Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 16/06/2025, n. 877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 877 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA CON CONTESTUALE SENTENZA
Il giorno 16/06/2025, innanzi al Giudice onorario dott.ssa Donatella Parla, viene chiamata la causa R.G. n. 222 dell'anno 2025 promossa da
Parte_1
CONTRO
CP_1
Sono presenti l'avv. SCIORTINO ROSA MARIA per parte ricorrente e l'avv.
Elisabetta Ferraro in sostituzione dell'avv. TICALI ANTONINO per parte resistente. I procuratori delle parti dichiarano di avere raggiunto un accordo in sede di mediazione e chiedono, quindi, dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite. Entrambi insistono per la liquidazione dei compensi di gratuito patrocinio, giuste istanze che si riservano di depositare.
IL GIUDICE
Si ritira in camera di consiglio per deliberare. Alle ore 14.35, riaperto il presente verbale decide la causa come da separata sentenza, della quale viene data lettura in assenza delle parti in causa. Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal
Giudice dott.ssa Donatella Parla, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005 n.
82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011 n. 44.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE in composizione monocratica, nella persona del Giudice onorario dott.ssa
Donatella Parla, all'udienza del 16/06/2025 ha pronunciato, dandone lettura del dispositivo e della motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 222 dell'anno 2025 del Ruolo Generale vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in VIA ANTONIO VIVALDI 7 BAGHERIA, presso lo studio dell'avv. SCIORTINO ROSA MARIA, che lo rappresenta e difende per procura in calce all'atto di intimazione di sfratto
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata CP_1 C.F._2
in CORTILE COSENTINO N. 22 FICARAZZI, presso lo studio dell'avv.
TICALI ANTONINO, che la rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione
RESISTENTE
OGGETTO: risoluzione contratto di locazione - cessata materia del contendere.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna le parti concludevano come verbale in pari data, cui si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Con atto di citazione regolarmente notificato, intimava Parte_1
sfratto per morosità nei confronti di al fine di ottenere il CP_1
provvedimento di rilascio dell'immobile sito in Bagheria, Via Nino Bixio n.
37, piano primo, locato alla stessa per uso abitativo giusto contratto stipulato il 04/05/2020 e registrato il 05/05/2020 al n. 837 serie 3T.
La conduttrice si costituiva in giudizio, contestando la morosità e chiedendo il rigetto dello sfratto.
Con ordinanza del 03/02/2025 veniva ordinato il rilascio dell'immobile, disponendo il mutamento di rito e onerando le parti di intraprendere il procedimento di mediazione.
All'udienza odierna le parti hanno dato atto di avere raggiunto in sede di mediazione un accordo transattivo giusto verbale prodotto in data
13/06/2025, chiedendo congiuntamente la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Secondo l'orientamento della Cassazione condiviso da questo Tribunale: la pronuncia di cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile, una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia agli atti o per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso (cfr. Cass. civile, sez. III, 1° giugno
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
2004; Cass., sez. lav., 10 luglio 2001, n. 9332; Cass., sez. unite, 28 settembre
2000, n. 1048).
Si deve poi osservare che la cessazione della materia del contendere, che costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, può e deve essere dichiarata ogni qual volta i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione evocata in controversia, tale da eliminare totalmente ed in ogni suo aspetto la posizione di contrasto tra le parti, e da far venir meno del tutto la necessità di una decisione sulla domanda originariamente proposta, e sottopongano al giudice conclusioni conformi, intese a sollecitare l'adozione di una declaratoria della cessazione della materia del contendere, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. III, 1 aprile 2004, n. 6395; Cass. civile, sez. III, 1° aprile 2004, n. 6403; Cass. civile, sez. un., 26 luglio 2004, n. 13969; Cass. civile, sez. III, 8 giugno 2005, n.
11962).
Pertanto, il venir meno dell'oggetto della presente controversia e dell'intervenuto mutamento della situazione evocata in controversia, tale da eliminare totalmente ed in ogni suo aspetto la posizione di contrasto tra le parti, ha fatto venir meno del tutto la necessità di una decisione sulla domanda originariamente proposta da parte locatrice.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
In merito alle spese processuali, stante l'espressa richiesta formulata da entrambe le parti, devono essere compensate.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
Dichiara cessata la materia del contendere;
Dichiara compensate tra le parti le spese del presente procedimento.
Così deciso in Termini Imerese, all'udienza del 16/06/2025. Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal
Giudice dott.ssa Donatella Parla, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005 n.
82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011 n. 44.
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