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Sentenza 15 novembre 2024
Sentenza 15 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 15/11/2024, n. 697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 697 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
Il Tribunale di Tempio Pausania, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Alessandro Di Giacomo Giudice
dott. Claudio Cozzella Giudice
dott.ssa Micol Menconi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1166 del 2024 R.G. a seguito del ricorso depositato da Parte_1
(c.f. ) nei confronti di (c.f. ), per CodiceFiscale_1 Controparte_1 C.F._2
l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 337 ter c.c., nell'ambito del quale le parti, all'udienza del
13.11.2024, hanno dichiarato di voler trasformare la procedura da contenziosa in consensuale alle condizioni che seguono:
i figli sono affidati ad entrambi i genitori, fermo restando che risiederanno stabilmente presso la madre in Arzachena, loc. Monticanaglia, presso la casa familiare che, per l'effetto, le viene assegnata.
Il padre potrà vedere ed avere i figli con sé, a fine settimana alterni, dal sabato mattina alle 10 alla mattina del lunedì, quando li accompagnerà a scuola o presso la madre.
Nelle settimane in cui il padre non avrà i figli per il week end, potrà vedere ed avere i figli con sé, anche per il pernottamento, per i giorni dal martedì all'uscita di scuola al venerdì mattina, quando li accompagnerà a scuola.
Nelle settimane in cui il padre avrà i figli per il week end, il padre potrà vedere ed avere i figli con sé, anche per il pernottamento, per i giorni dal martedì all'uscita di scuola al giovedì mattina, quando li accompagnerà a scuola.
I genitori potranno avere inoltre i figli con sé per almeno 15 giorni consecutivi per ciascuno nel periodo estivo. Il padre potrà poi vedere ed avere i figli con sé, ad anni alterni, dalla vigilia di Natale al 25 dicembre pomeriggio, oppure per la giornata del 26 dicembre e la vigilia del 31 sino al pomeriggio del Capodanno, nonché per tre giorni comprendenti, sempre ad anni alterni, il giorno di Pasqua o quello del Lunedì dell' Angelo.
Il sig. si impegna a versare, entro il giorno cinque di ogni mese, la somma di €. 400,00 per CP_1 ciascun figlio a titolo di mantenimento, oltre al 50% dell'assegno familiare ed al 70% delle spese
1 straordinarie, relativamente ai periodi in cui la sig. avrà un reddito inferiore ad €. 700,00 Pt_1 mensili.
Nei periodi in cui tale soglia sarà superata, egli verserà, entro il giorno cinque di ogni mese, la somma di €. 350,00 per ciascun figlio a titolo di mantenimento, oltre al 50% dell'assegno familiare ed al 50% delle spese straordinarie.
Le parti si danno il reciproco assenso ai fini del rilascio dei documenti validi per l'espatrio, per sé e per i figli.
Il giudice tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
Il Tribunale, verificata l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge, e la rispondenza dei sopra indicati accordi all'interesse dei figli, dispone che i figli e siano affidati Per_1 Per_2 congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica e collocazione prevalente presso l'abitazione della madre in Arzachena, loc. Monticanaglia;
provvede in ordine all'esercizio della potestà genitoriale da parte dei genitori conformemente alle condizioni sopra indicate.
Così deciso in Tempio Pausania, nella camera di consiglio telematica del 14.11.2024
Il Presidente est.
Alessandro Di Giacomo
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