L'articolo 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 58. - (Dilazione e sospensione dei versamenti). - I provvedimenti di sospensione della riscossione e di dilazione del pagamento di tributi iscritti nei ruoli operano a tutti gli effetti anche nei confronti dello esattore.
Se per fatti non imputabili all'esattore e' particolarmente difficile la riscossione di tributi erariali iscritti a ruolo ovvero e' gravemente impedito il normale svolgimento delle procedure esecutive, il Ministro delle finanze, tenuto conto dell'incidenza che tali tributi hanno sul carico complessivo dei ruoli affidati in riscossione, puo', con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, concedere dilazioni per il versamento delle relative entrate".