché tale condanna è consentita dall'ordinamento solo per l'ipotesi eccezionale di accoglimento della domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa”. Nel caso di specie, l'unica domanda proposta in giudizio, di risarcimento dei danni, era articolata in più capi, relativi ai diversi pregiudizi di cui la Pt_1 chiedeva il risarcimento, e stante il rigetto di gran parte delle pretese azi correttamente, il giudice di primo grado applicava il principio della soccombenza reciproca. Né ha fondamento il secondo profilo della doglianza. Il tribunale, applicato lo scaglione di valore della causa, determinato in base al criterio del decisum (fino ad euro 52.000,00) – peraltro non oggetto di specifica censura su tale statuizione - e tenendo conto delle tabelle vigenti ratione temporis, liquidava il dovuto in base all'importo medio di tutte le fasi, tranne per la fase decisoria cui applicava il minimo, sul presupposto che le parti avevano “insistito nelle istanze e pretese già formulate nei precedenti scritti difensivi. In buona sostanza, dato atto che nelle comparse conclusionali – non erano depositate note di replica – le difese e le argomentazioni erano le medesime già enucleate nei precedenti scritti, il tribunale riteneva adeguata la liquidazione al minimo di tale fase. A fronte di una liquidazione comunque rientrante nell'ambito dei valori minimi, ritiene la Corte che la specifica motivazione resa in sentenza sia idonea a giustificare la riduzione operata.
Data la reciproca soccombenza, le spese di lite dell'appello vanno integralmente compensate e gli oneri di c.t.u. posti a carico della Gestione
15 Liquidatoria, che ne ha reso necessario il rinnovo in Controparte_1 seguito alla proposizione dell'appello incidentale sull'an della pretesa.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione:
1) rigetta l'appello principale proposto da e l'appello Parte_1 incidentale proposto dalla Controparte_2 avverso la sentenza n. 147/2
2) compensa integralmente le spese di lite del presente giudizio;
3) pone definitivamente a carico della appellante incidentale,
[...]
, gli oneri di c.t.u.; Controparte_2
4) dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002. Così deciso in Sassari, 17.4.2025
Il Consigliere est. Dott. Cinzia Caleffi
Il Presidente Dott. Maria Grixoni
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