Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 15/04/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio e così composto:
1) dott.ssa Eleonora Polidori Presidente
2) dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice relatore
3) dott.ssa Stefana Curadi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 1931 del RG VG dell'anno 2024 avente ad oggett o cessazione degli effetti civili del matrimonio, vertent e
TRA
(CF: Parte_1 C.F._1
E
CF: ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Costanza Maria Fanucci, presso il cui studio in
Montecatini Terme (PT), via Aldo Rossi, n. 30, elettivamente domiciliano;
RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
CONCLUSIONI: per entrambi i ricorrenti dichiararsi “la cessazione degli effetti civili del matrimonio”, alle condizioni riportate nel ricorso introduttivo.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato in data 25.06.2024, e Parte_1 [...] hanno chiesto che fosse pronunciata l a cessazione degli effetti Parte_2 civili del matrimonio concordat ario trascritto nei registri dello stato civile del
Comune di Bientina (PI), come risulta dall'atto n. 15, parte II, serie A, Anno
2004.
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2. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata. Dalla docum entazione prodotta si evince che la separazione è stat a omologata d a questo Tribunal e in data 17.05.2022 e che lo stato di separazione si è prot ratt o ininterrottamente da oltre 6 mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi dinnanzi al Presidente del Tribunale.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine al la possibilità di ricostituire la comunione materiale e spiritual e non può che risolversi negativamente dal momento che la durata della separazione, il rifiuto opposto al tentativo di riconciliazione operato dal Tribunale e la concorde domanda di divorzio, rendono palese che
è venuta meno ogni affectio coniugalis.
3. I coniugi, dal cui matrimonio sono nati in data 19.03.2006, e Persona_1 in data 29.09.2008, hanno chiesto che fosse pronunciata la Parte_3 cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni così formulate:
“1. I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto, libero ognuno di porre la propria residenza ove riterrà opportuno;
2. La casa coniugale sita in Bientina (PI), Via Valdinievole Nord n. 78/c, di comune proprietà al 50% di ciascun coniuge, resta assegnata al sig. con tutto quanto ne forma arredo Parte_2 corredo, ove continuerà ad abitare e ad accollarsi tutti i costi per la sua manutenzione della misura del 100%;
3. La sig.ra continuerà ad abitare presso l'abitazione dei suoi genitori posta in Parte_1
Santa Maria a Monte (PI), Via Crinale n. 12, unitamente ai figli e , ove medio Per_2 Pt_3 tempore, in accordo con il sig. questi ultimi hanno trasferito la residenza Parte_2 anagrafica;
4. Il figlio della coppia è ormai maggiorenne e decisosi ad abbandonare gli Persona_1 studi, si sta immettendo nel mondo del lavoro, con attuale regolare occupazione con contratto di lavoro a tempo determinato presso una impresa edile di Bientina (PI);
5. L'affidamento della figlia minore di anni 16, attualmente frequentante la Parte_3 classe seconda dell'Istituto Tecnico Enrico Fermi di Pontedera (PI), resta perfettamente condiviso tra i genitori nel rispetto dei principi e delle finalità di cui all'art. 155 c.c., con l'impegno da parte di entrambi i coniugi di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con la figlia, la quale continuerà a ricevere cura, educazione, istruzione da entrambi i genitori e conservare rapporti duraturi e significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale;
Pagina 2 di 4 6. Il padre, Sig. potrà continuare a vedere e tenere con sé la figlia sedicenne, Parte_4 ogniqualvolta lo vorrà, previo accordo direttamente con quest'ultima così come potrà liberamente concordare le visite con il figlio maggiorenne;
Per_1
7. I Sig.ri e continueranno a trascorrere con i figli, a turno, ad anni alterni, Pt_1 Parte_2
Natale e Pasqua. Inoltre il padre potrà tenere con sé la figlia minore per le vacanze estive per due settimane, anche non consecutive, a sua scelta, previo accordo con la madre, da raggiungersi entro il mese di aprile di ogni anno;
8. Le scelte relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute della figlia saranno Pt_3 assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia minore e con la sola subordinazione al soddisfacimento delle contingenti necessità della medesima, nel pieno rispetto delle sue aspirazioni, preferenze e volontà, secondo ragionevolezza nei limiti delle possibilità economiche di entrambi i coniugi;
9. I coniugi si faranno direttamente carico delle spese occorrenti per i figli nei periodi di permanenza presso ciascun genitore;
10. I ricorrenti continuano ad essere entrambi economicamente autosufficienti, e pertanto rinunciano l'uno nei confronti dell'altro a qualsiasi diritto per alimenti, mantenimento o altro;
11. l'assegno unico universale per i figli, come disposto dalla legge n. 46 del 2021 e s.m.i., verrà percepito integralmente dalla signora anche a titolo di contribuzione al Parte_1 mantenimento dei figli da parte del sig. il quale si obbliga sin da ora a Parte_2 sottoscrivere ogni documento a ciò necessario;
12. le spese straordinarie necessarie per i figli sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. I genitori, in ordine all'individuazione delle dette spese ed alle modalità di refusione delle stesse, si richiamano al vigente Protocollo di Intesa intercorso tra l'Intestato Tribunale e il Consiglio degli Avvocati di Pisa, da intendersi come qui integralmente riportato e trascritto;
13. I ricorrenti confermano il reciproco consenso all'espatrio nonché al rilascio o rinnovo del passaporto o di qualsiasi altro documento equipollente, anche con la figlia minore;
14. Le spese del presente giudizio verranno interamente compensate tra le parti”.
4. Infine, in considerazione degli interessi coinvolti, il Collegio ritiene che le spese di lite debbano essere interament e compensate.
P.Q.M.
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civi li del matrimonio concordatari o trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Bientina (PI), come risulta dall'atto n. 15, parte II, serie A, Anno 2004
Tra:
Pagina 3 di 4 (CF: ), nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._3
e
(CF: ), nato a [...] il Parte_2 C.F._2
22.06.1968;
2) DISPONE che la cessazione degli effetti civili del matrimonio sia disciplinata alle condizioni riportate nel precedente punto 3) della parte motiva;
3) DISPONE che la presente sent enza, in copia autentica, venga trasmessa al competente uffi ciale di stato civile per le annotazioni e per l e ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396;
4) DICHIARA compensate interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 10 aprile 2025.
Il Giudice rel atore dott.ssa Teresa Guerri eri
Il Presidente dott.ssa Eleonora Polidori
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