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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 08/11/2025, n. 759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 759 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2354/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott.ssa Elisa Iacone ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2354 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
"rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Pamploni Parte 1 (C.F. C.F. 1
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Orvieto, Via Garibaldi n. 38, giusta procura a margine dell'atto introduttivo;
-attrice-
E
CP 1 (C.F. C.F. 2
Controparte_2 (C.F. C.F. 3
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Angelo Ranchino ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Orvieto, Via Cipriano Manente n. 38, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-convenuti-
Oggetto: successioni - lesione quota di legittima
Conclusioni delle parti: L'avv. Pamploni, per parte attrice: "Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Terni adito, accertato quanto esposto in narrativa del presente atto, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione rigettata:
- Parte 1 di· nel merito ed in via principale, accertare e dichiarare il diritto della Sig.ra partecipare all'eredità della defunta nonna paterna Controparte 3 ed alla divisione della stessa, quale sua erede per rappresentazione del proprio defunto padre Per 1 per la quota di "
legittima a tale titolo spettantele pari ad 14; per l'effetto, accertata la lesione della predetta quota in ragione delle disposizioni testamentarie della predetta Controparte 3 , previa eventuale declaratoria di nullità o annullamento del relativo testamento, ovvero declaratoria di inefficacia, detratto l'acconto nelle more già ricevuto, condannare ai sensi del combinato disposto degli artt.
542 e 557 c.c. gli odierni convenuti CP 4 e Controparte_3 a reintegrare la Sig.ra Pt 1
[...] della lesione subita, mediante corresponsione della complessiva somma di euro 95,26 o quella diversa maggiore o minore che dovesse risultare dovuta all'esito del giudizio, oltre interessi dalla data di apertura della successione al saldo effettivo o dalla diversa data ritenuta di giustizia, con eventuale scioglimento della comunione ereditaria ricreatasi;
di- sempre nel merito ed in via principale, accertare e dichiarare il diritto del Sig. Parte 2 partecipare all'eredità della defunta moglie Controparte_3 ed alla divisione della stessa, quale suo erede legittimo e/o legittimario per la quota di legittima spettantegli pari ad 14; per l'effetto, accertata la lesione della predetta quota in ragione delle disposizioni testamentarie della predetta
Controparte 3 , nonché accertata e dichiarata la qualità di erede legittima del predetto Pt_2
[...] in capo alla Sig.ra Parte 1 per la quota di ½ per rappresentazione del proprio previa eventuale declaratoria di nullità o annullamento opadre premortole Per 1 declaratoria di inefficacia del testamento di Controparte 3 , condannare ai sensi del combinato disposto degli artt. 542, 557 e 479 c.c. gli odierni convenuti e Controparte_3 CP 4 a reintegrare la lesione della legittima subita da Parte 2 mediante corresponsione in favore '
dell'odierna attrice della complessiva somma di euro 3.172,63 o di quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta all'esito del giudizio, oltre interessi dalla data di apertura della successione al saldo effettivo o dalla diversa data ritenuta di giustizia, con eventuale scioglimento della comunione ereditaria ricreatasi;
-sempre nel merito ed in via principale, accertata la mera cointestazione in capo al Sig. CP_4
[...] in relazione ai c/c postali nn. 92121/000014644188, 92121/000041062360 e n. 1014596165, ed al conto corrente acceso presso la Banca Monte dei Paschi di Siena n. 5128.39, disporre che ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 263 e ss c.p.c. il medesimo CP_4 depositi il rendiconto del proprio operato in relazione alla gestione ed ai prelievi dal medesimo effettuati sui predetti rapporti;
-ancora nel merito ed in via principale, in ogni caso ed in ipotesi anche all'esito dell'esame del rendiconto di cui alla domanda che precede, accertare e dichiarare in ogni caso il diritto della
Sig.ra Parte 1 in proprio e quale erede del defunto nonno paterno Parte 2 ai sensi e per gli effetti dell'art. 1298 comma 2 c.c. e/o 533 c.c. e/o 2033 o 2041 c.c. e/o 2043 c.c., di ottenere la restituzione da parte del Sig. CP 4 della complessiva somma di € 19.921,98, o di quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare all'esito del presente giudizio, oltre interessi dalla data di apertura della successione di Parte 2 (12/11/2016) al saldo effettivo o dalla diversa data ritenuta di giustizia;
sempre nel merito ed in via principale, accertato l'avvenuto svolgimento della procedura di mediazione obbligatoria prima dell'avvio del presente giudizio, procedura resasi necessaria in ragione della condotta tenuta dai Sig.ri CP 4 e Controparte 2 che hanno sempre negato il diritto della Sig.ra Parte 1 oggetto delle domande che precedono, condannare i predetti convenuti al pagamento in favore dell'odierna attrice della complessiva somma di euro 1.580,76 o di quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia all'esito del presente procedimento, dovuta a titolo di danno emergente pari alle spese legali dovute per l'assistenza nella predetta fase stragiudiziale.
In ogni caso con vittoria di spese e compenso professionale, oltre accessori di legge”.
L'Avv. Ranchino, per parti convenute: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, rigettata ogni avversa domanda o eccezione,
IN VIA PRELIMINARE
DICHIARARE la prescrizione di qualsiasi domanda diretta ad annullare o dichiarare nullo, come richiesto da controparte, il testamento di Controparte 3 per decorso del termine quinquennale,
DICHIARARE la carenza di legittimazione passiva della Sig.ra Controparte_2 in relazione alla domanda presentata, che, per come formulata riguarda la sola posizione del Sig. CP 4
DICHIARARE l'inammissibilità della domanda attrice relativamente alla successione della Sig.ra
Controparte 3
DICHIARARE l'inammissibilità della domanda di rendiconto in assenza di specifica prova dell'attribuzione della paternità delle movimentazioni compiute in capo al Sig. CP 4
NEL MERITO
RIGETTARE la domanda in quanto infondata in fatto e in diritto o, in via subordinata
RIDURRE le richieste di controparte sulla base di quanto esposto nel presente atto e delle argomentazioni che saranno ulteriormente articolate nelle memorie 183 comma 6 c.p.c.
IN VIA RICONVENZIONALE
CONDANNARE controparte al rimborso della quota parte di ½, in difetto di diversa prova, o di quella minore quota che risulterà di giustizia o emergerà dall'istruttoria, delle prestazioni alimentari prestate dal Sig. CP_4 nei confronti del padre Sig. nella misura Parte 2
che emergerà dall'istruttoria, o nella misura che sarà ritenuta di giustizia ed equitativamente liquidata sulla base dei parametri acquisiti al procedimento;
CONDANNARE in ogni caso controparte al risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c. in ragione della violazione degli obblighi su di lei incombenti, da quantificare equitativamente sulla base dei parametri che saranno acquisiti al procedimento, e comunque nella somma di euro 25.000,00;
COMPENSARE le somme delle quali il Sig. CP 4 sarà ritenuto creditore con quanto eventualmente emerga dall'accoglimento della domanda attrice fino a concorrenza delle reciproche partite di credito.
Con condanna della parte attrice alla rifusione delle spese processuali dei convenuti e delle spese della fase di mediazione".
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte 1 conveniva inCon atto di citazione ritualmente notificato in data 17 ottobre 2022,
giudizio i Sig.ri CP 4 e Controparte 2 affinché venisse accertato e dichiarato il proprio diritto a partecipare all'eredità della defunta nonna paterna Controparte_3 , in qualità di sua erede per rappresentazione del defunto padre, Per 1 figlio della de cuius e, conseguentemente, ottenere la declaratoria di nullità del testamento redatto da quest'ultima, accertata la lesione della quota di legittima. Parte attrice chiedeva inoltre all'intestato Tribunale di accertare e dichiarare il diritto del Sig. Parte 2 marito della defunta e nonno paterno dell'attrice, di partecipare all'eredità della moglie, quale erede legittimo per la quota di sua spettanza, attesa la totale pretermissione dello stesso e dell'attrice dall'eredità mediante la redazione del testamento.
Nello specifico Parte 1 deduceva che: a) in data 30.12.2012 era deceduta la sig.ra CP 3
[...] la quale aveva redatto testamento pubblico, con il quale aveva istituito eredi universali il figlio
CP 4 e la nuora Controparte 2 dunque con totale pretermissione del marito Parte_2
e della nipote, Parte 1 b) l'attrice aveva dunque chiesto il riconoscimento della propria qualità di erede e la corresponsione di quanto di sua spettanza;
c) di conseguenza, parti convenute avevano corrisposto all'attrice la somma di euro 6.250,00, dagli stessi autonomamente calcolata come pari al valore della quota di riserva;
d) l'attrice aveva accettato la suddetta somma con riserva di verificare l'effettiva quota di sua spettanza chiedendo, a tal fine, la documentazione attestante l'ammontare del patrimonio della defunta nonna.
Successivamente, in data 12 novembre 2016 decedeva altresì il Sig. Parte 2 i cui eredi
legittimi risultavano essere Parte 1 erede per rappresentazione del padre Per 1 e CP 4
[...] . Tuttavia, al pari dell'attrice, era stato totalmente pretermesso dal testamento Parte 2
redatto dalla moglie Controparte_3, pertanto Parte 1 ai sensi degli artt. 479 c.c. e 557 c.c.
,
aveva richiesto, nelle more, la corresponsione anche delle somme necessarie alla reintegra della quota di legittima spettante al defunto Parte 2 sull'asse ereditario della moglie, nei limiti di spettanza all'odierna attrice (1/8).
Parte 1 aveva inoltre esperito il tentativo di mediazione in sede stragiudiziale al fine di addivenire ad una risoluzione bonaria della controversia, con esito tuttavia negativo addebitabile alle parti convenute.
In definitiva, l'attrice agiva in giudizio chiedendo: 1) la riduzione per reintegra della legittima in relazione all'eredità morendo dismessa da Controparte 3, con conseguente accertamento del diritto di Parte 1 di partecipare all'eredità della defunta nonna per rappresentazione del proprio padre e figlio della de cuius, nonché accertare la sua qualità di erede legittima e Per 1
ed altresì dichiarare il pari diritto del predetto Sig.legittimaria del nonno paterno Parte 2
Parte 2 di partecipare all'eredità della defunta moglie ed alla divisione della stessa quale suo
Parte 1 ); 2) erede legittimo e legittimario (per la quota di ¼, di cui la metà di spettanza di restituzione delle somme illegittimamente prelevate dal Sig. CP 4 ; 3) condanna alle spese processuali e del procedimento di mediazione.
CP_4 e Controparte_2Con comparsa del 17 gennaio 2023 si costituivano in giudizio contestando la domanda formulata da parte attrice in fatto e in diritto e chiedendo il rigetto della stessa.
In particolare, i convenuti eccepivano: a) in via preliminare, la prescrizione della domanda di annullamento del testamento per decorrenza del termine quinquennale;
b) nel merito, rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto;
c) in via riconvenzionale, condannare parte attrice al rimborso della quota parte di ½ delle prestazioni alimentari prestate dal sig. CP 4 nei confronti del padre per gli anni di assistenza prestata;
d) condannare al Parte 1
risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c. per violazione degli obblighi sulla stessa incombenti;
e) in ogni caso, condannare parte attrice al pagamento delle spese processuali.
All'esito della prima udienza del 21 febbraio 2023 il giudice concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c.
A seguito del deposito delle suddette memorie e della successiva istruttoria consistita nell'assunzione delle prove orali ammesse con provvedimenti del 5 luglio 2023 e del 17 ottobre
2023, nonché nell'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio disposta con provvedimento dell'8 ottobre 2024, all'udienza del 18 giugno 2025 lo scrivente giudice invitava le parti a precisare le conclusioni e tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190, co. 1, c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***
La domanda attorea è fondata e merita accoglimento nei limiti di seguito illustrati. L'azione esperita da parte attrice, disciplinata agli artt. 556 e ss. C.C. è lo strumento concesso ai legittimari o loro eredi o aventi causa, volto a reintegrare le quote di eredità ad essi spettanti, che siano state lese per effetto di disposizioni testamentarie o donazioni.
In forza della tutela che la legge prevede per i c.d. eredi legittimari mediante la riserva di una quota del patrimonio ereditario (c.d. quota di legittima), il de cuius potrà disporre liberamente soltanto di una parte del proprio patrimonio (quota disponibile).
Di conseguenza, in presenza di atti di disposizione che ledano la quota di legittima è pieno diritto dei legittimari esperire l'azione di riduzione al fine di tutelare il proprio diritto e reintegrare la porzione di eredità che gli eredi hanno effettivamente ricevuto, con quella spettante per legge.
Per quanto concerne la ripartizione dell'onere della prova, la più recente giurisprudenza della
Suprema Corte ha delineato le regole di riparto in caso di esercizio dell'azione di riduzione, affermando che il legittimario ha l'onere di precisare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, indicando gli elementi patrimoniali che contribuiscono a determinare il valore della massa ereditaria nonché, di conseguenza, quello della quota di legittima violata, senza che sia necessaria all'uopo l'indicazione in termini numerici del valore dei beni interessati dalla riunione fittizia e della conseguente lesione, e, a tal fine, può allegare e provare, anche ricorrendo a presunzioni semplici, purché gravi precise e concordanti, tutti gli elementi occorrenti per stabilire se ed in quale misura sia avvenuta la lesione della riserva (v. Cass., Sez. 2, sentenza n. 18199/2020).
Nel caso di specie, parte attrice ha assolto l'onere della prova a proprio carico, mediante la ricostruzione, anche mediante presunzioni semplici della quota di legittima lesa, a fronte della vaghezza ed ambiguità della documentazione prodotta da controparte, da cui sono risultate giustificate solo alcune delle spese effettuate dal CP 4 nel periodo intercorrente tra la morte della CP 3 ed il decesso del Parte 2
Quest'ultimo, infatti, era stato pretermesso, al pari della nipote ed odierna attrice, dalla disposizione testamentaria della Controparte 3, con lesione, altresì, della quota di legittima allo stesso spettante
(1/4) e conseguente danno, al momento dell'apertura della successione di Parte 2 alla quota di eredità spettante a Parte 1 in qualità di erede per rappresentazione del proprio padre (1/8). و
Per quanto riguarda la questione sollevata da parte convenuta e riguardante la violazione di un proprio dovere da parte dell'attrice per la mancata assistenza al Sig. Parte 2 deve sottolinearsi quanto segue.
Non vige un vero e proprio obbligo legale di assistenza, trattandosi piuttosto dell'adempimento di un dovere morale. Sul punto, l'art. 2034 c.c. prevede che le spese affrontate per doveri morali e sociali sono considerate un'obbligazione naturale e, quindi, non rimborsabili da parte degli altri eredi in sede di successione mediante il riconoscimento di una quota maggiore come compenso (in tal senso si è espressa la Suprema Corte con la sentenza n. 35738/2023). Di conseguenza, la domanda riconvenzionale avanzata da parte convenuta non merita accoglimento.
Risulta pacifico, anche alla luce delle prove orali, che i convenuti abbiano prestato assistenza al sig.
Parte 2 in modo continuo negli ultimi anni di vita, successivi alla morte della coniuge
CP 3 trasferendosi a vivere in casa sua, alla luce delle condizioni economiche che non consentivano di assumere una badante a tempo pieno, ma tale comportamento costituisce appunto solo l'adempimento di un'obbligazione naturale e, come tale, non rimborsabile.
Dalle stesse testimonianze è emerso inoltre che il sig. Parte_2 nell'ultimo periodo non era in grado di adempiere autonomamente alla gestione delle proprie finanze e del proprio patrimonio, che veniva gestito dal figlio CP 4 (all'udienza del 24.01.2024 la teste Tes_1 cugina delle parti e medico curante del Parte 2 : "Sono sempre io che mi sono recata a visitarlo, non scendeva più le scale. È andato spegnendosi. Posso dire che, se parliamo di deficit cognitivo certo negli ultimi mesi c'era, aveva delle lesioni ed era allettato nell'ultimo anno").
Per tale motivo, la domanda attorea mirava alla ricostruzione delle movimentazioni finanziarie al fine di individuare la quota ereditaria spettante.
A tal fine, l'istruttoria è consistita altresì nell'espletamento della Ctu contabile, al fine di verificare e quantificare le entrate e le uscite dai conti e rapporti oggetto di causa, anche alla luce della documentazione giustificativa di spesa prodotta.
Sul punto, lo scrivente ritiene pienamente condivisibili le conclusioni raggiunte dal consulente tecnico d'ufficio.
Deve in proposito rammentarsi che, nel prestare adesione al parere del c.t.u., il giudice del merito non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni se non quando e nella misura in cui - i consulenti di parte e/o i difensori abbiano avanzato alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio critiche specifiche e circostanziate, sulla cui infondatezza il giudice ha il dovere di motivare in maniera puntuale e dettagliata (v. Cass. 11917/2021, Cass. 7024/2020, Cass. 15147/2018, Cass.
23594/2017, Cass. 12703/2015 e Cass. 25862/2011).
Nel caso in esame, il Ctu ha risposto alle osservazioni critiche avanzate dai consulenti di parte in modo chiaro e preciso, modificando nella relazione finale alcuni conteggi sulla scorta delle osservazioni ricevute, quantificando come segue la quota di eredità spettante all'attrice: € 11.654,97 al netto dei prelievi con paternità non attribuibile documentalmente, di cui € 8.387,08 come quota di
½ del totale delle uscite/prelievi non rendicontati o documentati;
€ 3.172,63 per diritti spettanti a
Parte 1 per rappresentazione sulla quota di legittima in favore di Parte 2 sull'eredità di Controparte 3 (1/8); € 95,26 quale residuo dei diritti spettanti all'attrice per reintegro della quota di legittima sull'eredità di Controparte_3 . Ad ogni modo, risulta pacifica l'avvenuta corresponsione da parte dei convenuti ed in favore di
Parte 1 della somma di euro 6.250,00, la quale andrà detratta all'importo risultante dalla Ctu.
In definitiva, i convenuti e Controparte_2 devono essere condannati in solido al CP 4
pagamento in favore dell'attrice della somma di € 5.404,97, oltre interessi al saggio legale sulla predetta somma mediante applicazione degli indici annuali ISTAT, sino alla data di pubblicazione della presente sentenza (data in cui il debito diventerà di valuta, producendo poi solo interessi).
Le spese di lite (ivi incluse quelle sostenute da parte attrice per la procedura di mediazione esperita ante causam) seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate a carico dei convenuti in solido tra loro ai sensi dell'art. 97 c.p.c., nella misura quantificata come da dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014 (come aggiornata dal D.M.
147/2022), in base al valore (scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000,00, avuto riguardo al decisum), alla natura e alla complessità (media) della controversia.
Per la medesima ragione le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto, devono porsi integralmente a carico dei convenuti, ferma restando la solidarietà passiva ex lege di tutte le parti nei confronti del c.t.u. (v. in proposito Cass. 29129/2021, Cass. 3239/2018, Cass.
17739/2016, Cass. 23133/2015 e Cass. 25179/2013).
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di CP_4 e Controparte_2 ogni altra difesa, Parte 1
eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
- Accertati i diritti spettanti a Parte 1 "accoglie la domanda attorea;
- Condanna CP 4 e Controparte 2 alla corresponsione della somma di € 5.404,97 oltre interessi al saggio legale sulla predetta somma mediante applicazione degli indici annuali ISTAT, sino alla data di pubblicazione della presente sentenza (data in cui il debito diventerà di valuta, producendo poi solo interessi) in favore di Parte 1
Condanna CP 4 e Controparte 2 al pagamento delle spese di lite che liquida in €
5.077,00, oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta, nonché in € 27,18 per spese notifica;
pone definitivamente a carico dei convenuti le spese della c.t.u. nella misura liquidata con separato decreto e le spese della procedura di mediazione esperita ante causam.
Terni, 8.11.2025
Il giudice
(dott.ssa Elisa Iacone)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott.ssa Elisa Iacone ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2354 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
"rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Pamploni Parte 1 (C.F. C.F. 1
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Orvieto, Via Garibaldi n. 38, giusta procura a margine dell'atto introduttivo;
-attrice-
E
CP 1 (C.F. C.F. 2
Controparte_2 (C.F. C.F. 3
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Angelo Ranchino ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Orvieto, Via Cipriano Manente n. 38, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-convenuti-
Oggetto: successioni - lesione quota di legittima
Conclusioni delle parti: L'avv. Pamploni, per parte attrice: "Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Terni adito, accertato quanto esposto in narrativa del presente atto, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione rigettata:
- Parte 1 di· nel merito ed in via principale, accertare e dichiarare il diritto della Sig.ra partecipare all'eredità della defunta nonna paterna Controparte 3 ed alla divisione della stessa, quale sua erede per rappresentazione del proprio defunto padre Per 1 per la quota di "
legittima a tale titolo spettantele pari ad 14; per l'effetto, accertata la lesione della predetta quota in ragione delle disposizioni testamentarie della predetta Controparte 3 , previa eventuale declaratoria di nullità o annullamento del relativo testamento, ovvero declaratoria di inefficacia, detratto l'acconto nelle more già ricevuto, condannare ai sensi del combinato disposto degli artt.
542 e 557 c.c. gli odierni convenuti CP 4 e Controparte_3 a reintegrare la Sig.ra Pt 1
[...] della lesione subita, mediante corresponsione della complessiva somma di euro 95,26 o quella diversa maggiore o minore che dovesse risultare dovuta all'esito del giudizio, oltre interessi dalla data di apertura della successione al saldo effettivo o dalla diversa data ritenuta di giustizia, con eventuale scioglimento della comunione ereditaria ricreatasi;
di- sempre nel merito ed in via principale, accertare e dichiarare il diritto del Sig. Parte 2 partecipare all'eredità della defunta moglie Controparte_3 ed alla divisione della stessa, quale suo erede legittimo e/o legittimario per la quota di legittima spettantegli pari ad 14; per l'effetto, accertata la lesione della predetta quota in ragione delle disposizioni testamentarie della predetta
Controparte 3 , nonché accertata e dichiarata la qualità di erede legittima del predetto Pt_2
[...] in capo alla Sig.ra Parte 1 per la quota di ½ per rappresentazione del proprio previa eventuale declaratoria di nullità o annullamento opadre premortole Per 1 declaratoria di inefficacia del testamento di Controparte 3 , condannare ai sensi del combinato disposto degli artt. 542, 557 e 479 c.c. gli odierni convenuti e Controparte_3 CP 4 a reintegrare la lesione della legittima subita da Parte 2 mediante corresponsione in favore '
dell'odierna attrice della complessiva somma di euro 3.172,63 o di quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta all'esito del giudizio, oltre interessi dalla data di apertura della successione al saldo effettivo o dalla diversa data ritenuta di giustizia, con eventuale scioglimento della comunione ereditaria ricreatasi;
-sempre nel merito ed in via principale, accertata la mera cointestazione in capo al Sig. CP_4
[...] in relazione ai c/c postali nn. 92121/000014644188, 92121/000041062360 e n. 1014596165, ed al conto corrente acceso presso la Banca Monte dei Paschi di Siena n. 5128.39, disporre che ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 263 e ss c.p.c. il medesimo CP_4 depositi il rendiconto del proprio operato in relazione alla gestione ed ai prelievi dal medesimo effettuati sui predetti rapporti;
-ancora nel merito ed in via principale, in ogni caso ed in ipotesi anche all'esito dell'esame del rendiconto di cui alla domanda che precede, accertare e dichiarare in ogni caso il diritto della
Sig.ra Parte 1 in proprio e quale erede del defunto nonno paterno Parte 2 ai sensi e per gli effetti dell'art. 1298 comma 2 c.c. e/o 533 c.c. e/o 2033 o 2041 c.c. e/o 2043 c.c., di ottenere la restituzione da parte del Sig. CP 4 della complessiva somma di € 19.921,98, o di quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare all'esito del presente giudizio, oltre interessi dalla data di apertura della successione di Parte 2 (12/11/2016) al saldo effettivo o dalla diversa data ritenuta di giustizia;
sempre nel merito ed in via principale, accertato l'avvenuto svolgimento della procedura di mediazione obbligatoria prima dell'avvio del presente giudizio, procedura resasi necessaria in ragione della condotta tenuta dai Sig.ri CP 4 e Controparte 2 che hanno sempre negato il diritto della Sig.ra Parte 1 oggetto delle domande che precedono, condannare i predetti convenuti al pagamento in favore dell'odierna attrice della complessiva somma di euro 1.580,76 o di quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia all'esito del presente procedimento, dovuta a titolo di danno emergente pari alle spese legali dovute per l'assistenza nella predetta fase stragiudiziale.
In ogni caso con vittoria di spese e compenso professionale, oltre accessori di legge”.
L'Avv. Ranchino, per parti convenute: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, rigettata ogni avversa domanda o eccezione,
IN VIA PRELIMINARE
DICHIARARE la prescrizione di qualsiasi domanda diretta ad annullare o dichiarare nullo, come richiesto da controparte, il testamento di Controparte 3 per decorso del termine quinquennale,
DICHIARARE la carenza di legittimazione passiva della Sig.ra Controparte_2 in relazione alla domanda presentata, che, per come formulata riguarda la sola posizione del Sig. CP 4
DICHIARARE l'inammissibilità della domanda attrice relativamente alla successione della Sig.ra
Controparte 3
DICHIARARE l'inammissibilità della domanda di rendiconto in assenza di specifica prova dell'attribuzione della paternità delle movimentazioni compiute in capo al Sig. CP 4
NEL MERITO
RIGETTARE la domanda in quanto infondata in fatto e in diritto o, in via subordinata
RIDURRE le richieste di controparte sulla base di quanto esposto nel presente atto e delle argomentazioni che saranno ulteriormente articolate nelle memorie 183 comma 6 c.p.c.
IN VIA RICONVENZIONALE
CONDANNARE controparte al rimborso della quota parte di ½, in difetto di diversa prova, o di quella minore quota che risulterà di giustizia o emergerà dall'istruttoria, delle prestazioni alimentari prestate dal Sig. CP_4 nei confronti del padre Sig. nella misura Parte 2
che emergerà dall'istruttoria, o nella misura che sarà ritenuta di giustizia ed equitativamente liquidata sulla base dei parametri acquisiti al procedimento;
CONDANNARE in ogni caso controparte al risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c. in ragione della violazione degli obblighi su di lei incombenti, da quantificare equitativamente sulla base dei parametri che saranno acquisiti al procedimento, e comunque nella somma di euro 25.000,00;
COMPENSARE le somme delle quali il Sig. CP 4 sarà ritenuto creditore con quanto eventualmente emerga dall'accoglimento della domanda attrice fino a concorrenza delle reciproche partite di credito.
Con condanna della parte attrice alla rifusione delle spese processuali dei convenuti e delle spese della fase di mediazione".
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte 1 conveniva inCon atto di citazione ritualmente notificato in data 17 ottobre 2022,
giudizio i Sig.ri CP 4 e Controparte 2 affinché venisse accertato e dichiarato il proprio diritto a partecipare all'eredità della defunta nonna paterna Controparte_3 , in qualità di sua erede per rappresentazione del defunto padre, Per 1 figlio della de cuius e, conseguentemente, ottenere la declaratoria di nullità del testamento redatto da quest'ultima, accertata la lesione della quota di legittima. Parte attrice chiedeva inoltre all'intestato Tribunale di accertare e dichiarare il diritto del Sig. Parte 2 marito della defunta e nonno paterno dell'attrice, di partecipare all'eredità della moglie, quale erede legittimo per la quota di sua spettanza, attesa la totale pretermissione dello stesso e dell'attrice dall'eredità mediante la redazione del testamento.
Nello specifico Parte 1 deduceva che: a) in data 30.12.2012 era deceduta la sig.ra CP 3
[...] la quale aveva redatto testamento pubblico, con il quale aveva istituito eredi universali il figlio
CP 4 e la nuora Controparte 2 dunque con totale pretermissione del marito Parte_2
e della nipote, Parte 1 b) l'attrice aveva dunque chiesto il riconoscimento della propria qualità di erede e la corresponsione di quanto di sua spettanza;
c) di conseguenza, parti convenute avevano corrisposto all'attrice la somma di euro 6.250,00, dagli stessi autonomamente calcolata come pari al valore della quota di riserva;
d) l'attrice aveva accettato la suddetta somma con riserva di verificare l'effettiva quota di sua spettanza chiedendo, a tal fine, la documentazione attestante l'ammontare del patrimonio della defunta nonna.
Successivamente, in data 12 novembre 2016 decedeva altresì il Sig. Parte 2 i cui eredi
legittimi risultavano essere Parte 1 erede per rappresentazione del padre Per 1 e CP 4
[...] . Tuttavia, al pari dell'attrice, era stato totalmente pretermesso dal testamento Parte 2
redatto dalla moglie Controparte_3, pertanto Parte 1 ai sensi degli artt. 479 c.c. e 557 c.c.
,
aveva richiesto, nelle more, la corresponsione anche delle somme necessarie alla reintegra della quota di legittima spettante al defunto Parte 2 sull'asse ereditario della moglie, nei limiti di spettanza all'odierna attrice (1/8).
Parte 1 aveva inoltre esperito il tentativo di mediazione in sede stragiudiziale al fine di addivenire ad una risoluzione bonaria della controversia, con esito tuttavia negativo addebitabile alle parti convenute.
In definitiva, l'attrice agiva in giudizio chiedendo: 1) la riduzione per reintegra della legittima in relazione all'eredità morendo dismessa da Controparte 3, con conseguente accertamento del diritto di Parte 1 di partecipare all'eredità della defunta nonna per rappresentazione del proprio padre e figlio della de cuius, nonché accertare la sua qualità di erede legittima e Per 1
ed altresì dichiarare il pari diritto del predetto Sig.legittimaria del nonno paterno Parte 2
Parte 2 di partecipare all'eredità della defunta moglie ed alla divisione della stessa quale suo
Parte 1 ); 2) erede legittimo e legittimario (per la quota di ¼, di cui la metà di spettanza di restituzione delle somme illegittimamente prelevate dal Sig. CP 4 ; 3) condanna alle spese processuali e del procedimento di mediazione.
CP_4 e Controparte_2Con comparsa del 17 gennaio 2023 si costituivano in giudizio contestando la domanda formulata da parte attrice in fatto e in diritto e chiedendo il rigetto della stessa.
In particolare, i convenuti eccepivano: a) in via preliminare, la prescrizione della domanda di annullamento del testamento per decorrenza del termine quinquennale;
b) nel merito, rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto;
c) in via riconvenzionale, condannare parte attrice al rimborso della quota parte di ½ delle prestazioni alimentari prestate dal sig. CP 4 nei confronti del padre per gli anni di assistenza prestata;
d) condannare al Parte 1
risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c. per violazione degli obblighi sulla stessa incombenti;
e) in ogni caso, condannare parte attrice al pagamento delle spese processuali.
All'esito della prima udienza del 21 febbraio 2023 il giudice concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c.
A seguito del deposito delle suddette memorie e della successiva istruttoria consistita nell'assunzione delle prove orali ammesse con provvedimenti del 5 luglio 2023 e del 17 ottobre
2023, nonché nell'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio disposta con provvedimento dell'8 ottobre 2024, all'udienza del 18 giugno 2025 lo scrivente giudice invitava le parti a precisare le conclusioni e tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190, co. 1, c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
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La domanda attorea è fondata e merita accoglimento nei limiti di seguito illustrati. L'azione esperita da parte attrice, disciplinata agli artt. 556 e ss. C.C. è lo strumento concesso ai legittimari o loro eredi o aventi causa, volto a reintegrare le quote di eredità ad essi spettanti, che siano state lese per effetto di disposizioni testamentarie o donazioni.
In forza della tutela che la legge prevede per i c.d. eredi legittimari mediante la riserva di una quota del patrimonio ereditario (c.d. quota di legittima), il de cuius potrà disporre liberamente soltanto di una parte del proprio patrimonio (quota disponibile).
Di conseguenza, in presenza di atti di disposizione che ledano la quota di legittima è pieno diritto dei legittimari esperire l'azione di riduzione al fine di tutelare il proprio diritto e reintegrare la porzione di eredità che gli eredi hanno effettivamente ricevuto, con quella spettante per legge.
Per quanto concerne la ripartizione dell'onere della prova, la più recente giurisprudenza della
Suprema Corte ha delineato le regole di riparto in caso di esercizio dell'azione di riduzione, affermando che il legittimario ha l'onere di precisare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, indicando gli elementi patrimoniali che contribuiscono a determinare il valore della massa ereditaria nonché, di conseguenza, quello della quota di legittima violata, senza che sia necessaria all'uopo l'indicazione in termini numerici del valore dei beni interessati dalla riunione fittizia e della conseguente lesione, e, a tal fine, può allegare e provare, anche ricorrendo a presunzioni semplici, purché gravi precise e concordanti, tutti gli elementi occorrenti per stabilire se ed in quale misura sia avvenuta la lesione della riserva (v. Cass., Sez. 2, sentenza n. 18199/2020).
Nel caso di specie, parte attrice ha assolto l'onere della prova a proprio carico, mediante la ricostruzione, anche mediante presunzioni semplici della quota di legittima lesa, a fronte della vaghezza ed ambiguità della documentazione prodotta da controparte, da cui sono risultate giustificate solo alcune delle spese effettuate dal CP 4 nel periodo intercorrente tra la morte della CP 3 ed il decesso del Parte 2
Quest'ultimo, infatti, era stato pretermesso, al pari della nipote ed odierna attrice, dalla disposizione testamentaria della Controparte 3, con lesione, altresì, della quota di legittima allo stesso spettante
(1/4) e conseguente danno, al momento dell'apertura della successione di Parte 2 alla quota di eredità spettante a Parte 1 in qualità di erede per rappresentazione del proprio padre (1/8). و
Per quanto riguarda la questione sollevata da parte convenuta e riguardante la violazione di un proprio dovere da parte dell'attrice per la mancata assistenza al Sig. Parte 2 deve sottolinearsi quanto segue.
Non vige un vero e proprio obbligo legale di assistenza, trattandosi piuttosto dell'adempimento di un dovere morale. Sul punto, l'art. 2034 c.c. prevede che le spese affrontate per doveri morali e sociali sono considerate un'obbligazione naturale e, quindi, non rimborsabili da parte degli altri eredi in sede di successione mediante il riconoscimento di una quota maggiore come compenso (in tal senso si è espressa la Suprema Corte con la sentenza n. 35738/2023). Di conseguenza, la domanda riconvenzionale avanzata da parte convenuta non merita accoglimento.
Risulta pacifico, anche alla luce delle prove orali, che i convenuti abbiano prestato assistenza al sig.
Parte 2 in modo continuo negli ultimi anni di vita, successivi alla morte della coniuge
CP 3 trasferendosi a vivere in casa sua, alla luce delle condizioni economiche che non consentivano di assumere una badante a tempo pieno, ma tale comportamento costituisce appunto solo l'adempimento di un'obbligazione naturale e, come tale, non rimborsabile.
Dalle stesse testimonianze è emerso inoltre che il sig. Parte_2 nell'ultimo periodo non era in grado di adempiere autonomamente alla gestione delle proprie finanze e del proprio patrimonio, che veniva gestito dal figlio CP 4 (all'udienza del 24.01.2024 la teste Tes_1 cugina delle parti e medico curante del Parte 2 : "Sono sempre io che mi sono recata a visitarlo, non scendeva più le scale. È andato spegnendosi. Posso dire che, se parliamo di deficit cognitivo certo negli ultimi mesi c'era, aveva delle lesioni ed era allettato nell'ultimo anno").
Per tale motivo, la domanda attorea mirava alla ricostruzione delle movimentazioni finanziarie al fine di individuare la quota ereditaria spettante.
A tal fine, l'istruttoria è consistita altresì nell'espletamento della Ctu contabile, al fine di verificare e quantificare le entrate e le uscite dai conti e rapporti oggetto di causa, anche alla luce della documentazione giustificativa di spesa prodotta.
Sul punto, lo scrivente ritiene pienamente condivisibili le conclusioni raggiunte dal consulente tecnico d'ufficio.
Deve in proposito rammentarsi che, nel prestare adesione al parere del c.t.u., il giudice del merito non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni se non quando e nella misura in cui - i consulenti di parte e/o i difensori abbiano avanzato alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio critiche specifiche e circostanziate, sulla cui infondatezza il giudice ha il dovere di motivare in maniera puntuale e dettagliata (v. Cass. 11917/2021, Cass. 7024/2020, Cass. 15147/2018, Cass.
23594/2017, Cass. 12703/2015 e Cass. 25862/2011).
Nel caso in esame, il Ctu ha risposto alle osservazioni critiche avanzate dai consulenti di parte in modo chiaro e preciso, modificando nella relazione finale alcuni conteggi sulla scorta delle osservazioni ricevute, quantificando come segue la quota di eredità spettante all'attrice: € 11.654,97 al netto dei prelievi con paternità non attribuibile documentalmente, di cui € 8.387,08 come quota di
½ del totale delle uscite/prelievi non rendicontati o documentati;
€ 3.172,63 per diritti spettanti a
Parte 1 per rappresentazione sulla quota di legittima in favore di Parte 2 sull'eredità di Controparte 3 (1/8); € 95,26 quale residuo dei diritti spettanti all'attrice per reintegro della quota di legittima sull'eredità di Controparte_3 . Ad ogni modo, risulta pacifica l'avvenuta corresponsione da parte dei convenuti ed in favore di
Parte 1 della somma di euro 6.250,00, la quale andrà detratta all'importo risultante dalla Ctu.
In definitiva, i convenuti e Controparte_2 devono essere condannati in solido al CP 4
pagamento in favore dell'attrice della somma di € 5.404,97, oltre interessi al saggio legale sulla predetta somma mediante applicazione degli indici annuali ISTAT, sino alla data di pubblicazione della presente sentenza (data in cui il debito diventerà di valuta, producendo poi solo interessi).
Le spese di lite (ivi incluse quelle sostenute da parte attrice per la procedura di mediazione esperita ante causam) seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate a carico dei convenuti in solido tra loro ai sensi dell'art. 97 c.p.c., nella misura quantificata come da dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014 (come aggiornata dal D.M.
147/2022), in base al valore (scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000,00, avuto riguardo al decisum), alla natura e alla complessità (media) della controversia.
Per la medesima ragione le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto, devono porsi integralmente a carico dei convenuti, ferma restando la solidarietà passiva ex lege di tutte le parti nei confronti del c.t.u. (v. in proposito Cass. 29129/2021, Cass. 3239/2018, Cass.
17739/2016, Cass. 23133/2015 e Cass. 25179/2013).
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di CP_4 e Controparte_2 ogni altra difesa, Parte 1
eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
- Accertati i diritti spettanti a Parte 1 "accoglie la domanda attorea;
- Condanna CP 4 e Controparte 2 alla corresponsione della somma di € 5.404,97 oltre interessi al saggio legale sulla predetta somma mediante applicazione degli indici annuali ISTAT, sino alla data di pubblicazione della presente sentenza (data in cui il debito diventerà di valuta, producendo poi solo interessi) in favore di Parte 1
Condanna CP 4 e Controparte 2 al pagamento delle spese di lite che liquida in €
5.077,00, oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta, nonché in € 27,18 per spese notifica;
pone definitivamente a carico dei convenuti le spese della c.t.u. nella misura liquidata con separato decreto e le spese della procedura di mediazione esperita ante causam.
Terni, 8.11.2025
Il giudice
(dott.ssa Elisa Iacone)