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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 29/01/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1398/2022 CC
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Collegio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Rita Rigoni Presidente dott.ssa Barbara Gallo Consigliera Relatrice dott.ssa Silvia Franzoso Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa d'Appello iscritta al n. r.g. 1398\22 CC promossa da:
(P. IVA , di seguito solo , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 CP_1
prof. Marcello Parrinello, (C.F. del Foro di Milano, giusta procura in atti;
C.F._1
contro
(C.F. - P. IVA ), di seguito solo con il Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_3 CP_2 patrocinio dell'avv. Francesco Casellati (C.F. ) del Foro di Venezia e dell'avv. C.F._2
(C.F. ) del Foro di Venezia, giusta procura in atti. C.F._3
Oggetto: Appello avverso la Sentenza n. cron. N. 1096/2022, pubblicata in data 09.06.2022, emessa nel proced.imento R.G. n. 11887/2019 dal Tribunale di Venezia, e notificata in data 10.06.2022
In punto: opposizione a decreto ingiuntivo - contratto di factoring.
1
CONCLUSIONI
Per : CP_1
“contrariis reiectis, insiste nell'accoglimento di tutte le domande formulate con l'atto di appello e in particolare nell'accoglimento delle domande a carattere istruttorio così come formulate al punto 8 delle conclusioni della citazione in appello”
“1. Ritenere e dichiarare legittimo nella forma e nel contenuto l'appello proposto dalla deducente;
2. ricorrendone i presupposti, in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ricorrendo gravi e fondati motivi;
3. In accoglimento del motivo di cui al n. 1 del presente atto di appello, dichiarare nulla la sentenza gravata e per l'effetto rimettere la causa al vaglio del Tribunale o in subordine decida la Corte
d'Appello sulle questioni proposte sia sulla scorta dell'atto di citazione in opposizione in primo grado che della narrativa del presente atto di appello;
4. Ritenere e dichiarare, per le motivazioni espresse al punto 2) della superiore narrativa, la carenza di legittimazione attiva della Banca e per l'effetto riformando integralmente la sentenza gravata, revocare e/o dichiarare nullo e in ogni caso privare di qualsivoglia effetto il decreto ingiuntivo n.
2238/2019 del 17 settembre 2019 emesso dal Tribunale di Venezia e notificato in data 11 ottobre 2019;
Nel merito
5. per le motivazioni meglio addotte in narrativa al punto 3), in riforma integrale della sentenza gravata revocare e/o dichiarare nullo e comunque privare di ogni effetto il decreto ingiuntivo n.
2238/2019 del 17 settembre 2019 emesso dal Tribunale di Venezia e notificato in data 11 ottobre 2019 perché privo di ogni presupposto in fatto ed in diritto;
6. ritenere e dichiarare, in riforma integrale della sentenza impugnata e per le motivazioni meglio addotte in narrativa al punto 4) nulla la clausola di determinazione degli interessi debitori nominali per ritardato pagamento stante l'usura originaria (recte contrattuale) per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
7. in ogni caso ritenere e dichiarare che sugli importi richiesti non sono dovuti interessi di alcuna natura ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1815, II comma cc;
8. ammettere e disporre tutti i mezzi istruttori necessari e conducenti e che si fa riserva di specificare in corso di causa nei modi e termini di legge.
Si chiede sin d'ora che, in riforma della sentenza impugnata, venga disposta ctu tecnico contabile al fine di:
2 • determinare i saggi globali effettivamente applicati in virtù del rapporto di factoring (comprensivi di ogni onere), verificando se superano o meno i limiti ex L.108/96 e successive modifiche ed integrazioni;
• accertare il saldo del rapporto intercorso tra la Commerciale e l'Istituto di credito, senza CP_1
interessi o senza illegittimi interessi, senza anatocismo, oneri, commissioni, giorni valuta e spese, sin dall'inizio del rapporto. porre spese e compensi del primo grado e del presente a carico della parte appellata”.
Per : CP_2
“Nel merito: Dichiarare inammissibile e infondato l'appello e conseguentemente confermarsi
l'impugnata sentenza.
In via istruttoria: Respingersi la chiesta CTU perché inutile e del tutto esplorativa”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 06.08.2019, chiedeva che il CP_2
Tribunale di Venezia ingiungesse a di pagare la somma pari ad € 2.594.545,33, di cui € CP_1
2.567.073,53 in linea capitale ed € 27.471,80 a titolo di interessi e commissioni di ritardato pagamento, oltre interessi moratori sulla somma capitale.
A fondamento della domanda, l'istituto bancario invocava la sua posizione soggettiva di creditore di derivante da due distinti contratti di factoring. CP_1
Nello specifico, in data 22.03.2017 la società ed in data 13.06.2017 la Parte_1 società avevano sottoscritto due contratti con l'istituto bancario, per mezzo dei quali Controparte_3
avevano ceduto allo stesso tutti i crediti sorti e insorgenti in loro favore nei confronti di . CP_1
Le due cessioni erano state regolarmente notificate alla ceduta, la quale, per la quasi totalità dei crediti, preso atto dell'intervenuta cessione, aveva sottoscritto plurime attestazioni di riconoscimento del credito.
2. Con decreto n. 2238/2019 (R.G. 9189\2019) del 17.09.2019, il Tribunale di Venezia accoglieva le istanze di ingiungendo a il pagamento della somma indicata nel ricorso, oltre alle CP_2 CP_1
spese di giudizio ed ai compensi professionali.
3. Il decreto ingiuntivo, notificato a controparte in data 11.10.2019, veniva opposto dalla debitrice con atto di citazione notificato a il 12.11.2019. CP_2
3 In sede di giudizio di opposizione, , a sostegno della revoca del provvedimento emesso, in primo CP_1
luogo, eccepiva la carenza di legittimazione attiva in capo all'istituto di credito nel proporre l'azione monitoria, richiamando a sostegno di tale tesi difensiva sia alcuni articoli della legge fallimentare, sia una precisa clausola presente in entrambi i contratti di factoring.
Riteneva, inoltre, che controparte avesse ottenuto l'ingiunzione sulla base di documentazione inidonea a fornire la prova del credito azionato, nonché a garantire i requisiti di cui all'art. 633 c.p.c.
Concludeva il proprio atto di opposizione rilevando che il tasso degli interessi debitori nominali per ritardato pagamento, così come stabilito in sede contrattuale, fosse superiore a quello previsto dalla
Legge 108/1996, e che - pertanto - tale clausola dovesse essere ritenuta nulla perché viziata da usura originaria.
Infine, invocava la nomina di un CTU affinché, tramite il suo ausilio, venisse rideterminato l'ammontare del credito asseritamente preteso da parte opposta, anche alla luce della ridefinizione dell'importo dei tassi di interesse.
4. In data 26.05.2020, si costituiva in giudizio chiedendo la concessione della provvisoria CP_2 esecutività del decreto ingiuntivo, oltre al rigetto dell'opposizione, con pedissequa conferma di quanto disposto in sede monitoria.
5. Il Giudice Istruttore, a scioglimento della riserva assunta all'udienza di prima comparizione, con ordinanza datata 30.04.2021, concedeva ex art. 648 c.p.c la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto e, ritenendo la causa matura per la decisione, fissava udienza per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. per il giorno 09.06.2022.
6. In tale data, si dava lettura della Sentenza N° 1096/2022, con cui il Tribunale di Venezia respingeva le domande dell'opponente, confermava il decreto ingiuntivo emesso che dichiarava definitivamente esecutivo ex artt. 653-654 c.p.c., e condannava parte opponente alle spese del procedimento.
7. Con atto di citazione iscritto a ruolo in data 18.07.2022, ha proposto appello avverso tale CP_1
pronuncia, chiedendo - in via preliminare - di sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata per la sussistenza di gravi e fondati motivi e deducendo quattro motivi di riforma.
Con il primo motivo, l'appellante ha censurato la mancata assegnazione dei termini di rito per il deposito delle memorie ex art. 183 c. 6 c.p.c. nonché la negata concessione dei termini per il deposito delle memorie conclusive.
Ha rilevato come il Tribunale non si sia avveduto che con tali provvedimenti di diniego abbia leso il diritto di difesa e il principio di contraddittorio fra le parti e come abbia errato nel qualificare “di pronta decisione” la causa, avendo lo stesso Giudice ammesso di aver trovato non del tutto comprensibile l'eccezione sulla legittimazione attiva formulata dall'opponente.
4 Con il secondo motivo, l'appellante ha ritenuto che il Giudice abbia sbagliato nel valutare come sussistente la legittimazione attiva in capo a in quanto, ai sensi del combinato disposto degli CP_2
artt. 167, 168 e 184 della Legge fallimentare, per i creditori delle società in attesa di definizione del regime di concordato preventivo esiste il divieto di pagamenti lesivi dell'eguale diritto tra i vari creditori di soddisfarsi sul patrimonio del debitore.
Parte appellante ha rilevato altresì che, in una clausola presente in ambedue i contratti di factoring, è stata prevista una disposizione in favore della posizione del debitore ceduto.
Nello specifico, al punto 3 dell'art. 12 è stabilito che “si intendono espressamente esclusi dall'assunzione del rischio del factor i casi in cui il mancato pagamento sia dovuto ai casi di forza maggiore, quali: … interventi legislativi che rendano in tutto o in parte inesistente e/o inesigibile, anche temporaneamente il credito”.
Ne deriva - secondo la ricostruzione di - che la domanda di concordato preventivo, come CP_1 disciplinata dalla Legge Fallimentare, rientra fra gli interventi normativi di cui all'art. 12 che rendono inesigibile il credito.
Inoltre, ha rilevato che, trattandosi di un contratto di factoring pro solvendo, l'appellata avrebbe dovuto agire in giudizio contro le due società cedenti.
Con il terzo motivo, l'appellante ha reiterato le contestazioni in ordine al credito ed alla carenza dei presupposti richiesti ex art. 633 c.p.c., osservando che - a differenza di quanto statuito dal Giudice di I
Grado - le ricognizioni di debito presenti agli atti non rivestono ex se valenza di fonte obbligazionale;
insistendo che le fatture prodotte senza l'attestazione di conformità ai dati estratti da libri contabili regolarmente tenuti e vidimati sono pressocché prive di significato probatorio;
precisando che sarebbero serviti - invece - il conto cessioni e/o il conto liquidazioni, quali documenti comprovanti i reali rapporti di dare/avere fra le parti.
Con il quarto motivo, l'appellante ha lamentato come il Tribunale non abbia ravvisato la nullità, per usura, della clausola relativa agli interessi per la dilazione del pagamento, con conseguente esclusione - ai sensi dell'art. 1815 c. 2 c.c. - degli interessi in parola e con rideterminazione del credito asseritamente dovuto.
8. In data 02.05.2023, si è costituita in II Grado contrastando integralmente le deduzioni e CP_2
domande di , in quanto inammissibili, oltre che infondate nel merito, ed invocando la conferma di CP_1
quanto statuito dal Giudice di prime cure.
9. Con ordinanza del 05.06.2023, questa Corte ha respinto la sospensione chiesta dall'appellante ai sensi dell'art. 283 c.p.c.; precisate le conclusioni e depositate le note finali ex art. 190 c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione in data 27.01.2025.
5 §§§
10. Il gravame proposto è infondato e va respinto.
Le argomentazioni dell'appello non sono idonee a scardinare l'impianto logico della motivazione della decisione impugnata, la quale ha correttamente riscontrato, sulla base delle documentazioni agli atti,
l'infondatezza dell'opposizione al decreto ingiuntivo.
A. In relazione all'asserita nullità della sentenza per la violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, si deve considerare che il modello decisorio enucleato dall'art. 281 sexies c.p.c. (che - come ricordato dal Tribunale - non contempla l'obbligo di scambio di scritti conclusionali) è legato ad una valutazione discrezionale del Giudice, il quale può decidere di accelerare la trattazione e - conseguentemente - la decisione di un giudizio reputato di semplice risoluzione.
Il medesimo profilo della discrezionalità viene in rilievo circa l'esistenza o meno di uno specifico obbligo del Giudice di concedere sempre - ogni volta che vengano richiesti dalle parti - i termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c.; è un aspetto tutt'altro che pacifico nella giurisprudenza di legittimità, tanto che si è di recente affermato che “in forza del combinato disposto dell'art. 187, comma 1, c.p.c. e dell'art.
80-bis disp. att. c.p.c., in sede di udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione della causa ex art. 183 c.p.c., la richiesta della parte di concessione di termine ai sensi del comma 6 di detto articolo non preclude al Giudice di esercitare il potere di invitare le parti a precisare le conclusioni ed assegnare la causa in decisione. Una diversa interpretazione delle norme, comportando il rischio di richieste puramente strumentali, si porrebbe in contrasto con il principio costituzionale della durata ragionevole del processo, oltre che con il favor legislativo per una decisione immediata della causa desumibile dall'art. 189 c.p.c” (v. Cass. Civ., Sez. II, Ord. N. 17685/22).
L'odierna appellante sostiene che le sue facoltà difensive hanno subito un vulnus a causa del diniego in questione;
tuttavia, come rilevato dal Tribunale, nel corso delle due udienze del giudizio di opposizione, non ha articolato in maniera analitica le sue doglianze;
dunque, queste due CP_1 occasioni del processo non sono state utilizzati dall'ingiunta per meglio argomentare e chiarire le sue domande, essendosi limitata ad insistere per la concessione delle memorie.
Dall'altro lato, in appello, nessun quid pluris è stato inserito rispetto all'impianto difensivo di;
CP_4 anzi, a tratti, l'appello è stato sviluppato come una mera riproposizione testuale delle eccezioni formulate nel primo giudizio.
Una volta respinta la concessione dei termini, l'eventuale illegittimità del diniego avrebbe dovuto indurre a delineare in maniera specifica le sue pretese nell'appello, ciò mediante allegazioni CP_1 difensive e richieste istruttorie di cui sarebbe stata “privata” davanti a Tribunale;
invece, l'appellante ha solo dedotto l'asserita nullità della sentenza, ma non ha spiegato “quale sarebbe stato il thema
6 decidendum sul quale il Giudice di primo grado si sarebbe dovuto pronunciare ove fosse stata consentita la richiesta appendice di cui all'art. 183 c.p.c. e quali prove sarebbero state dedotte” (v. ex multis Cass. 9169/2008; Cass. 23162/2014; Cass. 24402/2018; Cass. 21953/2019).
Dunque, non è stato dimostrato in II Grado quali attività avrebbe potuto svolgere e quali sarebbero stati i danni derivanti dalla denunciata inosservanza delle regole processuali.
B. Analogamente, non può trovare accoglimento il secondo motivo di gravame, poiché davanti alla
Corte l'appellante ha riproposto nei medesimi termini la doglianza sulla carenza di legittimazione attiva in capo a CP_2
Sul punto, risulta inconferente il richiamo alla disciplina di cui all'art 12 di entrambi i contratti di factoring, in quanto relativa a contratti pro soluto, come emerge dal contenuto e dalla rubricazione della Sez. IV: “disciplina dell'assunzione del rischio del mancato pagamento del debitore da parte del factor” - “PRO SOLUTO” Concessione, limiti, effetti e corrispettivo dell'assunzione di rischio del factor”.
Al di là del riferimento di tale articolo ai contratti stipulati pro soluto, l'interpretazione fornita da parte appellante non è condivisibile, poiché l'art. 12 descrive le ipotesi eccezionali in cui il factor può rivolgersi al soggetto cedente per l'omesso pagamento da parte del debitore ceduto, ma ciò non modifica in alcun modo la posizione giuridica di quest'ultimo, che - in qualunque caso (v. contratto pro soluto oppure pro solvendo) rimane legittimato passivo.
Nella fattispecie in esame, essendo i contratti di factoring pro solvendo, ha la possibilità di CP_2
agire sia nei confronti del cedente che del cessionario;
difatti, in ipotesi di cessione pro solvendo, è permesso al cessionario azionare le pretese creditorie sia nei confronti del cedente (in quanto soggetto non estromesso dal rapporto), sia nei confronti del debitore ceduto (in quanto subentrante - tramite il contratto di factoring - nella posizione soggettiva del cedente).
Del resto, anche volendo attribuire alla clausola il significato attribuito da , il concordato CP_1
preventivo in fieri non ha precluso i procedimenti d'accertamento del credito, aventi carattere cognitivo, bensì unicamente quelli di natura esecutiva (v. art. 168 c.1 Legge Fallimentare).
C. Per quel che concerne il rilievo di secondo cui il credito azionato da controparte sarebbe CP_1
indeterminato, incerto e non provato, in quanto - a sostegno della domanda posta in I Grado - Banca
Ifis avrebbe prodotto delle mere fatture prive della corrispondente documentazione contabile ad esse correlata, il Collegio ritiene che l'onere probatorio a cui il creditore istante era tenuto possa reputarsi adeguatamente assolto.
La fattura commerciale rientra gli atti giuridici unilaterali a contenuto partecipativo, consistendo in una dichiarazione - rivolta ad un altro soggetto - di fatti concernenti un rapporto già costituito fra loro.
7 Nel caso per cui è lite, come documentato da (v. docc. I da 67 a 86), ha CP_2 CP_4 CP_1 sottoscritto svariate ricognizioni, il cui tenore è significativo: “Con riferimento alla cessione di crediti elencati nella presente, concernenti forniture regolarmente eseguite e per le quali ci impegniamo a non sollevarVi alcuna eccezione in merito alla esigibilità e liquidità dei crediti stessi, Vi confermiamo che effettueremo direttamente a Voi, quali cessionari di detti crediti, il pagamento degli importi relativi, alle rispettive scadenze, come di seguito specificato”.
Il Tribunale di Venezia, pertanto, ha dato il giusto rilievo probatorio alle fatture allegate, in un contesto in cui potevano ritenersi pacifiche l'effettiva esecuzione del servizio di fornitura da parte delle due società (v. ed ), l'esistenza del rapporto di factoring e il ruolo della Banca nelle vesti Pt_1 CP_3
di cessionaria, oltre alla rinuncia di a sollevare eccezioni verso quest'ultima. CP_1
Circa le fatture non assistite da riconoscimento, pari ad € 134.307,54, l'appellante non si è in alcun modo espressa, sia nella fase stragiudiziale (a seguito della diffida ad adempiere dalla stessa ricevuta in data 06.05.2019; v. docc. 91-92 I Grado , sia nell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo, CP_2 non avendo assunto puntuale posizione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 c.p.c., sulle pur specifiche allegazioni avversarie.
Anche in II Grado, ha confutato il credito nel suo intero ammontare, con una contestazione CP_1
meramente generica e priva di puntuali rilievi;
pertanto, alla luce di quanto descritto, anche questa parte del credito deve ritenersi provata.
D. Nelle “condizioni di adesione al servizio di dilazione di pagamento di crediti commerciali” (v. docc.
89 e 90 I Grado Banca Ifis), nelle tabelle descrittive del “documento di sintesi n. 2017/001”, redatte ad integrazione delle convenzioni c.d. (per mezzo delle quali la scadenza del credito ceduto CP_5
veniva contrattualmente differita, fino ad un limite massimo di 90 giorni, oltre il termine indicato in fattura), sono stati stabiliti i tassi d'interesse per il ritardato pagamento.
Come ha già evidenziato il Giudice di prime cure, il testo non necessita di alcuna interpretazione o rivalutazione filtrata dalla competenza di un tecnico esperto nella materia finanziaria/contabile, dato che emerge in maniera lapalissiana dal corpus testuale che la somma algebrica fra il tasso negativo
“Euribor 3 mesi” [v. -0,34, come da comparsa di I Grado] ed il tasso convenzionalmente CP_2 fissato del 5 % è pari a 4,66 %, percentuale che non viola il quadro normativo delineato dall'art. 1815
c. 2 c.c., dall'art. 644 c.p. e dalla Legge n. 108/1996 e ss.ii.mm., da cui discende che la previsione del tasso di interesse concordata dalle parti non è da ritenersi nulla e - quindi - non deve essere effettuato nessun ricalcolo delle somme chieste in sede monitoria.
E. Per venire alle istanze istruttorie formulate da , la quale ha riproposto quelle articolate in I CP_1
, si deve considerare che i temi di cui si sarebbe dovuto occupare il CTU, secondo la CP_4
8 prospettazione dell'appellante, afferiscono a circostanze che sono obiettivamente “assorbite” dal rigetto dei motivi di appello, oltre ad essere agevolmente ricavabili e dimostrabili a livello documentale.
F. Questa Corte ritiene - infine - di dover condannare l'appellante ex art. 96 c. 3 c.p.c., per avere agito senza la dovuta ponderazione, in quanto la citazione in appello si è superficialmente “confrontata” con le ragioni della decisione impugnata, sebbene quest'ultima abbia attentamente valutato il materiale probatorio fornito da CP_2
ha impugnato censurando in modo generico l'erroneità della pronuncia e nelle memorie CP_1
conclusive e di replica ha contestato le eccezioni di parte avversa come se non esistessero le evidenze documentali che Tribunale ha compiutamente esaminato e sulla cui rilevanza ha argomentato per desumere le statuizioni giuridiche dirimenti.
Ai sensi dell'articolo surrichiamato, la somma oggetto di condanna per lite temeraria può essere determinata in via equitativa;
pertanto, si ritiene congruo addebitare il pagamento in favore di CP_2
[...
dell'importo pari ad € 5.000,00.
11. Non resta che respingere l'Appello e confermare la decisione di I Grado.
12. Le spese del gravame vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri fra i minimi ed i medi del D.M. n. 55\2014 e ss.mm. ii., rispetto allo scaglione (da € 2.000.000,01 ad € 4.000.000,00) in cui rientra il decisum, in ordine alle fasi effettivamente svolte (v. studio, introduttiva e decisionale).
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così dispone:
1. rigetta l'appello e - per l'effetto - conferma la Sentenza impugnata;
2. condanna l'appellante alla rifusione in favore di parte appellata delle spese processuali del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 16.000,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, IVA e
CPA come per legge;
3. condanna l'appellante al pagamento a controparte di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. pari a € 5.000,00;
4. dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante soccombente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
9 Venezia, 28.01.2025.
La Relatrice
Dott.ssa Barbara Gallo
La Presidente
Dott.ssa Rita Rigon
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