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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 26/05/2025, n. 2751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2751 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del G.O. d.ssa Maria Barbara Giardinieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6384/20 R.G., avente ad oggetto: “impugnazione delibera condominiale”
TRA
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1
residente in [...] e ( C.F. Parte_2 [...]
), nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
n.11-15 , elettivamente domiciliati in Catania Viale Libertà n. 176 ove è sito lo studio dell'avv. Pietro Leo ( C.F. ) che li rappresenta e difende giusta CodiceFiscale_3
procura in atti;
ATTORI
CONTRO
( C.F. ) in Controparte_1 P.IVA_1
persona dell'amministratore pro-tempore, elettivamente domiciliato in Catania Via
Gabriele D'Annunzio n. 62 ove è sito lo studio dell'avv. Alfio Lo Vecchio - C.F.
[...]
- che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
C.F._4
CONVENUTO
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 04.06.2020, i sig.ri e Parte_1 Pt_2
, assumendo la nullità e/o annullabilità del verbale di assemblea straordinaria
[...] tenutasi in data 09.12.2019, convenivano in giudizio il Controparte_2
, in persona dell'amministratore pro-tempore per sentire accogliere le
[...]
conclusioni qui di seguito riportate: “..Voglia l'On.le Tribunale Civile adito, respinta
ogni contraria eccezione e difesa, ritenere e dichiarare nulla e/o annullabile e comunque
invalida e priva di effetto alcuno la delibera assembleare impugnata, adottata in data
09.12.2019, per i motivi sopra descritti, con ogni conseguente statuizione di legge. Con espressa di quant'altro produrre, dedurre e specificare, anche in via istruttoria, nei
termini di legge. Con vittoria di spese e di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c. .”
Con la delibera opposta l'assemblea del ha Parte_3
approvato, a maggioranza dei condomini presenti, con il voto contrario di alcuni tra cui gli odierni attori, al punto 1) dell'o.d.g. il preventivo esecuzione lavori deposito Pt_4
al punto 2) lavori straordinari ascensore – presentazione preventivi e scelta ditta esecutrice;
al 3) dell'o.d.g. esecuzione lavori straordinari messa sicurezza muro di cinta,
lato Via Mongibello – presentazione preventivi e scelta ditta esecutrice;
con riguardo invece al punto 4) dell' o.d.g. avente ad oggetto la relazione sui contenziosi in corso l'assemblea si limitava a prenderne atto senza assumere alcuna determinazione.
Con riguardo alla delibera assembleare di che trattasi, gli odierni attori hanno addotto i seguenti motivi di opposizione: - Invalidità della delibera assembleare per errata individuazione del segretario verbalizzante;
- Invalidità della delibera per avvenuta approvazione di diversi argomenti non posti all'o.d.g.; - Invalidità della delibera per omessa previa consegna della documentazione inerente i lavori di manutenzione straordinaria posti all'o.d.g. ; - Invalidità delibera per aggiudicazione lavori alla ditta
Scaes s.r.l. carente dei requisiti minimi ed essenziali per l'aggiudicazione dell'appalto; -
Invalidità delibera per eccessiva onerosità e illegittimo riconoscimento di compensi
Per_ professionali all'Ing. - Invalidità della delibera per erroneità del piano di riparto
Per_ relative alle somme necessarie all'esecuzione dell'appalto da corrispondersi all'Ing.
e all'avv. Virzì; - Illegittimità della deliberazione assembleare con riguardo all'approvazione dei lavori di manutenzione dell'ascensore condominiale. Con comparsa di risposta depositata in data 31.10.2020 si costituiva il Controparte_3
, rilevando l'infondatezza della proposta impugnazione, la insussistenza di
[...]
concreti motivi di lagnanza e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni :
“Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice Unico del Tribunale di Catania adito, rigettare
l'opposizione proposta avverso la delibera assembleare del 09.12.2019 in quanto si
appalesa totalmente infondata sia in fatto che in diritto nonché sfornita del benchè
minimo supporto probatorio per le considerazioni espresse in narrativa. Confermare pertanto, in ogni sua parte, e segnatamente in tutti i punti dell'o.d.g. dal nr. 1 e nr. 2 ( essendo gli altri due indifferenti ) , la delibera assunta dal convenuto in data CP_1
09.12.2019, rigettando contestualmente gli otto motivi di opposizione anche e soprattutto
in considerazione che gli stessi attengono a labiali affermazioni e contestazioni non
suffragate da alcun riscontro documentale, apparendo mera riproposizione delle
precedenti impugnazioni, e per di più in contrasto con gli stessi interessi dagli opponenti
che contestano persino decisioni agli stessi favorevoli. Con riserva di ulteriori produzioni
documentali e/o richieste istruttorie entro i termini di legge che sin d'ora si richiedono.
Con vittoria di spese e compensi professionali della presente fase giudiziale ex D.M.
55/14, così come aggiornati ex Decreto Ministro Giustizia nr. 37 dell'08.03.18, oltre accessori come per legge”
All'udienza di prima comparizione del 03.12.2020, tenutasi con modalità cartolare nel vigore della disciplina emergenziale per il contrasto al Covid 19, le parti insistevano nelle rispettive difese ed eccezioni chiedendo assegnarsi i termini di cui all'art. 183 VI° comma c.p.c..
Il Tribunale assegnava i chiesti termini rinviando - per l'adozione dei provvedimenti conseguenziali - all'udienza del 01.07.2021, poi differita al 09.09.2021.
All'esito della detta udienza, con ordinanza del 14.09.2021, veniva ammessa la prova testimoniale dedotta da parte convenuta e quella contraria richiesta da parte attrice;
il procedimento veniva, quindi, rinviato per l'assunzione dei mezzi istruttori all'udienza del
28.04.2022. All'udienza così fissata, attesa l'assenza dei testi e la richiesta di revoca dell'ordinanza assunta in data 14.09.2021, il Tribunale rinviava la causa al 15.09.2022
assegnando alle parti termine per interloquire sulla chiesta revoca. Quindi, dopo un rinvio determinato dal deposito di atti difensivi non autorizzati, all'udienza del 19.03.2023, il Tribunale si riservava di decidere sulla chiesta revoca.
Con provvedimento del 02.04.2023, il Tribunale revocava l'ordinanza del 14.09.2021 con riguardo all'ammissione della prova per testi, confermandola per il resto;
rinviava quindi per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 30.11.2023.
Alla detta udienza, la causa – su richiesta delle parti - veniva rinviata per i medesimi incombenti al 14.03.2024 essendo in corso trattative di bonario componimento.
Di poi, all'udienza così fissata, la causa veniva differita al 26.09.2024 attesa la produzione, da parte degli attori, di atti difensivi e documentazione non autorizzata.
Successivamente, dopo un rinvio d'ufficio, il procedimento veniva fissato – per i medesimi incombenti – per l'udienza del 07.11.2024.
Quindi, una volta precisate le conclusioni, la causa veniva posta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. .
§§§§§§
Venendo al merito della vicenda di che trattasi, prima di esaminare i singoli motivi di impugnazione proposti dagli odierni opponenti, occorre individuare e distinguere le ipotesi di nullità delle delibere condominiali da quelle di annullabilità.
Sul punto occorre premettere che la costante giurisprudenza della Suprema Corte ha ricondotto all'art. 1137 c.c. ( che riconosce ad ogni condomino assente o dissenziente il diritto di impugnare le deliberazioni “contrarie alla legge o al regolamento di condominio” nel termine di decadenza di trenta giorni, decorrenti dalla data della deliberazione per i dissenzienti e dalla data di comunicazione per gli assenti ) le sole ipotesi di annullabilità, mentre, per i casi di nullità ha individuato il disposto di cui all'art. 1421 c.c. in forza del quale la nullità può essere fatta valere senza limiti di tempo da chiunque vi abbia interesse. ( Si veda tra le altre Cass. Civ. n. 4197/1987 )
A ciò si aggiunga che , secondo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità “In tema di condominio negli edifici, debbono qualificarsi nulle le delibere dell'assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito, le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni
o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto; debbono, invece, qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza
inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette
da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che
violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all'oggetto. ….” (Cass.
Civ. n. 4806/2005)
In base alla superiore e necessaria premessa, appare chiaro che i motivi di impugnazione addotti dagli attori avverso la delibera impugnata rientrano nell'ambito delle ipotesi di annullabilità e vanno singolarmente esaminate.
Con il primo motivo di lagnanza i sig.ri eccepiscono la pretesa invalidità Parte_5
della deliberazione assembleare assunta in data 09.12.2020 per errata individuazione del segretario verbalizzante. In buona sostanza, gli opponenti lamentano che, nella fattispecie di cui è procedimento, il verbale dell'assemblea condominiale sia stato materialmente redatto dall'amministratore e non dal segretario.
Sul punto si osserva che, presidente e segretario dell'assemblea, non sono figure indispensabili ai fini della validità della deliberazione ( In tal senso Cass. Civ. n. 4615/80);
ne consegue che la mera irregolarità formale dovuta alla redazione del verbale da parte dell'amministratore non è tale da determinarne l'invalidità.
Peraltro se, come nel caso che ci occupa, il verbale viene poi riletto a fine assemblea dal presidente e, terminata la lettura, viene firmato da tutti i condomini presenti, non vi è
motivo di ritenere che la delibera assunta sia – per ciò solo – invalida.
Nella fattispecie di cui è causa il convenuto ha infatti chiarito che, per mera CP_1
comodità, il verbale – nel corso dell'assemblea - viene redatto sul computer dell'amministratore con il programma “Domus Danae”. Ne consegue che l'unica attività delegata all'amministratore nel corso delle riunioni è
quella di materiale stesura del verbale e ciò solo per facilitare e velocizzare i lavori assembleari in considerazione del fatto che i condomini sono tutte persone avanti negli anni.
A ciò si aggiunga che, in ogni caso, gli odierni opponenti - presenti all'assemblea a mezzo di delegato - nulla hanno osservato al riguardo manifestando implicitamente il loro assenso alla suddetta modalità di redazione.
Ne consegue che il motivo di lagnanza di che trattasi si appalesa inammissibile, infondato e, come tale, và rigettato.
Con il secondo motivo di impugnazione, i sig.ri rilevano l'invalidità della Parte_6
delibera assunta in data 09.12.2020 per avvenuta approvazione di argomenti non inseriti all'o.d.g. e quindi tali da inficiare l'individuazione della ditta assegnataria dell'appalto.
Il motivo di lagnanza sopra indicato non appare meritevole di accoglimento.
Invero, nel caso di che trattasi, le singole questioni poste all'o.d.g. della convocazione per il 09.12.2020, sono indicate in maniera chiara e precisa.
A ciò si aggiunga che, nel caso specifico, gli argomenti posti all'o.d.g. erano stati proposti e suggeriti all'amministratore dagli stessi condomini ( per mm 762,50 ) per come chiaramente risulta dal contenuto degli argomenti riportati nel verbale assembleare.
Peraltro, a quanto finora esposto si aggiunga che gli opponenti – presenti all'assemblea condominiale a mezzo di delegato – hanno partecipato alla discussione sulla questione e si sono limitati a esprimere soltanto voto contrario;
nulla hanno rilevato in ordine al preteso mancato inserimento all'o.d.g. della questione, discussa e votata, durante l'assemblea.
In casi simili, giurisprudenza costante di merito statuisce che il che partecipa CP_1
alla discussione e alla votazione su un argomento non inserito all'o.d.g. senza sollevare obiezioni, perde il diritto di contestare la delibera. In tal caso, si presume che il abbia accettato di discutere sull'argomento e la sua partecipazione alla CP_1 votazione equivale ad una implicita rinuncia alla contestazione della delibera assunta per vizi di forma. ( Trib. Roma n. 16243/24 )
Ne consegue che anche il secondo motivo di impugnazione si appalesa infondato e, come tale, và rigettato per le ragioni finora esposte.
Venendo adesso all'ulteriore motivo di lagnanza, gli odierni attori deducono l'invalidità
della delibera assembleare opposta per non avere il convenuto consegnato CP_1
la documentazione amministrativa inerente la esecuzione delle opere di manutenzione straordinaria specificati come “ ”, “messa a norma dell'ascensore e Controparte_4
dell'impiantistica elettrica connessa” e dei lavori “rifacimento muro di cinta condominiale”.
Sul punto si osserva che gli attori hanno allegato agli atti del procedimento una mera copia di comunicazione mail (e non il file originale) con la quale venivano richiesti i documenti relativi alle opere di manutenzione straordinaria sopra indicati.
Di contro, non vi è prova agli atti del giudizio di un preteso rifiuto da parte dell'amministratore di far visionare la documentazione richiesta. CP_5
Sul punto la Suprema Corte ha inteso assicurare tutela effettiva al diritto di ogni di poter consultare la documentazione inerente la gestione condominiale in CP_1
qualsiasi momento, senza la necessità di allegare uno specifico interesse tranne per le ipotesi di documenti che personalmente non lo riguardano o di richieste fondate su motivi futili o inconsistenti e, comunque, contrari alla correttezza.
Tuttavia – per costante orientamento giurisprudenziale – il comportamento richiesto all'amministratore è ordinariamente un comportamento prettamente passivo, di non impedimento alla presa visione della documentazione richiesta.
Peraltro sul punto, con sentenza n. 1544/2004 la Suprema Corte ha statuito che grava sul richiedente l'onere di dimostrare che l'amministratore non abbia consentito CP_1
l'esercizio di detta facoltà.
Nel caso che ci occupa, gli attori non hanno fornito prova di tale opposizione. Invero, i sig.ri – , presenti in assemblea a mezzo di apposito delegato, Pt_2 Pt_1
nessuna eccezione hanno sollevato con riguardo alla questione di che trattasi.
Il loro delegato ha partecipato alla discussione, non ha chiesto nessun rinvio per esaminare la documentazione e si è limitato ad esprimere voto contrario;
con tale comportamento ha implicitamente ammesso di essere in condizione di deliberare sul punto avendo esaminato i documenti quantomeno durante lo svolgimento dell'assemblea.
In considerazione di ciò, gli odierni attori – così facendo – hanno implicitamente rinunciato alla contestazione e, di conseguenza, il motivo di gravame si appalesa inammissibile, comunque infondato e – come tale- và rigettato.
Con riguardo poi al quarto motivo di impugnazione, gli odierni attori lamentano l'invalidità della delibera assunta in data 09.12.2020 per avere aggiudicato i lavori relativi al deposito ad una ditta carente dei requisiti minimi ed essenziali per Pt_4
l'affidamento dell'appalto.
Il superiore motivo di lagnanza si appalesa generico e comunque privo di riscontro probatorio.
Invero, nel corso del procedimento gli opponenti non hanno fornito precisazioni in ordine ai pretesi requisiti minimi mancanti in capo alla ditta assegnataria dell'appalto nè hanno fornito alcuna documentazione o prova di altro genere da cui si potesse ricavare la fondatezza del superiore motivo di impugnazione.
Sul punto principio generale e incontestabile è che l'onere della prova grava su colui che allega i fatti posti a fondamento della domanda o dell'eccezione; onere che nel caso di che trattasi è rimasto privo di riscontro da parte degli odierni opponenti.
Ne consegue che anche il quarto motivo di impugnazione si appalesa infondato e, come tale, và rigettato.
Con riguardo al motivo di impugnazione della delibera assembleare adottata in data
09.12.2020 contrassegnato dal numero cinque, si osserva e rileva quanto segue:
In maniera criptica ed estremamente generica, i sig.ri sostengono Parte_6
l'invalidità della delibera opposta per eccessiva onerosità ed illegittimo riconoscimento Per_ dei compensi professionali liquidati all'Ing. che non ha provveduto all'integrale esecuzione del mandato professionale.
In ordine al suddetto vizio occorre ricordare che la deliberazione condominiale non può
essere impugnata per ragioni attinenti al merito.
Il sindacato dell'autorità giudiziaria sulle delibere condominiali non può estendersi alla valutazione del merito e al controllo della discrezionalità di cui dispone l'assemblea ma deve limitarsi al controllo di legittimità che può comprendere – oltre al rispetto della legge o del regolamento condominiale – l'eccesso di potere nell'ipotesi in cui la causa della deliberazione assunta risulti deviata dal suo precipuo scopo.
Nella fattispecie di cui è causa, il Decidente non può estendere il suo controllo alla valutazione nel merito della delibera assembleare.
Peraltro, gli odierni attori non hanno evidenziato sotto il profilo della legittimità quale sia il vizio della delibera né hanno fornito prova che la scelta operata dall'assemblea in ordine
Per_ al compenso dell'Ing. sia stata operata per finalità contrarie all'interesse della compagine condominiale.
Ne consegue che, anche sotto questo ulteriore motivo di lagnanza, l'impugnazione si appalesa infondata e, come tale, và rigettata.
Venendo adesso all'ulteriore vizio ravvisato dai sig.ri con riguardo alla Parte_6
delibera condominiale assunta in data 09.12.2020, gli odierni opponenti lamentano l'assunzione di decisioni su questioni non poste all'o.d.g. .
Pur considerando il fatto che le questioni relative al compenso dell'amministratore per lavori straordinari, all'apertura del conto ( prevista come obbligatoria ) ove depositare le somme per l'esecuzione delle opere di straordinaria amministrazione e alla fissazione del numero di rate si appalesano connesse e conseguenti alle questioni poste all'attenzione dell'assemblea condominiale all'interno dell'o.d.g., occorre ancora considerare che gli odierni attori erano formalmente presenti all'assemblea. I sig.ri – a Parte_6
mezzo di proprio delegato – hanno partecipato alla discussione delle questioni ( che oggi affermano non ricomprese all'o.d.g. ) e hanno espresso il loro voto contrario. In sede di discussione e deliberazione non hanno eccepito nulla in ordine al preteso mancato inserimento all'o.d.g. dei superiori argomenti, discussi e votati, durante l'assemblea.
In simili situazioni, l'orientamento giurisprudenziale anche di merito statuisce che il che partecipa alla discussione e alla votazione su un argomento non inserito CP_1
all'o.d.g. senza sollevare eccezioni al riguardo e obiezioni, perde il diritto di contestare la delibera.
Invero, in tal caso, si presume che il abbia accettato di discutere CP_1
sull'argomento e la sua partecipazione alla votazione equivale ad una implicita rinuncia alla contestazione della delibera assunta per vizi di forma. ( Trib. Roma n. 16243/24 )
Ne consegue che, anche ove le superiori questioni non siano state inserite nell'o.d.g., il motivo di impugnazione proposto si appalesa infondato e, come tale, và rigettato per le ragioni finora esposte.
Con l'ultimo motivo di impugnazione, gli odierni opponenti lamentano l'invalidità della delibera condominiale assunta in data 09.12.2020 per erroneità del piano di riparto delle
Per_ somme da corrispondere all'Ing. e all'amministratore.
In ordine al suddetto profilo i sig.ri non hanno dato prova della sussistenza Parte_6
dell'interesse ad agire configurabile per gli attori in un'utilità dipendente dall'accertamento della nullità o dell'annullabilità dell'atto impugnato. ( In tal senso
Cass. Civ. 12326/05 )
Con riferimento al giudizio di impugnazione di delibera condominiale, oltre all'interesse al corretto svolgimento dei rapporti condominiali nel rispetto delle regole, rileva l'interesse particolare del ad agire per la rimozione di una deliberazione CP_1
condominiale contraria alla legge o al regolamento di condominio, che si sostanzia nell'accertamento in sé dei vizi di cui la medesima è affetta.
Nel caso in questione, gli odierni attori non hanno provveduto ad esplicitare l'interesse all'impugnazione, sotto tale profilo della delibera assunta in data 09.12.2020. Anzi, dalle difese svolte dal convenuto si è appurato che il criterio di CP_1
Per_ ripartizione delle somme da corrispondersi all'Ing. e all'avv. Virzì è senz'altro favorevole agli odierni opponenti;
l'unico ad avere interesse ad una diversa distribuzione sarebbe il che non risulta aver impugnato il deliberato assembleare. Parte_7
Qualora peraltro il credito derivante a parte impugnante (comunque non precisato dagli odierni opponenti) da una diversa distribuzione risulti di entità economica oggettivamente minima, si dovrebbe comunque ritenere la carenza di interesse ad agire rispetto all'impugnazione, in quanto la tutela del diritto di azione deve essere contemperata con le regole di correttezza e buona fede. ( In tal senso Cass. Civ. n. 24691/20 e Corte Appello
Roma 05.05.2021 )
In considerazione dei superiori rilievi anche l'ulteriore motivo di impugnazione risulta infondato e, come tale, và rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, in considerazione del valore della controversia e dell'attività svolta, per come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa n. 6384/20 R.G.:
Rigetta l'impugnazione proposta avverso la delibera assembleare assunta in data
09.12.2020 dal in persona Parte_3 dell'amministratore pro-tempore, per le ragioni di cui in parte motiva;
Condanna e , in solido fra loro, al pagamento in favore del Parte_1 Parte_2
, in persona dell'amministratore pro-tempore, Parte_3 delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 3.809,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, Iva al 22% e Cpa al 4%.
Augusta lì 24 Maggio 2025 IL G.O.
D.ssa Maria Barbara Giardinieri
ATTO DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 DM 44/2011