Sentenza 11 giugno 2018
Parere definitivo 9 giugno 2020
Ordinanza collegiale 22 gennaio 2024
Rigetto
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 17/06/2025, n. 5283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5283 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/06/2025
N. 05283/2025REG.PROV.COLL.
N. 01096/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1096 del 2019, proposto dalle signore CA RD, AR RD, RA RD, IS RD, MA AD, rappresentate e difese dall’avvocato AR Esposito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
SC RD, NC RD, OS De IA, AR RD, PA RD, rappresentati e difesi dall’avvocato PE Somma, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Marano di Napoli, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Seconda) n. 03898/2018, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di SC RD, NC RD, OS De IA, AR RD e di PA RD;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 novembre 2024 il Cons. Luca Monteferrante e uditi per le parti gli avvocati presenti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I signori RD CA, RD AR, RD RA, RD IS, AD AR AZ, VI AN e VI PE in qualità di proprietari di appartamenti alla scala C del complesso condominiale in Marano di Napoli alla Via Veneto n. 4, confinante con l’edificio di proprietà dei signori IC SC e NC, con ricorso al T.a.r. per la Campania sede di Napoli hanno impugnato il permesso di costruire P0426 rilasciato il 9/1/2014 al sig. RD SC ex L.R. n.19/2009 nonché il permesso di costruire P0429 rilasciato il 9/1/2014 al sig. RD NC ex L.R. n.19/2009 aventi entrambi ad oggetto l’ampliamento e la costruzione di un sottotetto non abitabile, lamentando la violazione dell’art. 4, commi 1 e 6 della L.R. n.19/2009, l’assenza dei presupposti per il rilascio degli impugnati permessi di costruire, nonché il difetto di istruttoria in relazione alla disciplina delle altezze e delle distanze.
Il T.a.r. per la Campania ha dichiarato la irricevibilità del ricorso per tardività con sentenza 03898/2018 che i ricorrenti hanno gravato con ricorso in appello chiedendone la riforma in quanto errata sul punto e insistendo per l’accoglimento delle censure dedotte con il ricorso di primo grado che hanno riproposto con il ricorso in appello.
Si sono costituiti in giudizio in signori IC SC e NC per resistere all’appello concludendo per la sua reiezione, con conferma della sentenza appellata.
Dichiarata l’interruzione del giudizio a causa della morte del signor EN RD, il giudizio è stato successivamente riassunto e chiamato per la decisione alla udienza pubblica del 21 novembre 2024; all’esito della pubblica discussione la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il presente giudizio ha per oggetto l’impugnazione da parte degli odierni appellanti, soccombenti in primo grado, dei permessi di costruire rilasciati in data 9 gennaio 2014, ai sensi della legge regionale n. 19 del 2019, in favore dei confinanti, signori SC e PE RD, da parte del Comune di Marano di Napoli aventi entrambi ad oggetto l’ampliamento e la costruzione di un sottotetto non abitabile.
Poiché il T.a.r. ha ritenuto il ricorso tardivo, dichiarandone la irricevibilità, il primo motivo di appello concerne per l’appunto la tempestività del gravame di primo grado e va esaminato con priorità anche perché avente valore assorbente, stante la infondatezza delle censure sul punto articolate dagli appellanti.
Il T.a.r., in particolare, ha ritenuto il ricorso - notificato il 23 aprile 2015 - tardivo per due ragioni:
1. rispetto all’istanza di accesso presentata dall’amministratore di condominio il 24 aprile 2014, con rilascio della documentazione il successivo 7 maggio 2014;
2. rispetto alla effettiva possibilità di percepire la lesività dell’intervento in relazione all’andamento dei lavori e, in particolare, di quelli di sopraelevazione, chiaramente visibili dai ricorrenti confinanti.
Con il primo motivo di appello le signore CA RD, AR RD, RA RD, IS RD, MA AD hanno contestato le conclusioni del T.a.r. ed eccepito che:
1. l’accesso non sarebbe idoneo a far decorrere il termine di impugnazione rispetto ai singoli condomini in quanto esercitato dall’amministratore - e non dai singoli proprietari del condominio - e al dichiarato fine “ di tutelare gli interessi dei condomini amministrati….confinanti con i fabbricati per i quali sono state rilasciate le suddette concessioni ”. L’accesso in altre parole era finalizzato alla tutela delle parti comuni. Aggiungono che non vi sarebbe alcuna prova che la documentazione estratta, parziale o totale che fosse, fosse stata poi consegnata a ciascun condomino per la disamina, né che della stessa si fosse discusso in un’apposita assemblea condominiale rendendo pertanto edotti i condomini del contenuto degli atti acquisiti;
2. non vi erano gli elementi idonei per percepire la lesività dell’intervento edilizio, tali da giustificare
la decorrenza del termine di impugnazione in base all’andamento dei lavori, anche in ragione della presenza di una impalcatura che schermava la struttura in sopraelevazione. Inoltre alla data del 19 maggio 2015 i lavori di cui si discute non erano completati, come evidenziato dalle foto e dalla relazione del tecnico di parte resistente.
Il motivo è infondato.
Nel caso di specie i lavori hanno avuto inizio il 31 marzo 2014 e la struttura portante veniva ultimata il 24 luglio 2014 (cfr. verbale di sopralluogo dell’ufficio tecnico comunale prot. n. 2074 del 2014); nel predetto verbale si legge: “ risulta completata l’intera struttura portante del fabbricato e del sottotetto, rientrante, quest’ultimo, per sagoma altezze e inclinazione nell’ingombro previsto dai grafici di progetto, nonché l’esecuzione di altre opere consequenziali all’avanzamento dei lavori stessi ”.
A quella data dunque i ricorrenti avevano piena conoscenza dell’effetto lesivo derivante dal titolo edilizio che aveva autorizzato la sopraelevazione, essendo chiaramente percepibile l’entità della sopraelevazione e ciò tenuto conto che i ricorrenti hanno contestato la stessa possibilità di realizzare la sopraelevazione (eccependo la carenza della cubatura necessaria, la mancanza di accatastamento degli edifici interessati dalla sopraelevazione, la violazione della disciplina delle altezze e delle distanze) e non la violazione di parametri edilizi da verificare necessariamente tramite l’esame della documentazione relativa alla pratica edilizia.
Non rileva poi che l’impalcatura fosse presente ancora nel mese di giugno 2015 essendo evidente che la stessa servisse per i lavori di finitura (intonaci, pittura ecc….) senza che invece dalla stessa potesse inferirsi il mancato completamento della parte strutturale dell’intervento, compreso il sottotetto, circostanza peraltro attestata – come si è detto - dai tecnici comunali in data 24 luglio 2014.
Tale conclusione trova comunque ulteriore decisiva conferma alla luce delle seguenti circostanze che il T.a.r. non ha mancato di valorizzare:
- la “ nota del 4 agosto 2014 con cui i ricorrenti, per il tramite dell’odierno difensore, invitavano il controinteressato SC IC ad eliminare la sopraelevazione realizzata in asserita violazione delle norme relative alle distanze ”;
- “ l’ulteriore istanza di accesso agli atti presentata al comune il 23 dicembre 2014 dai ricorrenti dalla quale appare evidente la consapevolezza della relazione fra i titoli edilizi rilasciati ai controinteressati e gli interventi dai medesimi effettuati sul fabbricato sito in Marano Corso Italia n. 52 .”.
Tali iniziative smentiscono la tesi delle appellanti secondo cui la sopraelevazione non sarebbe stata direttamente visibile a causa della presenza dell’impalcatura e delle schermature che l’avvolgevano poiché si pongono temporalmente come diretta conseguenza della acquisita consapevolezza del completamento dei lavori di sopraelevazione e dell’effetto lesivo conseguente.
Ne discende che il ricorso spedito il 23 aprile 2015 è stato notificato quanto il termine ordinario di 60 giorni era ampiamente spirato rispetto alla piena conoscenza dell’effetto lesivo derivante dalla sopraelevazione, con la precisazione che siffatta conoscenza deve farsi risalire sin dal 24 luglio 2014 o comunque dall’invio della lettera di diffida a mezzo legale in data 4 agosto 2014.
Alla luce delle motivazioni che precedono l’appello deve pertanto essere respinto stante il carattere assorbente della questione preliminare di irricevibilità che rende superfluo l’esame dei motivi relativi alla legittimità dei titoli edilizi impugnati, non esaminati dal T.a.r. e riproposti dalle appellanti con l’appello.
La particolarità della vicenda consente di ritenere sussistenti giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese del grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e compensa le spese del grado tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2024 con l’intervento dei magistrati:
Gerardo Mastrandrea, Presidente
PE Rotondo, Consigliere
Michele Conforti, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere, Estensore
Luigi Furno, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Monteferrante | Gerardo Mastrandrea |
IL SEGRETARIO