Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 29/05/2025, n. 3389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3389 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 1875/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE così composta:
Dr. Nicola Saracino Presidente Dr. Gianluca Mauro
Consigliere Pellegrini Dr. Giovanna Gianì Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 1875 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 trattenuta in decisione con provvedimento del 30.7.2024 e vertente TRA ( ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Domenico Stanga e Stefano Romano ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Piazza Adriana n. 15 APPELLANTE
, in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Bevere ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Roma, Piazza di Priscilla n. 4 APPELLATA NONCHE'
con socio unico e sede in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri Controparte_2
n. 1, in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. e P.IVA di P.IVA_3 gruppo e, per essa, la (C.F. n. P.IVA_4 Controparte_3 P.IVA_5
e P.IVA di gruppo n. ) in persona del legale rappresentante p.t, P.IVA_4 rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Simone ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano (MI), alla Via Gabrio Serbelloni n. 4 INTERVENTRICE VOLONTARIA
Con l'INTERVENTO del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
CONCLUSIONI: Per l'appellante: “voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria deduzione, eccezione e conclusione, cosi provvedere: - nel merito, accogliere il presente appello e, in totale riforma della sentenza n. 12854/2020, pronunziata in data 28 agosto 2020 dalla Corte di Appello di Roma - VIII Sezione Civile - GR dott.ssa Maria Luparelli in esito al giudizio ordinario per querela di falso in via principale rubricato al n. 52583/2011 RG, depositata e resa pubblica in data 24 settembre 2020, valutata la persistenza dell'interesse ad agire di parte attrice pur a fronte del passaggio in giudicato della sentenza n. 4720/2018 della Corte di Appello di Roma, che ha rispinto l'eccezione di disconoscimento delle sottoscrizioni apposte alla medesima scrittura privata, ammettere le articolazioni istruttorie formulate, nel giudizio di primo grado, dalla ed in ogni caso accertare e dichiarare la falsità delle Parte_1 sottoscrizioni in tesi apposte dal legale rappresentante della al Parte_2 contratto di interest rate swap datato 28 luglio 2006 e delle ulteriori sottoscrizioni apposte dal legale rappresentante ai moduli prestampati fatti pervenire alla
[...] dalla nel corso dell'anno 2009, il Parte_2 Controparte_1 tutto in forza delle causali sviluppate nel presente atto di gravame;
in ogni caso, condannare I'appellata al pagamento di spese ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre a rimborso spese generali al 15% ex articolo 2, 2° comma D.M. 55/2014, CPA ex articolo 11 legge 576/1980 ed IVA come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore, qualificatosi antistatario ai sensi e per gli effetti dell'articolo 93 cpe. IN VIA ISTRUTTORIA, si chiede al Giudice del gravame di ammettere la prova testimoniale sui capi di seguito articolati, ciascuno dei quali da intendersi formulato in senso interrogativo e preceduto dalla locuzione “vero è che”:
1. la Parte_1 non ha mai sottoscritto, per il tramite del suo legale rappresentante, il contratto
[...] derivato del 28.07.2006, né i moduli prestampati pervenuti alla societa nell'anno 2009; le sottoscrizioni riferite alla persona della sig.ra , apposte sul Persona_1 contratto derivato del 28.07.2006 e sui moduli prestampati pervenuti alla società nell'anno 2009, non corrispondono allo specimen depositato presso la banca convenuta;
3. in data 28.07.2006, la IG.ra si trovava in Puglia, suo Persona_1 paese d'origine;
4. la IG.ra , legale rappresentante della Persona_1 [...]
mai ha negoziato con la BNL il contratto derivato del 28.07.2006; 5. la Parte_1
IG.ra , legale rappresentante della ebbe a Persona_1 Parte_1 conoscere del contratto derivato de quo solo quando la Controparte_1 imputò i saldi debitori alla società attrice;
6. nell'anno 2009, furono inviati alla
[...] dei moduli prestampati senza fornire alcuna spiegazione riguardo al loro Parte_1 contenuto ed alla loro pregnanza;
indicando a testi i seguenti soggetti: IG.
[...]
, residente in [...] Maggio n. 18; - IG. Testimone_1
, residente in [...]; - Dott.ssa Controparte_4 S_
, residente in [...]; - IG. ,
[...] Testimone_3 residente in Macerata Campania (CE), alla via Giovanni XXIII Vico I, n. 02; Si chiede altresì al Giudice del gravame di ammettere CTU grafologica al fine di appurare la falsità delle sottoscrizioni in tesi apposte dal legale rappresentante della
[...] al contratto di interest rate swap datato 28 luglio 2006 nonché ai moduli Parte_1 prestampati fatti pervenire alla . nel corso dell'anno 2009, Parte_2 utilizzando quali scritture di comparazione i seguenti documenti: 1) carta di identità della IG.ra ; 2) copia conforme all'originale di atto notarile di Persona_1 costituzione di società a rogito del Notaio dott. repertorio n. 123.641 Persona_2 del 23 dicembre 2020; 3) copia conforme all'originale di atto di cessione di credito a rogito del Notaio dott. repertorio n. 121.359 del 26 marzo 2010; 4) ogni Persona_2 altra firma rinvenibile presso Notai e Pubblici Uffici.”
Per l'appellata: “Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, contrariis rejectis: - in via pregiudiziale, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 e/o dell'art. 348 bis c.p.c. con ogni conseguenza di legge;
- in via principale primaria, respingere in toto l'appello ex adverso proposto, poiché infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi descritti in atti con conseguente conferma della sentenza n. 12854/2020 del 24.09.2020 emessa dal Tribunale di Roma;
In tutti i casi, con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, o, in subordine, con compensazione integrale delle spese”. In via istruttoria, ci si oppone all'ammissione delle richieste istruttorie (CTU grafica e prove testimoniali), inammissibili, defatiganti e temerarie.”
MOTIVI DELLA DECISIONE Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Roma - decidendo in un giudizio di querela di falso azionato in via principale dalla società odierna appellante avente ad oggetto le firme apposte dal legale rappresentante della società attrice in calce Persona_1 al contratto di interest rate swap del 28.07.2006, nonché delle sottoscrizioni presenti sui moduli prestampati fatti pervenire dalla banca alla società Parte_1 nell'anno 2009 - ha dichiarato cessata la materia del contendere e disposto la compensazione delle spese. A fondamento della decisione, il Tribunale ha ritenuto il sopravvenuto difetto di interesse ad agire della società a seguito del passaggio in giudicato della sentenza n. 4720/2018 della Corte di Appello di Roma, resa a conclusione di un precedente giudizio - la cui pendenza aveva imposto la sospensione del giudizio di primo grado della presente causa - nel quale era stato ritenuto che i contratti di Interest rate swap del 16.02.2004 e del 28.07.2006 erano a forma libera e non richiedevano la sottoscrizione del legale rappresentante, con conseguente irrilevanza di ogni accertamento in ordine alla falsità delle sottoscrizioni apposti dal legale rappresentante. Riassunto il giudizio di querela di falso in via principale ad iniziativa della società attrice, con la sentenza qui oggetto di vaglio, il Tribunale così motivava la decisione assunta:
“è noto che, ove la querela di falso sia proposta in via principale, il giudice non è tenuto al preliminare vaglio, al fine della valutazione dell'ammissibilità della domanda, della rilevanza del documento, come richiede invece l'art. 222 c.p.c., per il caso di querela proposta in via incidentale (così, tra le altre, Cass. 3 giugno 2011, n. 12130): tale rilievo non è tuttavia risolutivo, dovendosi in ogni caso vagliare la presenza delle condizioni dell'azione e segnatamente dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.. La querela di falso proposta in via principale dà luogo a un giudizio autonomo diretto a contestare l'autenticità di un atto pubblico ovvero di una scrittura privata, anche se non riconosciuta, o legalmente considerata tale, allo scopo di paralizzarne l'efficacia probatoria e a rendere inoperante ogni effetto giuridico ad esso attribuito: con essa si viene quindi a privare il documento impugnato e riconosciuto falso dell'attitudine a costituire strumento di prova a favore di chi possa su di esso fondare una propria pretesa, eliminando o rendendo privo di forza probatoria un documento suscettibile di determinare un falso convincimento del giudice, se esibito in un futuro e distinto processo (cfr già Cass. 27 luglio 1992, n. 9013, Cass. 26 luglio 1963, n. 2070). Come precisato dalla Suprema Corte,
“…correlativamente, l'interesse ad agire, con riferimento a tale impugnativa del documento, è quello di conseguire una certezza quanto alla falsità o genuinità dello scritto nei confronti di chiunque abbia mostrato di volersi concretamente avvalere di esso...”; “…l'interesse ad agire nella querela di falso è quindi da riguardare in funzione del risultato concreto di contrastare l'altrui intendimento di avvalersi dello scritto, facendo in modo che a questo sia sottratta l'efficacia che l'ordinamento gli attribuisce” (Cass.
3.08.2017 n. 19413) Deve ribadirsi che la legittimazione ad agire e a contraddire nella querela di falso dipende proprio dalla contrapposizione che debbono assumere i contendenti con riferimento alla questione dell'autenticità o meno del documento. Infatti, legittimato a proporre querela di falso è chiunque abbia interesse a contrastare l'efficacia probatoria di un documento munito di fede privilegiata in relazione ad una pretesa che su di esso si fondi (Cass. 17 aprile 1997, n. 3305; Cass. 15 novembre 1971, n. 3260); la legittimazione passiva compete invece solo al soggetto nei cui confronti va eliminata l'incertezza giuridica sulla veridicità del documento: incertezza che non sussiste rispetto alla parte che ha dichiarato di non volersi giovare di esso;
si afferma, quindi, che la querela di falso debba essere proposta soltanto contro chi voglia servirsi del documento impugnato, per fondarvi una domanda o un'eccezione e non anche contro coloro che, pur volendo vantare in base ad esso, non intendono concretamente avvalersene, e neppure contro l'autore vero o presunto della falsificazione (Cass. 8 febbraio 1967, n. 330; cfr. pure: Cass. 7 aprile 1975, n. 1252; Cass. 26 luglio 1963, n. 2070 ; cfr Cass. lav., n. 12130/2011- Cass. sez. I 3.08.2017 n.19413; Cass n. 8575/2019; Cass. Sez. I 8483/2018). Nel caso in esame l'eventuale accertamento sulla riferibilità o meno della firma apposta al contratto del 28.07.2006 alla legale rappresentante della società non apporterebbe alcuna modifica all'assetto dei diritti ed obblighi delle parti, nel rapporto controverso, come definiti nelle sentenze richiamate, passate in giudicato. In difetto di un concreto interesse dell'attore all'accertamento giudiziale della falsificazione del documento nei confronti della banca convenuta, considerato che la pretesa giudiziale di restituzione delle somme investite è stata disattesa, con irretrattabilità del diritto della banca a ritenere le somme investite, non essendo il documento impugnato di falso suscettibile di costituire mezzo di prova contro l'istante, deve pronunciarsi la cessazione della materia del contendere. Le spese possono essere integralmente compensate tra le parti, considerato il sopravvenuto difetto di interesse in ordine all'accertamento della falsità della firma apposta alla scrittura privata a mezzo del giudizio di falso, applicato l'art. 92 comma 2 c.p.c., tenuto conto del carattere non tassativo dei casi indicati dall'art. 13 comma 1 dl 12 settembre 2014 n. 132 (Corte Cost. n. 77 del 19.04.2018).” Con atto di citazione in appello, notificato in data 23.3.2021, la Parte_1 ha proposto un unico motivo con cui fa rilevare l'errore del giudice nell'aver dichiarato
“la cessata materia del contendere, basata sull'asserita insussistenza dell'interesse di parte attrice al proseguimento del giudizio di querela di falso in ragione del passaggio in giudicato di altra pronunzia, contenente statuizioni di rigetto del disconoscimento delle sottoscrizioni apposte alla medesima scrittura privata, in violazione del monolitico insegnamento contrario, impartito in subiecta materia dalla Corte regolatrice – violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2702 c.c. e degli articoli 215 e 221 c.p.c.”. Secondo la parte, l'esito del precedente giudizio, in cui la parte aveva, fra l'altro, disconosciuto le firme apposte al programma contrattuale, formalmente riconducibili al proprio legale rappresentante, facendo rilevare l'autonomia tra il procedimento di disconoscimento della scrittura privata e quello di querela di falso, potendosi quest'ultimo esperie anche in presenza di un riconoscimento tacito o espresso;
da tale premessa, la parte trae la conseguenza della permanenza di un interesse ad agire nel presente giudizio poichè, in caso di accertamento, in questa sede, della falsità delle sottoscrizioni, i documenti in esame cesserebbero in ogni caso di essere fonte vincolante di diritti e obblighi, pur volendosi prescindere da ogni pretesa restitutoria, come azionata nel precedente giudizio. Inoltre, rileva la parte che le azioni giudiziali “non sono in ogni caso comparabili, dal momento che la querela di falso ha ad oggetto una pronunzia di natura dichiarativa, laddove l'azione di restituzione spiegata nell'altro procedimento civile è, con ogni evidenza, di natura costitutiva.” Sulla base di tali rilievi, la parte conclude come in epigrafe, instando per l'ammissione delle prove orali formulate in primo grado e per l'esperimento di CTU grafologica. Si è opposta al gravame la eccependo, in via pregiudiziale, l'inammissibilità CP_1 dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c e ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e nel merito l'infondatezza dei motivi chiedendo il rigetto della impugnativa. Con atto di intervento del 21.10.2024 si è costituita in giudizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 111 c.p.c. la in qualità di cessionaria del credito, derivante Controparte_2 dal contratto di interest rate swap di data 28.07.2006 e dagli ulteriori moduli prestampati ricevuti da nell'anno 2009, dichiarando di far proprie tutte le CP_5 istanze, deduzioni ed eccezioni già svolte dall'allora riportandosi alle CP_5 domande, eccezioni e conclusioni rassegnate nei precedenti scritti difensivi. E' intervenuto il Procuratore Generale del 25.1.2022, concludendo per il rigetto del ricorso.All'udienza in epigrafe la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Va in via preliminare respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposta dalla appellata ai sensi dell'art. 348 bis cpc semplicemente rilevando come, nella CP_1 versione ratione temporis applicabile alla presente fattispecie, il valgo di ammissibilità contemplato dalla norma non è consentito, trattandosi procedimento nel quale ai sensi dell'art. 70 sub 5) cpc è obbligatorio l'intervento del Pubblico Ministero.
Quanto al resto, l'appello è infondato.
E' da valorizzare, quale approdo pienamente condivisibile, il nucleo della decisione del primo giudice che, nell'escludere l'interesse ad agire della parte nel presente giudizio, ha correttamente interpretato il contenuto della domanda azionata in lite dalla attrice, evidenziando come “l'eventuale accertamento sulla riferibilità o meno della firma apposta al contratto del 28.07.2006 alla legale rappresentante della società non apporterebbe alcuna modifica all'assetto dei diritti ed obblighi delle parti nel rapporto controverso, come definiti nella sentenze richiamate, passate in giudicato”. Tale conclusione è in linea con un orientamento di legittimità che ravvisa l'interesse ad agire di chi propone la querela di falso nel conseguimento di una giuridica certezza quanto alla falsità o genuinità dello scritto nei confronti di chi abbia mostrato di volersi concretamente avvalere di esso, escludendo tale interesse se sul punto dell'autenticità del documento sia intervenuto, tra le parti, un accertamento definitivo coperto da giudicato. Alla base di questo principio, si pone il rilievo per cui “il valore probatorio del documento è incontestabile una volta che esso sia stato positivamente riconosciuto dalla pronuncia divenuta irretrattabile, o una volta che lo scritto in questione sia stato comunque posto a fondamento delle statuizioni adottate con la nominata pronuncia: ed è escluso, in conseguenza, che possa configurarsi l'interesse al conseguimento di una certezza giuridica sulla falsità o genuinità del documento impugnato per falso.” (Cass. 11.04.2017 n. 19413). Tale impostazione della questione va condivisa, attagliandosi perfettamente alle peculiarità della fattispecie dedotta, dove la parte aveva azionato, in via principale, una domanda di accertamento della inesistenza, fra le parti, del contratto derivato, assunto come negoziato in data 28.07.2006, chiedendo per l'effetto di dichiarare l'illegittimità dell'addebito di € 48.402,11 sul conto corrente n. 13766 aperto dalla società
[...] presso la convenuta. Parte_1 CP_1
A fondamento della domanda azionata nel precedente giudizio, la parte aveva prospettato la falsità delle sottoscrizioni apparentemente apposte dal legale rappresentante della società, assumendo dunque l'uso indebito del Persona_1 contratto da parte della che continuava ad addebitare ingenti somme per effetto CP_1 del contratto stesso. In definitiva, dunque, la pretesa restitutoria, di matrice contrattuale, è stata espressamente azionata sulla base della supposta falsità delle firme apposte in calce al contratto. Orbene, con la sentenza n. 19892/12 resa all'esito del precedente giudizio rg 5122/2010, confermata in appello con sentenza passata in giudicato, è stato definitivamente accertato che il contratto di IRS per effetto del quale la ha CP_1 provveduto alla effettuazione degli addebiti, non fosse soggetto a vincoli di forma, potendo lo stesso essere concluso anche per facta concludentia;
nel caso di specie, ciò poteva dirsi avvenuto per effetto della spontanea consegna, da parte della società, del modulo contenente le pattuizioni contrattuali di IRS già predisposte dalla e CP_1 recanti in calce il timbro e la sottoscrizione dell'investitore. Inoltre era stata la società ad ammettere di aver consentito ad un proprio dipendente di apporre in calce al contratto la firma del legale rappresentante e successivamente di consegnare tale documento alla banca. Tali condotte integravano manifestazione tacita di volontà, espressa mediante comportamento concludente, tale da assumere un significsato oggettivo, quantomeno a titolo di autoresponsabilità. Quindi, sempre sulla premessa che la querela di falso nuovamente riassunta all'esito della precedente decisione, ormai irretrattabile, è stata unicamente correlata all'uso, in tesi indebito, del contratto, per effetto dell'addebito di “ingenti somme”, deve ritenersi come alla appellata non sia opponibile la falsificazione del titolo, posto che il CP_1 giudicato che si è formato ha reso irretrattabile il diritto ad addebitare le somme maturate per effetto del contratto. E' dunque condivisibile quanto osservato dal primo giudice circa la carenza, nella specie, dell'interesse ad agire come sopra definito;
come chiarito nell'arresto sopra richiamato, “chi propone la querela non può aspirare a una situazione di certezza, con riferimento al tema della autenticità del documento, se quella certezza è già esistente, in quanto consacrata in un giudicato”. Del resto, giovi evidenziare, la parte non ha nemmeno prospettato, se non in termini assai generici, in quale ipotetica azione futura, ad iniziativa della stessa banca o, tantomeno, di terzi, il contratto in questione - che il contratto impugnato potrebbe astrattamente essere fatto valere, e tanto al fine di giustificare l'ipotetico interesse della parte a farne accertare la falsificazione. Come efficacemente rilevato nel conferente arresto di legittimità sopra richiamato , che la Corte ritiene di condividere e fare proprio, “l'interesse ad agire di chi propone la querela di falso va individuato nel conseguimento di una giuridica certezza quanto alla falsità o genuinità dello scritto nei confronti di chi abbia mostrato di volersi concretamente avvalere di esso;
tale interesse non può però sussistere se sul punto dell'autenticità del documento sia intervenuto, tra le parti, un accertamento definitivo coperto da giudicato. Infatti, il valore probatorio del documento è incontestabile una volta che esso sia stato positivamente riconosciuto dalla pronuncia divenuta irretrattabile, o una volta che lo scritto in questione sia stato comunque posto a fondamento delle statuizioni adottate con la nominata pronuncia: ed è escluso, in conseguenza, che possa configurarsi l'interesse al conseguimento di una certezza giuridica sulla falsità o genuinità del documento impugnato per falso.” Ai rilievi svolti segue la reiezione del gravame, con conseguente imposizione, a carico dell'appellante, dell'onere di rifusione delle spese del grado che si liquidano in dispositivo sulla base del valore indeterminato della causa. Va anche dichiarata la ricorrenza, a carico della stessa appellante, delle condizioni per il pagamento di un importo pari al contributo unificato dovuto per la impugnazione, ai sensi dell'art. 13 comma 1quater DM 30.05.2002 n. 115 .
PQM
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 12584/2020, Parte_1 pubblicata il 24.09.2020, ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattese, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante alla rifusione, in favore della parte appellata, nella qualità, alle spese del grado che liquida in complessivi € 7.000 per compensi, oltre Iva, Cpa e spese generali al 15%;
- dichiara la ricorrenza, a carico dell'appellante, delle condizioni per il pagamento di un importo pari al contributo unificato dovuto per la impugnazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del Il consigliere estensore Giovanna Gianì Il Presidente Nicola Saracino