Sentenza 18 febbraio 2013
Massime • 1
In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo amministrativo, va escluso che l'interesse alla decisione abbia carattere decrescente, quale base per una decrescente misura del risarcimento del danno, ove il ricorrente abbia presentato l'istanza di fissazione dell'udienza, finalizzata ad evitare la perenzione del giudizio, solo contestualmente al ricorso per equa riparazione.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. VI, sentenza 18/02/2013, n. 3932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3932 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2013 |
Testo completo
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALMÈ Giuseppe - Presidente -
Dott. DI PALMA Salvatore - Consigliere -
Dott. BISOGNI Giacinto - Consigliere -
Dott. SCALDAFERRI Andrea - Consigliere -
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è elettivamente domiciliato per legge;
- ricorrente -
contro
ZE TO ([...]), elettivamente domiciliato in Roma, Via Giulia di Colloredo n. 46/48, presso lo studio dell'Avv. De Paola Gabriele, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso il decreto della Corte d'appello di Roma, reso nel procedimento n. 55201/07 RG, depositato in data 22 gennaio 2010. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 1 febbraio 2012 dal Consigliere relatore Dott.ssa Maria Rosaria San Giorgio;
sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. PATRONE Ignazio, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - EC NI, con ricorso alla Corte d'appello di Roma depositato il 5 luglio 2007, ha proposto una domanda di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo avente ad oggetto il riconoscimento di differenze retributive quale dipendente delle FF.AA., iniziato innanzi al T.A.R.Lazio con ricorso del 14 dicembre 1994, non ancora definito al momento della presentazione del ricorso per equa riparazione, durato, quindi, sino a quel momento dodici anni e sei mesi circa. La corte adita ha accolto la domanda, liquidando il risarcimento in favore del ricorrente nella misura di Euro 1000,00 per ciascuno dei nove anni e sei mesi circa di durata irragionevole in quanto eccedente i tre anni, e, quindi, di Euro 9500,00, con gli interessi dalla data della domanda.
2. - Il decreto della Corte d'appello, depositato il 22 gennaio 2010, è stato impugnato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, con ricorso al quale la parte privata ha resistito con controricorso. Il Ministero ricorrente ha depositato memoria illustrativa. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con il primo motivo di ricorso si deduce omessa motivazione su di un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Si rileva che, successivamente al deposito della istanza di fissazione dell'udienza, contestualmente al ricorso, nessun atto della procedura era stato più compiuto, e che, a seguito dell'invio, ai sensi della L. n. 205 del 2000, art. 9, in mancanza di manifestazione dell'interesse alla decisione, il ricorso era stato dichiarato perento con decreto del 21 agosto 2008. Ciò posto, la motivazione del decreto della Corte capitolina sarebbe carente per non avere preso in considerazione, ai fini del giudizio sulla misura del pregiudizio all'interesse alla sollecita definizione del giudizio, la circostanza che il giudizio si fosse concluso con la dichiarazione di perenzione.
2. - Con il secondo motivo si denuncia ancora omessa motivazione su di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, sottolineandosi la mancata valutazione del comportamento della parte al fine dell'apprezzamento della entità del lamentato pregiudizio. 3. - Le censure, che attesa la stretta connessione, devono essere esaminate congiuntamente, sono infondate.
3.1. - Questa Corte ha chiarito (v. sent. n. 6619 del 2010) che, in tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo amministrativo, l'istituto della perenzione decennale dei ricorsi, introdotto dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 9 nel testo, applicabile ratione temporis, anteriore alle modifiche di cui al D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54, convertito nella L. 6 agosto 2008, n. 133 - non si traduce in una presunzione di disinteresse per la decisione di merito al decorrere di un tempo definito dopo che la domanda sia stata proposta, ma comporta soltanto la necessità che le parti siano messe in condizione, tramite apposito avviso, di soffermarsi sull'attualità dell'interesse alla decisione e di manifestarlo. Ne consegue che la mancata presentazione dell'istanza di fissazione, rendendo esplicito l'attuale disinteresse per la decisione di merito, giustifica l'esclusione della sussistenza del danno per la protrazione ultradecennale del giudizio, ma non impedisce una valorizzazione dell'atteggiamento tenuto dalle parti nel periodo precedente, quale sintomo di un interesse per la decisione mano a mano decrescente, e quindi come base per una decrescente valutazione del danno e del relativo risarcimento. 3.2. - Tuttavia, nella specie, tale carattere decrescente dell'interesse alla decisione deve escludersi, almeno con riferimento al periodo precedente la data della presentazione del ricorso per equa riparazione - data presa in considerazione dalla Corte di merito ai fini del calcolo del periodo eccedente la durata ragionevole del processo de qua - avuto riguardo alla presentazione da parte dello EC dell'istanza di prelievo: elemento che fa cadere ogni presunzione di disinteresse al riguardo.
4. - Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato. Il Ministero ricorrente, in applicazione del principio della soccombenza, deve essere condannato al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il Ministero dell'Economia e delle Finanze al pagamento in favore del resistente delle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro 965,00, di cui Euro 865,00 per compensi, oltre agli accessori di legge. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte di Cassazione, il 1 febbraio 2012. Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2013